Regolamento della legge sulle imprese artigianali
Regolamento della legge sulle imprese artigianali (RLIA) (del 20 gennaio 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015; d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali
Imprese assoggettate
Art. 1
Le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nell’allegato (in seguito: imprese) sono assoggettate alla legge sulle imprese artigianali (LIA) del 24 marzo
2015 e al presente regolamento. Capitolo secondo Organizzazioni
Commissione di vigilanza
Art. 2
1 La Commissione di vigilanza (in seguito: commissione) è composta di nove membri designati dal Consiglio di Stato su proposta dell’Unione Associazioni dell’Edilizia (UAE).
2 Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.
3 Le decisioni sono firmate dal presidente o, in sua assenza, da un membro nonché dal direttore o da un suo sostituto.
4 I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure, su delega, da un membro, dal direttore o da un suo sostituto.
5 La commissione può istituire, per ogni categoria professionale, delle sottocommissioni incaricate di esprimere preavvisi tecnici al suo indirizzo. I membri delle sottocommissioni sono proposti dalle associazioni professionali di riferimento.
Direzione
Art. 3
1 La commissione si avvale di una direzione permanente dell’albo (in seguito: direzione).
2 In particolare la direzione: a) b) c) d) e)
3 La direzione è nominata dalla commissione su proposta dell’Unione Associazioni dell’Edilizia (in seguito: UAE) ed è subordinata amministrativamente a quest’ultima. Capitolo terzo Procedura
Richiesta
Art. 4
1 La richiesta di iscrizione è presentata alla direzione tramite l’apposito modulo.
2 Essa indica la categoria professionale per la quale è chiesta l’iscrizione ed è corredata della seguente documentazione: a)
b) c) d) e) – – –
3 Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.
4 Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con l’apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre: a) b) c)
Requisiti professionali
Art. 5
1 I requisiti professionali (titoli di studio e pratica professionale) richiesti per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 6 della legge nonché i titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure libere o selettive previste dalla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 sono stabiliti nell’allegato.
2 Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 9 della legge.
3 Per la pratica professionale sono computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio richiesto. In casi particolari possono essere ammesse delle deroghe, segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale.
Procedura
Art. 6
1 La commissione decide sulle richieste di iscrizione all’albo, sulle deroghe e le eccezioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge nonché su eventuali deroghe concernenti il periodo di pratica professionale (art. 5 cpv. 3).
2 In caso di dubbi essa o la sottocommissione di riferimento ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore
Effetti della decisione di iscrizione
Art. 7
1 Le imprese assoggettate sono abilitate ad eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella categoria professionale nella quale sono iscritte.
2 Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono direttamente lavori artigianali sono tenute ad ottemperare ai requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a ottenere l’iscrizione in ognuna di esse.
Modifiche
Art. 8
Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell’impresa devono essere notificati alla direzione entro un mese.
Verifica dei requisiti
1 parte delle imprese iscritte.
2 A tal fine, entro il 31 dicembre, ogni iscritto all’albo è tenuto a presentare alla direzione l’apposito modulo, firmato e accompagnato da: a) b) c)
1
3 Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.
4 Le dichiarazioni inerenti cassa malati e cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.
5 La mancata presentazione della conferma annuale con i relativi allegati costituisce un motivo di radiazione dall’albo ai sensi dell’art. 20 della legge.
6 La commissione può delegare determinati compiti di verifica dei requisiti ad altri enti o associazioni.
Decisione sull’assoggettamento
Art. 10
1 La commissione può accertare, d’ufficio o su istanza di parte, l’assoggettamento di un’impresa alla legge.
2 Se un’impresa tenuta all’assoggettamento non risulta iscritta all’albo nella specifica categoria professionale, la commissione le impartisce un termine per regolarizzare la situazione e può ordinare le necessarie misure provvisionali (blocco dei lavori, richiesta di garanzie, ecc.).
3 In caso di mancato rispetto del termine impartito per regolarizzare la situazione, la commissione dà avvio al procedimento penale e/o disciplinare. Qualora le circostanze lo giustifichino, essa può prescindere dalla fissazione di termini e avviare immediatamente questi procedimenti. Capitolo quarto Disposizioni varie e finali
Tasse e emolumenti
Art. 11
2
1 Le tasse previste dall’art. 19 della legge sono stabilite come segue: a) b)
2 Per le imprese che chiedono di essere iscritte all’albo in più categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all’importo previsto dalla lettera a) del precedente capoverso più fr. 300.– per categoria.
