Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure (343.400)
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Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure

Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure (23 giugno 1944) PARTE I REGOLE GENERALI I. Ripartizione delle spese d’esecuzione delle pene privative della libertà Sono considerate come pene nel senso del presente concordato le pene privative della Qualunque sia il Cantone o il paese d’origine e la dimora del condannato, ciascun II. Ripartizione delle spese d’esecuzione delle misure Sono considerate come misure nel senso del presente concordato l’internamento, la Ogni misura è eseguita dal Cantone nel quale essa è stata ordinata (Cantone Le spese delle misure prese per cittadini svizzeri sono ripartite come segue tra il Quando la pena pronunciata è sostituita da una misura o la sua esecuzione è sospesa perché è stata ordinata una misura (art. 14, secondo capoverso; art. 15, secondo capoverso, e art. dal 42 al 45 CPS), il Cantone giudicante assume da solo le spese della misura per la durata della pena pronunciata. Esso non assume le spese cagionate dall’internamento di persone irresponsabili (art. 14 e 15 CPS) o dall’internamento di fanciulli e di adolescenti (art. 84, 85, 91 e 94, secondo capoverso, CPS). Le spese delle misure che non sono a carico del Cantone giudicante, quando questo non è il Cantone d’attinenza o di dimora, sono sopportate dal Cantone di attinenza e da quello di dimora in proporzione del tempo durante il quale l’internato ha abitato nel Cantone di dimora e cioè: se la durata della dimora è inferiore a 4 anni, il Cantone di attinenza assume da solo tutte le spese; se essa è di 4 a 10 anni, il Cantone di dimora assume un quarto delle spese; se essa è di 10 a 20 anni, il Cantone di dimora assume la metà delle spese; se essa è superiore a 20 anni, il Cantone di dimora assume tre quarti delle spese. Il Cantone di dimora non è tuttavia tenuto ad assumere le spese quando ha ritirato la dimora
federale, sia a cagione di una sentenza penale pronunciata contro di essa, sia a causa della sua indigenza permanente. In materia d’internamento, il Cantone di dimora non è tenuto a partecipare alle spese per oltre due anni se la durata della dimora del condannato è inferiore a 10 anni; per oltre 5 anni se essa è inferiore a 20 anni e per oltre 10 anni se essa è più lunga. Se un Cantone partecipa all’esecuzione per diversi titoli, è tenuto a contribuire alle spese di esecuzione per ciascuno di questi titoli (come Cantone giudicante, di attinenza o di dimora). Se a una misura deve far seguito l’esecuzione di tutta o di parte della pena sospesa, Con riserva delle disposizioni diverse delle convenzioni internazionali, il Cantone PARTE II REGOLE PER LA DETERMINAZIONE E PER IL CALCOLO Il Cantone di cui il condannato o l’internato era attinente il giorno in cui la sentenza è Il Cantone, nel quale il condannato o l’internato aveva dimorato in modo stabile per
1 La durata della dimora si calcola a contare dal giorno in cui i documenti di legittimazione Le spese d’esecuzione sono calcolate secondo il prezzo abitualmente chiesto per i PARTE III PROCEDURA E APPLICAZIONE DEL CONCORDATO I. Sentenza, esecuzione delle misure e regolamento delle spese Il Cantone nel quale è stata pronunciata una sentenza o una decisione che ordina una
Il Cantone di attinenza e il Cantone di dimora che intende assumere l’esecuzione, deve Il Cantone di attinenza e il Cantone di dimora devono far conoscere, entro lo stesso Il Cantone che si incarica dell’esecuzione di una misura provvede, a sue spese, al Le misure sono eseguite in conformità delle disposizioni in vigore nel Cantone che le Le decisioni ulteriori che il Codice penale svizzero riserva all’autorità competente o al Il Cantone che si è assunto l’esecuzione deve presentare ogni anno all’autorità Di regola generale, il patronato spetta al Cantone nel quale ha luogo l’esecuzione. Se la In tutti i casi previsti dal presente concordato il Cantone giudicante presenta ai Cantoni II. Applicazione del concordato In ogni Cantone concordatario, il Governo esercita l’alta vigilanza sulla applicazione del Contro qualsiasi decisione che un Cantone prende, relativamente all’applicazione del
Un caso che è stato oggetto di una decisione esecutiva può essere nuovamente posto In favore degli attinenti dei Cantoni concordatari è riservato il ricorso di diritto pubblico Il dipartimento federale di giustizia e polizia convoca, secondo i bisogni, delle PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente concordato. Ogni Cantone concordatario ha diritto di recedere dal concordato il 1° gennaio di ogni
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1945 , 40.
2 Hanno aderito al Concordato i seguenti Cantoni (stato al 1.7.1984): Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Neuchâtel, Giura.
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