Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati
                            Legge  sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati  (L-rilocc)  (del 13 ottobre 1997)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  in applicazione e complemento delle norme federali stabilite:  -  -  -  visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 4 del Consiglio di Stato;  visto  il  rapporto  11  settembre  1997  no.  4625  /  4  R  della  Commissione  della  gestione  e  delle  finanze,  richiamata  la  Legge  sull’armonizzazione  e  il  coordinamento  delle  prestazioni  sociali  del  5  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000 (Laps)  1  .  d e c r e t a :  Capitolo I  Scopo
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Scopo  della  presente  legge  è  prevenire  e  combattere  la  disoccupazione,  favorire  il  reinserimento   dei   disoccupati,   alleviarne   le   difficoltà   economiche,   promuovere   il   rilancio  dell’occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
Art. 2
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La    legge    integra    e    rafforza    i    provvedimenti    previsti    dalla    legge    federale  sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con misure finanziate interamente dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  designa  il  Dipartimento  competente  per  l’applicazione  delle  norme  cantonali  sul  rilancio  dell’occupazione  e  del  sostegno  dei  disoccupati,  della  LADI  e  della  legge  federale  sul  collocamento e il personale a prestito (LC), nonché degli articoli 335g e seguenti del Codice delle  obbligazioni (CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.  Capitolo II  Misure cantonali  Sezione 1  Rilancio dell’occupazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Incentivo all’assunzione
Art. 3
                            3  1  Lo  Stato  incentiva  la  creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro  e  a  tal  fine  può  concedere  un  aiuto finanziario ai datori di lavoro privati e pubblici (Cantone escluso) che stipulano un contratto di  lavoro  di  durata  indeterminata  o  determinata  con  disoccupati  iscritti  al  servizio  pubblico  di  collocamento.  L’aiuto viene erogato solo dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio  del periodo sussidiato. Il Consiglio di Stato disciplina le modalità d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aiuto  finanziario  corrisponde  al  100%  degli  oneri  sociali  (AVS/AI/IPG/AD/LPP  obbligatoria)  a  carico  del  datore  di  lavoro,  relativi  alle  persone  assunte  conformemente  al  cpv.  1,  per  la  durata  effettiva  del  rapporto  di  lavoro  ma  al  massimo  per  12  mesi.  Il  regolamento  ne  disciplina  l’importo  massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aiuto  finanziario  può  essere  concesso  esclusivamente  se  il  tasso  di  disoccupazione  medio  dell’anno  civile  precedente  l’assunzione  è  superiore  o  uguale  al  tasso  di  disoccupazione  di  riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto  un tasso massimo del 4%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Art.  modificato  dalla  L  24.3.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  547;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2001, 41; BU 2008, 33; BU 2014, 157.
                            4  L’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che:  -  -  Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  sussidio  non  è  riconosciuto  per  i  periodi  in  cui  l’azienda  è  al  beneficio  di  indennità  per  lavoro  ridotto.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  Consiglio  di  Stato,  tramite  Regolamento,  limita  l’aiuto  finanziario  ai  settori  e/o  alle  regioni  particolarmente   colpiti   dalla   crisi   economica   e   dalla   disoccupazione   ed   eventualmente   a  determinate categorie di disoccupati svantaggiati.  Art. 4  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Incentivo all’assunzione di giovani
al primo impiego
                            Art. 4a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  incentivare  l’assunzione  di  giovani  al  primo  impiego  l’autorità  competente  può  assumere in parte o integralmente i costi di partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi  di pratica professionale previsti dalla LADI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  incentivare  l’assunzione  di  apprendisti  disoccupati  al  termine  del  loro  apprendistato  e  di  giovani al termine della formazione da parte di datori di lavoro privati o pubblici (Cantone escluso),  lo Stato può concedere loro un aiuto finanziario per 12 mesi al massimo, corrispondente al 20% del  salario  a  carico  del  datore  di  lavoro  (ma  non  oltre  i  2/3  del  massimo  assicurabile  ai  sensi  della  LADI), conformemente ai disposti dell’art. 3 cpv. 3 e cpv. 4 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aiuto  viene  erogato  solo  dopo  che  il  rapporto  di  lavoro  è  durato  almeno  il  doppio  del  periodo  sussidiato. L’aiuto è limitato ai settori e/o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e  dalla disoccupazione ed eventualmente a determinate categorie di disoccupati svantaggiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  precisa,  tramite  regolamento,  la  cerchia  dei  beneficiari,  i  salari  massimi  di  riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli  aiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostegno al collocamento per giovani soggetti
