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Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio

Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) (del 23 ottobre 1998)

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo e contenuto
1 Il presente concordato è concluso allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri o fra i Cantoni.
2 Il presente concordato disciplina:
a.
b.
c. Articolo 2 Definizioni Ai sensi del presente concordato, si intende con:
a. gli ostacoli allo scambio transfrontaliero di prodotti che risultano
1
b. le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione dei prodotti; per ottenere il marchio di conformità. 2
c. le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti
3

Sezione 2: Autorità intercantonale

Articolo 3 Organizzazione
1 Per l’esecuzione del presente concordato, è istituita un’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio. Essa adotta un proprio regolamento organizzativo.
2 Ogni governo cantonale dei Cantoni parte al concordato delega in questa autorità intercantonale un suo membro.
3 Per la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni, l’autorità intercantonale può designare:
a.
b.
c. L’autorità intercantonale definisce i compiti e le competenze di queste istanze in un regolamento organizzativo. Articolo 4 Compiti e competenze All’autorità intercantonale spetta in particolare:
a.

1

Art. 3 lett. a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), in vigore

dal 1° luglio 1996; RS 946.51

2

Art. 3 lett. b LOTC

3

Art. 3 lett. c LOTC
b.
c.
d. Articolo 5 Decisioni
1 L’autorità intercantonale prende le sue decisioni appoggiata dalla maggioranza di 18 voti.
2 Ogni Cantone parte al concordato dispone di un voto.
3 I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo dell’autorità intercantonale.

Sezione 3: Prescrizioni intercantonali concernenti i requisiti in materia di opere

Articolo 6 Principi
1 L’autorità intercantonale emana direttive sui requisiti in materia di opere che si rendono necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione.
2 Essa tiene conto delle norme internazionali armonizzate. Tuttavia, può tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti fra i Cantoni e i Comuni.
3 Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
4 Sono fatte salve le prescrizioni cantonali e comunali riguardanti la protezione del paesaggio, del patrimonio e dei monumenti.

Sezione 4: Direttive concernenti l’esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali

relative all’immissione in commercio di prodotti

Articolo 7 Principi
1 Su domanda di un Cantone o dell’ufficio, l’autorità intercantonale emana direttive intese ad armonizzare l’esecuzione di prescrizioni relative all’immissione in commercio di prodotti, sempre che la Confederazione ne abbia affidato l’esecuzione ai Cantoni.
2 Queste direttive sono vincolanti per i Cantoni. Articolo 8 Direttive nell’ambito dell’immissione in commercio di prodotti da costruzione
1 L’autorità intercantonale può emanare direttive d’esecuzione nell’ambito dell’immissione in commercio di prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda:
a. 4
b. 5
2 Queste direttive d’esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.

Sezione 5: Prescrizioni intercantonali concernenti l’immissione in commercio di prodotti

Articolo 9 Principi
1 L’autorità intercantonale emana prescrizioni concernenti l’immissione in commercio di prodotti, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione oppure la Confederazione non abbia emanato prescrizioni in questo settore e queste si rendano necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio fra i Cantoni o fra i Cantoni e gli Stati esteri.
2 Essa può designare norme tecniche armonizzate sul piano intercantonale.
3 Queste prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.

Sezione 6: Finanziamento

Articolo 10 Ripartizione dei costi

4

Art. 4 (della Direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da

costruzione; GUCE L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del

22.7.1993 (GUCE L 220 del 30.8.1993, p. 1); questa direttiva può essere ottenuta presso l’ Ufficio

centrale federale del materiale e degli stampati, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d’ informazione

per le norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

5

Dichiarazione n. 2 del verbale della direttiva sui prodotti da costruzione.
I costi legati all’attività dell’autorità intercantonale, del suo segretariato e delle commissioni peritali sono ripartiti fra i Cantoni parte al presente concordato in proporzione al numero dei loro abitanti.

Sezione 7: Disposizioni finali

Articolo 11 Pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive I Cantoni assicurano la pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive emanate dall’autorità intercantonale secondo le loro proprie regole. Articolo 12 Adesione e denuncia
1 L’adesione al presente concordato o la denuncia dev’essere comunicata all’autorità intercantonale che ne informa la Confederazione.
2 Sino all’entrata in vigore del concordato, queste comunicazioni devono essere date nell’ambito della Conferenza dei Governi cantonali.
3 La denuncia diviene effettiva alla fine del terzo anno civile che la segue. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente concordato entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo. Adottato dalla Conferenza dei Governi cantonali a Berna il 23 ottobre 1998. Pubblicato nel BU 2001 , 409. DL di approvazione del 5.11.2001 - BU 2001 , 408.
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