2bis Rimangono riservati i disposti della legge federale sul mercato interno (LMI) del
6 ottobre 1995. In particolare è possibile prescindere dal prelievo delle tasse di iscrizione e di tenuta a giorno per i richiedenti aventi sede o domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui gli stessi sono abilitati ad operare nel loro Cantone di origine e rispettano i requisiti degli art. 6 e 7 della legge.
3 Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell’effettivo onere amministrativo.
4 Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi degli art. 20 e 22 della legge sono incassati dalla commissione tramite la direzione.
1
Cpv. modificato dal R 21.3.2018; in vigore dal 23.3.2018 - BU 2018, 100.
2 Art. modificato dal R 16.8.2016; in vigore dal 19.8.2016 - BU 2016, 373.
Finanziamento
1 concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Quelle per i membri delle sottocommissioni ai sensi dell’art.
2 cpv. 5 sono se del caso versate dalle rispettive associazioni professionali.
2 Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.
3 La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell’equilibrio finanziario, della parsimonia e dell’economicità. L’ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.
4 Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e l’UAE e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico dell’UAE sino a concorrenza di fr. 50’000.– e del Cantone per la parte rimanente.
Norma transitoria
Art. 13
L’iscrizione ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1. febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall’art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno cinque anni nella categoria professionale oggetto della richiesta.
Entrata in vigore
Art. 14
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016. Pubblicato nel BU 2016 , 11.
Allegato: Settori professionali assoggettati e requisiti (art. 1 e 5) 3 *riservate possibili deroghe ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 per casi particolari Categoria Titoli di studio minimi Pratica professionale minima Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
1. costruzioni in legno/carpentiere copritetto AFC carpentiere 3 anni* – capo carpentiere APF – tecnico del legno SSS
2. opere da falegname AFC falegname (indirizzo professionale mobili e arredamenti / costruzioni e finestre)
3 anni* – preparatore del lavoro ASFMS – tecnico del legno SSS – progettista in falegnameria APF o responsabile della produzione in falegnameria APF
3. opere da pittore AFC pittore 3 anni*
4. opere da piastrellista AFC piastrellista 3 anni*
5. opere da gessatore, intonacatore, plafonatore AFC gessatore - costruttore a secco
3 anni*
6. opere da posatore di pavimenti AFC posatore di pavimenti - parquet
3 anni*
7. opere da vetraio AFC vetraio 3 anni*
8. costruzioni metalliche / carpenteria metallica AFC metalcostruttore (indirizzo professionale costr. metalliche / costruzioni in acciaio / fucinatura)
3 anni* AFC disegnatore metalcostruttore per elementi strutturali secondo norma EN 1090: EXC2 – maestria federale nelle metalcostruzioni EXC3+EXC4 – ingegnere per elementi di facciata e costruzione metallica di elevate esigenze tecniche e qualitative: – maestria federale nelle metalcostruzioni
9. opere da giardiniere AFC giardiniere (indirizzo professionale paesaggismo/vivai smo/ piante erbacee perenni/fioricoltura )
3 anni* per la costruzione: assistente paesaggista Jardin Suisse per la manutenzione: – capo giardiniere APF
10. opere da impresario forestale AFC selvicoltore 3 anni*
11. opere da spazzacamino AFC spazzacamino
3 anni*
12. – opere da lattoniere – impermeabilizzazioni di tetti, sintetiche e bituminose – impianti sanitari – impianti di riscaldamento – impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento AFC lattoniere AFC policostruttore (indirizzo professionale impermeabilizzazi oni) AFC installatore di impianti sanitari AFC progettista nella tecnica della costruzione (impianti sanitari, riscaldamento o ventilazione) AFC installatore di riscaldamenti AFC costruttore di impianti di ventilazione
3 anni* per gli impianti speciali ai sensi dell’art. 34 RLCPubb/CIAP, indipendentemente dal tipo di procedura: – ingegnere
13. posa di ponteggi AFC 3 anni*
3 Allegato modificato dal R 12.4.2017; in vigore dal 14.4.2017 - BU 2017, 93.
policostruttore con indirizzo costruzione di ponteggi oppure Certificato SISP per i moduli «Tecnica di montaggio ponteggi 1» e «Statica nella costruzione di ponteggi»
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