Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale
                            Legge  sulla  cittadinanza  ticinese  e sull’attinenza comunale  (LCCit)  (dell’8   novembre  1994)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  il   messaggio  19  maggio   1993  n.  4116   del  Consiglio  di Stato   e il rapporto  16  settembre  1994  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4116R  della  Commissione  della  legislazione,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scopo  Art.  1  La  presente  legge   disciplina,  riservate  le    disposizioni  del  diritto  federale,   le    condizioni  per  l’acquisto  e   la    perdita:  a)   cittadinanza  cantonale;  b)   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attinenza  comunale  Art.  1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  attinente  di    un  comune  chi  discende   da  genitori  attinenti   e   chi  ha   acquistato  l’attinenza  secondo  le    modalità  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attinente  di    un  comune  ticinese   è cittadino  del   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   cittadino  ticinese  non  può  avere  più  di un’attinenza  nel  Cantone;  sono  riservati  i diritti  acquisiti  e  la  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’attinenza  comunale   è immutabile,  imprescrittibile  e   irrevocabile,  riservata  l’applicazione  degli  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30,  31   e   33  della  legge  sulla  cittadinanza  ticinese  e sull’attinenza   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Rapporto  tra  cittadinanza  cantonale  e attinenza  comunale  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’acquisto  e la perdita  della   cittadinanza  cantonale  comporta  pure  l’acquisto  e   la    perdita  dell’attinenza  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attinenza  comunale   accordata  a   uno  straniero   o a   un  confederato   non  ha  effetto  se non  è seguita  dalla  cittadinanza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    norme  sulla  concessione  della  cittadinanza  onoraria.  TITOLO   II  Acquisto   e   perdita  della   cittadinanza   per  legge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Acquisto  della  cittadinanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Per  filiazione  e per   cambiamento  di  stato  Art.  3  2  L’acquisto    della  cittadinanza  ticinese    per  filiazione,  per  cambiamento  di  cognome  del  figlio  minorenne  e   per  cambiamento   di stato  è   disciplinato   dalle   norme  del   diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Figli  minorenni  del  genitore  confederato  che  acquista  la    cittadinanza  cantonale  Art.  4  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  figli  minorenni  aventi  la  cittadinanza  svizzera    possono  essere    compresi    nella  naturalizzazione  del  genitore  svizzero  con  cui  vivono  e   che  diviene  cittadino   ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  figli  minorenni  di oltre   16  anni  possono  essere  compresi   soltanto  qualora   vi   consentano   per  scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Trovatello  Art.  5  4  Il  figlio  di ignoti  esposto  nel  Cantone  acquista  l’attinenza  del  comune   in    cui  è   stato  trovato;  Il  Consiglio  di    Stato  ne  fa    accertare  l’attinenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  introdotto   dalla   L   28.11.2005;  in    vigore   dal  1.1.2006  - BU  2006,  29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 9.6.1997;  in vigore   dal  22.7.1997  -  BU  1997,   372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Perdita  della  cittadinanza  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  perdita  della  cittadinanza  cantonale    e   dell’attinenza  comunale    per    cambiamento  di  stato,  per  cambiamento  di    cognome  del  figlio   minorenne  o   per   mancata  notifica  in seguito  a   nascita  all’estero  è   disciplinata  dalle  norme  del  diritto  federale.  TITOLO  III  Acquisto  e   perdita  della  cittadinanza   per   decisione  dell’autorità  Capitolo  primo  Concessione  della  cittadinanza  in  via  ordinaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Confederati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concessione  della  cittadinanza  cantonale  e dell’attinenza  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Requisiti
                            Art.  7  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  cittadinanza  cantonale  e  l’attinenza     comunale  possono  essere     concesse  al  confederato:  a)  risieduto  nel    Cantone  almeno  tre  anni    e    nel  comune  ininterrottamente  gli  ultimi  due  la    domanda;  e  b)   con  successo  nella   comunità  ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un’integrazione  riuscita   si    desume  segnatamente:  a)   rispetto  della   sicurezza   e dell’ordine  pubblici;  b)   rispetto  dei  valori   della  Costituzione  cantonale;  c)   capacità  di esprimersi  nella   vita  quotidiana,   oralmente  e   per  scritto,  nella   lingua  italiana;  7  d)   partecipazione   alla  vita  economica   o dall’acquisizione  di    una  formazione;  e  8  e)  da   aiuti   sociali   negli   ultimi   dieci   anni,  a meno   che  tali   aiuti   siano  interamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Occorre  tenere   debitamente   conto  della   situazione  di    persone  che,  per  disabilità   o malattia  o   per  altre  importanti  circostanze  personali,   non  adempiono   i  criteri  di    integrazione  di    cui  al    capoverso  2  lettere  c   e   d   o   li   adempirebbero   solo  con  grandi   difficoltà.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Procedura
