Legge sull’Alta scuola pedagogica (5.3.1.6)
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Legge sull’Alta scuola pedagogica

5.3.1.6 sull’Alta scuola pedagogica (del 19 febbraio 2002) IL GRAN CONSIGLIO - visto il messaggio 26 aprile 2001 n. 5109 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 4 febbraio 2002 n. 5109 R della Commissione speciale scolastica, Disposizioni generali

Natura e scopo

Art. 1

Nell’ambito delle scuole universitarie è istituita l’Alta scuola pedagogica (in seguito ASP). L’ASP è incaricata della formazione professionale dei docenti, in particolare: a) della formazione di base dei docenti titolari di scuola dell’infanzia e di scuola elementare; b) speciale e di altre categorie di docenti; c) dell’aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado, riservato quanto compete all’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale; d) di sviluppare attività di ricerca e di documentazione in ambito educativo. L’ASP contribuisce allo sviluppo scientifico, etico, culturale della società e opera secondo le finalità definite dalla Legge della scuola e dalle leggi speciali. L’ASP può assumere nel settore della formazione professionale dei docenti e degli operatori scolastici altri compiti d’interesse cantonale o intercantonale. L’ASP può fornire prestazioni a terzi.

Sede

Art. 2

L’ASP ha sede a Locarno.

Libertà di insegnamento

Art. 3

È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.

Collaborazioni

Art. 4

Per le attività di formazione, aggiornamento, ricerca e documentazione l’ASP collabora con enti e istituti che operano nel cantone e fuori cantone. In particolare l’ASP collabora con: a) l’Università (in seguito USI) e la Scuola (in seguito SUPSI); b) l’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (in seguito ISPFP); c) d) le altre università e istituti svizzeri ed esteri; e) gli uffici dipartimentali preposti all’insegnamento, alla documentazione e alla ricerca. Il Dipartimento competente (in seguito Dipartimento) può sottoscrivere contratti di collaborazione. CAPITOLO II Formazione dei docenti titolari di scuola dell’infanzia e di scuola elementare

Scopo

Art. 5

L’ASP prepara professionalmente, attraverso corsi teorici ed attività pratiche, i docenti titolari di scuola dell’infanzia e di scuola elementare. La direzione dell’ASP può autorizzare lo studente a seguire parte della formazione in altre scuole universitarie o equivalenti secondo le modalità definite dal regolamento.

Ammissione e durata

Art. 6

Possono iscriversi all’ASP gli studenti in possesso di un certificato di maturità liceale conseguito ai sensi della vigente legislazione federale.
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Possono essere ammessi all’ASP gli studenti titolari di una maturità professionale di diritto federale o cantonale che hanno superato le verifiche previste dalla CDPE o gli studenti titolari di altre maturità di diritto cantonale; gli eventuali complementi di formazione richiesti e la verifica degli stessi sono definiti dal regolamento. [1] Per gli studenti che non dispongono dei titoli di cui ai cpv. 1 e 2, il regolamento definisce le modalità di ammissione, gli eventuali complementi di formazione richiesti e gli esami da sostenere. Il Consiglio di Stato può limitare il numero degli studenti ammessi a dipendenza della capienza delle strutture e delle possibilità di attività pratiche, oltre le quali sarebbe compromessa la qualità della formazione. La formazione a pieno tempo ha la durata di tre anni ed è organizzata in semestri; in casi particolari essa può essere prolungata di un anno rispetto alla durata regolare.

Diploma

Art. 7

Al termine degli studi il Dipartimento rilascia: a) il diploma di docente di scuola dell’infanzia, oppure b) il diploma di docente di scuola elementare, oppure c) Le modalità per il conseguimento del diploma sono definite dal regolamento. Dopo il conseguimento di uno dei diplomi di cui al cpv. 1 lett. a) e 1 lett. b) è possibile conseguire il diploma valido per l’altro settore scolastico; le modalità sono definite dal regolamento. I diplomi rilasciati devono essere conformi al regolamento intercantonale sul riconoscimento dei diplomi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (in seguito CDPE).

