Regolamento concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore
Regolamento concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore 1 (del 27 gennaio 2021) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 del 25 gennaio 2021 (di seguito legge), 2 decreta:
Competenze del Consiglio di Stato Art. 1 I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato: a) il contratto con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO); b) un gruppo consultivo per i compiti di cui all’art. 7 della legge; 3 c) i settori beneficiari; d) le percentuali d’aiuto e i contributi massimi ai sensi dell’art. 6 e 6 bis della legge.
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Competenze della Divisione dell’economia Art. 2 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell’economia: a) l’accordo con la cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa delle b) tramite direttiva i contenuti minimi e la forma della verifica, che l’impresa di revisione abilitazione dell’ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere; c) il gruppo consultivo.
Competenze dell’Ufficio per lo sviluppo economico e dell’Ufficio dell’amministrazione e del
controlling
Art. 3 I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico e all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling: a) il processo di valutazione delle misure a favore dei casi di rigore e istruire il relativo b) le misure a favore dei casi di rigore; c) le decisioni concernenti le fideiussioni alla CFSud per la loro gestione amministrativa; d) i fondi per le misure a favore dei casi di rigore; e) una banca dati delle imprese sostenute; f) il rispetto delle limitazioni di impiego tramite autocertificazioni e controlli a campione; g) le sanzioni previste per infrazioni all’art. 12 cpv. 1 della legge. 5
Criteri e condizioni Art. 3a 6
1 I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati da Confederazione e Cantone, per quanto non stabilito a livello federale, sono regolati dal presente regolamento. 7
2 I criteri da rispettare e le condizioni di sostegno per i casi di rigore finanziati interamente dalla Confederazione sono regolati dalle norme federali.
Settori beneficiari
(art. 3 cpv. 1 lett. a legge) 8
1 Titolo modificato dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70; precedente modifica: BU 2021,
155.
2 Ingresso modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
3 Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
4 Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
5 Lett. modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
6 Art. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.
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Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
8 Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
Art. 4
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1 Possono beneficiare dell’aiuto per i casi di rigore ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. a della
2020 e che sono attive in uno dei seguenti settori: – manifestazioni e intrattenimento; – trasporti terrestri non regolari; – di alloggio, limitatamente al turismo degli affari e alle strutture senza servizi di – di convegni e fiere; – 10
2 Per essere considerate casi di rigore ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. a della legge, le imprese devono generare almeno il 66% della loro cifra d’affari annuale in relazione ai settori elencati al cpv. 1 o in relazione ai settori oggetto di chiusura.
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3 I settori di un’impresa, chiaramente delimitati mediante una contabilità per settore, che corrispondono a un settore chiuso per ordine delle autorità a partire dal 1° novembre 2020 per almeno 40 giorni e che dimostrano, in 12 mesi consecutivi tra gennaio 2020 e giugno 2021, d’aver perso nei settori chiusi almeno il 40% della cifra d’affari rispetto alla media degli anni 2018 e 2019, possono beneficiare dell’aiuto ai sensi dell’art. 3 lett. a della legge limitatamente ai settori chiusi, a condizione che l’impresa non sia stata in grado di coprire i costi fissi dei settori chiusi. 12
Chiusura per ordine dell’autorità
(art. 3 cpv. 1 lett. b legge) 13 Art. 5 1 Non è considerata chiusa per ordine dell’autorità l’impresa che prima di marzo 2020 generava oltre il 66% della cifra d’affari con il commercio online o l’impresa che nel periodo di chiusura ordinata è stata in grado di coprire i costi fissi con i ricavi provenienti segnatamente da forme alternative di vendita o da altri ricavi, al netto dei costi variabili effettivi.
2 La verifica di cui al cpv. 1 è attestata dall’impresa tramite autocertificazione.
Percentuali d’aiuto e cifre massime
(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20) 14 Art. 6 1 Le percentuali e le soglie di cui agli art. 6 e 6 bis della legge sono determinate nell’allegato
1.
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2 Le imprese attive contemporaneamente in più settori beneficiano delle rispettive percentuali. La somma degli aiuti per i singoli settori non può superare il contributo massimo previsto dal settore beneficiario con il limite più alto.
3 Per essere considerati singoli settori ai sensi del cpv. 2 essi devono generare ciascuno almeno il
20% della cifra d’affari complessiva.
4 Percentuali aggiuntive per settori specifici sono determinate nell’allegato 2. Le imprese dei settori elencati nell’allegato 2 sono tenute a comprovare, tramite un’autocertificazione specifica, la necessità di un contributo supplementare. 16
Fattore di riduzione del contributo
(art. 7 bis cpv. 4 legge) Art. 6a 17 Il fattore di riduzione del contributo riconosciuto all’azienda parzialmente chiusa è calcolato dividendo i giorni di apertura per i giorni totali del periodo della richiesta.
Gruppo consultivo Art. 7 Il gruppo consultivo è composto al massimo da 7 membri, incluso il presidente.
