Legge sulle imprese artigianali
Legge sulle imprese artigianali (LIA) (del 24 marzo 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista l’iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari; - visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione; d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali
Scopo
Art. 1
La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza.
Definizione
Art. 2
Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento. Capitolo secondo Albo
Istituzione
Art. 3
A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali.
Iscrizione
Art. 4
1 Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 6 e 7.
2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
3 Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.
Effetti dell’iscrizione
Art. 5
1 L’iscrizione all’albo abilita le imprese artigianali all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
2 Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.
Requisiti
a) professionali
Art. 6
1 I requisiti professionali per l’iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.
2 Il Consiglio di Stato può sostituire l’esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un’adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.
b) personali
Art. 7
I titolari dei requisiti di cui all’art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali: a) b) c) d) e)
Imprese estere
Art. 8
1 Per l’iscrizione le imprese estere devono provare l’adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge.
2 La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità. Capitolo terzo Obblighi
Obblighi delle imprese
Art. 9
Le imprese artigianali sono tenute in particolare a: a) b) c) d) e) f)
Obblighi di notifica del committente
Art. 10
1 Nell’ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all’art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.
2 La notifica deve avere luogo prima che l’impresa artigianale inizi i lavori.
Obbligo del municipio
Art. 11
1 Il municipio è tenuto a collaborare nell’applicazione della legge.
2 In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all’albo e segnala alla commissione di cui all’art. 13 le eventuali violazioni.
3 In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza. Capitolo quarto Disposizioni organizzative e procedurali Art. 12 1 Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).
2 La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti: a) b) c)
Commissione di vigilanza
Art. 13
1 Alla commissione è delegata l’applicazione della presente legge e del relativo regolamento.
2 L’Unione Associazioni dell’Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.
Iscrizioni e cancellazioni
Art. 14
1 Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide.
2 La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.
Contenuto dell’albo
Art. 15
L’albo è suddiviso in due parti: a) b)
Tenuta a giorno e pubblicità
Art. 16
L’albo è conservato dalla commissione, che provvede: a) b) c) d)
Modifiche
Art. 17
1 Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo.
2 Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.
Cancellazioni per perdita dei requisiti
Art. 18
Sono cancellate dall’albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.
Tasse
Art. 19
1 Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell’albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2’000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all’anno.
2 Gli incassi sono attribuiti all’Unione Associazioni dell’Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato. Capitolo quinto Procedimento disciplinare
Misure
Art. 20
1 La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari: a) b) c)
2 La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
3 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.
4 L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
Procedura
Art. 21
1 Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2 L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.
3 Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento. Capitolo sesto Disposizioni penali
Esercizio abusivo della professione
Art. 22
1 Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all’albo è punibile con una multa sino a fr. 50’000.–.
2 Se l’autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20’000.–.
3 Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Capitolo settimo Disposizioni varie e finali
Rimedi di diritto
Art. 23
Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Norme transitorie
Art. 24
1 Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all’entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all’art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.
2 Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall’art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.
3 In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all’albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall’art. 14 entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge.
Entrata in vigore
Art. 25
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2016 , 7.
1 Entrata in vigore: 1° febbraio 2016 - BU 2016, 7.
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