Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati
Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) (del 13 ottobre 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO in applicazione e complemento delle norme federali stabilite: - - - visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 4 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 11 settembre 1997 no. 4625 / 4 R della Commissione della gestione e delle finanze, richiamata la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) 1 . d e c r e t a : Capitolo I Scopo
Scopo
Art. 1
Scopo della presente legge è prevenire e combattere la disoccupazione, favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche, promuovere il rilancio dell’occupazione.
Modalità
Art. 2
2
1 La legge integra e rafforza i provvedimenti previsti dalla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con misure finanziate interamente dal Cantone.
2 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione delle norme cantonali sul rilancio dell’occupazione e del sostegno dei disoccupati, della LADI e della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), nonché degli articoli 335g e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO).
3 La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento. Capitolo II Misure cantonali Sezione 1 Rilancio dell’occupazione
Incentivo all’assunzione
Art. 3
3 1 Lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro e a tal fine può concedere un aiuto finanziario ai datori di lavoro privati e pubblici (Cantone escluso) che stipulano un contratto di lavoro di durata indeterminata o determinata con disoccupati iscritti al servizio pubblico di collocamento. L’aiuto viene erogato solo dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato. Il Consiglio di Stato disciplina le modalità d’applicazione.
2 L’aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 12 mesi. Il regolamento ne disciplina l’importo massimo.
3 L’aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente l’assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4%.
1 Ingresso modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
2 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
3 Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedenti modifiche: BU
2001, 41; BU 2008, 33; BU 2014, 157.
4 L’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che: - - Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento.
5 Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto. 4
6 Il Consiglio di Stato, tramite Regolamento, limita l’aiuto finanziario ai settori e/o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione ed eventualmente a determinate categorie di disoccupati svantaggiati. Art. 4 ... 5
Incentivo all’assunzione di giovani
al primo impiego
Art. 4a
6
1 Per incentivare l’assunzione di giovani al primo impiego l’autorità competente può assumere in parte o integralmente i costi di partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI.
2 Per incentivare l’assunzione di apprendisti disoccupati al termine del loro apprendistato e di giovani al termine della formazione da parte di datori di lavoro privati o pubblici (Cantone escluso), lo Stato può concedere loro un aiuto finanziario per 12 mesi al massimo, corrispondente al 20% del salario a carico del datore di lavoro (ma non oltre i 2/3 del massimo assicurabile ai sensi della LADI), conformemente ai disposti dell’art. 3 cpv. 3 e cpv. 4 della legge.
3 L’aiuto viene erogato solo dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato. L’aiuto è limitato ai settori e/o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione ed eventualmente a determinate categorie di disoccupati svantaggiati.
4 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
Sostegno al collocamento per giovani soggetti
al periodo d’attesa speciale LADI
Art. 4b 7
1 L’autorità competente può autorizzare, durante il periodo d’attesa speciale imposto dalla legislazione federale alle persone esonerate dal periodo contributivo in relazione a una formazione scolastica, a una riqualifica o a un perfezionamento, la partecipazione a misure di sostegno alla ricerca d’impiego.
2 Per beneficiare del sostegno gli interessati devono essere iscritti presso un ufficio regionale di collocamento, essere idonei al collocamento e devono rispettare le prescrizioni di controllo.
3 I costi di partecipazione ai provvedimenti autorizzati sono assunti dal Cantone.
4 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la procedura d’autorizzazione, i costi di partecipazione massimi, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
Assegno di formazione professionale
Art. 4c
8
1 Per incentivare la partecipazione a progetti di riqualificazione professionale proposti dall’autorità competente può essere concesso un assegno di formazione ai disoccupati residenti nel Cantone che: a) b) c)
2 In casi eccezionali, l’assegno di formazione può essere concesso anche a giovani che non dispongono di un attestato federale di capacità o che non hanno concluso la formazione.
3 Possono essere sussidiate esclusivamente le formazioni con concrete opportunità occupazionali, che prevedono un contratto di formazione, un programma di formazione, un salario e un corrispondente attestato al termine della formazione.
