Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (141.100)
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Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) (dell’8 novembre 1994) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 19 maggio 1993 n. 4116 del Consiglio di Stato e il rapporto 16 settembre 1994 n.
4116R della Commissione della legislazione, decreta: TITOLO I Disposizioni generali
A. Scopo Art. 1 La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l’acquisto e la perdita: a) cittadinanza cantonale; b) comunale.
Attinenza comunale Art. 1a
1
1 È attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l’attinenza secondo le modalità della legge.
2 L’attinente di un comune ticinese è cittadino del Cantone.
3 Il cittadino ticinese non può avere più di un’attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.
4 L’attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata l’applicazione degli art.
30, 31 e 33 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale.
B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale Art. 2
1 L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l’acquisto e la perdita dell’attinenza comunale.
2 L’attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.
3 Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria. TITOLO II Acquisto e perdita della cittadinanza per legge
A. Acquisto della cittadinanza
I. Per filiazione e per cambiamento di stato Art. 3 2 L’acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di cognome del figlio minorenne e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.
II. Figli minorenni del genitore confederato che acquista la cittadinanza cantonale Art. 4 3
1 I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.
2 I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.
III. Trovatello Art. 5 4 Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l’attinenza del comune in cui è stato trovato; Il Consiglio di Stato ne fa accertare l’attinenza.
1 Art. introdotto dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
2 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
3 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
4 Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
B. Perdita della cittadinanza Art. 6
5 La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale per cambiamento di stato, per cambiamento di cognome del figlio minorenne o per mancata notifica in seguito a nascita all’estero è disciplinata dalle norme del diritto federale. TITOLO III Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell’autorità Capitolo primo Concessione della cittadinanza in via ordinaria
A. Confederati
Concessione della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale

I. Requisiti

Art. 7 6
1 La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere concesse al confederato: a) risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due la domanda; e b) con successo nella comunità ticinese.
2 Un’integrazione riuscita si desume segnatamente: a) rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici; b) rispetto dei valori della Costituzione cantonale; c) capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; 7 d) partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e 8 e) da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente
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3 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

II. Procedura

1. Domanda al Municipio Art. 8 1 Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.
2 Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.
2. Accertamenti ed esame Art. 9 10
1 L’autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l’idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell’istanza, secondo i principi previsti dall’art. 7.
2 Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, applicando per analogia le disposizioni del diritto federale in materia di concessione federale di naturalizzazione. Il regolamento d’applicazione specifica i dettagli.
3 Dall’accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.
3. Concessione dell’attinenza comunale Art. 10 11 1 Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell’attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d’applicazione disciplina la procedura.
2 La risoluzione di concessione dell’attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e, nelle votazioni segrete, le schede in bianco.
5 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
6 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

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Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
8 Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
9 Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
10 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
11 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009,

19.

3 In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d’applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.
4 Se la concessione dell’attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.
4. Concessione della cittadinanza cantonale Art. 11 12 Conferita l’attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.
B. Stranieri
I. Concessione della cittadinanza cantonale

Requisiti

Art. 12 13
1 La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero: a) risieduto nel Cantone durante cinque anni; b) i requisiti per la concessione dell’autorizzazione federale alla naturalizzazione; c) i valori della Costituzione cantonale; d) da aiuti sociali almeno dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente
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2 La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.
3 I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell’unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
II. Concessione dell’attinenza comunale

Requisiti

Art. 13 L’attinenza comunale può essere concessa dal comune in cui il richiedente ha risieduto durante tre anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.
III. Idoneità Art. 14 15 La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione.
IV. Procedura
1. Domanda al Municipio Art. 15 1 Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.
2 Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione e alle leggi.
2. Accertamenti ed esame Art. 16 16
1 L’autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l’idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell’istanza, secondo i principi previsti dall’art. 12.
2 Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.
3 Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il regolamento d’applicazione specifica i dettagli procedurali.
4 Il regolamento di applicazione definisce le condizioni di esonero dall’esame di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Ticino oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze
12 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.

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Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2007,

575.

14 Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
15 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
16 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009,

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personali, non possono superare l’esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà.
3. Concessione dell’attinenza comunale Art. 17 17 1 Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell’attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d’applicazione disciplina la procedura.
2 La risoluzione di concessione dell’attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.
3 In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d’applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.
4 Se la concessione dell’attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.
4. Preavviso cantonale Art. 18 18 1 Concessa l’attinenza comunale, l’autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all’autorità federale.
2 Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l’autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l’art. 19 cpv. 2.
5. Concessione della cittadinanza cantonale Art. 19
19
1 Concessa l’attinenza comunale e rilasciata l’autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.
2 In assenza dell’autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell’art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l’emanazione di una decisione formale.
C. Tasse:
I. tassa comunale Art. 20 20 Per le procedure di concessione dell’attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l’autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.
II. tassa cantonale Art. 21
21 Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l’autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d’applicazione ne stabilisce l’importo. Capitolo secondo Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione
A. Confederati
Acquisto della cittadinanza in via agevolata Art. 22 22 1 I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d’applicazione.
2 Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.
3 La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.
17 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009,

19.