al periodo d’attesa speciale LADI
                            Art. 4b  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  competente  può  autorizzare,  durante  il  periodo  d’attesa  speciale  imposto  dalla  legislazione  federale  alle  persone  esonerate  dal  periodo  contributivo  in  relazione  a  una  formazione  scolastica,  a  una  riqualifica  o  a  un  perfezionamento,  la  partecipazione  a  misure  di  sostegno alla ricerca d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  beneficiare  del  sostegno  gli  interessati  devono  essere  iscritti  presso  un  ufficio  regionale  di  collocamento, essere idonei al collocamento e devono rispettare le prescrizioni di controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I costi di partecipazione ai provvedimenti autorizzati sono assunti dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  precisa,  tramite  regolamento,  la  procedura  d’autorizzazione,  i  costi  di  partecipazione massimi, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assegno di formazione professionale
                            Art. 4c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  incentivare  la  partecipazione  a  progetti  di  riqualificazione  professionale  proposti  dall’autorità  competente  può  essere  concesso  un  assegno  di  formazione  ai  disoccupati  residenti  nel Cantone che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  eccezionali,  l’assegno  di  formazione  può  essere  concesso  anche  a  giovani  che  non  dispongono di un attestato federale di capacità o che non hanno concluso la formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono essere sussidiate esclusivamente le formazioni con concrete opportunità occupazionali,  che  prevedono  un  contratto  di  formazione,  un  programma  di  formazione,  un  salario  e  un  corrispondente attestato al termine della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 157; precedenti modifiche: BU 2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                33; BU 2009, 83.
                            6    Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU 2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                36.
                            7    Art. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  sussidio  corrisponde  alla  differenza  tra  il  salario  usualmente  ottenuto  durante  la  formazione  professionale  di  base  e  un  importo  massimo  fissato  dal  Consiglio  di  Stato.  L’importo  massimo  è  determinato tenendo conto dell’età e della situazione economica del beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  beneficiare  del  sostegno  gli  interessati  devono  essere  iscritti  presso  un  ufficio  regionale  di  collocamento, essere idonei al collocamento e rispettare le prescrizioni di controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  Consiglio  di  Stato  precisa,  tramite  regolamento,  le  formazioni  ammesse,  la  procedura  d’autorizzazione, l’ammontare del sussidio, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione  degli aiuti e le eccezioni previste dal cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’assegno  di  formazione  è  concesso  a  persone  residenti  nel  Cantone  Ticino  ininterrottamente  da almeno cinque anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegno d’inserimento professionale  9  Art. 5  10  1  Per  incentivare  l’inserimento  professionale  l’autorità  competente  può  concedere  un  assegno d’inserimento ai disoccupati residenti nel Cantone che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio ammonta a un massimo del 60% del salario d’uso per una durata fino a 12 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sussidio  non  è  riconosciuto  per  i  periodi  in  cui  l’azienda  è  al  beneficio  di  indennità  per  lavoro  ridotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sussidio non può essere riconosciuto alle aziende che:  -  -  Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, i salari massimi di riferimento, la procedura, le  condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno all’assunzione di persone disoccupate di età uguale o superiore a 55 anni  11  Art. 5a  12  1  L’autorità  competente  partecipa  al  finanziamento  del  contributo  di  risparmio  LPP  a  carico del datore di lavoro in caso di assunzione di persone disoccupate di età uguale o superiore  a 55 anni, per un ammontare massimo di 500 franchi al mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   durata   del   contributo   può   essere   definita   in   modo   scalare   a   dipendenza   dell’età   del  disoccupato fino a un massimo di 48 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Questo contributo non può essere cumulato con altri sussidi LADI o L-rilocc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostegno al collocamento per persone
