Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (5.2.2.2.2)
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Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA)

5.2.2.2.2 Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti: – la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) – l’Ordinanza del DFE dell’ 11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori – la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 – la Legge sulle scuole profes sionali del 2 ottobre 1996 – la Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (LORFORM) – il Regolamento della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione profes sionale e continua del 1° aprile 2008 (RLORFORM) – la Risoluzione del Consiglio di Stato no. 6571 del 18 dicembre 2007, che istituisce la Scuola ed approva la Convenzione fra la Scuola Specializzata Superiore di Informatica di Gestione (SSIG) e la Federazi one ticinese della Società degli impiegati del commercio (SIC Ticino) ritenuto che nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolamento, s’intendono al maschile e al femminile d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali Capitolo pr imo Formazione e vigilanza Art. 1 La formazione nella Scuola superiore di economia aziendale (SSEA) comprende: a) un insegnamento teorico in presenza; b) attività di formazione, in particolare esercitazioni, a distanza. della formazione Art. 2 La durata della formazione che avviene parallelamente all’esercizio di una professione, compreso il tempo per lo svolgimento degli esami, è la seguente: almeno 960 ore lezione in presenza durante 6 semestri a scuola, almeno 1’620 or e di studio individuale (apprendimento autonomo) e 300 ore per l’esecuzione del lavoro di diploma. - compagna mento Art. 3
1 La commissione di vigilanza si compone di: a) quattro rappresentanti del settor e privato attivi in diversi rami economici; b) un rappresentante della Divisione per la Formazione Professionale (DFP); c) un rappresentante della Direzione SSIG; d) un rappresentante della SIC Ticino.
2 Il rappresentante della SSIG e d e lla SIC Ticino parte cipano alle sedute della commissione con voto consultivo. Art. 4 La commissione : a) vigila sul buon funzionamento dei corsi e ne studia i problemi generali; b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento; c) esam ina gli atti che le vengono sottoposti dalla direzione della scuola. Capitolo secondo
Funzionamento della Scuola Art. 5
1 L’anno scolastico della SSEA comprende almeno 38 settimane effettive di insegnamento, e sami compresi.
2 Es so è suddiviso in due semestri. Art. 6 Le lezioni sono impartite di regola due sere alla settimana ed il sabato mattino. zione e Art. 7
1 Il piano di formazione fissa la dotazione oraria delle materie di insegnamento e precisa quali materie sono oggetto di una prova d’esame propedeutico o di diploma.
2 Il piano di formazione è allestito dalla direzione della scuola e approvato dalla Divisione della formazione professionale. o della frequen za ed esclusione Art. 8
1 La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
2 In caso di reiterate assenze o di mancanza di assiduità la direzione della scuola può proporre al Dipartimento l’esclusione dello studente dalla scuola. Art. 9 1 Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarifica tore con gli insegnanti.
2 In casi gravi di indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disci plinari: a) ammo nimento inflitto dal direttore; b) sospensione dalla scuola fino a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta al Dipartimen to.
3 In casi ripetuti di grave indisciplina, ed esaurite le sanzioni precedenti, la direzione, s entito il parere del Consiglio di classe, può proporre l’esclusione definitiva dall’istituto che è di competenza del Dipar timento.
4 Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Diparti mento .
5 Le sanzioni disciplinari sono comunic ate per iscritto allo studente.
6 Contro la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato. TITOLO II Ammissione alla Scuola Capitolo primo Condizioni d’ammissione alla scuola senza esame Art. 10 Possono iscriversi alla scuola senza esame di ammissione i candidati di lingua madre italiana o con buone conoscenze della s tessa in possesso dei seguenti requisiti;
1. Titolo di studio : a) attestato federale di capacità qua le impiegato di commercio profilo M o E; b) diploma di una scuola media di commercio riconosciuto dalla Confederazione; c) titolo di studio superiore conseguito nell’ambito economico - commerciale.
2. Pratica professionale : a) almeno 2 anni nell’ambito comme rciale, economico o amministrativo dopo la conclusione di una formazione professionale di base; b) rapporto d’impiego almeno a metà tempo. Art. 11 Possono iscriversi all’esame di ammissione i candidati in possesso di un ti tolo di studio diverso da quelli indicati all’art. 10, con pratica professionale di al meno 3 anni.

