Legge sull’Alta scuola pedagogica
                            5.3.1.6  sull’Alta scuola pedagogica  (del 19 febbraio 2002)  IL GRAN CONSIGLIO  -  visto il messaggio 26 aprile 2001 n. 5109 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 4 febbraio 2002 n. 5109 R della Commissione speciale scolastica,  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Natura e scopo
Art. 1
                            Nell’ambito  delle  scuole  universitarie  è  istituita  l’Alta  scuola  pedagogica  (in  seguito ASP).  L’ASP è incaricata della formazione professionale dei docenti, in particolare:  a)  della formazione di base dei docenti titolari di scuola dell’infanzia e di scuola elementare;  b)  speciale e di altre categorie di docenti;  c)  dell’aggiornamento  dei  docenti  di  ogni  ordine  e  grado,  riservato  quanto  compete  all’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale;  d)  di sviluppare attività di ricerca e di documentazione in ambito educativo.  L’ASP  contribuisce  allo  sviluppo  scientifico,  etico,  culturale  della  società  e  opera  secondo  le  finalità definite dalla Legge della scuola e dalle leggi speciali.  L’ASP può assumere nel settore della formazione professionale dei docenti e degli operatori  scolastici altri compiti d’interesse cantonale o intercantonale.  L’ASP può fornire prestazioni a terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sede
Art. 2
                            L’ASP ha sede a Locarno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Libertà di insegnamento
Art. 3
                            È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni
Art. 4
                            Per  le  attività  di  formazione,  aggiornamento,  ricerca  e  documentazione  l’ASP  collabora con enti e istituti che operano nel cantone e fuori cantone.  In particolare l’ASP collabora con:  a)  l’Università (in seguito USI) e  la Scuola  (in seguito SUPSI);  b)  l’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (in seguito ISPFP);  c)  d)  le altre università e istituti svizzeri ed esteri;  e)  gli uffici dipartimentali preposti all’insegnamento, alla documentazione e alla ricerca.  Il   Dipartimento   competente   (in   seguito   Dipartimento)   può   sottoscrivere   contratti   di  collaborazione.  CAPITOLO II  Formazione dei docenti titolari di scuola dell’infanzia e di scuola elementare
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 5
                            L’ASP  prepara  professionalmente,  attraverso  corsi  teorici  ed  attività  pratiche,  i  docenti titolari di scuola dell’infanzia e di scuola elementare.  La  direzione  dell’ASP  può  autorizzare  lo  studente  a  seguire  parte  della  formazione  in  altre  scuole universitarie o equivalenti secondo le modalità definite dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione e durata
Art. 6
                            Possono  iscriversi  all’ASP  gli  studenti  in  possesso  di  un  certificato  di  maturità  liceale conseguito ai sensi della vigente legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Possono  essere  ammessi  all’ASP  gli  studenti  titolari  di  una  maturità  professionale  di  diritto  federale o cantonale che hanno superato le verifiche previste dalla CDPE o gli studenti titolari  di  altre  maturità  di  diritto  cantonale;  gli  eventuali  complementi  di  formazione  richiesti  e  la  verifica degli stessi sono definiti dal regolamento.  [1]  Per gli studenti che non dispongono dei titoli di cui ai cpv. 1 e 2, il regolamento definisce le  modalità  di  ammissione,  gli  eventuali  complementi  di  formazione  richiesti  e  gli  esami  da  sostenere.  Il  Consiglio  di  Stato  può  limitare  il  numero  degli  studenti  ammessi  a  dipendenza  della  capienza  delle  strutture  e  delle  possibilità  di  attività  pratiche,  oltre  le  quali  sarebbe  compromessa la qualità della formazione.  La  formazione  a  pieno  tempo  ha  la  durata  di  tre  anni  ed  è  organizzata  in  semestri;  in  casi  particolari essa può essere prolungata di un anno rispetto alla durata regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diploma
Art. 7
                            Al termine degli studi il Dipartimento rilascia:  a)  il diploma di docente di scuola dell’infanzia, oppure  b)  il diploma di docente di scuola elementare, oppure  c)  Le modalità per il conseguimento del diploma sono definite dal regolamento.  Dopo  il  conseguimento  di  uno  dei  diplomi  di  cui  al  cpv.  1  lett.  a)  e  1  lett.  b)  è  possibile  conseguire  il  diploma  valido  per  l’altro  settore  scolastico;  le  modalità  sono  definite  dal  regolamento.  I diplomi rilasciati devono essere conformi al regolamento intercantonale sul riconoscimento  dei   diplomi   emanato   dalla   Conferenza   svizzera   dei   direttori   cantonali   della   pubblica  educazione (in seguito CDPE).
                        
