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Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
1 (del 15 ottobre 1951) Approvato dal Consiglio federale il 17 giugno 1955 Per conferire una ba se il più possibile sicura all’ esercizio delle funivie e sciovie che non sono al beneficio di una concessione federale, i Cantoni partecipanti, fondandosi sull’ articolo 7 capoverso
2 della Costituzione federale, conchiudono il concordato seguente: Capitolo I Scopo e campo d’ applicazione Scopo A rt. 1 1 I Cantoni concordatari si propongono: a) di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’ esercizio degl’ impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d’ eserc izio; b) di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico; c) di promuovere l’ applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.
2 I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati a i Cantoni. Campo d’ applicazione Art. 2
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1 Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati: a) gli impianti di traspor to a fune che soggiacciono all’ obbligo della concessione federale; b) gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purché non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.
2 Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta g li articoli 67 e seguenti dell’ordinanza d’ esecuzione del 5 giugno 1950 della legg e sulla navigazione aerea, dev’essere annunciata all’ autorità cantonale competente.
3 Il concordato compren de inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali. Capitolo II Costruzione ed esercizio degl’ impianti Autorizzazione Art. 3 1 Per la costruzione e l’ esercizio di funivie e di sciovie sottopos te al concordato è richiesta l’ autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l’impianto. Se l’ impianto tocca il territorio di più Ca ntoni, dovrà essere ottenuta l’ autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.
2 L’ autorizzazione di costruire o di esercitar e l’ impianto non comporta per il Cantone responsabilità di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente all’ esercente. Diritto di espropriazione Art. 4 I Cantoni poss ono conferire al titolare dell’autor izzazione il diritto d’ espropriazione conformemente alla legislazione cantonale. Requisiti per l’ autorizzazione Art. 5 1 I Cantoni rilasciano l’ autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo aver costatato che il progetto o l’ impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento purché siano state conchiuse le assicurazioni prescritte, e se: a) l’ impianto non pregiudica gli interessi pubblici della Conf ederazione, come segnatamente quelli della difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio;
1 Nuovo titolo giusta la mod. 27.11.1972 in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.
appartenenti alla Confederazione o fruenti di una concessione federale né per le sciovie o le funivie sottoposte a sovranità cantonale; c) l’ impianto risponde ad una necessità; d) ne è garantita la sicurezza d’ esercizio; e) l’autorizzazione d’ esercizio è limitata a 20 anni.
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2 Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gl’ i mpianti pronti per l’ esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del presente conc ordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia in merito. Manutenzione e controllo Art. 6 1 L’ esercente è responsabile della co stante buona manutenzione degl’ impianti.
2 I controlli tecnici degl’ impianti adibiti al tr asporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.
3 Il Canton e competente può assegnare all’ esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del contro llo tec nico possono ordinare l’immediata sospensione dell’ esercizio dell’impianto conformemente all’ articolo 12 capoverso 2. Sanzioni Art. 7
1 In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescriz ioni esecutive oppure quand o l’ esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare tempo raneamente o definitivamente l’ autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell’ e sercente, le modificazioni dell impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.
2 Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è di spettanza dei Cantoni.
3 È in facoltà dei Cantoni di chiedere al benef iciario della concessione il deposito di una cauzione. Capitolo III Organizzazione Organi Art. 8
1 Gli organi del concordato sono la Conferenza , l’ Ufficio direttivo e i revisori dei conti.
2 I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle deliberazioni con voce consultiva. Conferenza Art. 9
1 La Conferenza è l’ organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anc he altri rappresentanti del Cantone.
2 In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
3 La Conferenza ha le segu enti attribuzioni:
1. l’ allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’ esercizio delle funivie e delle sciovie sottoposte al concordato;
2. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del conc ordato e con il se rvizio tecnico di controllo; l’ allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;
3. la nomina dei membri dell’ Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in car ica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un’ organizzazione appropriata;
4. la nomina di due revisori dei conti;
5. la designazione dell’ organo tecnico di controllo;
6. l’ approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonché la fissazione dei contributi cantonali;
7. la trattazione di problemi comuni interessanti l’ applicazione uniforme delle disposizioni concordate.
