Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (640.120)
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Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria

Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (RFLT) (del 2 dicembre 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 108 capoverso 2, 112 capoverso 5, 118 capoverso 3, 119 capoverso 2, 277 capoverso 3 bis e 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito LT), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Calcolo dell’imposta alla fonte (art. 50, 106, 107, 111 LT) Art. 1 1 La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106, 107 e 111 LT e alle ordinanze e direttive federali in materia.
2 P er il calcolo dell’imposta alla fonte si applica per analogia l’articolo 50 capoverso 3 LT.
Proventi compensativi (art. 105 cpv. 2 lett. b LT) Art. 2 Sono assoggettati all’imposta alla fonte tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall’assicurazione malattie, dall’assicurazione contro gli infortuni, dall’assicurazione per l’invalidità e dall’assicurazione contro la disoccupazione. Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.
Rimunerazioni dall’estero (art. 2, 120 LT) Art. 3 1 Se riceve rimunerazioni da un debitore della prestazione imponibile non residente in Svizzera, il contribuente con domicilio o dimora fiscale nel Cantone è tassato secondo la procedura ordinaria.
2 Tuttavia il contribuente è assoggettato all’imposta alla fonte nel Cantone se: a) della prestazione è a carico di uno stabilimento d’impresa o di una sede fissa datore di lavoro nel Cantone; b) effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede nel Cantone considerata il datore di lavoro effettivo; o c) prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell’articolo 12 capoverso 2 della legge collocamento del 6 ottobre 1989, personale a prestito a un’impresa acquisitrice nel Cantone la rimunerazione della prestazione è a carico di tale impresa acquisitrice.
3 Si considera debitore della prestazione imponibile ai sensi dell’articolo 120 LT: a) d’impresa o la sede fissa del datore di lavoro nel Cantone per la casistica di cui capoverso 2 lettera a; b) con sede nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera b; c) acquisitrice nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera c.
Obblighi di comunicazione (art. 120 LT) Art. 4 1 I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo l’impiego di persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 104 o 110 LT entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.
2 Se il datore di lavoro trasmette per via elettronica il conteggio dell’imposta alla fonte allestito tramite l’applicativo ufficiale, egli può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio.
3 I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la r iscossione dell’imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all’Ufficio delle imposte alla f onte e del bollo entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
Diffida per mancato inoltro dei conteggi dell’imposta alla fonte (art. 120 cpv. 2 LT) Art. 5 Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di 50 franchi.
Restituzione (art. 121 cpv. 5 LT e art. 247 cpv. 1 bis LT) Art. 6
1 Se il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta d’imposta alla fonte troppo elevata e ha già consegnato i conteggi all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, quest’ultimo può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente.
2 Non si procede alla restituzione dell’imposta alla fonte versata in eccedenza se questa è inferiore o uguale a 20 franchi. Capitolo secondo Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone
Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 108 LT) Art. 7
1 Una persona è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore ai sensi dell’articolo 108 capoverso 1 lettera a LT se il suo reddito lordo da attività lucrativa dipendente ammonta almeno a
120’000 franchi nel corso di un anno fiscale.
2 Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i proventi di cui all’articolo 105 capoverso 2 lettere a e b LT.
3 I coniugi con doppio reddito sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il reddito lordo di uno di essi ammonta almeno a 120’000 franchi nel corso di un anno fiscale.
4 La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore all’importo minimo di
120’000 franchi, se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.
5 In caso di assoggettamento inferiore a un anno, l’importo minimo è calcolato secondo l’articolo 50 capoverso 3 LT.
6 L’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo identifica d’ufficio le persone di cui ai capoversi 1-5 sulla base dei dati indicati dal debitore della prestazione imponibile nei conteggi dell’imposta alla fonte. I dati relativi a queste persone vengono trasmessi all’autorità competente (art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 15 RLT) per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria.
7 Le persone che dispongono di proventi di cui all’articolo 108 capoverso 1 lettera b della legge tributaria devono chiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. L’autorità competente (art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 15 RLT) provvederà alla loro tassazione.
Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 109 LT) Art. 8
1 La persona assoggettata all’imposta alla fonte può presentare all’autorità di tassazione competente (art. 15 RLT) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.
2 Una volta richiesta, la tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine del- l’assoggettamento all’imposta alla fonte anche se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.
Disciplinamento dei casi di rigore Art. 9
1 Su richiesta delle persone assoggettate all’imposta alla fonte che versano alimenti di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera c LT e a cui si applica il tariffario A, B, C o H, al fine di attenuare i casi di rigore nel calcolo dell’imposta alla fonte, l’autorità fiscale può riconoscere deduzioni per i figli al massimo fino all’ammontare degli alimenti.
2 Se nell’applicare uno di questi tariffari sono stati presi in considerazione gli alimenti, la tassazione ordinaria ulteriore è effettuata soltanto se la persona assoggettata all’imposta alla fonte ne fa richiesta. In caso di richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, questa è effettuata fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
Passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria Art. 10
1 Una persona precedentemente assoggettata all’imposta alla fonte è tassata secondo la procedura ordinaria per l’intero periodo fiscale se: a) il permesso di domicilio; b) una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.
