Direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti di cura per anziani
                            Direttiva  concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti  di cura per anziani  (Direttiva sulla qualità)  (del 15 dicembre 2003)  IL MEDICO CANTONALE  -  -  -  «Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione   del 14 maggio 1993;  -  La promozione della qualità negli istituti di cura per  » (Salute pubblica No. 11);  -  emana la seguente Direttiva:
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            1  Il  rilascio  e  il  mantenimento  dell’autorizzazione  d’esercizio  di  ogni  Istituto  di  cura  per  persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  riguardano  segnatamente  l’organizzazione  interna  dell’istituto,  l’effettivo,  le  qualifiche  e  la  formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  conformità  con  la  letteratura  specialistica,  i  presenti  requisiti  di  qualità  sono  suddivisi  in  tre  categorie: requisiti strutturali (S), requisiti procedurali (P) e requisiti di risultato (R).
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica
Art. 2
                            1  La   verifica   dei   requisiti   essenziali   di   qualità   è   basata   sull’autodichiarazione   di  conformità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  Istituto  di  cura  per  anziani  produce  annualmente  un’autodichiarazione  di  conformità  ai  presenti requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove   le   circostanze   lo   richiedono,   il   Medico   cantonale   effettua,   anche   senza   preavviso,  un’ispezione di verifica. Parimenti esso può richiedere un’autodichiarazione supplementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Direttiva, gli istituti ricevono le istruzioni relative  alle modalità e ai tempi dell’autodichiarazione di conformità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 3
                            1  La direzione dell’Istituto di cura per anziani è competente per la corretta applicazione  dei presenti requisiti essenziali di qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  non  specificato,  per  Direzione  s’intende  l’azione  congiunta  e  concordata  della  direzione  sanitaria e amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi
Art. 4
                            I costi derivanti dalla realizzazione e dalla dichiarazione dell’ottemperanza dei presenti  requisiti sono a carico degli istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
Art. 5
                            La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi  del   Cantone   Ticino   ed   entra   immediatamente   in   vigore.   Essa   sostituisce   le   «  Prescrizioni  dipartimentali  riguardanti  l’organizzazione  interna,  l’effettivo,  le  qualifiche  e  la  formazione  degli  operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino»   del  14 maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione
Art. 6
                            Comunicazione: Direzione amministrativa e sanitaria di ogni Istituto di cura del Cantone  Ticino;  Collegio  dei  medici  responsabili  delle  case  per  anziani  sussidiate  dallo  Stato,  Viganello;  ARODEMS,  Viganello;  Associazione  delle  case  ticinesi  di  riposo  per  persone  anziane,  Locarno;  Ordine  dei  Medici  del  Cantone  Ticino,  Rivera;  Associazione  svizzera  delle  infermiere,  sezione  Ticino,  Chiasso;  Associazione  svizzera  della  geriatria,  riabilitazione  e  lungodegenza,  Monteggio;  Società  ticinese  dei  medici  geriatri,  Lugano;  Associazione  dei  Comuni  in  ambito  socio-sanitario,  Lugaggia;  Scuola  superiore  per  le  formazioni  sanitarie,  Stabio;  Ente  Ospedaliero  Cantonale,  Bellinzona;  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità,  Bellinzona;  Divisione  della  salute  pubblica,  Bellinzona;  Divisione  dell’azione  sociale,  Bellinzona;  Ufficio  di  sanità,  Bellinzona;  Sezione  del  sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona; Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona; santésuisse  Ticino, Bellinzona; Farmacista cantonale, Mendrisio.  Bellinzona, 15 dicembre 2003  Il Medico cantonale  I. Cassis  Pubblicato nel BU  2003  , 426.  Allegato 1.  Requisiti essenziali di qualità  Requisiti essenziali  Da realizzare entro  S 1   L’ente proprietario dell’Istituto di cura  nomina un direttore amministrativo e un  direttore sanitario (medico responsabile), che  congiuntamente compongono la direzione,  alla quale compete la verifica  dell’applicazione dei presenti requisiti. Ogni  modifica nominale è tempestivamente  comunicata all’Ufficio di sanità. Il direttore  sanitario agisce in conformità con l’apposito  mansionario cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 2   L’Istituto dispone dei seguenti documenti:  - Missione (filosofia) dell’Istituto  - Statuto giuridico dell’Istituto  - Regolamento e direttive interne  - Filosofia delle cure  - Filosofia e modalità dell’animazione  - Contratto d’ammissione per i residenti  - Criteri di ammissione dei pazienti  - Prestazioni offerte  - Organigramma comprendente i reparti, le  unità operative o altri servizi interni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 3   La struttura architettonica è confacente  alle specifiche norme architettoniche e di  polizia del fuoco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 4   L’Istituto è provvisto di segnaletica  esterna ed interna, che permetta ai residenti  e ai visitatori l’accesso e l’orientamento, così  come l’individuazione degli specifici locali  (reparti di degenza, fisioterapia, ristorante,  locali e altri spazi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 5   Ogni persona attiva all’interno dell’Istituto  deve essere identificabile tramite apposita  targhetta di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 6   Ogni persona attiva all’interno dell’Istituto  agisce in base ad un mansionario esplicito,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti essenziali  Da realizzare entro  che definisce compiti, competenze e funzioni.  