Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici
                            Legge  sull’archiviazione e sugli archivi pubblici  (LArch)  (del 15 marzo 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 6 luglio 2010 n. 6377 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e oggetto
Art. 1
                            1  La  presente  legge  disciplina  l’archiviazione  di  documenti  nonché  l’utilizzazione  degli  archivi pubblici e l’organizzazione dell’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dei  documenti  degli  enti  pubblici.  Realizza  in  particolare  le  condizioni  necessarie  alla  trasparenza  e  alla ricerca scientifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
Art. 3
                            1  Ai   sensi   della   presente   legge   sono    documenti     tutte   le   informazioni   registrate,  indipendentemente  dal  loro  supporto,  che  sono  state  raccolte  o  prodotte  nell’adempimento  di  compiti pubblici, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e  all’utilizzazione di dette informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si considerano  archivi   i documenti conservati dall’Archivio di Stato oppure gestiti autonomamente  da altre istituzioni o da altri organi e servizi in conformità ai principi della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Hanno    valore   archivistico     i   documenti   che   rivestono   un’importanza   giuridica,   politica,  amministrativa,   economica,   sociale   e   culturale   oppure   che   hanno   un   grande   potenziale  informativo.  Capitolo secondo  Tutela dei documenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza in materia di archiviazione
Art. 4
                            1  L’archiviazione dei documenti del Cantone compete all’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sempre che una legge federale non disponga altrimenti, l’archiviazione di documenti del Cantone  risultanti dall’esecuzione di compiti federali è di competenza del Cantone, e per esso dell’Archivio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le autorità giudiziarie disciplinano l’archiviazione dei rispettivi documenti in conformità ai principi  della presente legge; esse offrono all’Archivio di Stato di riprenderli qualora non siano in grado di  occuparsene autonomamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato designa, mediante regolamento, gli istituti e le corporazioni di diritto pubblico  cantonale  che  si  occupano  essi  stessi  dell’archiviazione  dei  loro  documenti  conformemente  ai  principi della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  enti  locali,  gli  altri  organismi  e  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricati  di  compiti  d’interesse  pubblico  si  occupano  autonomamente  dell’archiviazione  dei  loro  documenti  in  conformità  ai  principi della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conservazione, offerta di versamento e
distruzione dei documenti
Art. 5
                            1  Gli  organi  e  i  servizi  che  elaborano  i  documenti  nell’esercizio  del  compito  pubblico  definiscono le modalità e i termini di conservazione in base a oggettive esigenze di utilizzazione,  rispettando i termini definiti nelle leggi federali e cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi gestiscono i documenti in modo ordinato, sistematico e razionale, garantendo in particolare  la  disponibilità,  l’integrità,  la  protezione  e  la  sicurezza  dei  dati.  Adottano  altresì  le  necessarie  prescrizioni e misure organizzative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sempre  che  non  siano  competenti  per  la  loro  archiviazione,  gli  enti  pubblici  e  i  privati  che  sottostanno  alla  presente  legge  devono  offrire  all’istituto  archivistico  competente  i  documenti  che  non utilizzano più in modo permanente o che non sono più utili per l’attività corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I documenti da offrire non possono essere distrutti senza l’autorizzazione dell’istituto archivistico  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Rimangono  riservate  le  disposizioni  della  legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  del  9  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inalienabilità e imprescrittibilità
Art. 6
                            1  Gli archivi pubblici sono inalienabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Terzi non possono acquisire gli archivi nemmeno per prescrizione.  Capitolo terzo  Accessibilità e utilizzazione degli archivi
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio della libera consultazione
e termine di protezione
Art. 7
                            1  Gli archivi pubblici sono accessibili a tutti dopo la scadenza di un termine di protezione  di 30 anni, fatti salvi gli art. 9, 10 e 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  accessibili  al  pubblico  già  prima  del  loro  versamento  a  un  istituto  archivistico  lo  restano anche in seguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  consultazione  è  gratuita.  Per  ulteriori  servizi,  quali  ad  esempio  riproduzioni  e  ricerche  specifiche,  i  costi  vengono  fatturati  in  base  al  dispendio  di  tempo  e  materiale,  secondo  le  tariffe  fissate dagli istituti archivistici competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo del termine di protezione
Art. 8
                            Il termine di protezione decorre di regola dalla data dell’ultimo documento di una pratica  o di un fascicolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termine di protezione prorogato
per i dati personali
Art. 9
