Decreto esecutivo che designa le autorità competenti in materia di navigazione aerea
                            1  Decreto esecutivo  che designa le autorità competenti in materia  di navigazione aerea  (del 6 aprile 1993)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamate la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e le relative ordinanze,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 1
                            Il  Consiglio  di  Stato  è  l’autorità  competente  per  l’esecuzione  delle  norme  che  la  legislazione  federale  sulla  navigazione  aerea  affida  al  Cantone  ed  in  particolare  ad  esprimere  i  preavvisi all’autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione interdipartimentale
Art. 2
                            Quale  organo  consultivo  dell’Esecutivo  è  istituita  una  Commissione  interdipartimentale  del traffico aereo composta da 7 a 9 membri, diretta e coordinata dal Dipartimento del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 3
                            a Commissione è composta da rappresentanti dei Dipartimenti del territorio, delle finanze  e dell’economia e delle istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 4
                            1  La Commissione formula il suo parere sulle richieste di preavviso rispettivamente tratta  le questioni inerenti l’aviazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...  2  Art. 5  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze particolari
Art. 6
                            Sono riservate le competenze e le procedure stabilite dal Decreto esecutivo concernente  i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.  Art. 7  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entra immediatamente in vigore.  5  Pubblicato nel BU  1993  , 176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                RS 748.0
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                Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 348.
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                Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 348.
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Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 348.
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