Pratica professionale degli studenti

Art. 8

La pratica professionale degli studenti ha luogo nelle sezioni comunali di scuola dell’infanzia e di scuola elementare. Le autorità comunali e consortili collaborano con l’ASP nell’organizzazione della pratica professionale; il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.

Tassa

Art. 9

Stato per un importo annuo massimo di fr. 2000.--. Formazione pedagogica dei docenti di scuola media, media superiore, [2]

Modalità e scopo

Art. 10

[3] La formazione pedagogica dei docenti di scuola media, media superiore, di scuola speciale e di altre categorie di docenti può avvenire nelle scuole universitarie o equivalenti i cui diplomi sono riconosciuti dai regolamenti intercantonali emanati dalla CDPE. In questo contesto l’ASP assicura la formazione pedagogica e conferisce l’abilitazione all’insegnamento ai docenti di cui al cpv. 1. La direzione dell’ASP può autorizzare lo studente a seguire parte della formazione in altre scuole universitarie o equivalenti secondo le modalità definite dal regolamento.

Ammissione e durata

Art. 11

[6] L’ammissione alla formazione pedagogica è subordinata al possesso, di regola, di un titolo accademico. Il Consiglio di Stato precisa mediante regolamento i titoli riconosciuti e le eccezioni. La formazione pratica e teorica a pieno tempo ha la durata di almeno un anno ed è organizzata in semestri; la formazione può avvenire anche a tempo parziale, ma in questo caso la durata è prolungata al massimo di un anno rispetto a quella minima prevista dai regolamenti della CDPE. In casi particolari e secondo modalità stabilite dal Consiglio di Stato la formazione a tempo parziale può svolgersi parallelamente all’attività d’insegnamento per la quale i candidati- docenti sono incaricati a orario parziale dal datore di lavoro e conseguentemente remunerati; sono riservate le disposizioni di cui all’art. 12 cpv. 5.

Diploma

Art. 12

[8] Al termine della formazione il Dipartimento rilascia:
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b) l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori, oppure c) d) l’abilitazione all’insegnamento specializzato, oppure e) l’abilitazione per altre categorie di docenti. Per le abilitazioni di cui alle lett. a) b) c) e) sono indicate le materie d’insegnamento. Le modalità per il conseguimento del diploma sono definite dal regolamento. Dopo il conseguimento di una delle abilitazioni di cui al cpv. 1 lett. a) e 1 lett. b) è possibile conseguire un’abilitazione valida per l’altro settore scolastico; le modalità sono definite dal regolamento. I diplomi rilasciati devono essere conformi ai regolamenti intercantonali sul riconoscimento dei diplomi emanati dalla CDPE.

Pratica professionale degli studenti

Art. 13

[10] medie, nelle scuole medie superiori, nelle scuole speciali e in altri gradi di scuola. Le direzioni scolastiche collaborano con l’ASP nell’organizzazione della pratica professionale.

Tassa

Art. 14

[11] [12] Per la frequenza del corso di formazione professionale è prelevata una tassa semestrale stabilita dal Consiglio di Stato per un importo annuo massimo di fr. 2000.--. CAPITOLO IV

Corsi complementari

Art. 15

di operatori pedagogici così da favorire la mobilità professionale. I titolari di un diploma d’insegnamento di scuola dell’infanzia o elementare che hanno svolto con esito positivo una conveniente pratica professionale possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media previa completazione della loro formazione. Le modalità e la durata della formazione sono definite dal regolamento. CAPITOLO V

Ricerca e documentazione

Art. 16

L’ASP sviluppa l’attività di ricerca nell’ambito delle scienze dell’educazione e delle didattiche disciplinari in collaborazione con gli enti e istituti di cui all’art. 4. La ricerca svolta dall’ASP s’inserisce nelle attività del servizio di ricerca dipartimentale di cui all’art. 68 della Legge della scuola. I risultati della ricerca sono integrati nell’insegnamento e nei processi formativi. L’ASP dispone di un centro di documentazione pedagogico-didattica destinato agli studenti e ai docenti interessati. Per la ricerca e la documentazione l’ASP coordina la propria attività con gli uffici dipartimentali preposti all’insegnamento e alla documentazione. CAPITOLO VI Personale formatore

