Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (951.205)
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Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Statuto dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (del 17 maggio 2018) I Denominazione, scopo, sede

Generalità

Art. 1 1 L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv).
2 L’Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).
Sede, recapito Art. 2 1 L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.
2 Il suo recapito è presso il segretariato permanente.

Scopo

Art. 3 L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari dell’avvocatura e della giustizia.

Compiti

Art. 4 1 L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare per discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore avvocati e dei praticanti, per garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità, come nell’assistenza giudiziaria e nei picchetti penali per l’emanazione di norme deontologiche che servano all’interpretazione delle regole professionali previste dalla legge federale.
2 L’Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni per l’avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge. II Adesione
Membri attivi Art. 5 Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.
Membri passivi Art. 6 1 Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.
2 La richiesta deve pervenire al Consiglio dell’Ordine il quale deciderà.
3 I membri passivi non hanno diritto di voto.
4 Essi pagano la metà della tassa annuale.
Membri onorari Art. 7 1 Il Consiglio dell’Ordine può proporre all’Assemblea la nomina di membro Onorario di quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi dell’Ordine.
2 Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro attivo.
Iscrizione all’Ordine Art. 8 1 La domanda di ammissione all’Ordine va presentata per iscritto al segretariato dell’Ordine.
2 Essa comporta l’adesione senza riserva alcuna allo statuto dell’Ordine e l’impegno a rispettare le decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio dell’Ordine, oltre che l’obbligo di conformarsi a tutte le regole etiche, deontologiche e legali regolanti la professione.
Tassa annuale Art. 9
1 I membri attivi e passivi devono all’Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell’Ordine e approvata dall’Assemblea generale.
2 Qualora l’adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.
Perdita della qualità di membro Art. 10 L’avvocato perde la qualità di membro: – paga la tassa annuale malgrado richiamo scritto; – radiato dal registro cantonale degli avvocati; – radiato dall’albo UE / AELS; – escluso dall’Ordine; – di morte.
Motivi di esclusione Art. 11 1 Sono motivi di esclusione: – grave o ripetuta delle regole legali, statutarie deontologiche e/o etiche che la professione d’avvocato; – agire che crei pregiudizio tangibile all’Ordine.
2 L’esclusione dei membri (attivi, passivi o onorari) viene pronunciata dal Consiglio dell’Ordine.
Patrimonio sociale Art. 12 1 Il patrimonio sociale dell’Ordine è costituito dalle tasse sociali, da eventuali sponsorizzazioni, cosi come da donazioni da parte di terzi.
2 Per gli impegni assunti dall’Ordine risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei membri.
3 Non esiste alcuna responsabilità personale dei membri per gli impegni finanziari contratti dall’Ordine. III Organizzazione

Organi

Art. 13 Organi dell'Ordine sono: – generale; – dell’Ordine; – di revisione. IV Assemblea generale

Competenze

Art. 14
1 L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.
2 Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il Presidente e il vice Presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.
Assemblea generale ordinaria Art. 15 L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.
Assemblea generale straordinaria Art. 16 L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio dell’Ordine lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Ordine.

Convocazione

Art. 17 Le convocazioni sono inviate a tutti i membri con l’Ordine del giorno e devono pervenire almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.

Deliberazioni

Art. 18 L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'Ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti. V Consiglio dell’Ordine
Composizione e organizzazione Art. 19 1 Il Consiglio dell’Ordine è l'organo esecutivo dell’Ordine.
2 E’ composto da 7 avvocati membri di cui un Presidente, un vice Presidente, ed un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale.
3 Per il resto si organizza in modo autonomo.

Carica

Art. 20
1 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.
2 Il Presidente può essere nominato oltre questo limite, per un ulteriore periodo.
3 In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.

Competenze

Art. 21 1 Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità. Esso dirige amministra e rappresenta l’Ordine.
2 E competente per decidere le spese straordinarie fino a 20'000 franchi.
3 Il Consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione.
4 La procedura è quella della LPAmm. Le decisioni sono definitive.
Convocazioni e deliberazioni Art. 22
1 Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.
2 Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

Tesoriere

Art. 23 Il tesoriere è membro del Consiglio ed ha quale compito la supervisione sulla situazione finanziaria dell’Ordine degli avvocati, convoca i revisori e tiene aggiornato il Consiglio sulla situazione finanziaria.

Rappresentanza

Art. 24 L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del Presidente, del vice Presidente o del tesoriere.
Segretario generale Art. 25 Il Consiglio dell’Ordine è coadiuvato da un segretario generale, che assiste il Presidente e i membri del Consiglio nell’organizzazione e nell’esecuzione dei loro compiti, e supervisiona il segretariato, secondo un mansionario redatto dal Consiglio dell’Ordine.
Commissione di revisione Art. 26 1 La Commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del Consiglio.
2 Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza. VI Norme generali e finali

Indennità

Art. 27 1 Per ogni seduta i membri di Consiglio e delle Commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d’appello.
2 Il Consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.
Diritto suppletorio Art. 28 Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.
Disposizione finale Art. 29 Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 17 maggio 2018 entra immediatamente in vigore 1 , abrogando quello dell’8 giugno 2017.
1 Entrata in vigore: 11 marzo 2022 - BU 2022, 62.
Pubblicato nel BU 2022 , 62.
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