2 L’imposta alla fonte non è più dovuta a decorrere dal mese successivo al rilascio del permesso di domicilio o al matrimonio. L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte
Art. 11 1 Se nel corso di un periodo fiscale un reddito è dapprima tassato secondo la procedura la procedura ordinaria ulteriore per tutto l’anno e fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
2 Il lavoratore straniero sprovvisto di permesso di domicilio è assoggettato nuovamente all’imposta alla fonte a contare dall’inizio del mese successivo al divorzio o alla separazione legale o di fatto da un coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.
3 Eventuali pagamenti anticipati effettuati prima del passaggio all’imposizione alla fonte e le imposte trattenute alla fonte sono computati. Capitolo terzo Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone
Artisti, sportivi e conferenzieri (art. 112 LT) Art. 12
1 Sono considerati introiti giornalieri di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all’estero i proventi lordi di cui all’articolo 112 capoverso 3 LT, divisi per il numero dei giorni di rappresentazione e di prova. Fanno parte degli introiti giornalieri segnatamente: a) lordi, comprensivi delle indennità e dei proventi accessori, nonché le prestazioni in e b) le spese, i costi e le imposte alla fonte pagati dall’organizzatore.
2 Per i gruppi dove la quota di ogni non è nota o è difficile da stabilire, ai fini della determinazione di tale quota è calcolato il reddito medio pro capite giornaliero.
3 Fanno parte degli introiti giornalieri anche le rimunerazioni che non sono versate direttamente alla persona assoggettata all’imposta alla fonte, bensì a una terza persona.
4 Le prestazioni in natura sono valutate di regola secondo le disposizioni valide per l’assicurazione vecchiaia e superstiti.
5 I proventi e le indennità esenti da trattenuta sono stabiliti dalla Divisione delle contribuzioni tenuto conto delle disposizioni federali in materia di imposta federale diretta.
Creditori ipotecari ( art. 114 LT) Art. 13 Sono considerati proventi imponibili di creditori ipotecari residenti all’estero i proventi lordi derivanti da crediti secondo l’articolo 114 LT. Ne fanno parte anche gli interessi che non sono versati direttamente alla persona assoggettata all’imposta alla fonte, bensì a una terza persona.
Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all’estero (art. 115 e 116 LT) Art. 14 1 Fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite dei beneficiari domiciliati all’estero di cui agli articoli 115 e 116 LT soggiacciono all’imposta alla fonte.
2 Se l’imposta alla fonte non viene riscossa perché l’imposizione spetta all’altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del beneficiario è all’estero e verificare periodicamente questa situazione.
Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all’estero (art. 115 e 116 LT) Art. 15
1 Nonostante le disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale versate a beneficiari domiciliati all’estero di cui agli articoli 115 e 116 LT soggiacciono sempre all’imposta alla fonte. È applicabile l’articolo 38 LT.
2 L’imposta alla fonte trattenuta è rimborsata senza interessi, se il beneficiario di una prestazione in capitale di un istituto di previdenza con sede nel Cantone: a) all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo la relativa domanda entro tre anni dal della prestazione; e b) alla domanda una lettera di conferma dell’autorità fiscale competente dell’altro Stato avente diritto secondo cui: essa è a conoscenza della prestazione in capitale, e il beneficiario della prestazione in capitale è una persona residente in tale altro Stato ai sensi della convenzione con la Svizzera per evitare la doppia imposizione.
Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (art. 118 LT) Art. 16 1 Le persone assoggettate all’imposta secondo l’articolo 4 capoverso 1 LT i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili nel Cantone almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all’Ufficio delle imposte alla
fonte e del bollo entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata, per il periodo fiscale in questione.
2 Nell’ambito della procedura di tassazione l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo verifica se la persona assoggettata all’imposta alla fonte nell’anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 15-17 e 19-22 LT dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.
Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio (art. 119 LT) Art. 17 1 Le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d’ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore se dagli atti emerge il fondato sospetto che si è in presenza di una situazione estrema a favore o a sfavore del contribuente.
2 Per l’avvio di una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio si applica l’articolo 193 LT sulla prescrizione del diritto di tassare.
Riparto intercomunale del gettito d’imposta alla fonte Art. 18 Il gettito dell’imposta alla fonte è ripartito: a) i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 1 lettera a LT, in base al Comune in cui il singolo aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o b) le persone di cui all’articolo 121 capoverso 1 lettera b LT, in base al Comune in cui il singolo esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento; c) i lavoratori di cui all’articolo 121 capoverso 2 LT, in base al Comune in cui il singolo era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
Procedura di conteggio semplificata (art. 37a cpv. 6 LT) Art. 19 1 Se l’articolo 37a LT e le disposizioni del presente articolo non prevedono altrimenti, le disposizioni della legge tributaria sull’imposta alla fonte e le altre disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.
2 L’imposta è riscossa sulla base del salario lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione AVS.
3 Le disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre
1947 relative alla procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versa-mento dell’imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS.
4 Se l’imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest’ultima ne informa l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, se il datore di lavoro ha sede o domicilio nel Cantone. Questi riscuote l’imposta conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale.
5 Dopo aver dedotto la provvigione cui ha diritto, la cassa di compensazione AVS versa le imposte incassate all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo. Capitolo quarto Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 20 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Pubblicato nel BU 2020 , 373.
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