                        
                    
                    
                    
                Pratica professionale degli studenti
Art. 8
                            La pratica professionale degli studenti ha luogo nelle sezioni comunali di scuola  dell’infanzia e di scuola elementare.  Le  autorità  comunali  e  consortili  collaborano  con  l’ASP  nell’organizzazione  della  pratica  professionale; il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa
Art. 9
                            Stato per un importo annuo massimo di fr. 2000.--.  Formazione pedagogica dei docenti di scuola media, media superiore,  [2]
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità e scopo
Art. 10
                            [3]  La  formazione  pedagogica  dei  docenti  di  scuola  media,  media  superiore,  di  scuola  speciale  e  di  altre  categorie  di  docenti  può  avvenire  nelle  scuole  universitarie  o  equivalenti i cui diplomi sono riconosciuti dai regolamenti intercantonali emanati dalla CDPE.  In  questo  contesto  l’ASP  assicura  la  formazione  pedagogica  e  conferisce  l’abilitazione  all’insegnamento ai docenti di cui al cpv. 1.  La  direzione  dell’ASP  può  autorizzare  lo  studente  a  seguire  parte  della  formazione  in  altre  scuole universitarie o equivalenti secondo le modalità definite dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione e durata
Art. 11
                            [6]  L’ammissione  alla  formazione  pedagogica  è  subordinata  al  possesso,  di  regola, di un titolo accademico.  Il Consiglio di Stato precisa mediante regolamento i titoli riconosciuti e le eccezioni.  La  formazione  pratica  e  teorica  a  pieno  tempo  ha  la  durata  di  almeno  un  anno  ed  è  organizzata  in  semestri;  la  formazione  può  avvenire  anche  a  tempo  parziale,  ma  in  questo  caso  la  durata  è  prolungata  al  massimo  di  un  anno  rispetto  a  quella  minima  prevista  dai  regolamenti della CDPE.  In  casi  particolari  e  secondo  modalità  stabilite  dal  Consiglio  di  Stato  la  formazione  a  tempo  parziale  può  svolgersi  parallelamente  all’attività  d’insegnamento  per  la  quale  i  candidati-  docenti sono incaricati a orario parziale dal datore di lavoro e conseguentemente remunerati;  sono riservate le disposizioni di cui all’art. 12 cpv. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diploma
Art. 12
                            [8]  Al termine della formazione il Dipartimento rilascia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori, oppure  c)  d)  l’abilitazione all’insegnamento specializzato, oppure  e)  l’abilitazione per altre categorie di docenti.  Per le abilitazioni di cui alle lett. a) b) c) e) sono indicate le materie d’insegnamento.  Le modalità per il conseguimento del diploma sono definite dal regolamento.  Dopo il conseguimento di una delle abilitazioni di cui al cpv. 1 lett. a) e 1 lett. b) è possibile  conseguire  un’abilitazione  valida  per  l’altro  settore  scolastico;  le  modalità  sono  definite  dal  regolamento.  I  diplomi  rilasciati  devono  essere  conformi  ai  regolamenti  intercantonali  sul  riconoscimento  dei diplomi emanati dalla CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pratica professionale degli studenti
Art. 13
                            [10]  medie, nelle scuole medie superiori, nelle scuole speciali e in altri gradi di scuola.  Le direzioni scolastiche collaborano con l’ASP nell’organizzazione della pratica professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa
Art. 14
                            [11]  [12]  Per la frequenza del corso di formazione professionale è prelevata una tassa  semestrale stabilita dal Consiglio di Stato per un importo annuo massimo di fr. 2000.--.  CAPITOLO IV
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi complementari
Art. 15
                            di operatori pedagogici così da favorire la mobilità professionale.  I titolari di un diploma d’insegnamento di scuola dell’infanzia o elementare che hanno svolto  con  esito  positivo  una  conveniente  pratica  professionale  possono  conseguire  l’abilitazione  all’insegnamento nella scuola media previa completazione della loro formazione.  Le modalità e la durata della formazione sono definite dal regolamento.  CAPITOLO V
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricerca e documentazione
Art. 16
                            L’ASP sviluppa l’attività di ricerca nell’ambito delle scienze dell’educazione e delle  didattiche disciplinari in collaborazione con gli enti e istituti di cui all’art. 4.  La ricerca svolta dall’ASP s’inserisce nelle attività del servizio di ricerca dipartimentale di cui  all’art. 68 della Legge della scuola.  I risultati della ricerca sono integrati nell’insegnamento e nei processi formativi.  L’ASP dispone di un centro di documentazione pedagogico-didattica destinato agli studenti e  ai docenti interessati.  Per   la   ricerca   e   la   documentazione   l’ASP   coordina   la   propria   attività   con   gli   uffici  dipartimentali preposti all’insegnamento e alla documentazione.  CAPITOLO VI  Personale formatore
                        
                        
                    
                    
                    
