Legge sull’apertura dei negozi
                            Legge  sull’apertura   dei   negozi  (del  23   marzo  2015)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  23  marzo  2011  n.    6480  del  Consiglio  di    Stato;  visti  il rapporto  20  maggio  2014/24  febbraio   2015  n.  6480  R1  e   il   rapporto  aggiuntivo  24  febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  n.    6480  R1A  della  maggioranza  della   Commissione  della  gestione  e delle  finanze,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  e scopo  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  legge   si applica  a   tutti  i  negozi  ed  esercizi  di    vendita  (in  seguito:   negozi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  ha  lo    scopo  di    tutelare  la quiete  serale,  notturna  e   festiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  considerato  negozio  ai    sensi  della  legge  ogni  locale  o   impianto  accessibile   al    pubblico  e  utilizzato    per    la  vendita    al  dettaglio  di  prodotti  di  ogni  genere,  compresi  gli  stand    di  vendita,  le  strutture  mobili  o   i  commerci  che  si    trovano  all’interno   dei  locali  di    un’impresa   di    genere  diverso  o di  un  appartamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    esposizioni  e    le  aste  in  cui    gli  articoli  in  vendita  possono  essere  ordinati  o    acquistati  sono  assimilate  ai negozi.   Sono   escluse  le    esposizioni  a   carattere  culturale  o   artigianale,  le vendite  a scopo  di  beneficenza  e manifestazioni  analoghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  3  Il   Consiglio  di Stato   designa  il   Dipartimento   competente   per  l’applicazione  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  Art.  4  1  Per    l’applicazione  della  legge  il   Dipartimento    si    avvale,    quale    organo  consultivo,  di  una  commissione  del  ramo  della   vendita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  membri  sono  designati  dalle  rispettive  associazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  l’espletamento  delle  sue  attività  la Commissione   consultiva  si dota   di    un  proprio  segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regime  applicabile  Art.  5  In  caso   di contestazione  sul  regime   applicabile  a un   negozio,   a   causa  del  genere  diverso  degli  articoli  venduti,  il Dipartimento  decide  sentito   il preavviso  della  Commissione   consultiva,   tenuto  conto  del  genere   di  commercio  esercitato  in  misura   preponderante  dal  negozio  e   con  riferimento  al  carattere  predominante   delle   vendite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  d’informare  Art.  6  Le  associazioni  dei  datori  di  lavoro,  i  sindacati  del  settore  della  vendita  e   i  negozi    sono  tenuti  in    ogni  tempo  a   fornire  al Dipartimento  tutte  le    informazioni  necessarie  per  l’applicazione  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
                            Art.  7  1  Su  segnalazione  della  Commissione  consultiva  o   d’ufficio,  il   Dipartimento  può  procedere  ai  controlli  dei   negozi  sull’osservanza  delle  disposizioni  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cpv.  annullato   da  due   sentenze   del  22  dicembre  2021  del  Tribunale  federale;   in vigore  dal  28.1.2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2022,  27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cpv.  annullato   da  due   sentenze   del  22  dicembre  2021  del  Tribunale  federale;   in vigore  dal  28.1.2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2022,  27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organismo  di  controllo  trasmette  i  risultati   delle   verifiche  alla  Commissione   tripartita  in materia  di  libera  circolazione  delle  persone.  Capitolo  secondo  Orari  di  apertura  dei  negozi  nei   giorni  feriali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  di  apertura  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dal  lunedì  al    venerdì,  escluso  il   giorno   di    apertura  serale,  i negozi   possono   restare  aperti  tra  le ore  06.00  e   le    ore  19.00,  il   sabato  tra  le    ore  06.00  e   le    ore  18.30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Previa  autorizzazione   del  Dipartimento,   i  centri  commerciali  la cui   offerta  di    prodotti  è   destinata  al  turismo  internazionale  e la    cui  cifra  d’affari,  comprensiva  della  cifra  d’affari   della  maggior  parte  dei  negozi  situati    in  tali    centri,    è   generata  principalmente    dalla  medesima  clientela,  possono  restare  aperti  il   sabato  fino  alle   ore  19:00.