Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto (del 23 novembre 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – – – – – – – – d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Questo decreto regola l’adozione di provvedimenti adeguati, validi per tutto il territorio cantonale o per una parte di esso, quando l’inquinamento atmosferico raggiunge valori tali da mettere in pericolo la salute della popolazione e l’ambiente.
Provvedimenti
Art. 2
Possono essere adottati i seguenti provvedimenti: a) b) cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi; filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc); secondari; c) emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali.
Informazione e raccomandazioni alla popolazione
Art. 3
1 Durante le prime settimane del mese di ottobre (attivazione dei riscaldamenti), rispettivamente durante le prime settimane del mese di maggio (temperature massime giornaliere attorno ai 25°C), il Dipartimento del territorio (in seguito DT), emana informazioni preventive alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria.
2 Il DT emana raccomandazioni alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria, quando in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione: a)
b)
3 L’adozione dei provvedimenti giusta gli art. 4, 5 e 6 è accompagnata da una capillare informazione alla popolazione attraverso i canali usuali e con eventuali altre indicazioni esposte al pubblico.
Misure di carattere ambientale in caso
di smog invernale (polveri sottili, PM 10)
Art. 4
1 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 90 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, il DT può adottare le seguenti misure di riduzione delle emissioni inquinanti l’aria: a) b)
2 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 120 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, oltre alle misure previste dal cpv. 1, il DT può adottare: a) b)
Restrizioni al traffico motorizzato
a) in caso di smog invernale (polveri sottili, PM 10)
Art. 5
1 In presenza della situazione descritta all’art. 4 cpv. 1, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina: a) b)
2 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 microgrammi per metro cubo per 2 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina inoltre il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali all’interno delle aree interessate.
b) in caso di smog fotochimico estivo (ozono)
Art. 6
Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media oraria di ozono eccede 240 microgrammi per metro cubo durante tre ore consecutive e la previsione meteorologica conferma il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina: a) b)
Entrata in vigore e durata dei provvedimenti
Art. 7
1 Le misure decise in applicazione del presente decreto entrano in vigore a partire dalla data indicata dall’autorità con il comunicato stampa.
2 La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete; di principio, essi possono essere abrogati in tutto o in parte al momento di un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, oppure quando: a) b)
3 In ogni caso la durata delle restrizioni al traffico motorizzato non può essere superiore a 8 giorni consecutivi.
4 Il DT coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle Regioni confinanti sull’entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione.
Eccezioni per il traffico motorizzato
Art. 8
Le restrizioni di cui all’art. 2 lett. c) cifra 1 e 2 non si applicano ai veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta).
Delimitazione delle aree soggette ai provvedimenti
Art. 9
I provvedimenti possono interessare tutto il territorio cantonale, come solo una parte, a dipendenza della situazione dell’inquinamento atmosferico. Il DT delimita le aree interessate dai provvedimenti.
Trasporto pubblico
Art. 10
Per tutta la durata delle restrizioni alla circolazione di cui all’art. 2 lett. c) cifra 3 l’uso del trasporto pubblico è gratuito per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), escluso sui treni di lunga percorrenza (Eurocity ed Intercity), secondo le indicazioni delle imprese di trasporto.
Collaborazione e vigilanza
Art. 11
1 Nell’adempimento dei compiti stabiliti da questo decreto, la polizia cantonale opera con il supporto delle polizie comunali.
2 La vigilanza sulla corretta applicazione delle restrizioni al traffico motorizzato è esercitata dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali, coadiuvate dal Corpo delle guardie di confine.
3 Il DT, con la collaborazione dei Municipi, vigila sulla corretta applicazione di tutti gli altri provvedimenti.
Disposizioni penali
Art. 12
1 Le contravvenzioni a questo decreto sono punite conformemente ai disposti previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente e dai relativi regolamenti.
2 Le contravvenzioni alle restrizioni al traffico motorizzato sono punite sulla base della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante.
Abrogazione
Art. 13
Il decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto del 30 gennaio 2007 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 14
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2016 , 475.
1 Entrata in vigore: 25 novembre 2016 - BU 2016, 475.
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