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Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane

Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 24 agosto 2010 n. 6390 del Consiglio di Stato, – il rapporto 16 novembre 2010 n. 6390 R della Commissione della gestione e delle finanze, – l’art. 25a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), decreta: Capitolo primo Parte generale
A. Scopo Art. 1 1 La presente legge ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le attività degli enti che operano a favore delle persone anziane.
2 Il Cantone persegue tale scopo tramite: a) di contributi ad enti di diritto pubblico e di diritto privato che svolgono attività a delle persone anziane nel quadro della presente legge; b) proprie.
B. Campo d’applicazione Art. 2 Sono considerate attività a favore delle persone anziane ai sensi della presente legge: a) l’acquisto, la ristrutturazione e l’ampliamento di strutture sociosanitarie; b) di strutture sociosanitarie; c) di progetti che perseguono lo scopo della presente legge; d) del Consiglio degli anziani.
C. Definizioni
I. Persone anziane Art. 3 Sono considerate persone anziane ai sensi della presente legge le persone che in base alla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) hanno l’età stabilita per il diritto alla rendita di vecchiaia.
II. Strutture sociosanitarie Art. 4 Sono considerate strutture sociosanitarie ai sensi della presente legge le strutture che accolgono di regola persone anziane, parzialmente o completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.
D. Pianificazione cantonale Art. 5 1 Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e un’equa distribuzione dell’offerta delle attività a favore delle persone anziane, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere.
2 La pianificazione di questi interventi è sottoposta per approvazione al Gran Consiglio. Capitolo secondo Riconoscimento e finanziamento
A. Riconoscimento Art. 6 1 Ogni struttura sociosanitaria può essere riconosciuta ai sensi della presente legge se adempie cumulativamente i seguenti requisiti: a) di un’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 80 della Legge sanitaria del aprile 1989;
b) nel Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico obbligatoria contro le malattie (art. 39 LAMal cpv. 3); c) ad un bisogno ai sensi della pianificazione cantonale prevista all’art. 5 della presente d) l’accoglienza di persone anziane domiciliate nel Cantone senza discriminazione di tipo; e) nel rispetto di criteri di economicità e di adeguatezza delle prestazioni ritenuti dall’autorità f) di attrezzature e di personale adeguati secondo parametri stabiliti dall’autorità g) persegue scopo di lucro.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le competenze in ambito di riconoscimento.
B. Finanziamento
I. Finanziamento per l’acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento

1. Principio

Art. 7 1 Un contributo fino ad un massimo del 70% del costo stabilito a preventivo può essere concesso per l’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, la costruzione, la ristrutturazione nonché l’ampliamento delle stesse.
2 I criteri per la commisurazione del contributo sono stabiliti dal Consiglio di Stato; nella commisurazione del contributo si tiene conto della capacità finanziaria dell’ente gestore della struttura sociosanitaria in questione e di eventuali partecipazioni finanziarie concesse da altri enti.
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2. Partecipazione dei Comuni all’onere a carico dell’ente proprietario Art. 8 1 Il Comune o Consorzio proprietario di una struttura sociosanitaria riconosciuta che accoglie una persona anziana domiciliata in un altro Comune è autorizzato, previo accordo ratificato dall’autorità competente, a chiedere al Comune di domicilio una quota parte degli interessi e degli ammortamenti ipotecari derivanti da un investimento ai sensi dell’art. 7 della presente legge.
2 Le modalità di calcolo sono stabilite dal Consiglio di Stato.
II. Finanziamento per l’esercizio

1. Principio

Art. 9 1 Il finanziamento delle strutture sociosanitarie riconosciute avviene attraverso la concessione di un contributo globale da parte dello Stato.
1bis Nell’assunzione del personale, le strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 2
1ter La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali. 3
2 Il contributo globale è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato in un contratto di prestazione sulla base dei compiti attribuiti all’ente gestore della struttura sociosanitaria in questione.
3 Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) a carico degli ospiti ai sensi dell’art. 11 della presente legge; b) degli assicuratori malattia; c) assicurative particolari; d) altro ricavo stabilito dal Regolamento d’applicazione della presente legge.
4 Nella determinazione del contributo globale è possibile tener conto della capacità finanziaria dell’ente gestore della struttura sociosanitaria.
2. Ripartizione del contributo globale per l’esercizio
1 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