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Apertura  serale  Art.  9  I  negozi  possono   restare  aperti  tra  le    ore  06.00  e   le    ore   21.00  di ogni   giovedì  o di un  altro  giorno  della    settimana    -  deciso  dal  Dipartimento    a   inizio  anno    ed  escluso  il  sabato  -  se  il   giovedì  è  festivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroghe  di  legge  Art.  10  1  In  deroga  agli   art.  8 e   9,    i  negozi  indicati   di seguito  possono  restare  aperti  tra   le ore  06.00  e  le ore  22.30:  a)  che  vendono  cibi  preparati   caldi   e   freddi  da  asporto,  non  sottoposti   alla   legislazione   sugli  pubblici;  b)  con  una  superficie  di vendita  inferiore  a   50  mq;  c)  per  l’approvvigionamento   dei  veicoli  con  carburante;  d)  situati  nei  camping;  e)  situati   in    complessi  culturali  e   sportivi   che  offrono  beni  e servizi  affini   alle  attività  proposte  con  una  superficie  di vendita  inferiore  ai    50  mq;  f)  delle  località  turistiche  con  una  superficie    di  vendita  inferiore  ai  200  mq,    escluse  le  durante  la relativa   stagione  turistica;  g)  delle  località  di  confine  i  cui    prodotti  rispondono  principalmente  ai  bisogni  specifici  dei  e   con  superficie   di vendita  inferiore  a   120  mq;  h)  annessi  alle  stazioni  di    servizio  i  cui   prodotti  rispondono  principalmente  ai    bisogni  specifici  viaggiatori  e   con  una  superficie   di    vendita  inferiore   a   120   mq;  i)    di  vendita    e    le  strutture    mobili  durante  manifestazioni  culturali,    sportive    o    popolari,  ricorrenze  e anniversari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  garantiscono  il   servizio  delle  urgenze,  le  farmacie  non  soggiacciono   ad   alcuna   limitazione  degli  orari  di    apertura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  negozi   che  beneficiano  di    deroghe  di legge,   la vendita  di    bevande  alcoliche   distillate  è vietata  dopo  l’orario  di  di  cui  all’art.  8,  rispettivamente  dopo  le  ore  21.00  il   giorno  di  apertura  serale.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroghe  dipartimentali  Art.  11  1  Il  Dipartimento,  sentiti   i  Comuni   e   la Commissione  consultiva,  può  concedere  deroghe  agli  art.  8  e    9    in  occasione  di  esposizioni,  manifestazioni    culturali,  sportive  o  popolari,    inaugurazioni,  ricorrenze  e   anniversari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può   concedere  deroghe  al divieto  di vendita  di bevande  alcoliche  distillate,  di cui  all’art.  10  cpv.  3,    a negozi  specializzati  delle   località  turistiche.  5  Capitolo  terzo  Domeniche  e   giorni   festivi
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  12  I  negozi  rimangono   chiusi  la domenica  e   nei  giorni  festivi   ufficiali  definiti  dalla  legislazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 3.5.2021;  in vigore  dal  9.7.2021  -  BU   2021,  206.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dalla   L   12.4.2021;   in vigore  dal  18.6.2021  - BU  2021,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dalla   L   12.4.2021;   in vigore  dal  18.6.2021  - BU  2021,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroghe  di  legge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  In  generale  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’apertura  tra  le ore   10.00   e le ore  18.00  è   ammessa  in    tutto  il   Cantone  e per  i negozi   di  ogni  genere  nelle  feste  infrasettimanali  non  parificate  alla   domenica  (escluso  il   Primo  maggio)  e   nelle  domeniche  che  precedono  il   Natale,  dopo  l’Immacolata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apertura  generalizzata  dei  negozi  può  essere  concessa  per   un   massimo  di    tre   domeniche  all’anno,  definite  annualmente   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Altre  deroghe  Art.  14  1  In  deroga  all’art.   12,  durante  le  domeniche  e nei  giorni  festivi   ufficiali  i  negozi  indicati  di  seguito  possono  restare  aperti  tra  le    ore  06.00   e le ore  22.30:  a)  che  vendono  cibi  preparati   caldi   e   freddi  da  asporto,  non  sottoposti   alla   legislazione   sugli  pubblici;  b)  con  una  superficie  di vendita  inferiore  a   50  mq;  c)  per  l’approvvigionamento   dei  veicoli  con  carburante;  d)  situati  nei  camping;  e)  situati   in    complessi  culturali  e   sportivi   che  offrono  beni  e servizi  affini   alle  attività  proposte  con  una  superficie  di vendita  inferiore  ai    50  mq;  f)  delle  località  turistiche  con  una  superficie  di  vendita    inferiore  a    200  mq,  escluse  le  durante  la relativa   stagione  turistica;  g)  delle  località  di  confine  i  cui    prodotti  rispondono  principalmente  ai  bisogni  specifici  dei  e   con  superficie   di vendita  inferiore  a   120  mq;  h)  annessi  alle   stazioni  di    servizio   situate  nelle  aree   di    sosta  lungo   le    autostrade   e le    strade  con  traffico    intenso    i  cui  prodotti    rispondono    principalmente  ai  bisogni  specifici  dei  e   con  superficie   di vendita  inferiore  a   120  mq;  i)    di  vendita    e    le  strutture    mobili  durante  manifestazioni  culturali,    sportive    o    popolari,  ricorrenze  e anniversari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga  all’art.  12,  durante  le  domeniche    e  nei  giorni  festivi  ufficiali  i  negozi    indicati  di  seguito  possono  restare  aperti  tra  le ore  06.00  e   le    ore   18.00:  a)  pasticcerie,  confetterie  e   gelaterie;  b)  di    piante  e fiori;  c)  d’arte  e   atelier  che  vendono  opere  d’arte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  garantiscono  il   servizio  delle  urgenze,  le  farmacie  non  soggiacciono   ad   alcuna   limitazione  degli  orari  di    apertura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  negozi   che  beneficiano  di    deroghe  di legge,   la vendita  di    bevande  alcoliche   distillate  è vietata  dopo  le    ore  18.00.