Regolamento del Museo cantonale d’arte (5.5.2.1)
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Regolamento del Museo cantonale d’arte

5.5.2.1 Regolamento del Museo cantonale d’ arte (del 22 marzo 1989) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti il Decreto legislativo concernente la creazione del M useo cantonale d’ arte a Lugano del 20 febbraio 1979
1 e l’ art. 3 cpv. 2 della l egge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986, d e c r e t a : Art. 1
2 Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività del Museo cantonale d’arte (di seguito Museo). Art. 2 Il Museo ha il compito di promuovere e animare la vit a culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso: a) l’acquisizione, la conservazione e l’esposizione al pubblico di opere d’arte con particolare attenzione al patrimonio artistico cantonale; b) l’organizzazione di manifestazioni cultur ali (esposizioni temporanee, conferenze, ecc.) e la partecipazione a iniziative promosse da terzi; c) la catalogazione, la gestione e la sorveglianza delle op ere d’arte della collezione can tonale;
3 d) la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazi oni e le persone che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico. Art. 3
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1 Il Museo è affidato alla responsabilità di un direttore - conservatore (di seguito direttore) ed è attribuito al Dipartimento dell’educazione, della cul tura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica designata dal Consiglio di Stato. Art. 4 Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati al Museo. Art. 5
1 La co mmissione scientifica vigila sulle attività del Museo collaborando con il direttore, esprime il proprio parere sugli acquisti di opere d’arte, favorisce le relazioni con altri musei svizzeri e sostiene il Museo presso le autorità. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato.
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2 Essa si compone di 5 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di St ato tra esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia.
3 La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le altre modalità di funzionamento sono stabilite dalla commissione e approvate dal Dipartimento.
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4 Il diretto re del Museo partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto. Art. 6
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1 Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre
2014, le acquisizioni di opere d’arte da parte del Museo avvengono secondo le disponibilità a preventivo.

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v. BU 1979, 65.

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Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563.

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Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563; precedenti modifiche: BU 2002,

195; BU 2003, 378.

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Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563; precedente modifica: BU 2003,

194.

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Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 378; precedente modifica: BU

2002, 195.

2 Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di prevent ivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.
3 Le altre spese sono assunte dal Cantone.
4 Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, p reavvisa l’accettazione di dona zioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato. Art. 7
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1 La competenza decisionale in base al valore per l’acquisizione di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore del Museo è attribuita: a) al direttore del Museo per le opere di un valore fino a fr. 10’000. – ; b) alla DCSU pe r le opere di un valore superiore a fr. 10’000. – e fino a fr. 30’000. – ; c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000. – e fino a fr. 100’000. – ; d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000. – . Art. 8 Il present e regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1989. Pubblicato nel BU 1989 , 165.

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Art. modi ficato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563.

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Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563; precedente modifica: BU 2003,

378.

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