Art. 12

1 La direzione della scuola può decidere l’ammissione di altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o super iore a quella definita agli art. 10 e 11.
2 La direzione della scuola può pure decidere sull’ammissione a semestri superiori di candidati che hanno una formazione adeguata. Capitolo secondo Esame d’ammissione Art. 13 L’esame di ammissione consiste in una prova nelle seguenti materie: a) economia aziendale; b) contabilità finanziaria; c) italiano. Art. 14 Sono esonerati dall’esame di italiano i candidati di lingua madre italiana o che hanno frequentato gli ultimi 5 anni di scuola nella Svizz era italiana o in Italia. Art. 15 L’esame di ammissione ha luogo di regola nel mese di giugno. Esso è organizzato dalla direzione della scuola in collaborazione con la commissione d’esame d’ammissione. zione Art. 16 1 La commissione d’esame d’ammissione è composta di un membro della direzione della scuola e dei docenti delle materie d’esame.
2 La commissione prende atto dei risultati dell’esame o dei risultati ottenuti precedentemente nel cas o di candidati esonerati e decide sull’ammissione al corso allestendo, se del caso, una graduatoria. Art. 17 La direzione della scuola fornisce agli iscritti all’esame di ammissione tutte le indicazioni necessarie. TITOLO III Valutazione degli studenti Capitolo primo In generale Art. 18
1 La valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente comprende: a) un controllo continuo esercitato mediante prove scritte, prove orali e lavori pratici di seminari o per ogni materia prevista dal piano di formazione; b) l’esame propedeutico alla fine del 2° e 4° semestre; c) l’esame finale di diploma (6° semestre); d) il lavoro pratico di diploma , compresa la sua difesa orale.
2 Al termine di ogni semestre lo studente riceve una pagella. Art. 19
1 La scala delle note è la seguente:
6 molto buono 3 insufficiente
5 buono 2 molto debole
4 sufficiente 1 nullo.
2 Tutte le note possono essere frazionate al decimo di punto.
3 Le medie si calcolano appross imandole al decimo di punto. Capitolo secondo Esami, lavoro di diploma e promozione Disposizioni comuni
Art. 20 1 La commissione d’esame è composta dal direttore didattico della scuola, dai docenti delle materie d’esame e dai docenti delle altre materie.
2 Essa costata l’esito degli esami e decide in particolare: a) sul superamento del primo esame propedeutico (fine primo anno di formazione), concedendo se del caso la sanatoria (art. 32); b) sul superamento del secondo esame propedeutico (fine secondo anno di formazione), concedendo se del caso la sanatoria (art. 32); c) sull’ottenimento del diploma (fine terzo anno); d) sull’esistenza di motivi di forza maggiore per l’assenza durante gli esami (art. 23); e) sull’esclusione dagli esami (art. 24). Art. 21
1 Ogni docente presenta alla direzione, entro i termini fis sati, un progetto d’esame scritto; la direzione lo trasmette al perito della materia per l’approvazione.
2 Gli esami scritti sono co rretti e valutati dal docente. Art. 22
1 Lo studente è interrogato dal docente in presenza del perito; le domande sono di regola estratte a sorte.
2 Il perito può completare, ponendo delle domande, l’in terrogazione orale dello studente.
3 La valutazione della prova orale viene concordata tra il docente e il perito; in caso di disaccordo decide il docente.
4 Il docente ed il perito tengono un verbale dell’esame. di forza maggiore Art. 23
1 Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all’esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione della scuola.
2 In caso di malattia o di infortunio lo studen te de ve dimostrare con un certi ficato medico che non è in grado di svolgere l’esame.
3 L’intero esame o una parte dello stesso deve essere recuperato al più presto. Art. 24 L’esclusione dall’esame avviene se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso: a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l’ordinamento dell’esame; b) si assenta senza un motivo di forza maggiore. Art. 25 Ciascun anno di studio può essere ripetuto una sola volta. e persone Art. 26 Agli esami possono assistere il docente, il perito, un membro della direzione, un delegato del Dipartimento, i rappresentanti dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e le persone autorizzate dalla direzione . ri Art. 27 Prima di ogni esame agli studenti vengono comunicati gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante la prova. Promozione all’anno successivo ed esami propedeutici Art. 28 Le materie d’esame, la f orma, la durata e la collocazione dello stesso sono indicate nel piano di formazione.