4 La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.
5 Le trattande da includere nell’ ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.
Ufficio direttivo Art. 10 1 L’ Ufficio direttivo si compone di un presidente, di un vicepresidente e di un altro membro de l concordato. Il segretario e il capo del Servizio tecnico di controllo partecipano con voce consultiva alle sedute dell’ Ufficio direttivo.
2 L’ Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi. In p articolare gli spetta:
1. di preparare le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;
2. di sorvegliare l’ attività del Servizio tecnico di controllo;
3. di tenere tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;
4. compilare il rendiconto annuale;
5. redigere il verbale delle sedute della Conferenza.
3 La Conferenza può delegare altri compiti all’ Ufficio direttivo.
4 L’ Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustific ativi, e fornire ogni schiarimento richiesto circa l’ attività svolta. Revisori dei conti Art. 11 I due revisori dei conti verificano a nnualmente la contabilità dell’ Ufficio direttivo e ne riferiscono alla Conferenza. Servizio tecnico di controllo Art. 12
1 Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni:
1. preavviso sui progetti;
2. collaudo degl’ impianti prima della messa in esercizio, compresi qu elli esistenti al momento dell’ entrata in vigore del concordato;
3. controllo periodico e straordinario degl’ impianti, nonché inchieste di carattere t ecnico in caso d’ infortunio, di perturbazi one e di pericoli inerenti all’ esercizio;
4. rapporti agli organi della Conferenza e ai Cantoni interessati circa le inchieste e i controlli eseguiti;
5. preavvisi agli organi della Conferenza e alle istanze cantonali competenti; elabora zione di proposte relative all’ introduzione di nuove dispos izioni, al rafforzamento o all’ attenuazione delle disposizioni in vigore;
6. elaborazio ne d ei rapporti occorrenti all’ Ufficio direttivo per la redazione del rendiconto annuale e il calcolo delle tasse.
2 In caso di pericolo immediato, il Servizio tecnico di controllo deve f ar sospendere immediatamente l’esercizio dell’ impianto minacciato, facendo intervenire, se del caso, la polizia e informandone il Cantone interessato con il mezzo più rapido. La decisione def initiva sulla sospensione dell’esercizio è di competenza dell’ autorità cantonale interessata.
3 La Conferenza può attribuire altri compiti a l Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le competenze sono regolati da speciale capitolato. Per l’ esame di questioni speciali, il Servizio tecnico di controllo può, se necessario, ricorrere a periti. Finanziamento Art. 13
1 I fondi necess ari per l’ esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse versate dai proprietari d’ impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.
2 Le tasse dovute per le prestazioni del Servizio tecnico di controllo vengo no prelevate dai proprietari d’ impianti. Esse saranno calcolate con rig uardo al tempo impiegato e all’ importanza dell’ impianto.
3 Sarà stabilita una tariffa.
4 I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al numero e all’importanza degl’ impianti esistenti sul loro territorio. Sede Art. 14 Il co ncordato ha sede presso il Segretariato. Accessione e recessione Art. 15
1 L’ adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno un impianto contemplato dal concordato.
2 I Cantoni possono recedere dal concordato alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso di un anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato. Capitolo IV Disposizioni finali Impianti esistenti
anni dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni del presente concordato e del regolamento.
2 Dopo l’ entrata in vigore del concordato, i Cantoni rilasciano ai proprietari degl’i mpianti esistenti un’ autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita una sicurezza sufficiente.
3 Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti. Rapporto con altre fo nti di diritto Art. 17 1 Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e completive de i Cantoni e, ove occorra, dell’ INSAI, per le fu nivie e sciovie sottoposte all’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
2 Durante la validità del co ncordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie ad esso. Entrata in vigore Art. 18 Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni.
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4 Hanno aderito al Concordato i seguenti Cantoni (stato al 1.7.1984): Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura.
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