Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipa... (343.520)
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Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà

Regolamento relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà (del 25 settembre 2008) LA CONFERENZA LATINA DELLE AUTORITÀ CANTONALI COMPETENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DI PENE E MISURE visti: gli art. 40, 41, 58 a 61, 64, 74, 75 a 77, 77a e b, e 80, 372 cpv. 3, 377 a 379 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS); l’ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al Codice penale e al Codice penale militare (O-CP- CPM); l’art. 4 lett. k del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) considerando che: il nuovo diritto delle sanzioni, già modificato nel 2006, é entrato in vigore il 1° gennaio 2007, stabilendo non pochi principi relativi all’esecuzione delle sanzioni privative di libertà (v. in particolare il Titolo 3 del CPS), segnatamente: - - - - - I Cantoni latini hanno aderito al Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti del 10 aprile
2006. Con decisione del 24 settembre 2008 essi hanno fissato l’entrata in vigore al 1° novembre
2007. Al fine di essere in conformità al nuovo diritto federale, l’organo superiore del concordato ha emanato delle raccomandazioni che sostituiscono le disposizioni del concordato del 1984, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007. Tali disposizioni sono ora modificate nel rispetto delle più recenti modificazioni della legislazione federale, della pratica e delle esperienze effettuate, e delle raccomandazioni degli organismi internazionali con particolare riferimento al Consiglio d’Europa. Il concordato intende garantire un’applicazione uniforme dei principi reggenti le regole ed i regimi di detenzione nei cantoni partner e non la gestione o la direzione degli stabilimenti, come nel caso del concordato del 4 luglio 1996 sull’esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (LMC); in questo concordato, i cantoni partner hanno delle competenze dirette in materia di direzione e di gestione degli stabilimenti e del personale. Nel concordato penitenziario, invece, è compito dei cantoni mettere a disposizione degli stabilimenti per l’esecuzione delle sanzioni privative di libertà, inclusa l’esecuzione anticipata; i cantoni hanno inoltre l’obbligo di disporre di stabilimenti per la detenzione preventiva. Infine, per armonizzazione delle regole, il concordato penitenziario intende emettere delle raccomandazioni al fine di fissare degli standard minimi. Su proposta della Commissione concordataria del 20 giugno 2008, d e c i d e : I Principi

Luoghi d’esecuzione

1 una misura e per l’esecuzione di sanzioni penali degli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una o più sezioni aperte o chiuse.
2 Gli stabilimenti danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.
3 Gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
4 Devono essere previsti degli stabilimenti o delle sezioni di stabilimenti al fine di assicurare delle forme d’esecuzione derogatorie in favore delle persone detenute.
5 Tenuto conto dell’evoluzione della situazione, le strutture degli stabilimenti dovrebbero potere essere adattate di conseguenza, nella misura del possibile.

Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono

di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene

Art. 2

1 Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono per principio poco importanti.
2 In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti: - - - - - -

Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono

di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene

Art. 3

1 Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono importanti o molto importanti e che permettono di assicurare la protezione della collettività pubblica, del personale e dei co-detenuti.
2 In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti: - - - - -
3 Le persone in detenzione preventiva sono ugualmente collocate in questi tipi di stabilimenti o di sezioni (settori non concordatari). Questo regime non rientra nel campo d’applicazione del concordato.

Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una

sezione chiusa o aperta per l’esecuzione delle misure

Art. 4

Sono gli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una sezione chiusa o aperta per l’esecuzione delle misure; tali stabilimenti sono dotati in particolare di personale a beneficio di una formazione specifica per l’applicazione di misure terapeutiche eseguite, se del caso, prima dell’esecuzione di una pena privativa di libertà (art. 59 a 61 CPS), salvo l’internamento (art. 64 cpv. 2 CPS) e l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1 bis CPS) e meglio: -
- - - - bis CPS). II Stabilimenti messi a disposizione

Stabilimenti aperti che dispongono di una

sezione chiusa per l’esecuzione delle pene

Art. 5

Gli stabilimenti aperti che al momento attuale dispongono di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 1 dell’allegato che segue.

Stabilimenti chiusi che dispongono di una

sezione aperta per l’esecuzione delle pene

Art. 6

1 Gli stabilimenti chiusi che al momento attuale dispongono di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 2 dell’allegato summenzionato.
2 Gli stabilimenti attualmente a disposizione per le forme derogatorie di esecuzione, sono indicati nella parte 3 dell’allegato summenzionato.

Stabilimenti aperti o chiusi per l’esecuzione di misure

Art. 7

Le disposizioni adottate in materia di stabilimenti aperti o chiusi per l’esecuzione di misure sono indicate nella parte 4 dell’allegato summenzionato.

Organi competenti

Art. 8

La Conferenza è competente per modificare la lista degli stabilimenti previsti dagli art. 5 a 7 del presente regolamento e indicati nell’allegato summenzionato.

Collaborazione interconcordataria

Art. 9

Secondo le circostanze particolari (segnatamente motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità del domicilio o del luogo di lavoro e d’effettivo delle persone detenute) e a condizione che le disposizioni prese non siano né contrarie al concordato né a svantaggio di un cantone o di uno stabilimento, i collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non partner.

Disposizioni finali

Art. 10

1 Il presente regolamento abroga la raccomandazione n. 1 del 27 ottobre 2006 relativa alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà.
2 La Conferenza invita pertanto i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi ai luoghi di detenzione o stabilimenti.
3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2008.
4 Lo stesso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la procedura che gli è propria.

Allegato

1. Stabilimenti aperti che dispongono di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene a) b) c) Colonie de Crêtelongue, Granges d) EEP «La Ronde», La Chaux-de-Fonds (y compris une section pour les femmes) e)
f) L’Orangerie, Porrentruy g)
2. Stabilimenti chiusi che dispongono di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene a) prossimamente chiuso b) c) d) sezione femminile e) f) rinforzata, attualmente non in servizio.
3. Stabilimenti a disposizione per le forme d’esecuzione derogatorie (art. 80 CPS) a) Unità psichiatrica degli Stabilimenti della piana dell’Orbe, Orbe, di principio a disposizione delle persone detenute in questi stabilimenti b) concordatario escluso) c)
4. Stabilimenti chiusi o aperti per l’esecuzione delle misure
1 Per il trattamento di turbe psichiche (art. 59 CPS), i cantoni partner non dispongono per il momento di stabilimenti appropriati. L’esecuzione di queste misure viene effettuata negli stabilimenti penitenziari, a condizione che siano dotati di personale qualificato (art. 59 cpv. 3 CPS) o in funzione di accordi con degli stabilimenti appropriati dei due altri concordati, fino alla realizzazione dello stabilimento «Curabilis» (GE).
2 Per il trattamento delle dipendenze, ogni cantone dispone in una certa misura di stabilimenti o di posti nel settore ospedaliero o para-ospedaliero aperto o chiuso.
3 Per le misure applicabili ai giovani adulti (art. 61 CPS), il canton Vallese mette a disposizione Pramont. Pubblicato ne BU 2010 , 285.
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