Decreto esecutivo che designa le autorità competenti in materia di navigazione aerea
1 Decreto esecutivo che designa le autorità competenti in materia di navigazione aerea (del 6 aprile 1993) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948,
1 e le relative ordinanze, d e c r e t a :
Autorità competente
Art. 1
Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme che la legislazione federale sulla navigazione aerea affida al Cantone ed in particolare ad esprimere i preavvisi all’autorità federale.
Commissione interdipartimentale
Art. 2
Quale organo consultivo dell’Esecutivo è istituita una Commissione interdipartimentale del traffico aereo composta da 7 a 9 membri, diretta e coordinata dal Dipartimento del territorio.
Composizione
Art. 3
a Commissione è composta da rappresentanti dei Dipartimenti del territorio, delle finanze e dell’economia e delle istituzioni.
Compiti
Art. 4
1 La Commissione formula il suo parere sulle richieste di preavviso rispettivamente tratta le questioni inerenti l’aviazione.
2
... 2 Art. 5 ... 3
Competenze particolari
Art. 6
Sono riservate le competenze e le procedure stabilite dal Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri. Art. 7 ... 4
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 5 Pubblicato nel BU 1993 , 176.
1
RS 748.0
2
Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 348.
3
Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 348.
4
Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 348.
5
Entrata in vigore: 13 aprile 1993 - BU 1993, 176.
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