Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
                            Legge  sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione  (del 23 settembre 2015)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  il  diritto  all’indennità  di  perdita  di  guadagno  in  caso  di  adozione effettuata in conformità alla normativa federale e cantonale in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Definizioni
Art. 2
                            Ai sensi della presente legge si intendono per:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Organi d’esecuzione
Art. 3
                            1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  (Cassa  cantonale)  è  competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell’indennità d’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  casse  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  fissano  e  riscuotono  per  i  loro  affiliati  i  contributi per il finanziamento dell’indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Vigilanza
Art. 4
                            Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge.  Capitolo secondo  Indennità in caso di adozione
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Aventi diritto
I. Condizioni generali
Art. 5
                            1  Ha  diritto  all’indennità  il  genitore  domiciliato  nel  Cantone  Ticino  che  interrompe  la  propria attività lucrativa per accogliere un minore a casa e che:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le disposizioni della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio  e   in   caso   di   maternità   (LIPG)   del   25   settembre   1952   concernenti   il   computo   di   periodi  d’assicurazione  all’estero  e  il  computo  di  periodi  di  attività  lucrativa  all’estero  si  applicano  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  adozione  congiunta  e  qualora  entrambi  i  genitori  soddisfino  le  relative  condizioni,  è  riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II. Adozione del figliastro  1  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  diritto  all’indennità  è  escluso  in  caso  di  adozione  del  figliastro  ai  sensi  del  Codice  civile svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Adozione di una persona maggiorenne
Art. 7
                            Il diritto all’indennità è escluso in caso di adozione di una persona maggiorenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Divieto di cumulare le indennità
Art. 8
                            In  caso  di  adozione  di  più  figli  simultaneamente  o  nello  stesso  periodo  di  diritto,  è  riconosciuta una sola indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Inizio ed estinzione del diritto
Art. 9
                            1  Il diritto all’indennità inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto all’indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Importo e calcolo dell’indennità
                            Art.10  1  L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del  diritto  all’indennità.  All’accertamento  di  tale  reddito  sono  applicabili  per  analogia  le  disposizioni  della LIPG per il calcolo dell’indennità in caso di maternità.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Importo massimo
Art. 11
                            1  L’indennità di adozione ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  di  adozione  è  ridotta  nella  misura  in  cui  supera  l’importo  massimo  secondo  il  capoverso 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Sussidiarietà dell’indennità di adozione
Art. 12
                            1  Il  diritto  all’indennità  di  adozione  è  escluso  quando  vi  è  un  diritto  a  un’indennità  giornaliera in virtù della LIPG o di una delle leggi seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto all’indennità di adozione è pure escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in  virtù  di  un  contratto  d’assicurazione  ai  sensi  della  legge  federale  del  2  aprile  1908  sul  contratto  d’assicurazione (LCA).  Capitolo terzo  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Esercizio del diritto
Art. 13
                            1  L’avente  diritto  fa  valere  l’indennità  presso  la  Cassa  cantonale  tramite  i  formulari  ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto  e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua  vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi pretende un’indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di  lavoro,  le  assicurazioni  e  gli  organi  ufficiali  a  fornire  nel  singolo  caso  tutte  le  informazioni,  sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a  dare le informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  disposizioni  della  LIPG  in  materia  di  indennità  in  caso  di  maternità  concernenti  l’obbligo  di  attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Fissazione dell’indennità
Art. 14
                            L’indennità  è  fissata  dalla  Cassa  cantonale  mediante  procedura  semplificata;  le  disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L’interessato può esigere che sia emanata una  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Pagamento dell’indennità
Art. 15
                            1  L’indennità è pagata all’avente diritto o al datore di lavoro nella misura in cui versa un  salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Contributi alle assicurazioni sociali
Art. 16
                            1  Sull’indennità devono essere pagati i contributi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  disposizioni  della  LIPG  concernenti  la  presa  a  carico  dei  contributi  e  il  loro  conteggio  si  applicano per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Prescrizione
Art. 17
                            Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo l’estinzione del diritto di  cui all’articolo 9 capoverso 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Rimedi di diritto
Art. 18
                            1  Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo  reclamo presso la Cassa cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni  entro trenta giorni dalla notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA.  Capitolo quarto  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Finanziamento contributivo
Art. 19
                            1  L’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  contributo  per  il  finanziamento  dell’indennità  di  adozione  può  essere  prelevato  in  aggiunta  al  contributo  percentuale  per  il  finanziamento  dell’assegno  familiare  integrativo  ai  sensi  della  legge  sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Aliquota contributiva
Art. 20
                            Il Consiglio di Stato determina i contributi percentuali applicabili sulla base della spesa  delle  indennità  di  adozione,  della  copertura  delle  spese  di  amministrazione  e  dell’alimentazione  della riserva di fluttuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Fondo di compensazione
I. Gestione
Art. 21
                            1  Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito  un Fondo di compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Cassa    cantonale    preleva    le    spese    amministrative    sostenute    per    la    gestione    e  l’amministrazione dell’indennità e del Fondo di compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Versamento
Art. 22
                            Le   casse   di   compensazione   per   gli   assegni   familiari   versano   al   Fondo   di  compensazione i contributi incassati nei termini e secondo le modalità definite nel regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Riserva di fluttuazione
                            1  riserva di fluttuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato determina l’ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.  Capitolo quinto  Disposizioni applicabili
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Applicabilità della LPGA
Art. 24
                            Le disposizioni della LPGA si applicano per analogia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Applicabilità della LAVS
Art. 25
                            Le disposizioni della LAVS si applicano per analogia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  Capitolo sesto  Disposizione finale ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Disposizione finale
Art. 26
                            La  presente  legge  si  applica  nei  casi  in  cui  l’accoglimento  del  minore  a  casa  avviene  successivamente alla sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Entrata in vigore
Art. 27
                            Trascorso  il  termine  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in  vigore  a  decorrere  dal  1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017.  Pubblicata nel BU  2015  , 501.