Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (742.100)
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Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico

Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl) (del 30 novembre 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 8 luglio 2009 n. 6249 del Consiglio di Stato, - il rapporto di maggioranza 17 novembre 2009 n. 6249R1 della Commissione speciale decreta: Capitolo I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 La presente legge definisce i comprensori dei gestori di reti elettriche su territorio cantonale e stabilisce i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale ai sensi degli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4 LAEl.
Cooperazione intercantonale Art. 2 Se necessario, il Cantone collabora con gli altri Cantoni nell’ambito dell’approvvigionamento elettrico.
Centro tecnico di competenza Art. 3 1 Il Consiglio di Stato, in collaborazione con gli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino, costituisce un Centro tecnico di competenza (CTC), composto di rappresentanti delle aziende, quale punto di contatto con Swissgrid ed altri enti nazionali o esteri attivi nel campo della gestione delle reti.
2 Il CTC ha il compito di curare gli interessi degli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino.
3 Il Consiglio di Stato emana il relativo regolamento in cui vengono stabiliti la composizione e i compiti del CTC. Capitolo II Comprensori Di Rete
Definizione dei comprensori e gestione delle reti Art. 4
1 Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in comprensori di rete.
2 I comprensori di rete corrispondono a quelli attuali, sulla base della situazione esistente al 31 dicembre 2008 in materia di gestione delle reti elettriche.
3 All’Azienda elettrica ticinese è assegnato un comprensorio speciale che si estende alle opere e ai cantieri propri del Cantone, agli impianti delle Strade nazionali come pure ad importanti opere federali.
4 In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti, come pure attribuzione al comprensorio. I gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all’autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l’esercizio e la proprietà della rete.
5 Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.
6 Il Cantone favorisce i progetti tendenti al riordino della gestione e della proprietà delle reti, nel rispetto dei principi di efficienza e di razionalità. Capitolo III Obbligo di allacciamento
Garanzia dell’allacciamento Art. 5 Nei rispettivi comprensori, i gestori di rete devono garantire l’allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica.
Fuori comprensorio Art. 6 1 Sulla base di una ponderazione globale degli interessi, il Consiglio di Stato può obbligare i gestori di rete ad allacciare alla rete anche consumatori finali ed imprese generatrici di energia elettrica fuori del proprio comprensorio.
2 Nel caso in cui un consumatore finale o un’impresa generatrice di energia elettrica siano allacciati alla rete da un gestore di rete diverso dal gestore di rete designato per il loro comprensorio di ubicazione, quest’ultimo è liberato dall’obbligo di allacciamento.
Fuori delle zone edificabili Art. 7 1 Fuori delle zone edificabili e qualora non vi ostino importanti motivi legati alla pianificazione del territorio, i consumatori finali devono essere allacciati alla rete se: a) ragioni tecniche ed economiche non può essere da loro preteso un auto b) è tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e complessivamente per il gestore di rete; c) o l’insediamento sono abitati tutto l’anno.
2 I costi di allacciamento sono di regola a carico dei consumatori finali e delle imprese generatrici di energia elettrica. Per giustificati motivi, i costi possono essere ripartiti fra il gestore di rete e i consumatori finali.

Controversie

Art. 8 Le controversie in materia di allacciamento sono deferite al Consiglio di Stato, per quanto non rientrino nelle competenze della Commissione dell’energia elettrica (ElCom). Capitolo IV Tariffe per l’uso della rete
Armonizzazione delle tariffe Art. 9 1 Per ogni livello di tensione a cui sono allacciati consumatori finali e consumatori fissi finali, l’Azienda elettrica ticinese e i distributori elaborano congiuntamente una griglia tariffale.
2 Le griglie tariffali vengono applicate da ogni azienda con i rispettivi importi. In caso di inadempienza, l’applicazione della griglia tariffale è assicurata dal Consiglio di Stato.
3 Le particolarità, incluse le soglie massime dei tariffari di rete, vengono definite in un apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Stato su proposta del CTC.
Obblighi dei gestori Art. 10 I gestori delle reti di distribuzione devono: a) i loro conti in modo chiaro e trasparente; b) a disposizione del CTC tutti i dati necessari alla verifica e alla comparazione dei costi territorio cantonale.
Ulteriori provvedimenti Art. 11 Il Consiglio di Stato, sentito il CTC, può ordinare misure tecniche o strutturali atte a migliorare l’efficienza di tutte le reti di distribuzione (interregionali, regionali e locali) nonché a Capitolo V Uso del suolo pubblico e tributi

Privative

Art. 12 I Comuni non possono prevalersi del diritto di privativa, ai sensi dell’art. 1 LMSP
1 , per la fornitura dell’energia elettrica.

