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Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (ROEIA) (del 20 marzo 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste: - - richiamate: - - d e c r e t a : Capitolo primo Generalità

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 19 ottobre 1988 (OEIA) in materia di esame dell’impatto sull’ambiente, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

Scopo e contenuto dell’EIA

Art. 2

1 Il contenuto e lo scopo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (in seguito: EIA) sono stabiliti dall’art. 3 OEIA.
2 Il contenuto dei rapporti concernenti l’impatto degli impianti sull’ambiente (in seguito: RIA) è stabilito dagli art. 9 e 10 OEIA. I RIA devono inoltre indicare le persone che hanno partecipato alla loro elaborazione e i settori da essi trattati. Capitolo secondo Autorità competenti

Dipartimento

Art. 3

Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) vigila alla corretta applicazione delle norme dell’OEIA e del presente regolamento e coordina in particolare i rapporti con l’Autorità federale. In quest’ultimo ambito rilascia segnatamente il parere sui progetti esaminati da un’Autorità federale (art. 12 cpv. 2 OEIA).

SPAAS

Art. 4

1 La Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito: SPAAS) è il servizio cantonale della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 OEIA.
2 La SPAAS svolge i compiti affidati dall’OEIA al servizio cantonale e coordina l’intera procedura di valutazione dei RIA. In particolare: a) b)
1 c)
1 Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
dei singoli effetti analizzati nell’EIA (art. 17 lett. f OEIA); sussidi (art. 22 OEIA) (art. 17 lett. b OEIA); richiedere al richiedente (art. 13 cpv. 2 OEIA); d) e)
2 f)
3

Autorità decisionale

Art. 5

1 L’autorità decisionale svolge l’EIA e decide sul progetto d’impianto e sulla sua conformità con le prescrizioni federali e cantonali concernenti la protezione dell’ambiente, secondo le modalità e con le facoltà definite dall’OEIA (art. 16-19 OEIA) e dal presente regolamento.
2 L’autorità decisionale competente è quella che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione applicabile, decide circa il progetto di impianto (art. 5 cpv. 1 OEIA). Capitolo terzo Procedura decisiva

Procedura di domanda di costruzione

Art. 6

1 Riservato quanto disposto dall’art. 7, nei casi in cui essa non è determinata nell’Allegato dell’OEIA o del presente regolamento, la procedura decisiva è quella della domanda di costruzione secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
2 In tale procedura il Dipartimento (art. 7 LE) rassegna la valutazione del RIA (art. 4 cpv. 2 lett. c) nell’avviso vincolante al Municipio (art. 7 cpv. 2 LE), giusta e nella forma dell’art. 7 cpv. 1 LE.

Procedura pianificatoria

Art. 7

4 Nella misura in cui per la costruzione o per la modificazione di un impianto sottoposto all’EIA è necessaria o è prevista l’adozione o la modifica di un piano d’utilizzazione cantonale (art.
44 ss. Lst) o comunale (art. 18 ss. e 51 ss. Lst), e detto piano permette di determinare in modo circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull’ambiente (art. 5 cpv. 3 OEIA), la procedura di approvazione del piano vale come procedura decisiva.

Decisione di assoggettamento

Art. 8

1 Su istanza del richiedente o di altra persona o ente titolare di un interesse legittimo oppure d’ufficio, l’autorità decisionale competente (art. 5 cpv. 2), sentita la SPAAS, decide, segnatamente nei casi di cui all’art. 2 OEIA, se il progetto d’impianto o di modificazione di impianto deve essere sottoposto o meno all’EIA.
2 Questa decisione è impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dalla procedura decisiva applicabile. Capitolo quarto Modalità della procedura

Consultazione del Rapporto

dell’impatto sull’ambiente (RIA)

Art. 9

1 Riservato quanto disposto dall’art. 10, l’autorità decisionale veglia a rendere accessibile al pubblico il RIA (art. 15 OEIA), nell’ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di autorizzazione, approvazione o concessione del progetto d’impianto previste dalla procedura decisiva applicabile.
2 In ogni caso l’autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del RIA.
2 Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

3

Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
4 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
3 Anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi, il RIA deve poter essere previsti dalla procedura decisiva applicabile.