disoccupate al termine del diritto alle indennità LADI
                            Art. 5b  13  1  L’autorità  competente  può  autorizzare  le  persone  disoccupate,  che  hanno  esaurito  il  diritto alle indennità di disoccupazione secondo la legislazione federale e che non hanno più diritto  a provvedimenti di formazione, a partecipare a misure di sostegno alla ricerca d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  beneficiare  del  sostegno  gli  interessati  devono  essere  iscritti  presso  un  ufficio  regionale  di  collocamento, essere idonei al collocamento e devono rispettare le prescrizioni di controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I costi di partecipazione ai provvedimenti autorizzati sono assunti dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  di  Stato  precisa,  tramite  regolamento,  la  procedura  d’autorizzazione,  i  costi  di  partecipazione massimi, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incentivi per nuove attività indipendenti
Art. 6
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  incentivare  nuove  attività  indipendenti  e  per  garantire  continuità  ad  attività  artigianali e delle PMI esistenti, l’autorità competente può concedere:  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota marginale modificata dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Art.  modificato  dalla  L  24.3.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  547;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2008, 36.
                            11    Nota marginale modificata dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12     Art.  modificato  dalla  L  24.3.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  547;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 316.
                            13    Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  progetti  relativi  alle  nuove  attività  per  cui  vengono  richiesti  gli  aiuti  devono  essere  sottoposti  all’autorità   per   esame,   segnatamente   della   loro   fattibilità,   durevolezza,   nonché   sostenibilità  finanziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento della situazione ed a fornire ogni  documentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  precisa,  tramite  regolamento,  la  cerchia  dei  beneficiari,  i  salari  massimi  di  riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli  aiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità di trasloco
Art. 7
                            1  Lo Stato può aiutare gli assicurati che fruiscono delle prestazioni per occupazione fuori  della  regione di  domicilio,  in base  agli  art.  68-71 della  LADI,  tramite un’indennità  di  trasloco  di un  importo massimo di 5’000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  può  essere  versata  anche  ad  assicurati  direttamente  minacciati  di  disoccupazione  ai  sensi della LADI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Borse dell’impiego
Art. 8
                            16  Per  favorire  il  collocamento  di  disoccupati,  in  collaborazione  con  le  associazioni  di  categoria  e  sindacali,  l’autorità  competente  può  organizzare  ogni  anno  una  borsa  dell’impiego  o  iniziative  tendenti  a  favorire  il  ricollocamento  dei  disoccupati,  tenendo  conto  delle  esigenze  dei  singoli settori economici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progetti pilota
Art. 9
                            17  In   alternativa   o   sussidiariamente   ai   progetti   pilota   fondati   sulla   LADI,   l’autorità  competente  può  autorizzare  o  sovvenzionare  progetti  pilota  di  particolare  interesse  cantonale  o  regionale.  Sezione 2  Sostegno ai disoccupati  Art. 10  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                Indipendenti disoccupati
I. Titolare del diritto
Art. 11
                            19  1  Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non  hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a  carico del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può beneficiare di tali indennità chi:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  capacità  lavorativa  temporaneamente  inesistente  o  ridotta  per  malattia  o  infortunio  i  beneficiari hanno diritto all’intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro  il periodo di percezione fissato dall’art. 11 cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Importo massimo
                            15     Cpv.  modificato  dalla  L  24.3.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  547;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 316.
                            16    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. sospeso dal CdS - BU 2015, 547.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19     Art.  modificato  dalla  L  24.3.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  547;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2003, 23; BU 2003, 33; BU 2008, 33.