Formatori

Art. 17

Il personale formatore dell’ASP comprende: a) i docenti di didattica disciplinare, i docenti di scienze dell’educazione e di altre materie; b) i docenti comunali e cantonali per la pratica professionale. L’ASP può inoltre far capo a esperti, professionisti e altri specialisti incaricati o invitati secondo necessità. Lo statuto dei docenti è definito dalla LORD e dalla Legge stipendi. I requisiti, i titoli di studio richiesti e i compiti dei formatori sono definiti dal regolamento. CAPITOLO VII

Direzione generale

Art. 18

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento, la direzione generale dell’ASP ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge. Il Dipartimento assicura, nei termini del cpv. 1, l’organizzazione, la promozione, il coordinamento e la vigilanza.
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mandato di prestazione delle unità amministrative autonome, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Organi dell’ASP

Art. 19

Gli organi di conduzione dell’ASP sono: a) il Consiglio direttivo; b) la direzione; c) d) le commissioni scientifiche. Altri organi possono essere previsti dal regolamento.

Consiglio direttivo

a) composizione

Art. 20

Il Consiglio direttivo si compone di 7 membri, designati dal Consiglio di Stato, di cui uno in rappresentanza del Consiglio dell’USI e uno in rappresentanza del Consiglio della SUPSI. Il Consiglio direttivo sceglie nel suo interno il segretario; il presidente è designato dal Consiglio di Stato. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano pure, a titolo consultivo, il direttore dell’ASP e due rappresentanti del Collegio dei formatori.

b) compiti

Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti: a) elabora gli orientamenti dell’ASP; b) preavvisa al Dipartimento il programma di formazione dei diversi curricoli, i regolamenti e le modalità di funzionamento; c) direzione; d) definisce i criteri per l’assunzione dei formatori; e) esamina il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione.

Direzione

a) composizione

Art. 21

La direzione si compone di un direttore e di tre o più responsabili dei settori d’attività dell’ASP; il loro numero è definito dal Consiglio di Stato. I membri della direzione sono nominati dal Consiglio di Stato; essi possono assumere un onere d’insegnamento. Il direttore coordina i lavori e rappresenta l’ASP verso il Dipartimento e verso l’esterno.

b) compiti

La direzione svolge i seguenti compiti: a) cura l’esecuzione e il rispetto delle normative e delle direttive emanate dall’autorità scolastica e dal Consiglio direttivo; b) coordina, promuove e organizza le attività; c) elabora, in collaborazione con i formatori, i progetti e i programmi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei diversi gradi scolastici interessati; d) preavvisa al Dipartimento l’assunzione dei formatori; e) cura la gestione amministrativa; f) g) promuove i contatti con gli altri istituti, nel Cantone e fuori Cantone.

Collegio dei formatori

a) composizione

Art. 22

Il Collegio dei formatori si compone dei docenti di cui all’art. 17 cpv. 1 lett. a) e di una componente dei docenti di cui al cpv. 1 lett. b).

b) compiti

Il Collegio dei formatori svolge i seguenti compiti: a) esprime il proprio parere sul funzionamento e sulle prospettive di sviluppo dell’ASP; b) collabora con la direzione nella stesura dei progetti e dei programmi di formazione per i diversi curricoli; c) d) discute e approva il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione; e) definisce le proprie modalità di funzionamento. Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno ed elegge, annualmente, il presidente e il segretario.
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Art. 23

consultivi e sono istituite dal Dipartimento su proposta del Consiglio direttivo.

Studenti: diritti e doveri

Art. 24

Gli studenti e gli altri utenti dell’ASP partecipano alla vita dell’istituto e hanno il diritto: a) di essere informati sulle situazioni che li concernono; b) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame ai formatori o agli organi dell’ASP, i quali sono tenuti a rispondere direttamente; c) di proporre istanza d’intervento agli organi dell’ASP o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l’operato dei singoli formatori o degli organi subordinati. Gli studenti e gli altri utenti devono rispettare i regolamenti di applicazione della legge e le direttive interne dell’ASP.