Informazioni sulla procedura Art. 8 Le informazioni sulla procedura relativa ai casi di rigore sono pubblicate nel sito internet del Cantone.
9 Art. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
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Cpv. modificato dal DE 10.3.2021; in vigore dal 12.3.2021 - BU 2021, 87.
11 Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
12 Cpv. introdotto dal DE 3.3.2021; in vigore dal 5.3.2021 - BU 2021, 83.
13 Nota marginale modificata dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
14 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.
15 Cpv. modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
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Cpv. introdotto dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155.
17 Art. introdotto dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.
Procedura agevolata
(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20)
18 Art. 9 Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi che sono state chiuse per ordine dell’autorità federale o cantonale per almeno 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020 e che dispongono di un rendiconto dell’imposta sul valore aggiunto relativo all’anno 2018 e/o 2019, beneficiano di una procedura agevolata, che prevede: 19 a) del rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione; b) in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, della richiesta di contributo di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi
15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020, entro il 15 ottobre Le richieste relative alle percentuali aggiuntive introdotte nell’allegato 2 con la modifica
22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2022 secondo le indicazioni fornite dalla dell’economia.
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Procedura ordinaria
(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20) 21 Art. 10 Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi di cui all’art. 4, devono: 22 a) il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di b) in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione abilitazione dell’ASR che effettuerà le verifiche secondo le direttive emanate dalla Divisione c) la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31
2021 o, per le misure ai sensi dell’art 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25
2020, entro il 15 ottobre 2021. Le richieste relative alle percentuali aggiuntive nell’allegato 2 con la modifica del 22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo secondo le indicazioni fornite dalla Divisione dell’economia. 23
Procedura per imprese con cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi
(ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20) 24 Art. 10a 25 Le imprese con una cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi devono: a) il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo di b) in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione abilitazione dell’ASR, che effettuerà le verifiche previste dall’ordinanza federale secondo direttive emanate dalla Divisione dell’economia; c) la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31
2021 o, per le misure ai sensi dell’art. 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore, entro
15 ottobre 2021. 26
Procedura ai sensi dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22) Art. 10b 27 1 Il rapporto di cui all’art. 7 ter cpv. 1 lett. c della legge, allestito dall’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR, deve essere conforme alle direttive emanate dalla Divisione dell’economia.
2 L’azienda deve indicare quali restrizioni hanno limitato l’attività.
3 L’azienda deve inoltrare la richiesta entro tre mesi dalla fine del periodo per il quale è richiesto il
18 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.
19 Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.
20 Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU
2021, 155 e 252.
21 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.
22
Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.
23 Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU
2021, 155 e 252.
24 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.
25 Art. introdotto dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123.
26 Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021,
155.
27 Art. introdotto dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70.
Entrata in vigore Art. 11 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. 28 Pubblicato nel BU 2021 , 49. Allegato 1 29 (art. 6) Percentuale della cifra d’affari considerata per il sostegno e importo massimo Contributi a fondo perso Fideiussione Settore % della cifra d’affari media annua 2018/2019 Limite massimo del contributo in franchi % della cifra d’affari media annua 2018/2019 Limite massimo della fideiussione in franchi Ristorazione e bar 10 450'000 15 650' 000 Discoteche e sale da ballo 10 450'000 15 650' 000 Negozi (compresi baracconisti), mercati all’aperto (tranne alimentare)
6 320'000 11 520' 000 Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento
10 450'000 15 650' 000 Organizzazione di convegni e fiere 13 550'000 18 750' 000 Agenzie di viaggio 10 450'000 15 650' 000 Trasporti terrestri non regolari 20 750'000 25 1'000'000 Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione)
13 550' 000 18 750' 000 Lavanderie 10 450'000 15 650' 000 Fornitori I (servizi di catering, fornitura e noleggio di infrastrutture / materiale / macchinari, produzione di bevande, altre attività professionali)
10 450'000 15 650' 000 Fornitori II (commercio interaziendale)
6 320'000 11 520' 000 Ristoranti e bar che raggiungono i 40 giorni di chiusura ordinata dal 1° novembre 2020 solo a partire dal 19 aprile 2021
5 250'000 10 500' 000 Commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli
1 50'000 5 250' 000 Allegato 2 30 (art. 6) Percentuale aggiuntiva Contributi a fondo perso Settore % supplementare rispetto all’allegato 1 Nuovo limite massimo in franchi Ristorazione e bar senza chiusura stagionale, discoteche e sale da ballo
3 550'000 Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento
3 550’000 Discoteche e sale da ballo 2 650’000
28 Entrata in vigore: 29 gennaio 2021 - BU 2021, 49.
29 Allegato modificato dal DE 12.5.2021; in vigore dal 14.5.2021 - BU 2021, 155; precedenti modifiche:
BU 2021, 87 e 123.
30
Allegato modificato dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedente modifica:
BU 2021, 155.
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