Regolamento concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale
Regolamento concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale (del 15 gennaio 2002) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Ritenuto di consolidare e meglio disciplinare la prassi esistente in materia di aiuto internazionale, quale espressione del principio di solidarietà e contributo per perseguire a lungo termine un migliore equilibrio nell’ambito della comunità internazionale, considerato comunque che il tema rientra prioritariamente nelle competenze della Confederazione r i s o l v e : Capitolo I Cooperazione allo sviluppo
Scopo
Art. 1
La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’aiuto federale, promuovendo in particolare: a) b) c)
Forme
Art. 2
La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti: a) b) c)
Procedura
Art. 3
L’aiuto si concretizza previa presentazione di un’istanza con proposte documentate, con relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione. L’aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni. Il destinatario trasmette all’organo preposto dal Cantone un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario. Capitolo II Aiuto umanitario
Scopo
Art. 4
L’aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato. Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni diplomatiche.
Forme
a)
b) c)
Procedura
Art. 6
Si applicano le modalità di cui all’art. 3, salvo contributi finanziari in seguito all’evento dettati dall’urgenza.
Sostegno di azioni che salvaguardano
i diritti dell’uomo
Art. 7
Nell’ambito dell’aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo di salvaguardare i diritti dell’uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole. Capitolo III Finanziamento. Programma quadriennale. Competenza. Disposizioni finali
Finanziamento
Art. 8
Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo. In base al rendiconto annuale il Consiglio di Stato informa sull’impiego dei fondi stanziati.
Competenza
Art. 9
L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato.
Disposizioni finali
Art. 10
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2002 , 14.
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Entrata in vigore: 18 gennaio 2002 - BU 2002, 14.
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