Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 9c della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 d e c r e t a :
Oggetto e campo di applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’impiego, da parte della polizia cantonale, di videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili, così come la produzione, l’utilizzo e la conservazione delle registrazioni di immagini e suoni riprese segnatamente: a) b) c) d) e)
Apparecchi tecnici autorizzati
Art. 2
1 La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che: a) b)
2 Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati nell’equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso.
Condizioni
Art. 3
1 La polizia cantonale può riprendere e registrare persone o gruppi di persone e le loro azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili se vi sono ragioni oggettive per presumere che potrebbero venir commessi reati contro persone o beni.
2 Queste condizioni sono date in particolare quando: a) b) c)
Proporzionalità
Art. 4
Il ricorso alla registrazione di immagini e suoni presuppone un’analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione e di assunzione di prove risultano inadeguati o non sufficientemente efficaci.
Ordine e impiego
Art. 5
1 L’ufficiale responsabile ordina l’impiego degli apparecchi di ripresa e le relative modalità nei casi di servizi pianificati.
2 Durante un intervento d’urgenza la decisione incombe al responsabile dell’impiego o, in via subordinata, all’agente stesso coinvolto nell’azione.
Obbligo di informazione
1 supporto della polizia cantonale.
2 In occasione di interventi nell’ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un’informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.
3 Negli altri casi, se possibile preventivamente, l’agente di polizia informa le persone interessate.
Analisi e utilizzazione delle registrazioni
Art. 7
1 Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per: a) b) c) d)
2 Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili devono essere rese anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione.
3 Le registrazioni per la formazione di addetti privati alla sicurezza possono essere utilizzate e conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate.
Identificazione
Art. 8
L’identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b.
Modalità di conservazione e distruzione
delle registrazioni
Art. 9
1 La polizia cantonale adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite. Essa designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza dei dati.
2 La polizia definisce le misure adeguate sulla base di un’analisi dei rischi fatta conformemente alle conoscenze tecniche attuali e agli standard approvati. Essa emana le direttive e le istruzioni necessarie all’attuazione delle misure e le rende note in forma appropriata.
3 Sull’avvenuta distruzione la polizia allestisce un rapporto di esecuzione, che dev’essere conservato per due anni negli archivi di polizia.
Diritti degli interessati
Art. 10
Alle persone interessate identificabili sono garantiti i diritti di controllo sanciti dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Entrata in vigore
Art. 11
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° marzo 2012. Pubblicato nel BU 2012 , 80.
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