                            1  Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali meritevoli  di particolare protezione sono soggetti a un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona  interessata ne abbia autorizzato la consultazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È  fatto salvo l’art. 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre restrizioni alla consultazione
Art. 10
                            1  Sentito  il  servizio  che  ha  versato  i  suoi  documenti,  l’istituto  archivistico  competente  può  negare  o  limitare  la  consultazione  di  archivi  o  documenti  per  una  durata  limitata  dopo  la  scadenza  del  termine  di  protezione,  se  lo  richiede  la  tutela  di  un  interesse  pubblico  o  privato  preponderante degno di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto archivistico competente tiene un elenco accessibile al pubblico degli archivi per i quali la  consultazione è stata limitata e indica la durata stabilita di tali restrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso può prevedere altre restrizioni a tutela dell’integrità degli archivi e dei documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione durante il termine di protezione
Art. 11
                            1  I  servizi  che  hanno  versato  i  loro  documenti  possono,  già  prima  della  scadenza  dei  termini  di  protezione  di  cui  agli  art.  7  o  9  cpv.  1,  consentire  all’istituto  archivistico  competente  di  renderli  accessibili  al  pubblico  o  autorizzare  singole  persone  a  consultarli,  qualora,  in  entrambi  i  casi, non vi si opponga:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione alla consultazione deve essere subordinata a oneri o condizioni se esigenze di  può essere stabilito che i dati personali siano resi anonimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti delle persone interessate
Art. 12
                            1  Il diritto delle persone interessate di ottenere informazioni e di consultare gli archivi in  merito ai dati che le riguardano è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9  marzo 1987. La limitazione di questi diritti è decisa dai servizi che versano i loro documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto  archivistico  competente  può  inoltre  differire  o  limitare  la  comunicazione  di  informazioni  se  essa  è  incompatibile  con  una  gestione  amministrativa  razionale,  siccome  comporta  un  onere  amministrativo eccessivo e sproporzionato e il richiedente non intende sopportarne le spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  persone  interessate  non  possono  esigere  la  distruzione  o  la  rettifica  di  dati;  possono  unicamente chiedere che ne sia annotato il carattere contestato o l’inesattezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione da parte dei servizi che hanno
versato i loro documenti
Art. 13
                            1  I  servizi  che  hanno  versato  i  loro  documenti  possono  consultarli  anche  durante  il  termine di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  dati  personali  tali  servizi  possono,  durante  il  termine  di  protezione,  consultare  i  documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le limitazioni previste da altri disciplinamenti legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli archivi non possono più essere modificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione di lasciti e depositi
Art. 14
                            1  La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle  disposizioni dei contratti di cessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzazione degli archivi a fini commerciali
Art. 15
                            1  L’utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un’autorizzazione, che può  essere subordinata a oneri e condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione   deve   essere   preceduta   dalla   conclusione   di   un   contratto   che   disciplini  l’estensione  dell’utilizzazione  e  l’eventuale  partecipazione  agli  utili  da  parte  dell’ente  pubblico  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per l’autorizzazione e  la conclusione del contratto relativo all’utilizzazione degli archivi a fini commerciali.  Capitolo quarto  Compiti e organizzazione dell’Archivio di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e funzione
Art. 16
                            L’Archivio  di  Stato  è  l’istituto  archivistico  centrale  per  gli  organi  e  i  servizi  cantonali  e  costituisce, quale centro di competenze, l’autorità di riferimento e di coordinamento del Cantone in  materia archivistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Salvaguardia e valorizzazione degli archivi
Art. 17
                            1  L’Archivio  di  Stato  promuove  l’archivistica  curando  l’informazione  e  collaborando  con  autorità, servizi e organizzazioni pubbliche e private attive in questo ambito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, li rende consultabili  tramite il loro riordino e l’allestimento di strumenti di ricerca e ne promuove la valorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Oltre  agli  archivi  del  Cantone,  si  impegna  a  salvaguardare  archivi  e  lasciti  di  persone  di  diritto  privato  o  pubblico  che  hanno  un’importanza  cantonale.  Ai  fini  della  ripresa  di  detti  archivi  può  stipulare contratti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Emana un proprio regolamento relativo all’utilizzazione dei documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza e consulenza