Assemblea degli studenti

Art. 25

Gli studenti istituiscono l’assemblea e designano i propri rappresentanti negli organi dell’ASP aperti agli studenti.

Commissione cantonale consultiva

per la formazione di docenti

Art. 26

Il Consiglio di Stato nomina, ogni quattro anni, la Commissione consultiva per la formazione dei docenti quale organo di rappresentanza delle associazioni magistrali e sindacali, degli organi di conduzione e di rappresentanza dell’ASP, dell’USI, della SUPSI e dell’ISPFP, delle associazioni economiche, degli uffici dipartimentali preposti all’insegnamento, degli organi scolastici. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) esercitare la vigilanza generale sulla formazione dei docenti; b) seguire l’attività dell’ASP; c) d) pronunciarsi sulle questioni di carattere generale riguardanti la formazione dei docenti ; e) formulare proposte all’intenzione del Dipartimento o della direzione dell’ASP.

Finanziamento

Art. 27

Il finanziamento dell’ASP è assicurato dal Cantone attraverso il preventivo annuale, le tasse degli studenti, i proventi da prestazioni di servizio ed altre entrate. CAPITOLO VIII Diversi

Regolamenti

Art. 28

procedure d’ammissione, i requisiti e i titoli di studio richiesti, la frequenza, le sanzioni disciplinari a carico degli studenti e degli altri utenti, i programmi, le norme di promozione, gli esami e i diplomi rilasciati.

Anno scolastico

Art. 29

La durata dell’anno scolastico degli studenti, la data di apertura e di chiusura dei semestri e la distribuzione delle vacanze sono stabilite dal Dipartimento.

Contenzioso

Art. 30

In materia di contenzioso si applicano, per analogia, le disposizioni previste dalla Legge della scuola. CAPITOLO IX

Disposizioni transitorie

Art. 31

Sono sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato l’entrata in vigore degli articoli
10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge e l’abrogazione degli articoli 4 cpv. 3 lett. b),15 cpv.
2, 48, 49, 50 e 51 della Legge della scuola e degli articoli 1 lett. b), 35, 36, 37, 38, 39 e 41 della Legge sulle scuole medie superiori. Fino a tali decisioni l’ASP: a) conferisce l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie, medie superiori e speciali, e all’esercizio della funzione di docente di educazione fisica, di sostegno pedagogico e di
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cpv. 2, 50 e 51 della Legge della scuola e dagli articoli da 9 a 30 del Regolamento dell’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti; b) assume la gestione delle Sezioni per la formazione dei maestri di scuola elementare e delle scuole dell’infanzia che hanno iniziato gli studi con il precedente modello e rilascia la patente di maestro secondo le modalità previste dagli art. 1 lett. b), 35, 36, 37, 38, 39 e
41 della Legge sulle scuole medie superiori e dal Regolamento della formazione magistrale . Fino a regolare funzionamento del Consiglio direttivo il Consiglio di Stato incarica il Dipartimento di gestire la fase iniziale, di preparare i programmi e i regolamenti e di avviare le procedure per le prime assunzioni dei docenti. La formazione a pieno tempo e la formazione a tempo parziale, in particolare quella svolta parallelamente all’attività di insegnante di cui all’art. 11 cpv. 4, sono oggetto di una valutazione all’indirizzo del Gran Consiglio entro tre anni dall’entrata in vigore del Cap. III della legge.

Entrata in vigore

Art. 32

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. [13] Pubblicat a nel BU 2002 , 97.
[1]

Cpv. modificato dalla L 21.6.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 306.

[2]

Capitolo entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2008; per i corsi di formazione

pedagogica a pieno tempo dei docenti di scuola media superiore - BU 2008, 553.

[3]

Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).

[4] Art. entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2005, limitatamente alla

formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.

[5]

Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).

[6] Art. entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2005, limitatamente alla

formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.

[7]

Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).

[8] Art. entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2005, limitatamente alla

formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.

[9]

Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).

[10]

formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.

[11] Art. sospesi fino a decisione del Consiglio di Stato (vedi art. 31).
[12]

formazione dei docenti di scuola media - BU 2007, 83.

[13] Entrata in vigore: 1° luglio 2002 - BU 2002, 104.
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