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Decreto esecutivo concernente il risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP)

1 Decreto esecutivo concernente il risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP) (del 18 febbraio 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

Le tenute di suini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP) secondo le disposizioni dell’Ordinanza federale sulle epizoozie.

Modalità

Art. 2

La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.

Competenza

Art. 3

L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.

Analisi sierologiche

Art. 4

I costi per le analisi sierologiche sono assunte dallo Stato.

Spese veterinarie

Art. 5

Le prestazioni veterinarie eseguite nell’ambito del risanamento sono retribuite secondo il Decreto esecutivo concernente le tariffe veterinarie per le prestazioni eseguite a favore dello Stato, del 10 aprile 1990.

Entrata in vigore

Art. 6

Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente. 1 Pubblicato nel BU 2003 , 72.

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Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 – BU 2003, 72.
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