Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina
Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina (del 14 marzo 1994) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Riparto delle imposte alla fonte In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla stagionali e dimoranti: il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile; frontalieri: ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile. Riparto delle imposte delle aziende A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte
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1 Norma finale Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è
2 e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio
1994 , 141.
1 Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534.
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