Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri ... (143.110)
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Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione

Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI) 1 (del 23 giugno 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI), 2 decreta: TITOLO I Autorità competenti
Sezione della popolazione (art. 2 legge) Art. 1 3 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri.
Ufficio della migrazione (art. 2, 3, 5 e 6 legge) 4 Art. 2 5 1 La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è competente a: a) rinnovare, modificare, rifiutare o revocare i permessi, le autorizzazioni e le (nulla osta); b) e prolungare i visti; c) l’ammonimento; d) l’avviso; e) l’allontanamento senza formalità; f) le autorizzazioni di corta durata (ACD); g) i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata; h) prorogare e sospendere i termini di partenza; 6 i) le necessarie direttive per le segnalazioni d’ufficio alle autorità; l) con la Segreteria di Stato della migrazione per il corretto funzionamento del sistema migrazione centrale (SIMIC) ed emanare le relative disposizioni di applicazione; m) le competenze di cui all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno (ALC), al protocollo I sulla libera circolazione delle persone del 26 ottobre 2004, al II sulla libera circolazione delle persone del 27 maggio 2008, al protocollo III sulla circolazione delle persone del 4 marzo 2016, alla convenzione istitutiva dell’Associazione di libero scambio del 4 gennaio 1960, alla legislazione federale e cantonale in materia cittadini stranieri; 7 n) l’erogazione delle garanzie come previsto dall’ordinanza concernente l’entrata e il del visto del 15 agosto 2018 (OEV);
8 o) le procedure ricorsuali inerenti l’ALC, la legge federale sugli stranieri e la loro del 16 dicembre 2005 (LStrI) e le relative ordinanze; 9
1 Titolo modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedenti modifiche: BU
2012, 137; BU 2019, 375.
2 Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
3 Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

4

Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.
5 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedenti modifiche: BU 2009,
461; BU 2016, 420.
6 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
7 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
8 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

9

Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019,

375.

p) il segretariato della Commissione consultiva del mercato del lavoro; q) le attestazioni inerenti il soggiorno della persona straniera; r) l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 66a, 66a bis CP e 49a, 49a bis CPM) ed la sua effettiva attuazione.
2 Per gli accertamenti del caso, l’Ufficio si avvale in particolare della collaborazione della Polizia cantonale e delle Polizie comunali, come pure dei Comuni.
Compiti della Polizia Art. 3 10 1 La Polizia cantonale è competente per: a) le perquisizioni personali e degli alloggi ai sensi della legislazione federale sugli e la loro integrazione; 11 b) c) in modo forzato lo straniero, su ordine dell’Ufficio, in caso di mancata senza sufficiente giustificazione; d) e mettere al sicuro i documenti di viaggio ai sensi dell’art. 121 LStrI e ritirare i ai sensi dell’art. 72 OASA ; 12 e) le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art. 64-64f LStrI; 13 f) prima dell’invio della domanda all’Ufficio, il documento d’identità di coloro che un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente.
2 Le Polizie comunali possono essere incaricate dall’Ufficio, per il tramite della Polizia cantonale, a svolgere i compiti di cui al cpv. 1 lett. a) e c). TITOLO II Organi consultivi
Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 legge) Art. 4 1 La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini provenienti dalla Croazia come pure da cittadini extra UE/AELS. 14
2 Essa è composta da un massimo di 8 membri e rispettivi supplenti di cui 2 in rappresentanza dello Stato, 3 dei rappresentanti padronali e 3 dei sindacati. TITOLO III Informazioni
Richieste d’informazioni (art. 5 legge) Art. 5 L’Ufficio può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione. TITOLO IV Persone straniere che esercitano un’attività lucrativa o senza attività lucrativa in Svizzera 15 Capitolo primo Procedure
Autorizzazione di corta durata (ACD) Art. 6 16 1 È autorizzato ad esercitare un’attività temporanea ogni cittadino straniero titolare di un’ACD fino al raggiungimento della scadenza attribuita.
2
...
10 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
11 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

12

Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019,

375.

13 Lett. modificata dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375; precedente modifica: BU 2012,

137.

14 Cpv. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012,

137.

15

Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
16 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
Istanze di massima e istanze preventive Art. 7 17
1 Sono presentate all’Ufficio: a) di massima (senza indicazione del nome della persona straniera o del datore di lavoro) ad ottenere nuovi permessi per esercitare un’attività lucrativa dipendente; b) preventive di cambiamento di posto o di Cantone di persone straniere, durante la del permesso.
2 L’accoglimento dell’istanza comporta garanzie per l’ottenimento del permesso limitatamente per motivi legati al mercato del lavoro.
Domande nominative Art. 8 18
1 Di principio le domande nominative tendenti al rilascio, alla modifica e/o al rinnovo di un permesso di lavoro o di soggiorno sono presentate sui moduli ufficiali, datate, firmate e trasmesse in forma cartacea via posta all’Ufficio. 19
2 In occasione del primo rilascio del permesso, l’Ufficio convoca il richiedente una volta ricevuta l’istanza; lo straniero è tenuto a presentarsi all’autorità competente.
3 Nel caso della richiesta di rilascio di un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente, l’Ufficio può prescindere dal convocare l’istante. I cittadini stranieri interessati sono tenuti a presentarsi al competente posto di Polizia cantonale prima dell’invio della domanda all’Ufficio, per il controllo del proprio documento d’identità .
4 L’Ufficio può esigere in ogni momento che il richiedente si presenti personalmente per fornire ulteriori informazioni, in particolare nell’ambito della procedura di rilascio, di rinnovo o di modifica del suo permesso.
5 Dall’invio della domanda per posta i cittadini stranieri sono autorizzati a iniziare l’attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente in attesa della decisione da parte dell’Ufficio, subordinatamente a quanto contemplato dall’ALC e dalla LStrI. 20
6 Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta oppure se la stessa non viene debitamente completata nei termini prescritti dall’Ufficio, il medesimo può respingere la domanda per mancata collaborazione da parte della persona straniera interessata.
Domande nominative di assunzione d’impiego o titolo indipendente in Svizzera sottoposte
all’esame preventivo del mercato del lavoro Art. 9 1 Tutti i cittadini stranieri che non possono prevalersi della libera circolazione delle persone ai sensi dell’ALC e dei relativi Protocolli e che intendono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.
2 L’inizio dell’attività è subordinato all’intimazione della decisione inerente l’ottenimento del permesso di lavoro o subordinatamente all’inizio previsto dal contratto di lavoro. Art. 10 ...
22 Capitolo secondo Frontalieri
Zona di frontiera Art. 11
23 L’elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato nel Foglio ufficiale. Capitolo terzo Norme comuni
Obblighi fiscali e contributivi
17 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
18 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009,