Concessioni

1 Adesso art. 192a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
Art. 13
2
1 Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le istallazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.
2 La prima concessione ha una durata di 5 anni e potrà essere rinnovata alla scadenza per una durata massima di 20 anni e così di seguito.
3 La costruzione, la manutenzione e l’esercizio della rete devono garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile a tutti i consumatori che ne hanno diritto in virtù della legge.
4 In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno.
5 Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.
Cooperazione fra Comuni e gestori
3 Art. 13a 4 1 I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall’esercizio degli impianti elettrici.
2 Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie. Art. 13b 5 1 I Comuni consultano i gestori di rete in sede di revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell’ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.
2 La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall’uso del suolo pubblico, deve essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

Riscatto

Art. 13c 6
1 Alla scadenza della concessione d’uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni, salvo diversa disposizione delle parti.
2 A tale scopo il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti almeno un anno prima della scadenza della concessione d’uso. Il riscatto può inoltre essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione con un preavviso di due anni.
3 Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.
4 Per l’indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto delle concessioni previste dal Capitolo III della Legge organica comunale, salvo diversa disposizione delle parti.
5 Le contestazioni sul riscatto, sulla relativa indennità e sull’anticipata immissione in possesso sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.
Tasse 7 Art. 14
8
1 Per la concessione dell’uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete.
2 Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone.
3 Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore.
4 Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d’uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione.

2

Art. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.
3 Nota marginale modificata dalla dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019
4 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81 precedente modifica:BU 2013,

585.

5 Art. introdotto dalla L19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81.
6 Art. introdotto dalla L19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81.

7

Nota marginale modificata dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.
8 Art. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.
Computo della tassa ai consumatori finali Art. 14a 9
1 La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEl.
2 A garanzia dell’equità di trattamento, l’addossamento al finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi.
3 Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell’addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.
Prestazioni contrattuali Art. 14b 10
1 Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.
2 Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale. Capitolo VI Disposizioni penali, attuazione surrogatoria e rimedi di diritto
Disposizioni penali Art. 15
1 Le contravvenzioni alla presente legge, al regolamento e alle decisioni rese in applicazione delle relative disposizioni sono punite con una multa fino a 100’000.-- franchi.
2 La negligenza, il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.
3 La multa è inflitta alla persona giuridica se gli effetti delle contravvenzioni ricadono su quest’ultima. Resta riservata la punibilità degli organi della persona giuridica.
4 L’azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.
5 Le decisioni in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.
Attuazione surrogatoria Art. 16 Il Consiglio di Stato può disporre l’esecuzione surrogatoria a spese del responsabile e, per quanto necessario, ordinare il ripristino della situazione originaria.

Contestazioni

Art. 17 11 1 Le contestazioni derivanti dall’applicazione della presente legge sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato. Sono riservati l’art. 13 c cpv. 5 e le disposizioni di diritto superiore.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). Capitolo VII Disposizioni finali, norme transitorie e entrata in vigore
Disposizioni di esecuzione Art. 18 Il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni esecutive.
Griglie tariffali Art. 19
1 Le griglie tariffali di cui all’art. 9 della presente legge devono essere elaborate entro il
31 agosto 2011.
2 In caso contrario, vengono allestite dal Consiglio di Stato.
Concessioni di aziende Art. 20 12 Tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica decadono con la completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEl.
Modifica di altre leggi
9 Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.
10 Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.
11 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81; precedente modifica: BU
2013, 482.
12 Art. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.
Art. 21 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Norma transitoria
13 Art. 22 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.
2 Gli articoli 13, 13c e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato. 14
3 Fino al 31 dicembre 2013 i Comuni, per il tramite dei gestori di rete, riscuotono un tributo sull’uso delle reti di distribuzione: a) dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali pari a 2 cts/kWh fino a un consumo
100 MWh; b) dei consumatori finali pari a 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh fino a un massimo di 5 GWh.
4 Fino al 31 dicembre 2013, rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.
5 Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l’uso speciale delle strade cantonali e comunali. 15
6 Fino alla completa liberalizzazione del mercato e fintanto che i Comuni non hanno proceduto con le nuove concessioni ai sensi dell’art. 13 il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete e far valere il diritto di riscatto. Si applica l’articolo 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. 16 , 17 Pubblicata nel BU 2010 , 13.
13 Nota marginale modificata dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.
14 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, precedente modifica: BU 2013,

585.

15 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585.

16

Cpv introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81
17 Art. consultabile in fondo alla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
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