Legge sulle imprese artigianali
                            Legge  sulle imprese artigianali  (LIA)  (del 24 marzo 2015)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  vista  l’iniziativa  parlamentare  5  novembre  2012  presentata  nella  forma  elaborata  da  Paolo  Pagnamenta e cofirmatari;  -  visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione;  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  presente  legge  mira  a  favorire  la  qualità  dei  lavori  delle  imprese  artigianali  che  operano  sul  territorio  cantonale,  a  migliorare  la  sicurezza  dei  lavoratori  e  a  prevenire  gli  abusi  nell’esercizio della concorrenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 2
                            Sono  considerate  imprese  artigianali  assoggettate  alla  presente  legge  le  persone  giuridiche,  le  società  di  persone  o  le  ditte  individuali  che,  con  attrezzature  e  un  organico  proprio,  eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di  Stato mediante regolamento.  Capitolo secondo  Albo
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione
Art. 3
                            A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della  sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione
Art. 4
                            1  Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all’albo se dispongono dei requisiti  professionali e personali richiesti dagli art. 6 e 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro  dirigente effettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  fini  dell’iscrizione  può  essere  considerato  titolare  o  membro  dirigente  colui  che  partecipa  effettivamente  alla  gestione  della  società,  vi  dedica  il  proprio  lavoro  in  modo  prevalente  e  la  rappresenta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti dell’iscrizione
Art. 5
                            1  L’iscrizione  all’albo  abilita  le  imprese  artigianali  all’esecuzione  dei  lavori  nei  rispettivi  campi di attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
a) professionali
Art. 6
                            1  I  requisiti  professionali  per  l’iscrizione  delle  imprese  artigianali  sono  definiti  dal  Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  sostituire  l’esigenza  di  determinati  titoli  di  studio  con  una  sufficiente  esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un’adeguata pratica professionale quale  dirigente di cantiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) personali
Art. 7
                            I  titolari  dei  requisiti  di  cui  all’art.  6  devono  inoltre  adempiere  ai  seguenti  requisiti  personali:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Imprese estere
Art. 8
                            1  Per  l’iscrizione  le  imprese  estere  devono  provare  l’adempimento  di  tutti  i  requisiti  stabiliti da questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.  Capitolo terzo  Obblighi
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi delle imprese
Art. 9
                            Le imprese artigianali sono tenute in particolare a:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi di notifica del committente
Art. 10
                            1  Nell’ambito  della  costruzione  o  trasformazione  di  edifici  o  impianti  che  richiedono  il  rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all’art. 13  il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La notifica deve avere luogo prima che l’impresa artigianale inizi i lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo del municipio
Art. 11
                            1  Il municipio è tenuto a collaborare nell’applicazione della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte  all’albo e segnala alla commissione di cui all’art. 13 le eventuali violazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.  Capitolo quarto  Disposizioni organizzative e procedurali  Art. 12  1  Il   Consiglio   di   Stato   allestisce   il   regolamento   di   applicazione   e   istituisce   una  Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così  ripartiti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 13
                            1  Alla  commissione  è  delegata  l’applicazione  della  presente  legge  e  del  relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Unione Associazioni dell’Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizioni e cancellazioni
Art. 14
                            1  Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono  essere presentate alla commissione, che decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto dell’albo
Art. 15
                            L’albo è suddiviso in due parti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta a giorno e pubblicità
Art. 16
                            L’albo è conservato dalla commissione, che provvede:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifiche
Art. 17
                            1  Le  imprese  sono  tenute  ad  annunciare  ogni  modifica  che  possa  influire  sulla  tenuta  dell’albo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  da  notificare  segnatamente  la  sostituzione  del  titolare  o  del  membro  dirigente  effettivo,  il  cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cancellazioni per perdita dei requisiti
Art. 18
                            Sono  cancellate  dall’albo  le  imprese  che  non  adempiono  più  ai  requisiti  della  legge  o  che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 19
                            1  Le  iscrizioni,  le  modifiche  e  la  tenuta  a  giorno  dell’albo  sono  soggette  a  una  tassa  secondo  le  modalità  stabilite  nel  regolamento.  Per  le  iscrizioni  e  le  modifiche  la  tassa  può  ammontare al massimo a fr. 2’000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  incassi  sono  attribuiti  all’Unione  Associazioni  dell’Edilizia  quale  partecipazione  alle  spese  di  segretariato.  Capitolo quinto  Procedimento disciplinare
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure
Art. 20
                            1  La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le  seguenti misure disciplinari:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  persone  giuridiche  sono  pure  punibili  per  le  infrazioni  commesse  da  loro  organi  o  incaricati  nell’esercizio della loro funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 21
                            1  Il  procedimento  disciplinare  è  avviato  d’ufficio  o  su  segnalazione.  Esso  è  retto  dalla  legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.  Capitolo sesto  Disposizioni penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizio abusivo della professione
Art. 22
                            1  Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all’albo  è punibile con una multa sino a fr. 50’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  contravvenzioni  sono  perseguite  dalla  commissione  in  base  alla  legge  di  procedura  per  le  contravvenzioni del 20 aprile 2010.  Capitolo settimo  Disposizioni varie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 23
                            Contro   le   decisioni   della   commissione   è   dato   ricorso   al   Tribunale   cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
Art. 24
                            1  Il  diritto  all’iscrizione  di  cui  all’art.  4  è  pure  conferito  alle  imprese  artigianali  attive  all’entrata  in  vigore  di  questa  legge  che  dimostrano  di  ossequiare  i  requisiti  di  cui  all’art.  7  e  di  esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall’art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in  caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all’albo delle imprese artigianali sono tenute  a inoltrare la domanda prevista dall’art. 14 entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 25
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  1  Pubblicata nel BU  2016  , 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° febbraio 2016 - BU 2016, 7.