                            1.    Domanda  al Municipio  Art.  8  1  Il  confederato  che    intende  chiedere    la  cittadinanza  cantonale  e   l’attinenza    comunale  presenta  la    sua  domanda   al    Municipio  del  comune  di    residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Unitamente  alla  domanda,  il   richiedente   di    oltre  sedici   anni  deve  firmare   la    dichiarazione  di    essere  fedele  alla  Costituzione  ed   alle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Accertamenti   ed   esame  Art.  9  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  comunale,  prima  di    sottoporre   la    domanda  al    legislativo,  accerta  l’idoneità  del  candidato  e   dei  membri  minorenni  della  sua  famiglia  compresi  nell’istanza,  secondo   i principi   previsti  dall’art.  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  deve  accertare  le    conoscenze  orali  e   scritte   della   lingua  italiana,   applicando  per  analogia   le  disposizioni  del  diritto  federale  in    materia  di concessione  federale  di naturalizzazione.  Il   regolamento  d’applicazione  specifica   i  dettagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dall’accertamento    di  cui  al  cpv.  2   è   esonerato  il  confederato  che  abbia  frequentato    per  almeno  cinque  anni  la    scuola   ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Concessione  dell’attinenza  comunale  Art.  10  11  1  Conclusi  gli  accertamenti,  il   legislativo   comunale  decide   sulla  domanda  di concessione  dell’attinenza  comunale.  Il   rifiuto  deve  essere  motivato  e   fondarsi   su  una  proposta  in  tal senso.  Il  regolamento  d’applicazione  disciplina  la    procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   risoluzione  di    concessione  dell’attinenza  è presa  a maggioranza  dei  votanti.  Non  sono  computati  gli  astenuti,   gli  esclusi   per  caso  di    collisione  e,    nelle  votazioni  segrete,  le    schede  in bianco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   408.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Lett.   modificata  dalla  L 22.2.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dalla  L 22.2.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   introdotta   dalla   L   22.2.2021;  in    vigore   dal  1.9.2021   - BU  2021,  183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                19.
                            3  In  caso  di parità   la votazione  è   ripetuta  immediatamente.   Se  il   risultato   è   ancora  di    parità,  si    ritiene  la  concessione  rifiutata.  Il   regolamento  d’applicazione  disciplina  la prosecuzione  della  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la   concessione  dell’attinenza     comunale  è  definitivamente  rifiutata  a  conclusione  della  procedura,  questa  ha  termine;  sono  riservati  i  rimedi   giuridici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Concessione  della  cittadinanza  cantonale  Art.  11  12  Conferita  l’attinenza    comunale,  il   Gran  Consiglio  si  pronuncia  sulla  concessione  della  cittadinanza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Stranieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Concessione   della  cittadinanza  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  12  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  cittadinanza  cantonale  può  essere  concessa   allo  straniero:  a)   risieduto  nel  Cantone  durante  cinque  anni;  b)  i  requisiti  per  la    concessione  dell’autorizzazione  federale  alla  naturalizzazione;  c)  i  valori  della  Costituzione  cantonale;  d)  da   aiuti   sociali  almeno   dieci   anni,  a   meno   che   tali  aiuti  siano  interamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   presentata   dal   richiedente   che  vive   in    unione  domestica   registrata  con   un/una  partner  svizzero/a  è   ricevibile  se ha  risieduto  nel  Cantone  per  almeno  tre  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  termini  previsti  nel  cpv.    2  si  applicano  anche  al/alla  richiedente    il/la    cui    partner,  dopo  la  registrazione  dell’unione  domestica,  ha    acquisito  la  cittadinanza  svizzera  per  reintegrazione  o  naturalizzazione  agevolata   fondata  sulla   filiazione  da  genitore  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Concessione   dell’attinenza  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  