Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (182.200)
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Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) 1 (del 16 dicembre 2003) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5355 del Consiglio di Stato; - il rapporto 19 novembre 2003 n. 5355 R della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo I Generalità

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le aggregazioni di Comuni e le separazioni di frazioni o parti di Comuni.
Obiettivi delle aggregazioni Art. 2 1 Il Cantone promuove le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.
2 Le aggregazioni sono promosse in particolare: a) stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale, il ricambio nelle cariche pubbliche; b) migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale confronti delle superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e c) perseguire, in sintonia con gli obiettivi del Piano direttore cantonale, nell’ambito di entità coerenti, una concreta progettualità pianificatoria, un ordinamento e uno sviluppo e competitivo del territorio cantonale; 2 d) e) conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica; f) ridurre il numero dei Consorzi; g) porre le basi per un adeguato e equilibrato sviluppo socio-economico in ogni regione. 3
Piano cantonale delle aggregazioni
a) Contenuti e adozione Art. 2a 4
1 Tenuto conto degli obiettivi dell’articolo 2, il Consiglio di Stato elabora un Piano cantonale delle aggregazioni.
2 Il Piano è comprensivo: – rapporto sugli indirizzi della politica cantonale delle aggregazioni e di un’indicazione globale complessivo derivante al Cantone; – piano con una suddivisione del territorio cantonale in scenari di aggregazione; – grafiche e descrittive per ogni scenario.
3 Nella fase di allestimento del Piano il Consiglio di Stato consulta i Municipi, ai quali è assegnato un termine di quattro mesi per formulare le loro osservazioni.
4 Il Consiglio di Stato sottopone il Piano al Gran Consiglio, che lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, affinché lo modifichi nel senso indicato dalla
1 Titolo modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.
2 Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
3 Lett. introdotta dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.

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Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
discussione parlamentare. La presentazione nel corso del dibattito parlamentare di emendamenti per il voto è esclusa.
5 Il Consiglio di Stato può proporre modifiche al Piano, presentandole al Gran Consiglio al più tardi con la sua proposta ai sensi dell’art. 7.
b) effetti Art. 2b 5
1 Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli art. 4a, 5, 7, 8, 9 e 9a. 6
2 Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.
Aggregazione e separazione Art. 3 La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante: a) di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti; b) di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente; c) C omune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b). Capitolo II Procedura di aggregazione
Avvio della procedura
a) su istanza Art. 4
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1 L’istanza per l’avvio della procedura di aggregazione ai sensi dell’art. 3 lett. a e b va presentata al Consiglio di Stato; essa deve proporre uno scenario di aggregazione e indicare i Comuni coinvolti.
2 L’istanza va sottoscritta da tutti i Comuni coinvolti, ovvero per ciascuno di essi da uno dei seguenti istanti: – – comunale; – 15% dei cittadini iscritti in catalogo, esclusi quelli residenti all’estero, ritenuto un di 3000 cittadini; la raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito cancelleria comunale; è applicabile analogamente l’art. 76 cpv. 2 Legge organica
3 Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della Legge organica comunale non bloccano il diritto di istanza secondo i precedenti capoversi.
b) decisione del Consiglio di Stato;
Commissione di studio Art. 4a 8
1 Entro un anno dall’introduzione dell’istanza, il Consiglio di Stato avvia uno studio d’aggregazione, definendone il comprensorio; esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i Comuni coinvolti.
2 Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni è data facoltà al Consiglio di Stato: – lo scenario proposto con l’istanza, includendo o escludendo Comuni o Frazioni; – dar seguito all’istanza. La facoltà di modificare lo scenario è data anche in corso di procedura.
3 In presenza di più istanze contraddittorie concernenti lo stesso Comune, il Consiglio di Stato ne decide il seguito.
5 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
6 Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.
7 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.

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Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
4 Contro le decisioni negative del Consiglio di Stato ai sensi dei capoversi precedenti ai Municipi, ai termine di 30 giorni.
c) d’ufficio 9 Art. 5 1 Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d’ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d’ufficio uno o più Comuni, frazioni e parti di un Comune, in uno studio avviato ai sensi dell’art. 4; sono applicabili l’art. 4a cpv. 1 e 2 e l’art. 6. 10
2 Sono riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.
Studio d’aggregazione;
preavvisi comunali 11 Art. 6 12 1 La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulata dopo aver sentito i Consigli comunali, e degli altri istanti ai sensi dell’art.
4 cpv. 2.
2 Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente. È data facoltà di ricorso ai sensi dell’art. 4a cpv. 4. 13
3 In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita un’adeguata informazione alla popolazione.
4 Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.
5 Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.
Proroga elezioni generali Art. 6a 14 1 Nei Comuni nei quali entro la fine del mese di novembre precedente alle elezioni generali si è tenuta una votazione consultiva con esito favorevole e in quelli per cui sussiste una proposta di aggregazione tramite messaggio governativo oppure un decreto di aggregazione del Gran Consiglio ancorché non ancora definitivo, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere dalle elezioni generali. 15
2 Le elezioni nel nuovo Comune devono in ogni caso potersi tenere entro un anno dalle elezioni generali, riservati i casi in cui è pendente una procedura ricorsuale.
Proposta del Consiglio di Stato Art. 7 16 1 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la proposta di aggregazione o di abbandono.
2 Esso può proporre l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, a condizione che non vi si discosti sostanzialmente.
Decisione del Gran Consiglio
a) in generale

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Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti
modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
10 Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147; BU 2013, 402.
11 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti
modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

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Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
13 Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.
14 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
15 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 245.