Accessibilità della documentazione

e degli atti dopo la decisione sull’EI

Art. 10

L’autorità decisionale procede analogamente a quanto disposto dall’art. 9 per rendere consultabile, dopo la decisione sull’EIA, il RIA, la valutazione della SPAAS e gli ulteriori documenti elencati all’art. 20 OEIA.

Nella procedura pianificatoria

Art. 11

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1 Se la procedura decisiva è quella pianificatoria (art. 7), il RIA deve poter essere consultato nell’ambito del deposito degli atti del progetto di piano (art. 26, 45, 52 Lst).
2 Nei casi nei quali l’ente pianificante è il Comune, l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) deve essere unita alla proposta d’indirizzo del piano sottoposta al Dipartimento per l’esame preliminare (art. 25 Lst). Quest’ultimo si esprime pure sull’indagine preliminare.
3 Sono inoltre applicabili gli art. 9 e 10. Capitolo quinto Termini

SPAAS

Art. 12

1 La SPAAS si pronuncia: a) b)
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2 I termini iniziano a decorrere dal momento in cui la SPAAS dispone di tutti i documenti richiesti.
3 Essa ha la facoltà di assegnare alle unità amministrative specialistiche termini adeguati per la presentazione dei loro pareri (art. 4 cpv. 2 lett. c).
4 Su istanza della SPAAS, i termini stabiliti al cpv. 1 possono essere prorogati dal Dipartimento, segnatamente nei casi in cui deve essere consultato l’Ufficio federale dell’ambiente (art. 12a cpv.
2 e 12b cpv. 2 OEIA). 7
5 Ricevuti la valutazione del RIA e i relativi atti, l’autorità decisionale provvede a decidere sollecitamente sul progetto d’impianto e sull’EIA. Capitolo sesto Accompagnamento ambientale

Accompagnamento ambientale

Art. 13

1 La SPAAS può richiedere che la costruzione dell’impianto esaminato venga accompagnata da uno specialista in modo che le condizioni e le richieste poste a complemento dell’EIA vengano adempiute in modo corretto.
2 Lo specialista che svolge l’accompagnamento ambientale informa in modo diretto e periodico la SPAAS sull’andamento dei lavori e in caso di problemi e di situazioni non conformi alle risultanze dell’EIA, la avverte in modo tempestivo. Capitolo settimo Disposizione finale

Entrata in vigore

Art. 14

Ottenuta l’approvazione della Confederazione, il presente regolamento, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 8 Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia e delle comunicazioni il 21 maggio
2007.
5 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
6 Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

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Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
8 Entrata in vigore: 29 maggio 2007 - BU 2007, 419.
Allegato I.
9 N. Tipo d’impianto Procedura decisiva
11.2 Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione Progetto stradale (art. 10 LStr)
11.3 Altre strade a grande traffico e altre strade principali Progetto stradale (art. 10 LStr)
13.2 Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE)
13.3 Porto per battelli da diporto con più di
100 posti d’ormeggio in laghi oppure d’acqua Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE)
21.2 Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi - superiore a 100 MWth in caso di vettori energetici fossili - superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili - superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili) Prima fase pianificatoria (PUC o PR) poi domanda di costruzione (LE)
21.3 Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione/ pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW Legge riguardante l’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002
21.8 Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW Prima fase pianificatoria (PUC o PR) poi domanda di costruzione (LE)
21.9 Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio Prima fase pianificatoria (PUC o PR) poi domanda di costruzione (LE)
30.1 Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km
2 e relative prescrizioni d’esercizio Domanda di costruzione (LE) oppure approvazione delle opere secondo la legge sui consorzi del 21 luglio 1913
30.2 Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginature, correzioni, opere per il contenimento di piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 mio. di fr. Domanda di costruzione (LE) oppure approvazione delle opere secondo la legge sui consorzi del 21 luglio 1913
30.3 Riporto di più di 10’000 mc di materiali in un lago Domanda di costruzione (LE)
30.4 Estrazione di più di 50’000 mc all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua esclusa l’estrazione annuale per motivi di sicurezza (piene) Approvazione secondo il decreto legislativo regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre
1928
80.1 Miglioramento fondiario generale: a. miglioramento fondiario generale di più di 400 ha b. miglioramento fondiario generale con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 o domanda di costruzione (LE)
80.2 Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 domanda di costruzione (LE) Pubblicato nel BU 2007 , 419 e 471.
9 Allegato modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
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