4 Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
5 Art. abrogato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 157; precedenti modifiche: BU 2008,
33; BU 2009, 83.
6 Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU 2008,
36.
7 Art. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 316.
8 Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
4 Il sussidio corrisponde alla differenza tra il salario usualmente ottenuto durante la formazione professionale di base e un importo massimo fissato dal Consiglio di Stato. L’importo massimo è determinato tenendo conto dell’età e della situazione economica del beneficiario.
5 Per beneficiare del sostegno gli interessati devono essere iscritti presso un ufficio regionale di collocamento, essere idonei al collocamento e rispettare le prescrizioni di controllo.
6 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, le formazioni ammesse, la procedura d’autorizzazione, l’ammontare del sussidio, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione degli aiuti e le eccezioni previste dal cpv. 2.
7 L’assegno di formazione è concesso a persone residenti nel Cantone Ticino ininterrottamente da almeno cinque anni.
Assegno d’inserimento professionale 9 Art. 5 10 1 Per incentivare l’inserimento professionale l’autorità competente può concedere un assegno d’inserimento ai disoccupati residenti nel Cantone che: a) b) c)
2 Il sussidio ammonta a un massimo del 60% del salario d’uso per una durata fino a 12 mesi.
3 Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.
4 Il sussidio non può essere riconosciuto alle aziende che: - - Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento.
5 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
Sostegno all’assunzione di persone disoccupate di età uguale o superiore a 55 anni 11 Art. 5a 12 1 L’autorità competente partecipa al finanziamento del contributo di risparmio LPP a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di persone disoccupate di età uguale o superiore a 55 anni, per un ammontare massimo di 500 franchi al mese.
2 La durata del contributo può essere definita in modo scalare a dipendenza dell’età del disoccupato fino a un massimo di 48 mesi.
3 Questo contributo non può essere cumulato con altri sussidi LADI o L-rilocc.
Sostegno al collocamento per persone
disoccupate al termine del diritto alle indennità LADI
Art. 5b 13 1 L’autorità competente può autorizzare le persone disoccupate, che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione secondo la legislazione federale e che non hanno più diritto a provvedimenti di formazione, a partecipare a misure di sostegno alla ricerca d’impiego.
2 Per beneficiare del sostegno gli interessati devono essere iscritti presso un ufficio regionale di collocamento, essere idonei al collocamento e devono rispettare le prescrizioni di controllo.
3 I costi di partecipazione ai provvedimenti autorizzati sono assunti dal Cantone.
4 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la procedura d’autorizzazione, i costi di partecipazione massimi, le condizioni di concessione e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
Incentivi per nuove attività indipendenti
Art. 6
14
1 Per incentivare nuove attività indipendenti e per garantire continuità ad attività artigianali e delle PMI esistenti, l’autorità competente può concedere: –
9 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
10 Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU
2008, 36.
11 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
12 Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU
2011, 316.
13 Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
14 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 36.
– – –
2 I progetti relativi alle nuove attività per cui vengono richiesti gli aiuti devono essere sottoposti all’autorità per esame, segnatamente della loro fattibilità, durevolezza, nonché sostenibilità finanziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento della situazione ed a fornire ogni documentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell’autorità competente.
3 Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell’eventuale restituzione degli aiuti.
Indennità di trasloco
Art. 7
1 Lo Stato può aiutare gli assicurati che fruiscono delle prestazioni per occupazione fuori della regione di domicilio, in base agli art. 68-71 della LADI, tramite un’indennità di trasloco di un importo massimo di 5’000 franchi.
2 L’indennità può essere versata anche ad assicurati direttamente minacciati di disoccupazione ai sensi della LADI.
Borse dell’impiego
Art. 8
16 Per favorire il collocamento di disoccupati, in collaborazione con le associazioni di categoria e sindacali, l’autorità competente può organizzare ogni anno una borsa dell’impiego o iniziative tendenti a favorire il ricollocamento dei disoccupati, tenendo conto delle esigenze dei singoli settori economici.
