Regolamento relativo all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (341.160)
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Regolamento relativo all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia

Regolamento relativo all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia) (del 30 marzo 2017) La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (di seguito la Conferenza), visti: Gli articoli 40, 74, 75, 77b, 96, 372 cpv. 3, 379 e 380 del Codice penale svizzero del 21 dicembre
1937 (CP)
1 ; L’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale svizzero e sul Codice penale militare (O-CP- CPM) 2 ; Gli articoli 1, 4 e 14 del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti); delle proposte della Commissione latina della Probazione, dell’8 marzo 2017, e della Commissione concordataria latina, del 9 marzo 2017; d e c i d e : Capitolo 1 Principi

Tipi di sanzioni

Art. 1

1 Le condizioni per la concessione della semiprigionia sono definite all’articolo 77b CP.
2 La semiprigionia è ammissibile per le pene privative di libertà, oltre che per le pene privative di libertà in sostituzione delle multe e delle pene pecuniarie.

Descrizione

Art. 2

1 Durante l’esecuzione della semiprigionia, la persona detenuta continua la sua attività o il suo lavoro all’esterno dello stabilimento alle condizioni fissate dallo stabilimento.
2 Essa trascorre le sue ore di svago e di riposo nello stabilimento. Capitolo 2 Condizioni d’applicazione

Condizioni temporali

Art. 3

1 La semiprigionia è ammissibile a condizione che la pena pronunciata, o la durata totale delle pene da espiare simultaneamente: a)
3 , o b)
4
.
2 Per le pene con la sospensione condizionale parziale, la parte senza sospensione è determinante.

Residuo di pene e pena unica

Art. 4

Se uno o più residui di pena devono essere espiati dopo la revoca della liberazione condizionale, i seguenti elementi sono determinanti per il calcolo della durata della pena: a) b)
1 RS 311.0 .
2 RS 311.01 .
3 Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena

pronunciata senza computare la detenzione già espiata.

4

Il principio netto significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena

pronunciata computando la detenzione già espiata.

Condizioni personali

Art. 5

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per beneficiare della semiprigionia: a) b) c) d) e) bis CP; f) g) Capitolo 3 Procedura

Compiti dell’autorità

Art. 6

L’autorità d’esecuzione: a) b) c) d)

Documenti da trasmettere

Art. 7

1 La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti: a) b) c)
2 Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera.

Altre forme di esecuzione

Art. 8

1 Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della semiprigionia, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma d’esecuzione.
2 Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e comunicare, di inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata. Capitolo 4 Attuazione

Piano d’esecuzione (PES)

Art. 9

1 Lo stabilimento d’esecuzione elabora il piano d’esecuzione della sanzione d’intesa con la persona condannata.
2 Il piano regola specificamente l’ora di partenza e di arrivo, in funzione del tempo di lavoro.
3 Per ogni giorno lavorativo, la persona condannata può trascorrere al massimo 13 ore all’esterno dello stabilimento d’esecuzione per le seguenti attività: a) b)
c) d)
4 La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana presso lo stabilimento di esecuzione.

Obblighi della persona condannata

Art. 10

1 Qualora la persona beneficiaria della semiprigionia non fosse in grado di rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente e alla Direzione dello Stabilimento d’esecuzione.
2 Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente della perdita o interruzione del lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.

Controlli

Art. 11

1 Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona detenuta esegua l’attività dichiarata ai fini della concessione della semiprigionia.
2 A questo scopo essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, essa può, in qualsiasi momento: a) b)
3 L’autorità può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento o a un’altra autorità.

Permesso d’uscita

Art. 12

La persona detenuta può beneficiare di permessi di uscita conformemente al regolamento del 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti, applicabile per analogia. Capitolo 5 Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione dell’autorizzazione oppure durante l’esecuzione della semiprigionia

Estinzione delle condizioni

Art. 13

1 Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3 e 4, viene posto fine al regime della semiprigionia.
2 La persona condannata continua a scontare la sua pena in un carcere aperto o chiuso.
3 Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la semiprigionia a condizione che la persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio. Capitolo 6 Violazione delle regole/mancato rispetto del piano di esecuzione

Diffida

Art. 14

L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della semiprigionia o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se: – – – – –

Revoca del regime

Art. 15

1 Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo comportamento, l’autorità può revocare la semiprigionia e ordinare con effetto immediato l’esecuzione del residuo di pena in regime ordinario.
2 Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.