                            1  questo  scopo  può  esaminare  e  ispezionare  gli  archivi  degli  organi  e  servizi  tenuti  a  offrire  i  loro  documenti e di quelli che si occupano autonomamente dell’archiviazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Offre la propria consulenza per quanto concerne l’organizzazione, la gestione, la conservazione e  il versamento dei documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Emana, all’attenzione degli organi e servizi tenuti a offrire i loro documenti, istruzioni relative alla  gestione, alla conservazione e al versamento di documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  organi  responsabili  del  Cantone  consultano  l’Archivio  di  Stato  prima  della  messa  in  opera  di  progetti di gestione informatizzata dei documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione del valore archivistico, versamento
e distruzione di documenti
Art. 19
                            1  L’Archivio  di  Stato  determina,  in  collaborazione  con  gli  organi  e  servizi  cantonali  interessati, il valore archivistico dei documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  dei  quali  è  stato  accertato  il  valore  archivistico  devono  essere  versati  all’Archivio  di  Stato dagli organi e servizi tenuti a offrirli secondo l’art. 5 cpv. 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Archivio di Stato stabilisce, in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i  loro documenti, il valore archivistico di questi ultimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Archivio di Stato conserva provvisoriamente documenti considerati senza valore archivistico in  caso di dubbio o di divergenze con il servizio tenuto a offrirli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Archivio  di  Stato  non  distrugge  alcun  documento  senza  l’autorizzazione  del  servizio  che  l’ha  versato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono riservate le disposizioni del diritto speciale che prevedono la conservazione di documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deposito legale
Art. 20
                            L’Archivio di Stato gestisce il deposito legale degli stampati destinati al pubblico, della  grafica  d’arte,  delle  riproduzioni  di  immagini  o  suoni  su  nastro  magnetico  o  su  altro  supporto,  prodotti da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prestazioni di servizio speciali
Art. 21
                            1  L’Archivio  di  Stato,  su  richiesta,  può  provvedere  all’archiviazione  dei  documenti  degli  enti e delle persone che si occupano autonomamente dell’archiviazione, stipulando dei contratti di  collaborazione che tengano conto del costo della prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può   fornire,   nei   limiti   delle   sue   competenze,   prestazioni   di   servizio   particolari   a   terzi,  segnatamente  lavori  di  restauro  e  di  conservazione,  nonché  consulenze  in  materia  di  gestione  dell’informazione. Queste prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esemplari giustificativi
Art. 22
                            Due  esemplari  di  tutti  i  lavori  e  di  tutte  le  pubblicazioni  che  si  fondano  interamente  o  parzialmente   su   documenti   custoditi   presso   l’Archivio   di   Stato   devono   essere   consegnati  gratuitamente a quest’ultimo dai loro autori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti d’ordine
Art. 23
                            Nel  proprio  regolamento  l’Archivio  di  Stato  può  prevedere  un  divieto  d’accesso  per  le  persone  che  abbiano  violato  in  modo  grave  o  ripetuto  le  disposizioni  della  presente  legge,  del  regolamento di applicazione o delle prescrizioni relative all’utilizzazione dei documenti.  Capitolo quinto  Procedura e rimedi giuridici  Art. 24  1  Contro   le   decisioni   dell’Archivio   di   Stato   e   degli   enti   locali   che   si   occupano  autonomamente dell’archiviazione dei loro documenti è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le  decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  degli  istituti  e  corporazioni  del  diritto  pubblico  cantonale  che  si  occupano  autonomamente  dell’archiviazione  dei  loro  documenti  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  delle  autorità  giudiziarie  che  si  occupano  dell’archiviazione  dei  rispettivi  documenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni tra i privati e gli  organismi e persone ai sensi dell’art. 2 lett. d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Capitolo sesto  Sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzione
Art. 25
                            1  È  punito  con  una  multa  sino  a  fr.  10'000.–  chiunque  intenzionalmente  rende  note  informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o in altro modo espressamente  sottratti alla pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la Legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le disposizioni del diritto speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni disciplinari
Art. 26
                            Nei confronti dei membri di un’autorità e dei dipendenti pubblici che, nell’esercizio delle  relative  funzioni,  non  rispettano  i  principi  della  presente  legge,  sono  riservate  le  sanzioni  disciplinari previste dal diritto speciale applicabile ai singoli archivi pubblici.  Capitolo settimo  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 27
                            Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Referendum ed
entrata in vigore
Art. 28
                            1  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo  allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  2  Pubblicata nel BU  2012  , 123.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 1° giugno 2012 - BU 2012, 123, 147.