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Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 196.
3 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 105.
Art. 10 1 I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi
2 La metà della quota a carico dei Comuni è ripartita tra gli stessi in base alle giornate di presenza di ciascun ospite domiciliato, considerato che il contributo di ogni singolo Comune non può superare il 6% del suo gettito d’imposta cantonale.
3 L’altra metà, maggiorata degli importi che superano il 6% del gettito d’imposta cantonale del Comune di cui al capoverso precedente, è assunta dai Comuni in una misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale.
4 Le ulteriori modalità di calcolo sono stabilite dal Consiglio di Stato.
3. Contributi a carico degli ospiti nelle strutture sociosanitarie riconosciute Art. 11 1 Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a prelevare contributi commisurati alle condizioni di reddito e di sostanza così come al bisogno di cure della persona anziana; tali contributi devono rispettare il limite dell’importo fissato all’art. 25a cpv. 5 della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
2 Nel caso in cui la persona anziana beneficia di prestazioni ai sensi della Legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) è prelevato il contributo minimo.
3 Nel caso di soggiorni temporanei è prelevato un contributo fisso.
4 I contributi sono calcolati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.
5 Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente ai giorni di presenza della persona anziana presso la struttura stessa.
III. Finanziamento residuo delle cure

1. Principio

Art. 12 1 Ogni struttura sociosanitaria che soddisfa cumulativamente i requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera f) dell’articolo 6 della presente legge, è finanziata unicamente per i costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali e dall’assicurato, secondo quanto stabilito dall’art. 25a cpv. 5 della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
2 Tale finanziamento avviene attraverso la concessione di un contributo globale stabilito in un contratto di prestazione.
2. Ripartizione del contributo globale per il finanziamento residuo delle cure Art. 13 1 I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali, il Cantone si assume il rimanente quinto.
2 La metà della quota a carico dei Comuni è ripartita tra gli stessi in base alle giornate di presenza di ciascun ospite domiciliato, considerato che il contributo di ogni singolo Comune non può superare il 6% del suo gettito d’imposta cantonale, tenuto anche conto del contributo ai sensi dell’art. 10 cpv.
2 della presente legge.
3 L’altra metà, maggiorata degli importi che superano il 6% del gettito d’imposta cantonale del Comune di cui al capoverso precedente, è assunta dai Comuni in una misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale.
4 Le ulteriori modalità di calcolo sono stabilite dal Consiglio di Stato.
3. Determinazione del contributo globale per il finanziamento residuo delle cure Art. 14 1 Nel calcolare il contributo globale per il finanziamento residuo delle cure, il Consiglio di Stato tiene conto dei costi effettivi delle cure.
2 Nel calcolare il contributo globale, il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) a carico della persona anziana ai sensi dell’art. 16 della presente legge; b) degli assicuratori malattia.
3 L’importo del contributo globale non può essere superiore a quanto concesso dal Consiglio di Stato per lo stesso tipo di cure erogate da parte di strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi della presente legge.
4. Partecipazione finanziaria per i collocamenti fuori Cantone Art. 15 1 In caso di collocamento di una persona anziana in una struttura sociosanitaria riconosciuta da un altro Cantone, il Cantone di domicilio della persona anziana assume il finanziamento residuo delle cure non coperte dalle assicurazioni sociali e dall’assicurato secondo quanto stabilito dall’art. 25a cpv. 5 della LAMal.
2 Tale finanziamento non può essere superiore a quanto concesso dal Consiglio di Stato per lo legge.
5. Contributi a carico degli ospiti nelle strutture sociosanitarie con finanziamento
residuo delle cure Art. 16 Ogni struttura sociosanitaria è tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno di cure della persona anziana, tenuto conto dell’importo massimo fissato all’art. 25a cpv. 5 della LAMal.
IV. Contributi da parte degli assicuratori malattia Art. 17 Ogni struttura sociosanitaria percepisce i contributi delle casse malati stabiliti secondo quanto previsto dall’art. 25a cpv. 4 della LAMal.