461.

19 Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
20 Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precendente modifica: BU
2019, 375.
21 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012,

137.

22

Art. abrogato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
23 Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
Art. 12 1 L’Ufficio può respingere le domande di nuovi permessi, di cambiamenti di posto e di contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri dipendenti. 24
2 L’Ufficio può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi. TITOLO IV bis 25 Integrazione
Competenze linguistiche Art. 12a 26 Per soddisfare il presupposto inerente le competenze linguistiche di cui all’art. 58a cpv.
2 LStrI, lo straniero deve presentare all’Ufficio comprovante la sua situazione, come ad esempio un certificato medico, un parere del medico curante o una decisione dell’Ufficio AI attestante capacità cognitive limitate, disabilità mentale o altri problemi simili (senilità, analfabetismo ecc.).
Finanziamento (art. 8a legge) Art. 12b 27
1 La Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS), è competente per determinare e preavvisare i contributi per i progetti che rientrano tra gli obiettivi strategici del Programma d’integrazione cantonale.
2 Il contributo per i progetti del Programma d’integrazione cantonale può essere al massimo del 50% dei costi riconosciuti a preventivo. Può essere ammesso un contributo complessivo di altri enti pubblici fino al 75%.
3 Il richiedente presenta al SIS un progetto, nonché il preventivo dei costi e dei ricavi. Il SIS stabilisce i documenti che corredano la domanda.
4 Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo con i documenti comprovanti la spesa. Lo stesso non può superare la somma determinata a preventivo.
5 Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le direttive stabilite dal SIS. TITOLO V Notifiche
Comuni (art. 3 e 5 legge) Art. 13 28 Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, all’Ufficio della migrazione: a) e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso, stato civile e della cittadinanza; b) di decesso di cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno; c) di nascita di figli di persone straniere, se necessitano di un permesso; d) di indirizzo all’interno del Cantone o dello stesso Comune nonché le partenze per altro Cantone rispettivamente per l’estero; e) previste dal regolamento di applicazione della legge federale sull’armonizzazione registri e concernenti la banca dati movimento della popolazione; f) dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana. TITOLO VI Emolumenti e tasse per l’emissione dei permessi
2 9 Emolumenti 30
Tasse (art. 7 legge)

24

Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
25 Titolo introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
26 Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
27 Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
28 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009,

461.

29

Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
30 Capitolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
Art. 14 31 L’Ufficio percepisce per la propria attività i rispettivi emolumenti massimi sanciti dall’Ordinanza (OEmol-LStrI). Capitolo secondo Norme comuni
Tasse di cancelleria (art. 8 legge) Art. 15
32
1 Per le spese e i lavori di cancelleria (autorizzazione per il rilascio del visto d’entrata, riconvalida e/o modifica di un’assicurazione/autorizzazione d’entrata o di un visto per assunzione d’impiego, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, ritorno di documenti originali, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, comunicazioni in forma elettronica ecc.) l’Ufficio preleva una tassa fino a
500 franchi a copertura dei costi.
2 Per i richiami dei documenti non prodotti entro i termini fissati, l’emanazione di tasse di diffida e per la mancata comparizione all’appuntamento fissato per la carta di soggiorno biometrica, l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.
3 Per l’assegnazione e le decisioni di proroga di un termine di partenza l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.
Cumulo (art. 7 e 8 legge) Art. 16 Le tasse sono tra loro cumulabili. TITOLO VII Sanzioni
Sanzioni (art. 12 legge) Art. 17 33 1 L’Ufficio emette le sanzioni relative alle infrazioni di cui agli art. 120 e 122 LStrI e all’art.
116 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi). 34
2 Per il computo dell’avvenuta infrazione fa stato la data del timbro postale apposto sull’invio della domanda.
3 In caso di mancanza del timbro postale oppure di illeggibilità del medesimo, per il computo dell’avvenuta infrazione l’Ufficio applicherà una tolleranza di cinque giorni dalla data di ricezione.
4 L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro è l’autorità competente per l’esecuzione dei controlli e il perseguimento della violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStrI). 35 TITOLO VIII Disposizioni finali ed abrogative
Norma abrogativa Art. 18 Il presente regolamento abroga: - della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari sulla libera circolazione delle persone del 2 luglio 2002 (RLaLPS-CE/AELS); - della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS del 2 luglio 2002 (RLaLPS- CE/AELS).
Entrata in vigore ed entra immediatamente in vigore. 36

31

Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.
32 Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2017,

141.

33 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
34 Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019,

375.

35

Cpv. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.
36 Entrata in vigore: 26 giugno 2009 - BU 2009, 288.
Pubblicato nel BU 2009 , 288.
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