Progetti pilota
Art. 9
17 In alternativa o sussidiariamente ai progetti pilota fondati sulla LADI, l’autorità competente può autorizzare o sovvenzionare progetti pilota di particolare interesse cantonale o regionale. Sezione 2 Sostegno ai disoccupati Art. 10 ... 18
Indipendenti disoccupati
I. Titolare del diritto
Art. 11
19 1 Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
2 Può beneficiare di tali indennità chi: a) b) c) d)
3 In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di percezione fissato dall’art. 11 cpv. 2.
II. Importo massimo
15 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedente modifica: BU
2011, 316.
16 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
17 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
18 Art. sospeso dal CdS - BU 2015, 547.
19 Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedenti modifiche: BU
2003, 23; BU 2003, 33; BU 2008, 33.
Art. 12
20 1 Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps.
2 Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno.
Contributo ai premi assicurativi
Art. 13
21 1 Lo Stato può concedere, ai disoccupati assicurati contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia e maternità durante il periodo di indennizzazione previsto dalla legislazione federale e cantonale, un contributo ai premi assicurativi.
2 In ogni singolo caso può essere concesso un sussidio massimo pari al 30% dei premi di assicurazione annui pagati per il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione (LADI e straordinarie cantonali) causata da malattia o maternità.
3 Il sussidio di cui al cpv. 2 può ammontare al massimo al 50% del premio per gli assicurati con 60 e più anni di età.
Aumento straordinario delle indennità
di disoccupazione
Art. 13a 22 1 In caso di disoccupazione elevata lo Stato può chiedere al Consiglio federale l’aumento, sino a un massimo di 120 unità, del numero di indennità giornaliere di disoccupazione previste dalla legislazione federale (art. 27 cpv. 5 LADI).
2 La domanda è introdotta secondo le disposizioni e alle condizioni previste dalla legislazione federale in materia, in particolare per quanto attiene all’assunzione dei costi d’esecuzione del provvedimento a carico del Cantone.
3 Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone nella richiesta di cui al cpv. 1. Capitolo III Organizzazione
Consiglio di Stato
Art. 14
1 Il Consiglio di Stato definisce e organizza il servizio pubblico di collocamento. 23
2 Istituisce le Commissioni tripartite. 24
3 Promuove la collaborazione tra gli enti pubblici e privati attivi nel collocamento e nell’aiuto ai disoccupati, le organizzazioni economiche interessate e i Comuni.
4 Decide l’attribuzione dei sussidi previsti dalla legge nei limiti fissati dal preventivo. I limiti massimi dei sussidi possono essere ridotti a dipendenza della situazione occupazionale e finanziaria del Cantone; il Consiglio di Stato ne informa tempestivamente il Gran Consiglio.
5 Può informare i Comuni e delegare loro compiti derivanti dalla presente legge nei limiti di quanto previsto dalla LADI.
6 Il Consiglio di Stato informa annualmente, nell’ambito dei consuntivi, sui risultati derivati dall’applicazione della presente legge.
Esecuzione
Art. 15
25 1 Sono incaricati dell’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla LADI e dalla presente legge: a) b) c)
2 La delega di competenze esecutive avviene tramite regolamento.
Cassa cantonale
Art. 16
1 Il Cantone è titolare della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce le norme di funzionamento. Art. 17 ...
26
20 Art. reintrodotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547; precedenti modifiche: BU
2003, 23; BU 2008, 33.
21 Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
22 Art. introdotto dalla L 23.2.2010; in vigore dal 30.4.2010 - BU 2010, 163.
23 Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
24 Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
25 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
26 Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
Commissioni tripartite
Art. 18
27 Le Commissioni tripartite svolgono i compiti attribuiti loro dalla LADI. Inoltre hanno il compito di preavvisare: a) b) c) d) Art. 19 ... 28 Art. 20 ...
29 Capitolo IV Disposizioni diverse
Obblighi dei datori di lavoro
Art. 21
1 I datori di lavoro segnalano tempestivamente al servizio competente: a) 30 b) c) d)
2 I dati di cui al cpv. 1 lett. b) e d) potranno essere trasmessi alle parti sociali dal servizio competente per favorire il collocamento delle persone licenziate.