                Formatori
Art. 17
                            Il personale formatore dell’ASP comprende:  a)  i docenti di didattica disciplinare, i docenti di scienze dell’educazione e di altre materie;  b)  i docenti comunali e cantonali per la pratica professionale.  L’ASP  può  inoltre  far  capo  a  esperti,  professionisti  e  altri  specialisti  incaricati  o  invitati  secondo necessità.  Lo statuto dei docenti è definito dalla LORD e dalla Legge stipendi.  I requisiti, i titoli di studio richiesti e i compiti dei formatori sono definiti dal regolamento.  CAPITOLO VII
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione generale
Art. 18
                            Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento, la direzione generale  dell’ASP ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.  Il   Dipartimento   assicura,   nei   termini   del   cpv.   1,   l’organizzazione,   la   promozione,   il  coordinamento e la vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mandato di prestazione delle unità amministrative autonome, in conformità alle disposizioni di  legge vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi dell’ASP
Art. 19
                            Gli organi di conduzione dell’ASP sono:  a)  il Consiglio direttivo;  b)  la direzione;  c)  d)  le commissioni scientifiche.  Altri organi possono essere previsti dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio direttivo
a) composizione
Art. 20
                            Il Consiglio direttivo si compone di 7 membri, designati dal Consiglio di Stato, di  cui  uno  in  rappresentanza  del  Consiglio  dell’USI  e  uno  in  rappresentanza  del  Consiglio  della  SUPSI.  Il  Consiglio  direttivo  sceglie  nel  suo  interno  il  segretario;  il  presidente  è  designato  dal  Consiglio di Stato.  Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano pure, a titolo consultivo, il direttore dell’ASP e  due rappresentanti del Collegio dei formatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) compiti
                            Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:  a)  elabora gli orientamenti dell’ASP;  b)  preavvisa al Dipartimento il programma di formazione dei diversi curricoli, i regolamenti e  le modalità di funzionamento;  c)  direzione;  d)  definisce i criteri per l’assunzione dei formatori;  e)  esamina il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione
a) composizione
Art. 21
                            La  direzione  si  compone  di  un  direttore  e  di  tre  o  più  responsabili  dei  settori  d’attività dell’ASP; il loro numero è definito dal Consiglio di Stato.  I  membri  della  direzione  sono  nominati  dal  Consiglio  di  Stato;  essi  possono  assumere  un  onere d’insegnamento.  Il direttore coordina i lavori e rappresenta l’ASP verso il Dipartimento e verso l’esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) compiti
                            La direzione svolge i seguenti compiti:  a)  cura  l’esecuzione  e  il  rispetto  delle  normative  e  delle  direttive  emanate  dall’autorità  scolastica e dal Consiglio direttivo;  b)  coordina, promuove e organizza le attività;  c)  elabora,  in  collaborazione  con  i  formatori,  i  progetti  e  i  programmi  di  formazione  e  di  aggiornamento dei docenti dei diversi gradi scolastici interessati;  d)  preavvisa al Dipartimento l’assunzione dei formatori;  e)  cura la gestione amministrativa;  f)  g)  promuove i contatti con gli altri istituti, nel Cantone e fuori Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collegio dei formatori
a) composizione
Art. 22
                            Il Collegio dei formatori si compone dei docenti di cui all’art. 17 cpv. 1 lett. a) e di  una componente dei docenti di cui al cpv. 1 lett. b).
                        
                        
                    
                    
                    