13  L’attinenza  comunale  può  essere  concessa   dal  comune   in cui  il   richiedente  ha  risieduto  durante  tre  anni,   dei   quali   ininterrottamente  gli ultimi  due  precedenti  la domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Idoneità  Art.  14  15  La  cittadinanza    cantonale  e  l’attinenza  comunale  possono  essere    conferite  a  uno  straniero  se  si    è   integrato  con  successo  nella  comunità  ticinese  ed   è   idoneo  alla  concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Domanda  al Municipio  Art.  15  1  Lo  straniero   che  intende  chiedere  la  cittadinanza  cantonale   e l’attinenza   comunale,  e  con  ciò   la cittadinanza  svizzera,  presenta  la    sua  domanda  al    Municipio  del  comune  di    residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Unitamente  alla  domanda,  il   richiedente   di    oltre  sedici   anni  deve  firmare   la    dichiarazione  di    essere  fedele  alla  Costituzione  e   alle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Accertamenti   ed   esame  Art.  16  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  comunale  verifica  la  ricevibilità  della  domanda    e,  prima  di  sottoporre    la  domanda  al    legislativo,  accerta  l’idoneità   del   richiedente,  procedendo  ad  un  esame  atto  a dare   un  quadro  completo  della  sua  personalità  e   di    quella   dei  membri  minorenni   della  sua  famiglia  compresi  nell’istanza,  secondo  i  principi  previsti  dall’art.  12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  deve   accertare  le  conoscenze  orali  e   scritte  della  lingua  italiana,  secondo  i principi   stabiliti  dalle  disposizioni  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  deve    inoltre  accertare  che  il  richiedente  abbia  superato,  presso  una  scuola  ticinese  accreditata,  un  esame  circa  le  sue  conoscenze  sul   contesto  geografico,  storico,  politico  e   sociale  della  Svizzera  e del   Ticino.   Il   regolamento   d’applicazione  specifica   i dettagli  procedurali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    regolamento  di  applicazione  definisce    le  condizioni    di  esonero  dall’esame  di  cui  al  cpv.  3,  segnatamente  nei  casi   in cui  il   richiedente  ha  seguito  una  formazione   in  Ticino  oppure  per  tenere  conto  della  situazione  di  persone  che,  per  disabilità  o   malattia  o  per  altre  importanti  circostanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,   19.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                575.
                            14  Lett.  introdotta   dalla  L   22.2.2021;   in vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                355.
                            personali,  non  possono  superare  l’esame    di  integrazione  o    lo  supererebbero  solo  con    grandi  difficoltà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Concessione  dell’attinenza  comunale  Art.  17  17  1  Conclusi  gli  accertamenti,  il   legislativo   comunale  decide   sulla  domanda  di concessione  dell’attinenza  comunale.  Il   rifiuto  deve  essere  motivato  e   fondarsi   su  una  proposta  in  tal senso.  Il  regolamento  d’applicazione  disciplina  la    procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   risoluzione  di    concessione  dell’attinenza  è presa  a maggioranza  dei  votanti.  Non  sono  computati  gli  astenuti,   gli  esclusi   per  caso  di    collisione  e   nelle  votazioni  segrete  le schede  in bianco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    parità  la    votazione   è   ripetuta  immediatamente.  Se   in    quella  sede  il   risultato  è   ancora  di  parità,  si  ritiene  la  concessione  rifiutata.  Il   regolamento    d’applicazione  disciplina    la  prosecuzione  della  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la   concessione  dell’attinenza     comunale  è  definitivamente  rifiutata  a  conclusione  della  procedura,  questa  ha  termine;  sono  riservati  i  rimedi   giuridici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Preavviso  cantonale  Art.  18  18  1  Concessa   l’attinenza   comunale,  l’autorità   cantonale  effettua  gli  accertamenti  necessari  e,  in caso   di preavviso   favorevole,  trasmette  la domanda  all’autorità  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  mancano  i  presupposti  per  un  preavviso  favorevole,  l’autorità  cantonale  informa  il   richiedente;  è  riservato  l’art.  19   cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Concessione  della  cittadinanza  cantonale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Concessa   l’attinenza  comunale  e   rilasciata   l’autorizzazione  federale,   il Gran  Consiglio  si  pronuncia  sulla  cittadinanza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza  dell’autorizzazione  federale   o in    mancanza  dei  presupposti  per  il  rilascio  di un   preavviso  favorevole  ai    sensi  dell’art.  18,  il   richiedente  può  chiedere  al    Consiglio  di    Stato  l’emanazione  di una  decisione  formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Tasse:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   tassa  comunale  Art.  20  20  Per  le  procedure   di  concessione  dell’attinenza  comunale  ai confederati  e agli  stranieri,  l’autorità  comunale  competente  preleva  una  tassa  che  copra   le    spese  causate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    tassa  cantonale  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Per  le  procedure  di  concessione    della    cittadinanza  cantonale    ai  confederati  e    agli  stranieri,  l’autorità  cantonale  competente  preleva  una  tassa  che    copra  le  spese  causate.  