Sospensione provvisoria

1 sospendere provvisoriamente il regime di semiprigionia.
2 Durante il periodo di sospensione provvisoria, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Se del caso la persona condannata può essere trasferita in un’altra struttura.
3 La direzione dello stabilimento informa immediatamente l’autorità competente che si determina in merito nel termine di 10 giorni.

Inchiesta penale

Art. 17

1 Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante l’esecuzione della semiprigionia, quest’ultima può essere sospesa o revocata. La decisione è presa dall’autorità di collocamento.
2 In caso d’urgenza, la decisione può essere presa dalla direzione dello stabilimento che ne informa immediatamente l’autorità di collocamento. Quest’ultima si determinerà in merito nel termine di 10 giorni.

Sanzioni disciplinari

Art. 18

Le sanzioni disciplinari sono riservate. Capitolo 7 Computo dei pagamenti parziali

Modalità

Art. 19

1 Il pagamento di multe e pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più favorevole alla persona condannata.
2 È possibile derogare a questa regola se la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti sono computati sulle multe o le sanzioni pecuniarie che si prescrivono per prime. Capitolo 8 Partecipazione alle spese d’esecuzione

Principio

Art. 20

1 La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese di esecuzione della pena.
2 L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
3 La persona condannata versa gli anticipi fissati dalla direzione dello stabilimento.
4 Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento e sostegno che le incombono.

Altre spese

Art. 21

1 In generale, durante i giorni feriali, le persone in semiprigionia mangiano all’esterno, con l’eccezione della prima colazione.
2 Il costo dei pasti esterni e le spese di trasporto dallo stabilimento sono a carico delle persone condannate. Capitolo 9 Luoghi d’esecuzione

Tipo di stabilimento

Art. 22

1 La semiprigionia è eseguita in uno stabilimento aperto o in una sezione aperta di una struttura chiusa.
2 Essa può essere eseguita nella sezione specifica di un carcere di detenzione preventiva, a condizione che l’accompagnamento della persona condannata sia garantito.
3 Lo stabilimento può essere gestito da privati purché riconosciuti dalla Conferenza. Uno stabilimento di questo tipo deve garantire la presa a carico complementare necessaria della persona condannata, il rispetto di un piano di esecuzione della sanzione penale, se è stato stabilito, e disporre di un regolamento approvato dall’autorità dove ha sede la struttura.
4 Le pene in regime di semidetenzione possono essere espiate nel medesimo stabilimento da Capitolo 10 Fine della semiprigionia

Rinuncia

Art. 23

La persona detenuta può chiedere di rinunciare al proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in uno stabilimento aperto o chiuso.

Liberazione condizionale

Art. 24

Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art.
86 e segg CP). Capitolo 11 Disposizioni finali

Cantoni non concordatari

Art. 25

1 A seconda delle circostanze specifiche (specialmente per motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità al domicilio o al luogo di lavoro o di effettivo di persone detenute) e a condizione che gli accordi non siano contrari al Concordato, né svantaggino un Cantone o uno stabilimento, dei collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non concordatari.
2 Rimane riservata la delega di competenza a un’autorità di un altro Cantone.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 26

1 Il presente regolamento abroga la decisione del 25 settembre 2008 relativa all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia.
2 La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adattare di conseguenza i loro regolamenti cantonali relativi alla semiprigionia.
3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
4 È applicabile anche alle sanzioni che sono state pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non ha ancora preso inizio.
5 Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la propria procedura. Il Segretario generale: Blaise Péquignot La presidente: Béatrice Métraux Conseillère d’Etat Pubblicato nel BU 2017 , 511.
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