Art. 12
                            20  1  Richiamati  gli  articoli  10  e  11  Laps,  l’importo  massimo  dell’indennità  straordinaria  è  pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo ai premi assicurativi
Art. 13
                            21  1  Lo  Stato  può  concedere,  ai  disoccupati  assicurati  contro  il  rischio  di  perdita  delle  indennità di disoccupazione per malattia e maternità durante il periodo di indennizzazione previsto  dalla legislazione federale e cantonale, un contributo ai premi assicurativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  singolo  caso  può  essere  concesso  un  sussidio  massimo  pari  al  30%  dei  premi  di  assicurazione  annui  pagati  per  il  rischio  di  perdita  delle  indennità  di  disoccupazione  (LADI  e  straordinarie cantonali) causata da malattia o maternità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sussidio di cui al cpv. 2 può ammontare al massimo al 50% del premio per gli assicurati con 60  e più anni di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aumento straordinario delle indennità
di disoccupazione
                            Art. 13a  22  1  In  caso  di  disoccupazione  elevata  lo  Stato  può  chiedere  al  Consiglio  federale  l’aumento, sino a un massimo di 120 unità, del numero di indennità giornaliere di disoccupazione  previste dalla legislazione federale (art. 27 cpv. 5 LADI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  domanda  è  introdotta  secondo  le  disposizioni  e  alle  condizioni  previste  dalla  legislazione  federale  in  materia,  in  particolare  per  quanto  attiene  all’assunzione  dei  costi  d’esecuzione  del  provvedimento a carico del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone nella richiesta di cui al cpv. 1.  Capitolo III  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 14
                            1  Il Consiglio di Stato definisce e organizza il servizio pubblico di collocamento.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Istituisce le Commissioni tripartite.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Promuove  la  collaborazione  tra  gli  enti  pubblici  e  privati  attivi  nel  collocamento  e  nell’aiuto  ai  disoccupati, le organizzazioni economiche interessate e i Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Decide l’attribuzione dei sussidi previsti dalla legge nei limiti fissati dal preventivo. I limiti massimi  dei  sussidi  possono  essere  ridotti  a  dipendenza  della  situazione  occupazionale  e  finanziaria  del  Cantone; il Consiglio di Stato ne informa tempestivamente il Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Può informare i Comuni e delegare loro compiti derivanti dalla presente legge nei limiti di quanto  previsto dalla LADI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio   di   Stato   informa   annualmente,   nell’ambito   dei   consuntivi,   sui   risultati   derivati  dall’applicazione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 15
                            25  1  Sono  incaricati  dell’esecuzione  dei  provvedimenti  previsti  dalla  LADI  e  dalla  presente  legge:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La delega di competenze esecutive avviene tramite regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cassa cantonale
Art. 16
                            1  Il Cantone è titolare della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce le norme di funzionamento.  Art. 17  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20     Art.  reintrodotto  dalla  L  24.3.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  547;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2003, 23; BU 2008, 33.
