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Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale 1 (del 15 ottobre 1951) Approvato dal Consiglio federale il 17 giugno 1955 Per conferire una base il più possibile sicura all’esercizio delle funivie e sciovie che non sono al beneficio di una concessione federale, i Cantoni partecipanti, fondandosi sull’articolo 7 capoverso 2 della Costituzione federale, conchiudono il concordato seguente: Capitolo I Scopo e campo d’applicazione

Scopo

Art. 1 1 I Cantoni concordatari si propongono: a) prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’esercizio degl’impianti dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di e d’esercizio; b) un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su di carattere tecnico; c) l’applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.
2 I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.
Campo d’applicazione Art. 2
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1 Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati: a) di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale; b) di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.
2 Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta gli articoli 67 e seguenti dell’ordinanza d’esecuzione del 5 giugno 1950 della legge sulla navigazione aerea, dev’essere annunciata all’autorità cantonale competente.
3 Il concordato comprende inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali. Capitolo II Costruzione ed esercizio degl’impianti

Autorizzazione

Art. 3 1 Per la costruzione e l’esercizio di funivie e di sciovie sottoposte al concordato è richiesta l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l’impianto. Se l’impianto tocca il territorio di più Cantoni, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.
2 L’autorizzazione di costruire o di esercitare l’impianto non comporta per il Cantone responsabilità di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente all’esercente.
Diritto di espropriazione Art. 4 I Cantoni possono conferire al titolare dell’autorizzazione il diritto d’espropriazione conformemente alla legislazione cantonale.
Requisiti per l’autorizzazione Art. 5
1 I Cantoni rilasciano l’autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo aver costatato che il progetto o l’impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento purchè siano state conchiuse le assicurazioni prescritte, e se:

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Nuovo titolo giusta la mod. 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.
2 Art. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.
a) non pregiudica gli interessi pubblici della Confederazione, come segnatamente quelli difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della della natura e del paesaggio; b) non costituisce una considerevole concorrenza nè per le imprese di trasporto alla Confederazione o fruenti di una concessione federale nè per le sciovie o le sottoposte a sovranità cantonale; c) risponde ad una necessità; d) è garantita la sicurezza d’esercizio; e) d’esercizio è limitata a 20 anni.
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2 Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gl’impianti pronti per l’esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del presente concordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia in merito.
Manutenzione e controllo Art. 6 1 L’esercente è responsabile della costante buona manutenzione degl’impianti.
2 I controlli tecnici degl’impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.
3 Il Cantone competente può assegnare all’esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del controllo tecnico possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto conformemente all’articolo 12 capoverso 2.

Sanzioni

Art. 7 1 In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescrizioni esecutive oppure quando l’esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell’esercente, le modificazioni dell’impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.
2 Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è di spettanza dei Cantoni.
3 È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione. Capitolo III Organizzazione

Organi

Art. 8 1 Gli organi del concordato sono la Conferenza, l’Ufficio direttivo e i revisori dei conti.
2 I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle deliberazioni con voce consultiva.

Conferenza

Art. 9 1 La Conferenza è l’organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.
2 In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
3 La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:
1. delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio delle funivie e delle sottoposte al concordato;
2. di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del e con il servizio tecnico di controllo; l’allestimento di un capitolato per le mansioni e del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;
3. dei membri dell’Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle ad un altro servizio cantonale oppure a un’organizzazione appropriata;
4. di due revisori dei conti;
5. dell’organo tecnico di controllo;
3 Cpv. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.
6. del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonchè la fissazione dei cantonali;
7. di problemi comuni interessanti l’applicazione uniforme delle disposizioni
4 La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno
1/4 dei Cantoni concordatari.
5 Le trattande da includere nell’ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.
Ufficio direttivo Art. 10
1 L’Ufficio direttivo si compone di un presidente, di un vicepresidente e di un altro membro del concordato. Il segretario e il capo del Servizio tecnico di controllo partecipano con voce consultiva alle sedute dell’Ufficio direttivo.
2 L’Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi. In particolare gli spetta:
1. le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;
2. l’attività del Servizio tecnico di controllo;
3. tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;
4. il rendiconto annuale;
5. il verbale delle sedute della Conferenza.
3 La Conferenza può delegare altri compiti all’Ufficio direttivo.
4 L’Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustificativi, e fornire ogni schiarimento richiesto circa l’attività svolta.
Revisori dei conti Art. 11 I due revisori dei conti verificano annualmente la contabilità dell’Ufficio direttivo e ne riferiscono alla Conferenza.
Servizio tecnico di controllo Art. 12
1 Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni:
1. sui progetti;
2. degl’impianti prima della messa in esercizio, compresi quelli esistenti al momento in vigore del concordato;
3. periodico e straordinario degl’impianti, nonchè inchieste di carattere tecnico in caso di perturbazione e di pericoli inerenti all’esercizio;
4. agli organi della Conferenza e ai Cantoni interessati circa le inchieste e i controlli
5. agli organi della Conferenza e alle istanze cantonali competenti; elaborazione di relative all’introduzione di nuove disposizioni, al rafforzamento o all’attenuazione delle in vigore;
6. dei rapporti occorrenti all’Ufficio direttivo per la redazione del rendiconto annuale il calcolo delle tasse.
2 In caso di pericolo immediato, il Servizio tecnico di controllo deve far sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto minacciato, facendo intervenire, se del caso, la polizia e informandone il Cantone interessato con il mezzo più rapido. La decisione definitiva sulla sospensione dell’esercizio è di competenza dell’autorità cantonale interessata.
3 La Conferenza può attribuire altri compiti al Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le competenze sono regolati da speciale capitolato. Per l’esame di questioni speciali, il Servizio tecnico di controllo può, se necessario, ricorrere a periti.

Finanziamento

Art. 13 1 I fondi necessari per l’esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse versate dai proprietari d’impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.
2 Le tasse dovute per le prestazioni del Servizio tecnico di controllo vengono prelevate dai proprietari d’impianti. Esse saranno calcolate con riguardo al tempo impiegato e all’importanza dell’impianto.
3 Sarà stabilita una tariffa.
4 I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al numero e all’importanza degl’impianti esistenti sul loro territorio.

Sede

Art. 14 Il concordato ha sede presso il Segretariato.
Accessione e recessione Art. 15 1 L’adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno un impianto contemplato dal concordato.
2 I Cantoni possono recedere dal concordato alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso di un anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato. Capitolo IV Disposizioni finali
Impianti esistenti Art. 16 1 Entro un termine da stabilirsi dal Cantone interessato, al massimo però entro dieci anni dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni del presente concordato e del regolamento.
2 Dopo l’entrata in vigore del concordato, i Cantoni rilasciano ai proprietari degl’impianti esistenti un’autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita una sicurezza sufficiente.
3 Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti.
Rapporto con altre fonti di diritto Art. 17 1 Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e completive dei Cantoni e, ove occorra, dell’INSAI, per le funivie e sciovie sottoposte all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
2 Durante la validità del concordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie ad esso.
Entrata in vigore Art. 18 Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni.
4 Pubblicato nel BU 1955 , 110.
4 Aderiscono al Concordato i seguenti Cantoni: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo,
Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Ticino,
Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura.
Adesione del Cantone Ticino con DL 23.6.1955 - BU 1955, 110.
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