                b) compiti
                            Il Collegio dei formatori svolge i seguenti compiti:  a)  esprime il proprio parere sul funzionamento e sulle prospettive di sviluppo dell’ASP;  b)  collabora con la direzione nella stesura dei progetti e dei programmi di formazione per i  diversi curricoli;  c)  d)  discute e approva il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione;  e)  definisce le proprie modalità di funzionamento.  Il  Collegio  si  riunisce  almeno  due  volte  all’anno  ed  elegge,  annualmente,  il  presidente  e  il  segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            consultivi e sono istituite dal Dipartimento su proposta del Consiglio direttivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Studenti: diritti e doveri
Art. 24
                            Gli studenti e gli altri utenti dell’ASP partecipano alla vita dell’istituto e hanno il  diritto:  a)  di essere informati sulle situazioni che li concernono;  b)  di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame ai formatori o agli  organi dell’ASP, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;  c)  di  proporre  istanza  d’intervento  agli  organi  dell’ASP  o  alle  autorità  scolastiche  immediatamente  superiori  contro  le  decisioni  o  l’operato  dei  singoli  formatori  o  degli  organi subordinati.  Gli studenti e gli altri utenti devono rispettare i regolamenti di applicazione della legge e le  direttive interne dell’ASP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assemblea degli studenti
Art. 25
                            Gli  studenti  istituiscono  l’assemblea  e  designano  i  propri  rappresentanti  negli  organi dell’ASP aperti agli studenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione cantonale consultiva
per la formazione di docenti
Art. 26
                            Il  Consiglio  di  Stato  nomina,  ogni  quattro  anni,  la  Commissione  consultiva  per  la  formazione  dei  docenti  quale  organo  di  rappresentanza  delle  associazioni  magistrali e sindacali, degli organi di conduzione e di rappresentanza dell’ASP, dell’USI, della  SUPSI   e   dell’ISPFP,   delle   associazioni   economiche,   degli   uffici   dipartimentali   preposti  all’insegnamento, degli organi scolastici.  La Commissione   svolge i seguenti compiti:  a)  esercitare la vigilanza generale sulla formazione dei docenti;  b)  seguire l’attività dell’ASP;  c)  d)  pronunciarsi sulle questioni di carattere generale riguardanti la formazione dei docenti  ;  e)  formulare proposte all’intenzione del Dipartimento o della direzione dell’ASP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 27
                            Il finanziamento dell’ASP è assicurato dal Cantone attraverso il preventivo annuale,  le tasse degli studenti, i proventi da prestazioni di servizio ed altre entrate.  CAPITOLO VIII  Diversi
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
Art. 28
                            procedure  d’ammissione,  i  requisiti  e  i  titoli  di  studio  richiesti,  la  frequenza,  le  sanzioni  disciplinari a carico degli studenti e degli altri utenti, i programmi, le norme di promozione, gli  esami e i diplomi rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Anno scolastico
Art. 29
                            La durata dell’anno scolastico degli studenti, la data di apertura e di chiusura dei  semestri e la distribuzione delle vacanze sono stabilite dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenzioso
Art. 30
                            In materia di contenzioso si applicano, per analogia, le disposizioni previste dalla  Legge della scuola.  CAPITOLO IX
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
Art. 31
                            Sono sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato l’entrata in vigore degli articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge e l’abrogazione degli articoli 4 cpv. 3 lett. b),15 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  48,  49,  50  e  51  della  Legge  della  scuola  e  degli  articoli  1  lett.  b),  35,  36,  37,  38,  39  e  41  della Legge sulle scuole medie superiori.  Fino a tali decisioni l’ASP:  a)  conferisce l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie, medie superiori e speciali, e  all’esercizio  della  funzione  di  docente  di  educazione  fisica,  di  sostegno  pedagogico  e  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cpv.  2,  50  e  51  della  Legge  della  scuola  e  dagli  articoli  da  9  a    30  del  Regolamento  dell’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti;  b)  assume  la  gestione  delle  Sezioni  per  la  formazione  dei  maestri  di  scuola  elementare  e  delle scuole dell’infanzia che hanno iniziato gli studi con il precedente modello e rilascia la  patente di maestro secondo le modalità previste dagli art. 1 lett. b), 35, 36, 37, 38, 39 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  della  Legge  sulle  scuole  medie  superiori  e  dal  Regolamento  della  formazione  magistrale  .  Fino  a  regolare  funzionamento  del  Consiglio  direttivo  il  Consiglio  di  Stato  incarica  il  Dipartimento di gestire la fase iniziale, di preparare i programmi e i regolamenti e di avviare le  procedure per le prime assunzioni dei docenti.  La  formazione  a  pieno  tempo  e  la  formazione  a  tempo  parziale,  in  particolare  quella  svolta  parallelamente  all’attività  di  insegnante  di  cui  all’art.  11  cpv.  4,  sono  oggetto  di  una  valutazione all’indirizzo del Gran Consiglio entro tre anni dall’entrata in vigore del Cap. III della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 32
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge,  unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle  leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.  [13]  Pubblicat  a nel BU  2002  , 97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 21.6.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 306.
                            [2]
                        
                        
                    
                    
                    
                Capitolo entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2008; per i corsi di formazione
pedagogica a pieno tempo dei docenti di scuola media superiore - BU 2008, 553.
                            [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).
                            [4]  Art.  entrato  in  vigore  con  effetto  retroattivo  al  1°  settembre  2005,  limitatamente  alla
                        
                        
                    
                    
                    
                formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.
                            [5]
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).
                            [6]  Art.  entrato  in  vigore  con  effetto  retroattivo  al  1°  settembre  2005,  limitatamente  alla
                        
                        
                    
                    
                    
                formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.
                            [7]
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).
                            [8]  Art.  entrato  in  vigore  con  effetto  retroattivo  al  1°  settembre  2005,  limitatamente  alla
                        
                        
                    
                    
                    
                formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.
                            [9]
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).
                            [10]
                        
                        
                    
                    
                    
                formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.
                            [11]  Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [12]
                        
                        
                    
                    
                    
                formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.
                            [13]  Entrata in vigore: 1° luglio 2002 - BU 2002, 104.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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