Il  regolamento  d’applicazione  ne  stabilisce  l’importo.  Capitolo  secondo  Concessione  della  cittadinanza   in  via  agevolata  e reintegrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Confederati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acquisto  della  cittadinanza  in  via  agevolata  Art.  22  22  1  I  confederati  residenti  nel    Cantone  ininterrottamente  da    almeno  otto    anni  possono  acquistare  la  cittadinanza  agevolata  cantonale  se  ne  hanno  fatto  domanda  entro  ventidue    anni  compiuti  e   stanno  frequentando   o hanno  frequentato  per  almeno  tre   anni  le    scuole  ticinesi   definite  nel  regolamento  d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  calcolo   degli  otto  anni   di    residenza,  il tempo  che   il   richiedente  ha   trascorso  in    Ticino   tra   gli  otto  e  i  diciotto  anni  compiuti  è computato  due  volte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   cittadinanza  agevolata  cantonale  è   concessa  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                19.
                            18  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                19.
                            20  Art.  modificato  dalla  L   28.11.2005;  in    vigore  dal  1.1.2006  -  BU  2006,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   28.11.2005;  in    vigore  dal  1.1.2006  -  BU  2006,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                29.
                            4  Il   comune  di  attinenza,  che  è   quello   in  cui  il richiedente   ha   risieduto  ininterrottamente  durante  gli  ultimi  due    anni  precedenti    la  domanda,  deve    esser  sentito  in  via  consultiva;  esso    svolge  l’accertamento  previsto  dall’art.  9.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorità  cantonale  e comunale   prelevano   ciascuna  una  tassa  che  copra  tutte  le    spese  causate.  Il  regolamento  d’applicazione  stabilisce   l’importo  della  tassa  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Stranieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Acquisto  della  cittadinanza  in via  agevolata  e   reintegrazione  secondo  il   diritto  federale  Art.  23  L’acquisto     in  via  agevolata  e   la   reintegrazione  nella  cittadinanza  cantonale  e  nell’attinenza  comunale  di uno  straniero  che  ha  perso  la cittadinanza   svizzera  sono  disciplinate   dalla  legge  federale,  riservato  l’art.  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Acquisto  della  cittadinanza  in via  agevolata  secondo  il   diritto  cantonale  Art.  24  24  1  Gli  stranieri  residenti  nel   Cantone   dalla  nascita  e   ininterrottamente  per  almeno   dieci  anni  possono  acquistare  in via  agevolata  la    cittadinanza  cantonale  se ne   fanno  domanda  entro  i ventidue  anni  compiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   cittadinanza  agevolata  cantonale  è   concessa  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   comune  di    attinenza  è   quello   in cui   il richiedente  ha  risieduto  ininterrottamente  durante   gli  ultimi  due  anni    precedenti    la  domanda.  Il   Municipio  dev’essere  sentito  in  via  consultiva;  esso    svolge  l’accertamento  previsto  dall’art.  16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   autorità  cantonale  e   comunale   prelevano  ciascuna  una  tassa  che  copra   tutte   le    spese  causate.  Il  regolamento  d’applicazione  stabilisce  l’importo  della  tassa  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  il   rimanente  si    applicano  le    condizioni   di    idoneità  di cui  all’art.  12  cpv.  1   lett.   b),   c),  d)  e   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Reintegrazione  secondo  il diritto   cantonale  Art.  25  26  La  donna  che,  secondo  il  diritto  federale  in  vigore  sino  al  31.12.1987,  ha  perso    la  cittadinanza  ticinese   o l’attinenza  da  nubile  di  un   comune   del   Cantone  per  effetto  del  matrimonio  con  un  cittadino    di  altro    Cantone  o    di  altro    comune  del  Cantone    può  essere    reintegrata  nella  cittadinanza  ticinese   e   nell’attinenza  comunale,  rispettivamente  nella  sola  attinenza  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Procedura  Art.  26  27  1  La  domanda  di reintegrazione   dev’essere  presentata  al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   reintegrazione   è   concessa  dal  Consiglio  di    Stato   per  la    cittadinanza  cantonale  e   dal  Municipio  per  l’attinenza   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   procedura   di reintegrazione   è gratuita.  Capitolo  terzo  Cittadinanza  onoraria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Cittadinanza  onoraria
