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Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni

Regolamento concordatario sul diritto disciplinare applicabile alle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni (del 31 ottobre 2013) La Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino (Di seguito: «la Conferenza») Visti: Gli articoli 1 cpv. 2 lett. f)-h), 16 e 27 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin); Gli articoli 19-32 del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino (di seguito il concordato); La Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulle Regole europee per i delinquenti minorenni oggetto di sanzione o di misura (di seguito: la Raccomandazione CM/REc (2008) 11; d e c r e t a : I. Oggetto e campo di applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento precisa il diritto disciplinare delle persone detenute penalmente o collocate in uno stabilimento chiuso per minorenni in applicazione della legislazione sulla detenzione penale dei minorenni (cfr. art. 19-32 del concordato).
2 Il presente regolamento si applica pure alle persone maggiorenni che sono assoggettate ad una decisione presa in applicazione del diritto penale. II. Regolamento dello stabilimento Art. 2 Ogni stabilimento concordatario redige un regolamento interno che fissa le modalità del regime disciplinare. Questo regolamento deve essere conforme alle disposizioni concordatarie e a quelle della Raccomandazione CM/REc (2008) 11. III. Diritto disciplinare

In generale

Art. 3

1 Ogni persona detenuta o collocata che contravviene alle disposizioni concordatarie o al regolamento dello stabilimento così come alle istruzioni o agli ordini del personale dello stesso o che minaccia l’ordine interno, la sicurezza o la sicurezza dello stabilimento, è passibile di una sanzione disciplinare. A dipendenza del caso, egli può essere sottoposto a una o più misure educative previste dal regolamento della casa, dalle disposizioni interne o dal concetto educativo.
2 Sono punibili il tentativo, la complicità e l’istigazione.

Infrazioni disciplinari

Art. 4

1 Danno luogo a delle sanzioni disciplinari: a) b) c) d) e) f) g) h)
i) j) k) l)
2 Le sanzioni disciplinari o le misure educative sono ordinate senza che sia pregiudicata un’eventuale azione penale.

Sanzioni disciplinari

Art. 5

1 Le sanzioni disciplinari seguenti possono essere inflitte, nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione del loro impatto educativo: a) b) c) d) e)
2 Le sanzioni disciplinari possono essere cumulate, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), d) ed e).
3 Una sanzione può essere posta al beneficio della sospensione condizionale.
4 Si può soprassedere alla sanzione.
5 Le misure educative previste dal regolamento dello stabilimento, rimangono riservate.

Competenze

Art. 6

L’autorità amministrativa prevista dal diritto cantonale o dalla direzione dello stabilimento è competente a pronunciare le sanzioni disciplinari in seno allo stabilimento.

Modalità di esecuzione

Art. 7

La direzione può, per delle ragioni di salute o legate al programma educativo, riportare, sospendere o frazionare l’esecuzione della sanzione.

Procedura di prima istanza

Art. 8

1 Dal momento in cui un collaboratore ha conoscenza di fatti suscettibili di costituire un’infrazione disciplinare, redige un rapporto scritto all’attenzione della direzione. Sulla base del rapporto, il minorenne sarà invitato a determinarsi sui fatti in questione. Le sue dichiarazioni saranno messe a verbale.
2 Se lo ritiene necessario, la direzione procede in seguito ad un’istruzione complementare. Le audizioni devono essere verbalizzate e gli atti di inchiesta repertoriati.
3 I rappresentanti legali delle persone detenute o collocate, sono informate della procedura.
4 Al termine della procedura, le sanzioni disciplinari sono notificate per iscritto alla persona interessata. L’autorità di collocamento ed i rappresentanti legali ne sono informati. In ogni caso la direzione si assicura che il minorenne abbia compreso il contenuto della decisione.
5 La decisione disciplinare deve contenere almeno: a) b) c) d) e) f) g) IV. Ricorsi

Principi

Art. 9

1 Le decisioni disciplinari possono essere oggetto di ricorso nel termine di 5 giorni dalla loro notifica.
2 Le misure educative non sono soggette a ricorso. Esse possono essere oggetto di reclamo a norma del diritto cantonale a dipendenza dell’ubicazione dello stabilimento.
3 Il ricorso deve essere formulato per scritto, motivato e firmato. Eccezionalmente una semplice
4 Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Competenza e procedura

Art. 10

1 I ricorsi sono indirizzati al presidente dell’autorità concordataria di ricorso.
2 Alla ricezione del ricorso, il presidente dell’autorità di ricorso comunica lo stesso all’autorità che ha preso la decisione impugnata, invitandola a produrre, nel termine di 20 giorni le sue osservazioni unitamente al dossier relativo alla decisione. Queste osservazioni sono portate a conoscenza del ricorrente, il quale potrà determinarsi sulle stesse nel termine di 10 giorni.
3 L’autorità di ricorso prende le sue decisioni per via circolatoria alla maggioranza dei voti, sulla base di un progetto di decisione redatto dal presidente dell’autorità di ricorso. Può decidere, se necessario, di riunirsi presso la sede del Tribunale del presidente.
4 Una copia della decisione sul ricorso é inviata all’autorità di collocamento e alla direzione del servizio dal quale dipende lo stabilimento, e al segretariato della Conferenza.

Decisioni sul ricorso

Art. 11

1 Le decisioni sul ricorso indicano: a) b) c) d) e) f)
2 In caso di accettazione del ricorso, l’autorità concordataria di ricorso decide un’eventuale modalità di indennizzo.

Indennità e assistenza giudiziaria

Art. 12

1 Riservati i ricorsi abusivi, la procedura è gratuita.
2 L’assistenza giudiziaria è retta dal diritto cantonale del luogo in cui sorge lo stabilimento. L’autorità di ricorso decide in materia e fissa le indennità dovute all’avvocato designato; la stessa é presa a carico dal cantone che ha effettuato il collocamento del minorenne.

Vie di ricorso

Art. 13

Le decisioni dell’autorità concordataria dei ricorsi sono prese in ultima istanza. Resta aperta la via di ricorso in materia penale al Tribunale federale. V. Disposizioni finali

Disposizioni cantonali di applicazione

Art. 14

I cantoni interessati dispongono di un termine di 6 mesi per adattare al presente regolamento i regolamenti degli stabilimenti esistenti, rispettivamente per adottare dei regolamenti interni.

Disposizioni transitorie

Art. 15

Sino all’entrata in vigore delle modificazioni del concordato approvate dalla CLDGP il
31 ottobre 2013, l’autorità concordataria ricorso indicata agli art. 10 e 13 che precedono si intende l’autorità ad hoc di reclamo ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 e 12 del concordato. Quest’ultima gode delle competenze definite dal presente regolamento.

Entrata in vigore

Art. 16

1 Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.
2 È pubblicato nella raccolta delle leggi dei cantoni e sul sito internet della Conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia. Pubblicato nel BU 2013 , 571.
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