Scelta della cassa
Art. 22
Gli assicurati che si presentano al controllo della disoccupazione sono informati sul diritto all’ottenimento delle prestazioni stabilite dall’assicurazione contro la disoccupazione presso una cassa di loro scelta. Art. 23 ...
31
Trattamento dei dati
Art. 23a 32 1 Le autorità incaricate dell’applicazione della presente legge sono autorizzate, nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei compiti legali, a: a) b) c)
2
...
3 Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento i particolari d’applicazione.
Privazione dell’aiuto
Art. 24
Può essere privato degli aiuti cantonali: a) b)
Restituzione delle prestazioni
Art. 25
1 Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione prevista dalla presente legge è tenuto alla sua restituzione.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
27 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
28 Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
29 Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
30 Lett. abrogata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
31 Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
32 Art. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 547.
3 Il diritto di restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio competente ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 5 anni dal pagamento della prestazione.
4 Resta riservato l’art. 26 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. 33
Festività
Art. 26
Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le festività stabilite dalla legge cantonale sul lavoro.
Termini
Art. 26a 34 Il Consiglio di Stato stabilisce i termini perentori per la presentazione delle domande di concessione delle misure cantonali (capitolo II, sezione 1), delle relative domande di versamento degli aiuti finanziari concessi, come pure per la presentazione della documentazione richiesta dall’autorità competente.
Segreto d’ufficio
Art. 27
35 Richiamato l’art. 31 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati, sono tenuti al segreto d’ufficio tutti coloro che: a) b) c) Capitolo V Disposizioni penali
Contravvenzioni
Art. 28
1 La violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme di esecuzione è punita con una multa fino a fr. 20’000.--.
2 Le contravvenzioni definite dalla LADI, dalla LC e dal precedente capoverso sono decise dall’autorità designata dal Consiglio di Stato. 36
3 È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 37
4 Resta riservato l’art. 36 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. 38
Delitti
Art. 29
1 I delitti definiti dalla legislazione federale sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2 ... 39 Capitolo VI Rimedi giuridici
Rimedi giuridici 40 Art. 30
41
1 Contro le decisioni emesse in materia di assicurazione contro la disoccupazione, riservate disposizioni diverse dalla LADI, è possibile interporre opposizione scritta entro 30 giorni dall’intimazione presso l’autorità che le ha notificate.
2 Le decisioni su opposizione e quelle contro cui l’opposizione è esclusa in materia di assicurazione contro la disoccupazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dall’intimazione.
3 Contro le altre decisioni emesse in applicazione della presente legge e della LC è dato ricorso al Consiglio di Stato. 42
33 Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
34 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33; precedente modifica: BU 2001,
41.
35 Art. modificato dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
36 Cpv. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
37 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU
2003, 23.
38 Cpv. introdotto dalla L 5.6.2000; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 23.
39 Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.
40 Nota marginale modificata dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
41 Art. modificato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33; precedente modifica: BU 2003,
23.
42 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
4 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 43
5 Resta riservato l’art. 33 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. Art. 31 ... 44 Capitolo VII Disposizioni transitorie, abrogative e finali
Norma transitoria
Art. 32
45 Le domande d’incentivo all’assunzione relative a rapporti di lavoro con inizio effettivo prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 3 cpv. 3 sono regolate dal diritto previgente.
Abrogazioni
Art. 33
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge sul sostegno all’occupazione e ai disoccupati del 10 novembre 1993.
Entrata in vigore
Art. 34
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore 46 , dopo l’approvazione 47 del Consiglio federale ai sensi della LADI. Pubblicata nel BU 1998 , 31.
43 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 41.
44 Art. abrogato dalla L 20.3.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 33.
45 Art. modificato dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 41.
46 Entrata in vigore: 1° marzo 1998 - BU 1998, 37.
47 Approvazione federale: 13 novembre 1997 - BU 1998, 37.
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