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Cantonale
                            Art.  27  Il   Gran  Consiglio    può  concedere  la  cittadinanza  onoraria  a  un    confederato    o  a    uno  straniero  che  si    fossero  resi  particolarmente   benemeriti  del   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Comunale
                            Art.  28  1  Il  comune  può    concedere  la  cittadinanza    onoraria  a  un    ticinese  attinente    di  un  altro  comune,  a  un  confederato    o    a    uno  straniero    che  si  fossero  resi  particolarmente  benemeriti  del  comune  medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trattandosi  di    uno   straniero  è   necessario   il   consenso  preliminare  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Effetti  Art.  29  1  La  concessione    della  cittadinanza  onoraria  non  soggiace  alle    condizioni  poste    dalla  presente  legge  per   l’acquisto  della  cittadinanza   in    via  ordinaria  o agevolata.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Cpv.  modificato  dalla  L   22.2.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                29.
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   22.2.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   gratuita,  personale   e   non  conferisce  lo    stato  di    attinente.  Capitolo   quarto  Perdita  della  cittadinanza   per  rinuncia,  svincolo  o   revoca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Rinuncia  Art.  30  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  ticinese  che  è  nel  contempo  cittadino  di  un    altro  Cantone  può  rinunciare    alla  cittadinanza  ticinese   e   all’attinenza  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    ticinese    che  è   in  possesso  di  più  attinenze  comunali  può  rinunciare  a  una  o   più  delle    stesse,  purché  ne  conservi  una.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   rinuncia  all’attinenza  comunale   e alla  cittadinanza  cantonale  può  estendersi  ai  figli   minorenni  che  vivono  con  il   richiedente;  i  figli   di    oltre  sedici   anni   non  sono  tuttavia  compresi  nella  rinuncia  se  non  vi    consentono  per  iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    procedure  di    rinuncia,  il   Consiglio   di Stato   e il   Municipio  prelevano  una  tassa  che  copra   tutte  le  spese  causate.   Il   regolamento  d’applicazione  stabilisce   l’importo  della  tassa  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Svincolo  dalla  cittadinanza   svizzera  Art.  31  Lo  svincolo  dalla  cittadinanza  svizzera  e   con  ciò  dalla     cittadinanza  ticinese  e  dall’attinenza  comunale  è   disciplinato   dalla   legge  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Procedura  Art.  32  1  Le  domande  di rinuncia   e di svincolo   devono  essere   presentate  al Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   del   comune   di    attinenza  ticinese   deve  esprimere  il   suo  preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Revoca  Art.  33  La  revoca  della  cittadinanza  svizzera,  della  cittadinanza    cantonale    e  dell’attinenza  comunale  a   una  persona  che  possiede   un’altra  cittadinanza  è   disciplinata  dalla   legge   federale.  Capitolo   quinto  Disposizioni   comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Diritto  di  essere  sentito  Art.  34  29  1  Al  richiedente  la naturalizzazione  è   garantito  il   diritto  di    essere   sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   richiedente   può,  in    particolare:  a)  prove   sui   fatti   rilevanti  per   la decisione,  partecipare  alla   loro   assunzione  e esprimersi   sul  della  loro  valutazione;  b)  conoscenza  degli  atti    inerenti  le  procedure  previste  dalla  presente    legge  e   che  lo  c)  su ogni   decisione  della   procedura   di    naturalizzazione;  d)   rappresentare  o assistere;  e)  una  decisione  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame  degli  atti  può  essere  negato  se  un  interesse    pubblico  importante,  in  particolare  la  sicurezza  interna  o esterna  dello   Stato  o   l’interesse  in    corso,  lo esige;  in    tal  caso  il  richiedente  ha   tuttavia  il diritto  di    prendere   conoscenza  del  contenuto  essenziale  degli   atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  nomi  delle   persone   che   hanno  fornito  informazioni  durante  le procedure   previste   da  questa  legge  non  sono  resi  noti  qualora  fondati  motivi    di  sicurezza  personale  o  altri  interessi  preponderanti  contrari  lo impongano,  riservate  le    norme  del  diritto  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Conclusi  gli  accertamenti,    l’autorità    competente    