Decreto esecutivo concernente il risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP)
                            1  Decreto esecutivo  concernente il risanamento nei confronti della polmonite enzootica (EP)  e dell’actinobacillosi suina (APP)  (del 18 febbraio 2003)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Le  tenute  di  suini  sono  sottoposte  obbligatoriamente  alle  misure  di  risanamento  nei  confronti della polmonite enzootica (EP) e dell’actinobacillosi suina (APP) secondo le disposizioni  dell’Ordinanza federale sulle epizoozie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
Art. 2
                            La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 3
                            L’applicazione  del  presente  decreto  è  affidata  all’Ufficio  del  veterinario  cantonale,  che  emana le relative direttive di attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Analisi sierologiche
Art. 4
                            I costi per le analisi sierologiche sono assunte dallo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese veterinarie
Art. 5
                            Le prestazioni veterinarie eseguite nell’ambito del risanamento sono retribuite secondo  il  Decreto  esecutivo  concernente  le  tariffe  veterinarie  per  le  prestazioni  eseguite  a  favore  dello  Stato, del 10 aprile 1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 6
                            Il  presente  decreto  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore immediatamente.  1  Pubblicato nel BU  2003  , 72.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 – BU 2003, 72.