Art. 29 A l termine del primo e del secondo anno, viene assegnata una nota intermedia per ciascuna materia. Art. 30
1 La nota intermedia alla fine del primo anno delle materie con esame è la media della nota dei due semestri che precedono il primo esame propedeutico e le note dell’esame propedeutico.
2 La nota intermedia alla fine del primo anno delle materie senza esame è la media delle note del primo e secondo semestre, oppure la nota semestrale.
3 La nota intermedia alla fine del secondo anno delle materie con esame è la media della nota dei due semestri che precedono il secondo esame propedeutico e le note dell’esame proped eutico.
4 La nota intermedia alla fine del secondo anno delle materie senza esame è la media delle note del terzo e quarto semestre, oppure la nota semestrale.
5 Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per scritto; mancando la nota del s econdo o del quarto semestre, la nota inter media non può essere assegnata. mozione Art. 31 Lo studente è promosso all’anno successivo o supera gli esami propedeutici se contemporaneamente: a) il numero di insufficienze è inferiore alla metà delle note intermedie; b) il triplo della somma dei punti che mancano per arrivare a 4 nelle note insufficienti non è superiore alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note. La mancata assegnazione di una nota intermedia comporta la non promo zione. Art. 32
1 Nel caso in cui uno studente risulti non promosso in base al criterio b) dell’art. 31, il consiglio di classe può concedere, se giudica lo studente meritevole, fino a 0.5 punti di sanatoria per consentirne la promozione.
2 La conc essione della promozione o del diploma tramite questa sanatoria deve figurare sulla pagella. Esame di diploma Art. 33 Le materie d’esame, la forma e la durata dello stesso sono indicate nel piano di formaz ione. Art. 34 L’ammiss ione all’esame di diploma avviene se sono state effettuate tutte le attività di apprendimento previste nelle disposizioni per la promozione. Art. 35
1 Le note finali sono calcolate nel modo seguente: a) per le materie in cui è previsto solo un esame scritto, la nota dell’esame scritto e la media delle note semestrali non utilizzate per il computo delle note intermedie contano ciascuna per
1/2; b) per le materie in cui è previsto solo un esame orale, la nota dell’esame orale c onta per 1/3 e la media delle note semestrali non utilizzate per il computo delle note intermedie conta per
2/3; c) per le materie in cui non sono previsti esami, la nota finale è la media delle note semestrali non utilizzate per il computo delle note inte rmedie (per le materie che si estendono su due semestri) oppure la nota seme strale.
2 Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per scritto; mancando la nota del semestre che precede l’esame di diploma, la nota finale non può essere asseg na ta. mozione Art. 36
1 Lo studente supera l’esame finale se contemporaneamente: a) il numero di insufficienze è inferiore alla metà delle note finali; b) il triplo della somma dei punti che mancano per arrivare a 4 nelle note insufficienti n on è superiore alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
c) nel lavoro di diploma ottiene la menzione «superato».
2 La mancata assegnazione di una nota finale comporta il non ottenimento del diploma. Art. 37
1 Nel caso in cui uno studente risulti non promosso in base al criterio b) dell’art. 35, il consiglio di classe può concedere, se giudica lo studente meritevole, fino a 0.5 punti di sanatoria per consentirne l’ottenimento del diploma.
2 La concessione della promozione o del dip loma tramite questa sanatoria non deve figurare sul diploma. Art. 38 L’esame di diploma può essere ripetuto al massimo due volte e, al più presto, nella prossima sessione d’esame ordinaria. Art. 39 1 Il titolo rilasciato è quello di «Ec onomista Aziendale SSS».
2 Il nome dei diplomati è pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. Lavoro di diploma Art. 40 Le modalità di svolgimento del lavoro di diploma sono oggetto di un regolamento elaborato dalla di rezione della scuola. TITOLO IV Disposizioni finali Art. 41 La procedura di ricorso è regolata dal Titolo IX della Legge della scuola. Art. 42 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecuti vi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2008 , 709.

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Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.
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