18 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

19

Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009,

19.

20 Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
21 Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
22 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2006,

29.

4 Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve esser sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 9. 23
5 L’autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.
B. Stranieri
I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale Art. 23 L’acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell’attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l’art. 24.
II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale Art. 24 24 1 Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.
2 La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.
3 Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev’essere sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 16.
4 Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.
5 Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui all’art. 12 cpv. 1 lett. b), c), d) e all’art.
14.
25
A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale Art. 25 26 La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l’attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell’attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale.
B. Procedura Art. 26 27 1 La domanda di reintegrazione dev’essere presentata al Dipartimento.
2 La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l’attinenza comunale.
3 La procedura di reintegrazione è gratuita. Capitolo terzo Cittadinanza onoraria
A. Cittadinanza onoraria

I. Cantonale

Art. 27 Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

II. Comunale

Art. 28 1 Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.
2 Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.
III. Effetti Art. 29 1 La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l’acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.

23

Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
24 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2006,

29.

25 Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
26 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
27 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
2 Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente. Capitolo quarto Perdita della cittadinanza per rinuncia, svincolo o revoca
A. Rinuncia Art. 30 28
1 Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all’attinenza comunale.
2 Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.
3 La rinuncia all’attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.
4 Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.
B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera Art. 31 Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese e dall’attinenza comunale è disciplinato dalla legge federale.
C. Procedura Art. 32 1 Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato.
2 Il Municipio del comune di attinenza ticinese deve esprimere il suo preavviso.
D. Revoca Art. 33 La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale a una persona che possiede un’altra cittadinanza è disciplinata dalla legge federale. Capitolo quinto Disposizioni comuni
A. Diritto di essere sentito Art. 34 29 1 Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito.
2 Il richiedente può, in particolare: a) prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul della loro valutazione; b) conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo c) su ogni decisione della procedura di naturalizzazione; d) rappresentare o assistere; e) una decisione motivata.
3 L’esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l’interesse in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.
4 I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.
5 Conclusi gli accertamenti, l’autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d’inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.
6 L’avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all’istanza, di cui l’istante ha precedentemente preso conoscenza.
B. Protezione dei dati
28 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
29 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
Art. 34a
30
1 Per l’adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell’applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.
2 Per l’adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell’applicazione della presente legge possono implementare sistemi d’informazione per la gestione delle naturalizzazioni.
3 Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati: a) b) della residenza; c) delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all’integrazione nella ticinese.
4 Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d’applicazione, gli organi di cui al cpv.
1 soggiacciono al segreto d’ufficio.
5 P er quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d’applicazione, è applicabile l a legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
6 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente: a) di dati personali elaborati; b) di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente della cerchia dei destinatari; c) dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale; d) di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale; e) di sicurezza tecniche e organizzative contro l’elaborazione non autorizzata.
C. Minorenni 31 Art. 35 1 La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenne o la rinuncia all’attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l’interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.
2
... 32
3 Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l’autorizzazione federale.
D. Nozione di residenza Art. 36 33 1 Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.
2 Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio.
E. Assistenza amministrativa Art. 37
34
1 In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2 L’autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
F. Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza Art. 38 35
1 Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l’attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell’autorità cantonale.
2 È riservato il diritto di ricorso.

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Art. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
31 Nota marginale modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 408.
32 Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
33 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
34 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
35 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
TITOLO IV Competenza delle autorità cantonali nella procedura federale
A. Consiglio di Stato Art. 39 Il Consiglio di Stato è competente: a) all’autorità federale il consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della o di una reintegrazione; b) l’annullamento dell’acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge c) all’autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della in virtù della legge federale; d) d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e comunale.
B. Dipartimento Art. 40 Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell’autorizzazione federale. Esso ha inoltre la facoltà di: a) il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale; 36 b) dall’autorità federale l’informazione dell’avvenuta notificazione dell’atto di svincolo cittadinanza.
C. Legittimazione a ricorrere Art. 41 Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale. TITOLO V 37 Protezione giuridica
Rimedi giuridici Art. 41a
38
1 Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO VI
39 Disposizioni transitorie e finali
A. Competenze del Consiglio di Stato Art. 42 40 Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.
B. Abrogazione della legge anteriore Art. 43 La legge abroga quella sull’acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell’attinenza comunale del 10 ottobre 1961.
Norma transitoria Art. 44 1 Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.
2 Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del 22 febbraio 2021 si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate
41
C. Entrata in vigore
36 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
37 Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.

38

Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19; precedente modifica: BU 1997,

211.

39 Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.
40 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 1997,

372.

41 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
Art. 45 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell’entrata in vigore. 42 Pubblicata nel BU 1995 , 471.
42 Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 - BU 1995, 471.
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