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Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
Art. 8
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1 Tenuto conto dell’interesse generale, degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle sottoposto a referendum facoltativo.
2 Il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, alle condizioni dell’art. 7 cpv. 2.
3 Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune tenendo conto anche di riferimenti storico-toponomastici, il distretto e il circolo a cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.
b) preavvisi assembleari non favorevoli Art. 9 Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell’esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare: a) la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente; b) partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi di apporto di risorse umane e finanziarie; c) l’impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri Art. 9a
18 Nel rispetto delle premesse e delle condizioni dell’art. 9, il Gran Consiglio può decidere la separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune ai sensi dell’art. 3 lett. b), anche quando il preavviso assembleare non è favorevole. Capitolo III Procedura di separazione di frazioni o parti di territorio

Requisiti

Art. 10 1 Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste condizioni: a) o le parti di territorio che si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo costituisca un’entità territoriale coerente; b) del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi di legge e il Piano cantonale delle
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2 Sono applicabili per analogia gli art. 4, 4a, 6, 6a, 7, 8.
20 Capitolo IV Costituzione del nuovo Comune
Elezione dei poteri Comunali 21 Art. 11 22
1 Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato stabilisce la data per la convocazione dell’assemblea per l’elezione dei poteri comunali.
2 ...
3
...
4 Sono riservati i disposti della Legge sull’esercizio dei diritti politici.
17 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
18 Art. introdotto dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.

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Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
20 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
21 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti
modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

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Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
Entrata in funzione del nuovo Comune
1
2 Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l’entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d’interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni in aggregazione o prendere ulteriori provvedimenti a partire da quando sottopone la sua proposta al Gran Consiglio secondo l’art. 7. 23
3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.
Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni Art. 13
1 Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti secondo un principio di equità.
2 Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione popolare.
Definizione dei rapporti patrimoniali Art. 14 Le contestazioni circa la definizione dei rapporti patrimoniali nei casi di aggregazione o separazione di frazioni o parti di Comuni sono devolute al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.
Rapporti d’impiego Art. 15 1 Riservate disposizioni particolari nel decreto di aggregazione , tutti i rapporti di lavoro riguardanti i Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all’entrata in carica del Municipio del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
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2 Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.
3 È riservata la corresponsione dell’indennità prevista dalla Legge concernente l’organico dei segretari.
4 È riservata la corresponsione di un’indennità per soppressione di funzione agli altri dipendenti non riassunti se prevista dai regolamenti organici precedenti.
5 Gli anni di servizio in un Comune aggregato sono cumulati a quelli prestati nel nuovo Comune ai fini dei diritti dei dipendenti.
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Regolamenti comunali Art. 16 1 Entro sei mesi dall’entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2 Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.
3 Fino all’entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l’art. 15.
4 Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.
Piani Regolatori Art. 17 Fino all’entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.
Consorzi, Enti pubblici e privati Art. 18 1 A seguito di aggregazione o separazione, gli statuti dei Consorzi e degli altri Enti pubblici devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in funzione del nuovo Comune. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2 Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni generali successive alle aggregazioni e separazioni.
3 Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione e del Consiglio di Stato. 26
23 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.
24 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
25 Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.

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Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
Capitolo V Aiuti finanziari

Scopi

Art. 19 1 Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi: a) finanziario dei Comuni con disavanzi strutturali di gestione corrente attraverso riduzione sino al totale annullamento dei debiti verso i terzi, al fine di conseguire nel nuovo una gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità nella pubblica; b) c) di investimenti particolarmente significativi per il nuovo Comune; d) particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli conseguenti all’aggregazione nell’applicazione della Legge sulla perequazione intercomunale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento per un periodo: – percentuali di sussidio e di partecipazione degli art. 11 e 12 Legge sulla perequazione intercomunale, – calcolo individuale per quanto riguarda la determinazione del contributo di livellamento degli
4 e 5 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. 27
2 I Comuni che sorgono da aggregazioni entro 12 mesi dalla loro costituzione, devono allestire un piano finanziario quadriennale, da utilizzare quale strumento per perseguire l’equilibrio finanziario della gestione corrente a medio termine, garantire un adeguato autofinanziamento e contenere il debito pubblico.
Forme dell’erogazione Art. 20 1 L’aiuto finanziario può essere erogato tramite: – in capitale; – di debiti dei Comuni aggregati verso il Cantone; – totale o parziale di partecipazioni per opere pubbliche da eseguire dal Cantone; – o la riduzione delle percentuali di sussidio o di partecipazione secondo gli art. e 12 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per il periodo massimo di un
2 Il decreto di aggregazione stabilisce l’entità e le modalità dell’aiuto.
3 ... 28
4 Sono inoltre riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.
Finanziamento degli aiuti Art. 21 1 Gli aiuti alle aggregazioni previsti all’art. 19 cpv. 1 lett. a e c sono di regola finanziati mediante crediti quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo. 29
2 La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione. Capitolo VI Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie: procedure in corso Art. 22 1 La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.
2 L’art. 6 cpv. 1 non si applica ai progetti di aggregazione le cui istanze in base all’art. 4 sono già state accolte dal Consiglio di Stato al momento della sua entrata in vigore. 30

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Cpv. modificato dalla L 17.3.2011 in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
28 Cpv. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
29 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.

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Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147.
Piano cantonale delle aggregazioni Art. 22a 31
1 Il Piano cantonale delle aggregazioni è sottoposto al Gran Consiglio entro un anno dall’entrata in vigore degli art. 2a e 2b.
2 La procedura di elaborazione del Piano fino alla sua adozione in Gran Consiglio, non blocca l’avvio e la continuazione delle procedure ai sensi dell’art. 4 e segg.
Entrata in vigore Art. 23 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 32 Pubblicata nel BU 2004 , 55.
31 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
32 Entrata in vigore: 13 febbraio 2004 - BU 2004, 55.
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