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Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione

Decisione relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti concordatari di detenzione (del 31 ottobre 2013) La Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino (Di seguito: «la Conferenza») Visti: Gli articoli 1, 2 e 27 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin); Gli articoli 74, 83, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP); L’articolo 45 della legge federale di diritto processuale minorile (PPMin del 20 marzo 2009); L’articolo 7, 3° paragrafo del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino; Considerato che: L’art. 1 cpv. 2 DPMin rende applicabile per analogia numerose disposizioni del Codice penale, con particolare riferimento agli art. 74 (principi dell’esecuzione) e 83 (retribuzione). Il capoverso 3 precisa che allorquando si applicano queste disposizioni del Codice penale, i principi enunciati all’art. 2 DPMin - a sapere il carattere determinante della protezione e l’educazione nell’applicazione del diritto - devono essere presi in considerazione così come l’età ed il grado di sviluppo del minore devono andare a suo favore; Il diritto federale pone il principio secondo il quale la persona detenuta ha diritto ad una retribuzione. L’art. 27 DPMin, ai suoi capoversi 2 e 3 stabilisce che la privazione della libertà deve essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente, la preparazione all’integrazione sociale dopo la liberazione. L’istituto deve essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell’istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un’attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un’attività lucrativa non sia possibile all’esterno; Il principio dell’esecuzione nello stabilimento di attività professionali, scolari, culturali e sportive, deve dunque essere considerato alla medesima stregua di un lavoro nel senso più ampio del termine che dà luogo ad una retribuzione; Per quel che concerne la formazione, il congruo compenso previsto all’art. 83 cpv. 3 CP ha codificato la pratica istauratasi in Svizzera latina da qualche anno, invero in relazione ai detenuti adulti, secondo la quale la formazione riconosciuta e autorizzata giustificava una retribuzione, rispettivamente un congruo compenso; Ai termini dell’art. 45 cpv. 6 PPMin, se il prevenuto minorenne dispone di un reddito regolare dal suo lavoro o dal suo patrimonio, può essere chiamato a partecipare in giusta proporzione ai costi di esecuzione; La presente decisione tiene conto della pratica e delle esperienze maturate; Su proposta della Commissione concordataria del 7 ottobre 2013; D e c i d e :

Campo di applicazione

Art. 1

1 Il presente regolamento precisa il diritto disciplinare delle persone minorenni nei confronti delle quali è stata ordinata la carcerazione preventiva oppure eseguono una pena privativa di libertà o una misura di collocamento.
2 Il presente regolamento si applica pure alle persone maggiori di 18 anni che sono sottoposte a detenzione preventiva, o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che eseguono questa pena o questa misura, allorquando sono diventati maggiorenni.

Principi

Art. 2

1 Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della prestazione in natura (alloggio, cibo e controllo) una retribuzione netta per il suo lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento.
2 Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale programma di studio deve almeno corrispondere alla durata del lavoro quotidiano.
3 Solo la persona che effettua l’attività prevista nel suo programma individuale, non percepisce una retribuzione.

Scopi

Art. 3

La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi: a) b) c)

Determinazione di una retribuzione

e di un congruo compenso

Art. 4

1 La retribuzione ed il congruo compenso sono stabiliti in funzione delle prestazioni fornite, secondo criteri qualitativi e quantitativi; le stesse sono adattate alle circostanze.
2 La retribuzione o il compenso non è ridotto quando la persona detenuta deve partecipare a dei colloqui previsti dal suo programma individuale durante il tempo ordinario di lavoro (per es. accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi).

Soppressione o riduzione della retribuzione

e del congruo compenso

Art. 5

1 La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa.
2 La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di: a) b) Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità.
3 Non sono versati né retribuzioni né compensi: a) b) c) d)
4 Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività e tutti i contatti sono stati vietati dall’autorità inquirente, la direzione dello stabilimento si attiva affinché le persone interessate possano comunque disporre di articoli di base per i loro bisogni correnti.

Importo della retribuzione e del congruo consenso

Art. 6

La Conferenza decide periodicamente l’importo massimo per giorno di lavoro e per persona detenuta. Questo importo è fissato come segue:
1.
2.

Calcolo delle retribuzioni e del compenso

Art. 7

1 La retribuzione netta ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento.
2 Le stesse sono suddivise in 3 parti: – –

Utilizzo della retribuzione, del compenso

e dei supplementi da parte della persona detenuta

Art. 8

1 La parte disponibile (50%) può essere utilizzata liberamente, segnatamente per: a) b) c) d)
2 Se necessario anche senza il consenso della persona detenuta, la parte riservata (35%) deve essere utilizzata per: a) b) c) d) e)
3 La parte bloccata (15%) per la preparazione alla liberazione condizionale o definitiva o per la partenza dalla Svizzera non può essere intaccata dalla persona detenuta. Tale importo, al momento dell’alleggerimento, è messo a disposizione: a) b) c)
4 I montanti destinati a coprire i costi di formazione o i costi connessi al reinserimento professionale, possono essere prelevati sui conti riservati e bloccati. Con l’accordo del minore, può essere utilizzato anche il conto disponibile.

Versamento delle retribuzioni o

del congruo compenso

Art. 9

1 Gli importi sono versati dalla direzione dello stabilimento ogni due settimane su un conto aperto a favore della persona collocata o detenuta.
2 A dipendenza della durata della detenzione o delle particolarità della persona collocata o detenuta, è possibile un versamento frazionato più frequente.
3 La persona collocata o detenuta può chiedere un estratto conto dettagliato.

Denaro o valori in possesso della persona collocata

o detenuta all’inizio della detenzione o nel corso

della stessa

Art. 10

1 La persona collocata o detenuta che giunge in un luogo di detenzione o in uno stabilimento e che dispone di denaro non proveniente da un’attività esercitata in precedenza presso un altro luogo di collocamento o detenzione, deve depositarlo su un conto bloccato con deduzione di un montante massimo mensile di CHF 50.– da versare sul conto disponibile.
2 Lo stesso principio si applica anche alle somme di denaro che la persona interessata riceve durante il collocamento o la detenzione.
3 Il denaro di cui dispone una persona detenuta che è stata trasferita da un altro luogo di detenzione e che è il prodotto di un’attività esercitata in tale stabilimento, è ripartito sui conti previsti all’articolo 7.
4 Gli altri valori di proprietà della persona collocata o detenuta, sono depositati contro ricevuta presso lo stabilimento che li conserva fino al trasferimento o alla liberazione della persona interessata.

Disposizioni finali

Art. 11

1 La Conferenza invita i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi alla retribuzione e al compenso versate alle persone minori collocate o detenute negli stabilimenti concordatari.
2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3 È pubblicata sul sito internet della Conferenza.
Pubblicato nel BU 2013 , 567.
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