V. Istanza di compensazione Art. 18 1 Il Consiglio di Stato designa un’istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa alle strutture sociosanitarie l’importo corrispondente al contributo globale stabilito dal Consiglio di Stato.
2 Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Vigilanza della gestione e requisiti delle domande di finanziamento
A. Vigilanza Art. 19 1 Il Consiglio di Stato designa l’autorità competente per esercitare la vigilanza sulle attività delle strutture sociosanitarie a favore delle persone anziane.
2 L’autorità competente può ordinare alle strutture sociosanitarie le opportune verifiche e revisioni, nonché richiedere i dati che ritiene necessari.
B. Approvazione dei contributi a carico della persona anziana Art. 20 I contributi a carico delle persone anziane nelle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi della presente legge devono essere preventivamente approvati dall’autorità competente.
C. Misure speciali Art. 21 1 Nel decreto che concede i contributi e nel contratto di prestazione, il Gran Consiglio, rispettivamente il Consiglio di Stato, possono stabilire misure speciali di vigilanza, in considerazione dell’ammontare del contributo, dell’interesse pubblico e della natura giuridica dell’ente finanziato.
2 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di emanare norme concernenti l’organizzazione interna delle strutture sociosanitarie riconosciute segnatamente per quanto previsto dall’art. 6 cpv. 1 lettera f) della presente legge.
D. Rappresentanza dello Stato nelle strutture socio-sanitarie Art. 22 Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a garantire allo Stato una rappresentanza nel suo organo amministrativo.
E. Requisiti della domanda di finanziamento Art. 23 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e la documentazione necessaria. Capitolo quarto Consiglio degli anziani
A. Principio Art. 24
1 Al fine di favorire la partecipazione dei diretti interessati alla politica a favore delle persone anziane, il Consiglio di Stato riconosce funzione consultiva a un Consiglio costituito dalle persone anziane stesse, rispettivamente dalle loro organizzazioni rappresentative, nella forma giuridica dell’associazione ai sensi del CC.
2 Il Consiglio degli anziani, i cui compiti sono definiti dal Consiglio di Stato, deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti: a) perseguire scopo di lucro; b) apartitico e aconfessionale; c) le persone anziane ai sensi della presente legge;
d) gli obiettivi della presente legge.
3 Consiglio di Stato e corrispondente ad almeno Fr. 1.– per ogni persona anziana ai sensi della presente legge. Capitolo quinto 4 Commissione consultiva dei Comuni

Principio

Art. 24a 5 Al fine di garantire il coinvolgimento dei Comuni nell’applicazione della presente legge il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva dei Comuni e ne definisce composizione, compiti e organizzazione interna. Capitolo sesto
6 Revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi
A. Revoca del riconoscimento Art. 25 Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di una struttura sociosanitaria qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla presente legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.
B. Restituzione di contributi Art. 26 1 Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i contributi, dedotto il 5% della somma per ogni anno d’esercizio: a) il contributo è stato usato per uno scopo diverso da quello per cui è stato concesso; b) il beneficiario non si attiene alle disposizioni della presente legge; c) la struttura sociosanitaria è destinata ad altro scopo o alienata; d) il contributo è stato ottenuto con motivazione infondata, non veritiera o con falsa.
2 È riservata l’azione penale. Capitolo settimo 7 Rimedi di diritto e norme finali
A. Rimedi di diritto Art. 27 8
1 Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
B. Norma abrogativa Art. 28 La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 è abrogata.
C. Entrata in vigore Art. 29 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell’entrata in vigore.
9 Pubblicata nel BU 2011 , 55.
4 Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 135.
5 Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 135.
6 Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 135.
7 Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 135.

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Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481.
9 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2011, 55.
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