Il mansionario è parte integrante del contratto  di lavoro.  S 7   La dotazione del personale curante è  calcolata sulla base della specifica circolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 8   L’Istituto dispone di un infermiere  responsabile delle cure (1 UTP = unità a  tempo pieno), cui compete il coordinamento  del personale curante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 9   L’Istituto dispone di almeno 1 UTP  d’infermiere con specializzazione clinica in  geriatria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 10   L’Istituto dispone di personale  infermieristico e curante presente in servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 11   Tutto il personale curante deve essere  in possesso di un titolo di formazione  riconosciuto dalla CRS o ritenuto equivalente  dalle competenti autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 12   Il personale addetto alle cure (personale  curante) deve essere facilmente riconoscibile  in modo differenziato dal personale  alberghiero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 13   L’Istituto è munito di un servizio - interno  od esterno - di fisioterapia / ergoterapia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 14   L’Istituto si avvale dell’attività di un  servizio d’animazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 15   Per garantire la formazione continua del  personale, l’Istituto fissa annualmente  obiettivi, budget e piano formativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 16   L’Istituto designa una persona  responsabile della medicina preventiva  ospedaliera (igiene ospedaliera e Direttiva  del Medico cantonale concernenti i controlli  sanitari del personale attivo negli istituti di  cura e nelle istituzioni socio-sanitarie del  Cantone Ticino del 23 dicembre 2000).  Questa persona tiene un diario delle attività  svolte in quest’ambito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 17   L’Istituto designa una persona  responsabile del coordinamento delle attività  di valutazione e promozione della qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 18   L’Istituto elabora un programma di  valutazione del personale (conoscenze,  competenze, attitudini), con espliciti criteri.  Parimenti si adopera per promuovere buone  condizioni lavorative e misura periodicamente  la soddisfazione del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 19   La cartella sanitaria (= insieme della  documentazione clinica) di ogni residente è  tenuta conformemente alla prescrizioni del  Medico cantonale. Essa è costantemente  aggiornata, redatta in modo ordinato e  leggibile, e sempre facilmente accessibile al  personale curante e ai medici chiamati ad  intervenire in caso d’emergenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 20   L’Istituto dispone di almeno 1 set di  emergenza, facilmente reperibile ed  immediatamente disponibile. Il contenuto del  set è definito per iscritto dalla direzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti essenziali  Da realizzare entro  sanitaria.  S 21   L’Istituto dispone dell’inventario scritto  aggiornato di tutte le apparecchiature  medico-tecniche. L’inventario precisa la data  d’acquisto, le procedure di controllo e di  manutenzione (incluse le tarature), in base  all’Ordinanza federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  S 22   L’Istituto garantisce il controllo di qualità  delle cucine secondo le apposite norme di  legge e le indicazioni del Chimico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  S 23   L’Istituto elabora un protocollo scritto  che esplicita le modalità di trasferimento del  residente verso altre destinazioni,  segnatamente l’ospedale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 marzo 2004  P 1   L’Istituto elabora ed applica ogni direttiva  interna, ritenuta necessaria ed adeguata, per  garantire il coordinamento di specifici  interventi sanitari preventivi e/o curativi. Le  direttive sono tenute a disposizioni in caso  d’ispezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  P 2   Ogni richiesta di ammissione in Istituto è  analizzata secondo un’esplicita procedura  scritta, in base al risultato della quale l’Istituto  decide sull’idoneità all’ammissione. La  procedura riporta i criteri utilizzati per  analizzare i bisogni dell’anziano, la lista dei  servizi sociosanitari alternativi presenti sul  territorio e le ragioni della scelta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  P 3   L’Istituto elabora per ogni ospite un piano  di presa a carico interdisciplinare  personalizzato, che riporta gli obiettivi di cura  e le strategie necessarie per raggiungerli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004  R 1   L’Istituto rileva i dati dei requisiti di  risultato in base alle specifiche indicazioni del  Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 dicembre 2004