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroghe  dipartimentali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  In  generale  Art.  15  1  Il  Dipartimento,  sentiti  i  Comuni  e   la  Commissione    consultiva,  può  concedere  deroghe  all’art.  12  in  occasione    di  esposizioni,  manifestazioni    culturali,  sportive  o    popolari,  inaugurazioni,  ricorrenze  e   anniversari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può   concedere  deroghe  al divieto  di vendita  di bevande  alcoliche  distillate,  di cui  all’art.  14  cpv.  4,    a negozi  specializzati  delle   località  turistiche.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Per   ragioni   economiche  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Previa  autorizzazione   del  Dipartimento,  i  negozi  delle   categorie  elencate   al    cpv.  2,  situati  in  Comuni  di frontiera  e   dunque  particolarmente  sottoposti  alla  concorrenza  estera  e che  comprovano  l’attrattività  economica  dell’apertura  domenicale,  possono  restare  aperti   la    domenica  e i  giorni  festivi  tra  le ore  10.00  e   le    ore  18.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  beneficiare  di    questa  deroga  i  negozi   di    abbigliamento,  calzature,  pelletteria,  articoli  sportivi,  profumeria  e   cosmetica,  orologeria  e   gioielleria,  articoli  per  uso  domestico,  da  regalo,  fotografici  e  ottici,  culturali  e   ricreativi   nonché   apparecchiature  di    informazione  e comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Previa  autorizzazione  del  Dipartimento,  i  centri  commerciali  la  cui  offerta    di  prodotti  è  destinata  al  turismo  internazionale  e  la  cui  cifra  d’affari,  comprensiva  della  cifra  d’affari    della  maggior    parte  dei  negozi  situati  in    tali  centri,  è generata  principalmente   dalla   medesima  clientela,  possono  restare   aperti  la  domenica   e i  giorni  festivi  tra  le    ore  11.00  e   le    ore   19.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   12.4.2021;   in vigore  dal  18.6.2021  - BU  2021,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   12.4.2021;   in vigore  dal  18.6.2021  - BU  2021,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo   quarto  Sanzioni   e   rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  penali  Art.  17  1  Chi  contravviene  alle  disposizioni  della    presente  legge    è  punibile  con    una  multa  fino  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    multa  è  pronunciata  dal  Dipartimento,  secondo  le  norme  della    legge    di  procedura  per  le  contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sanzioni  amministrative  Art.  18  Indipendentemente  dalle   sanzioni  penali  previste  all’art.  17,  il   Dipartimento   può,  d’ufficio  o  su  segnalazione,  sospendere  fino  a 12  mesi,  o   in casi  gravi  revocare  l’autorizzazione  di  deroga  ad  ogni  negozio   in    cui  sono  state  violate  le    disposizioni  della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  19  1  Contro  la    decisione  di    multa   del  Dipartimento   è dato  ricorso  alla  Pretura   penale   entro  15  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le decisioni  amministrative  del  Dipartimento  è   dato  ricorso  al    Consiglio  di Stato  entro  15  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato  è   dato  ricorso   al    Tribunale  cantonale  amministrativo  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  giorni  dall’intimazione.  Capitolo   quinto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  20  Per  le    decisioni   in    materia  di    deroghe  alla   durata  di apertura  dei  negozi   viene  prelevata  una  tassa  che   può  variare  da  un  minimo  di    100  franchi  a   un  massimo  di    1'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  21  I   negozi  che    al  momento  dell’entrata  in  vigore  della    presente  legge  praticano  orari  di  apertura  più  estesi  di  quelli  consentiti  in  base  alla  stessa,  sono  tenuti    ad    adeguarsi  entro  un  anno  dall’entrata  in vigore  della  legge  e del   relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  22  La  legge  cantonale  sul  lavoro   dell’11  novembre  1968  è   abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge    entrerà  in  vigore  soltanto  dopo  che    nel  settore  della  vendita  assoggettato  alla  legge  stessa  sarà  entrato  in    vigore  un  contratto  collettivo  di    lavoro   (CCL)   decretato  di  obbligatorietà    generale  da  parte  del  Consiglio  di  Stato.  L’Ufficio    cantonale    di  conciliazione  è  incaricato  di    attivarsi  per  favorire  la    stipulazione  del  CCL.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,   e realizzati   i presupposti  di    cui  al    cpv.  1,  il  Consiglio  di  Stato  ordinerà   la  pubblicazione  della  presente   legge  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti   esecutivi,  fissandone  la    data  d’entrata  in vigore.  9  Pubblicata  nel   BU  2019  ,  401.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.  dichiarato  incostituzionale  da  due  sentenze  del  22  dicembre  2021  del  Tribunale  federale;  in    vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dal   28.1.2022  -  BU  2022,  27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9   Entrata   in    vigore:  1° gennaio  2020  -  BU  2019,  401.