                            21    Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Art. introdotto dalla L 23.2.2010; in vigore dal 30.4.2010 - BU 2010, 163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni tripartite
Art. 18
                            27  Le  Commissioni  tripartite  svolgono  i  compiti  attribuiti  loro  dalla  LADI.  Inoltre  hanno  il  compito di preavvisare:  a)  b)  c)  d)  Art. 19  ...  28  Art. 20  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Capitolo IV  Disposizioni diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi dei datori di lavoro
Art. 21
                            1  I datori di lavoro segnalano tempestivamente al servizio competente:  a)  30  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  di  cui  al  cpv.  1  lett.  b)  e  d)  potranno  essere  trasmessi  alle  parti  sociali  dal  servizio  competente per favorire il collocamento delle persone licenziate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scelta della cassa
Art. 22
                            Gli  assicurati  che  si  presentano  al  controllo  della  disoccupazione  sono  informati  sul  diritto  all’ottenimento  delle  prestazioni  stabilite  dall’assicurazione  contro  la  disoccupazione  presso  una cassa di loro scelta.  Art. 23  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                Trattamento dei dati
                            Art. 23a  32  1  Le  autorità  incaricate  dell’applicazione  della  presente  legge  sono  autorizzate,  nella  misura in cui sia necessario all’adempimento dei compiti legali, a:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento i particolari d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Privazione dell’aiuto
Art. 24
                            Può essere privato degli aiuti cantonali:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione delle prestazioni
Art. 25
                            1  Chiunque,  mediante  indicazioni  inveritiere  o  incomplete  o  in  altro  modo,  ottiene  indebitamente  per  sé  o  per  altri  una  prestazione  prevista  dalla  presente  legge  è  tenuto  alla  sua  restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29    Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Lett. abrogata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  diritto  di  restituzione  si  prescrive  in  un  anno  dal  momento  in  cui  il  servizio  competente  ne  ha  avuto conoscenza, al più tardi però entro 5 anni dal pagamento della prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Resta riservato l’art. 26 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                Festività
Art. 26
                            Ai  fini  dell’applicazione  della  presente  legge  valgono  le  festività  stabilite  dalla  legge  cantonale sul lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
                            Art. 26a  34  Il Consiglio di Stato stabilisce i termini perentori per la presentazione delle domande di  concessione  delle  misure  cantonali  (capitolo  II,  sezione  1),  delle  relative  domande  di  versamento  degli  aiuti  finanziari  concessi,  come  pure  per  la  presentazione  della  documentazione  richiesta  dall’autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto d’ufficio
Art. 27
                            35  Richiamato   l’art.   31   Laps   per   quanto   concerne   le   prestazioni   agli   indipendenti  disoccupati, sono tenuti al segreto d’ufficio tutti coloro che:  a)  b)  c)  Capitolo V  Disposizioni penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 28
                            1  La  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  e  delle  norme  di  esecuzione  è  punita con una multa fino a fr. 20’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contravvenzioni  definite  dalla  LADI,  dalla  LC  e  dal  precedente  capoverso  sono  decise  dall’autorità designata dal Consiglio di Stato.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Resta riservato l’art. 36 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                Delitti
Art. 29
                            1  I delitti definiti dalla legislazione federale sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  39  Capitolo VI  Rimedi giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi giuridici  40  Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  emesse  in  materia  di  assicurazione  contro  la  disoccupazione,  riservate  disposizioni  diverse  dalla  LADI,  è  possibile  interporre  opposizione  scritta  entro  30  giorni  dall’intimazione presso l’autorità che le ha notificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni su opposizione e quelle contro cui l’opposizione è esclusa in materia di assicurazione  contro la disoccupazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle  assicurazioni entro 30 giorni dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro le altre decisioni emesse in applicazione della presente legge e della LC è dato ricorso al  Consiglio di Stato.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33    Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33; precedente modifica: BU 2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                41.
                            35    Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37     Cpv.  modificato  dalla  L  20.4.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  261;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2003, 23.
                            38    Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39    Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40    Nota marginale modificata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41    Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                23.
                            42    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Resta riservato l’art. 33 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati.  Art. 31  ...  44  Capitolo VII  Disposizioni transitorie, abrogative e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 32
                            45  Le  domande  d’incentivo  all’assunzione  relative  a  rapporti  di  lavoro  con  inizio  effettivo  prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 3 cpv. 3 sono regolate dal diritto previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
Art. 33
                            A  decorrere  dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge,  è  abrogata  la  Legge  sul  sostegno all’occupazione e ai disoccupati del 10 novembre 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 34
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la  pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  ne  fissa  la  data  di  entrata  in  vigore  46  ,  dopo  l’approvazione  47    del  Consiglio  federale ai sensi della LADI.  Pubblicata nel BU  1998  , 31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44    Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45    Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46    Entrata in vigore: 1° marzo 1998 - BU 1998, 37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47    Approvazione federale: 13 novembre 1997 - BU 1998, 37.