deve    darne    comunicazione    al  richiedente,  avvisandolo  della  facoltà    di  prendere    visione  degli  atti  e    di  domandare  entro  quindici  giorni    un  complemento  d’inchiesta,  indicandone  i  motivi   e i  mezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’avviso  della  facoltà  di    prendere  visione  degli   atti  e   di    domandare  un  complemento   di    inchiesta  di  cui  al cpv.  5   va riproposto   ad  ogni   successiva   fase  della  procedura  di naturalizzazione  che  modifica  il  preavviso,  favorevole  o  contrario  all’istanza,     di   cui  l’istante  ha     precedentemente  preso  conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Protezione  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per     l’adempimento     dei  rispettivi     compiti  legali,  gli  organi  cantonali     e  comunali  responsabili  dell’applicazione  della  presente  legge  possono  elaborare  i  dati  personali    necessari,  compresi  profili  della   personalità  e   dati  meritevoli  di  particolare  protezione  concernenti  le  opinioni  religiose,  attività  politiche,   salute,  misure  di    assistenza  sociale,  informazioni  di    polizia,  perseguimenti  e  sanzioni  amministrative  e penali,  non  eliminate  e   pendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’adempimento  dei  compiti   legali  che  gli sono  attribuiti,  gli  organi  responsabili   dell’applicazione  della  presente  legge  possono  implementare     sistemi     d’informazione  per     la  gestione  delle  naturalizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli   aventi   diritto  di    voto  sono  trasmessi  i  seguenti  dati:  a)  b)  della  residenza;  c)  delle  condizioni  di    idoneità,  in particolare  per  quanto  attiene  all’integrazione   nella  ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Riservate  le    facoltà  di trasmissione,   pubblicazione  e   iscrizione  dei  dati   nei  registri  pubblici  di diritto  cantonale  secondo  la presente  legge  e   il relativo   regolamento   d’applicazione,   gli  organi  di    cui  al    cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  soggiacciono   al segreto  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  P  er quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d’applicazione, è applicabile  l  a legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  i  particolari,  segnatamente:  a)  di    dati  personali  elaborati;  b)    di  accesso,  la  trasmissione  e   la  pubblicazione  dei  dati,  tenendo  proporzionatamente  della  cerchia   dei   destinatari;  c)  dei  dati  nei  registri  pubblici  di    diritto   cantonale;  d)   di    conservazione,  l’archiviazione  e la distruzione  dei  dati   di diritto  cantonale;  e)  di sicurezza  tecniche  e   organizzative  contro  l’elaborazione   non  autorizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Minorenni  31  Art.  35  1  La  domanda   di concessione  della   cittadinanza  di    un  minorenne  o   la rinuncia  all’attinenza  comunale  o  alla  cittadinanza  ticinese    deve  essere  firmata    dal  suo    rappresentante    legale;    se  l’interessato  ha  compiuto  sedici  anni  deve  esprimere  per  iscritto  il proprio  consenso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservati  i  disposti    della    legge    federale  per  le  domande  presentate    da  richiedenti  stranieri  minorenni  o   posti  sotto  tutela,  intese  ad  ottenere  l’autorizzazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Nozione  di  residenza  Art.  36  33  1  Per   residenza   dello  straniero   secondo  la    legge  si    intende  la    sua  presenza  nel   Cantone  e  nel   comune  conformemente  alle   disposizioni   legali   in    materia  di migrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  residenza  del  cittadino  svizzero  si  intende    la  sua  dimora  nel  Cantone    e  nel  comune  conformemente  alle  disposizioni  del  Codice   civile  inerenti  il   domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Assistenza  amministrativa  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  singoli   casi,   previa  richiesta  scritta  e   motivata,  le    autorità  amministrative   e   giudiziarie  del  Cantone    e    dei    comuni  e    le  autorità  di  applicazione  della  presente  legge    possono  prestarsi  reciproca  assistenza    amministrativa,    trasmettendo  i  dati  personali  necessari  all’adempimento    dei  rispettivi  compiti  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  cantonale  di    applicazione  della  presente  legge  può  accedere  ai    dati  personali   necessari  all’adempimento  dei  suoi  compiti  legali   anche  tramite  procedura  di richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  i  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Decorrenza   dell’acquisto  della   cittadinanza  Art.  38  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  richiedente   acquista,  per  sé  e   per  i  figli   minorenni  compresi  nella  procedura,   l’attinenza  comunale  e   la cittadinanza  cantonale  dal  giorno  della   decisione  dell’autorità  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservato  il   diritto  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  introdotto  dalla  L   18.9.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2017,   408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Nota  marginale  modificata  dalla  L   18.9.2017;  in vigore   dal  1.1.2018   - BU  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32   Cpv.  abrogato   dalla  L   18.9.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33   Art.  modificato  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34   Art.  modificato  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35   Art.  modificato  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO  IV  Competenza  delle  autorità  cantonali  nella  procedura  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Consiglio   di  Stato  Art.  39  Il   Consiglio  di Stato   è competente:  a)  all’autorità  federale    il  consenso  del  Cantone    all’annullamento  dell’acquisto  della  o   di una  reintegrazione;  b)  l’annullamento  dell’acquisto  della    cittadinanza  nei  casi  previsti  dalla  legge  c)  all’autorità    federale  il   consenso  del  Cantone  in  una  procedura  di  revoca  della  in virtù  della   legge  federale;  d)  d’ufficio  o  su  domanda,  in  caso  di  dubbio  sulla  cittadinanza  cantonale  e  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Dipartimento  Art.  40  Il  Dipartimento  rappresenta  il  Cantone  nella  procedura  di  concessione  dell’autorizzazione  federale.   Esso  ha  inoltre  la facoltà  di:  a)  il preavviso  del  Cantone  nelle  procedure  di    concessione   della  cittadinanza  ordinarie,  via   agevolata  e di reintegrazione   attivate  in virtù   della  legge   federale;  36  b)    dall’autorità    federale  l’informazione  dell’avvenuta  notificazione  dell’atto  di  svincolo  cittadinanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Legittimazione  a ricorrere  Art.  41  Sono  legittimati  a  ricorrere  al  Tribunale  federale  o   al  Consiglio  federale  il  Consiglio  di  Stato  per  il Cantone  e   il   Municipio  per  il   comune,  nei  casi   previsti  dalla  legge   federale.  TITOLO   V  37  Protezione   giuridica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici  Art.  41a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le    decisioni   del   legislativo   comunale   è   dato  ricorso  al    Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   del  Gran  Consiglio   è   dato  ricorso  al    Tribunale   cantonale  amministrativo.  TITOLO   VI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Disposizioni  transitorie  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Competenze  del  Consiglio  di  Stato  Art.  42  40  Il  Consiglio  di Stato   emana  il regolamento   di    applicazione  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Abrogazione  della  legge  anteriore  Art.  43  La  legge  abroga     quella  sull’acquisto     e  la  perdita     della  cittadinanza     ticinese  e  dell’attinenza  comunale  del  10  ottobre  1961.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  44  1  Le  norme  della  legge  si    applicano  a tutte   le    domande  presentate  dopo   la    sua  entrata  in  vigore.  Le  domande  presentate  in    antecedenza   sono  disciplinate  dalle   norme  della   legge  anteriore,  salvo  che  la    presente  sia  più  favorevole;  per  la    procedura  fa    stato  in    ogni  caso   la    legge  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   disposizioni  della  modifica   del  18  settembre  2017  e   quelle  della  modifica   del  22  febbraio  2021  si  applicano  alle  domande  presentate  dopo  la  rispettiva  entrata  in  vigore  e  a  quelle    presentate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36   Lett.  modificata  dalla  L 18.9.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Titolo   modificato  dalla  L   12.3.1997;  in    vigore   dal  9.5.1997  - BU  1997,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.   modificato  dalla   L   2.12.2008;   in    vigore  dal   27.1.2009  - BU  2009,  19;  precedente  modifica:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                211.
                            39  Titolo   modificato  dalla  L   12.3.1997;  in    vigore   dal  9.5.1997  - BU  1997,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.   modificato  dalla   L   18.9.2017;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2017,  408;  precedente  modifica:  BU   1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                372.
                            41   Cpv.  introdotto  dalla  L 22.2.2021;  in    vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   183.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  45  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio    del  diritto  di  referendum,  la  legge    è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  la    data  dell’entrata   in    vigore.  42  Pubblicata  nel   BU  1995  ,  471.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1996  -  BU  1995,  471.