Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmo... (834.360)
CH - TI

Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto

Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto (del 23 novembre 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – – – – – – – – d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

Questo decreto regola l’adozione di provvedimenti adeguati, validi per tutto il territorio cantonale o per una parte di esso, quando l’inquinamento atmosferico raggiunge valori tali da mettere in pericolo la salute della popolazione e l’ambiente.

Provvedimenti

Art. 2

Possono essere adottati i seguenti provvedimenti: a) b) cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi; filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc); secondari; c) emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali.

Informazione e raccomandazioni alla popolazione

Art. 3

1 Durante le prime settimane del mese di ottobre (attivazione dei riscaldamenti), rispettivamente durante le prime settimane del mese di maggio (temperature massime giornaliere attorno ai 25°C), il Dipartimento del territorio (in seguito DT), emana informazioni preventive alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria.
2 Il DT emana raccomandazioni alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria, quando in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione: a)
b)
3 L’adozione dei provvedimenti giusta gli art. 4, 5 e 6 è accompagnata da una capillare informazione alla popolazione attraverso i canali usuali e con eventuali altre indicazioni esposte al pubblico.

Misure di carattere ambientale in caso

di smog invernale (polveri sottili, PM 10)

Art. 4

1 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 90 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, il DT può adottare le seguenti misure di riduzione delle emissioni inquinanti l’aria: a) b)
2 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 120 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, oltre alle misure previste dal cpv. 1, il DT può adottare: a) b)

Restrizioni al traffico motorizzato

a) in caso di smog invernale (polveri sottili, PM 10)

Art. 5

1 In presenza della situazione descritta all’art. 4 cpv. 1, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina: a) b)
2 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 microgrammi per metro cubo per 2 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina inoltre il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali all’interno delle aree interessate.

b) in caso di smog fotochimico estivo (ozono)

Art. 6

Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media oraria di ozono eccede 240 microgrammi per metro cubo durante tre ore consecutive e la previsione meteorologica conferma il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina: a) b)

Entrata in vigore e durata dei provvedimenti

Art. 7

1 Le misure decise in applicazione del presente decreto entrano in vigore a partire dalla data indicata dall’autorità con il comunicato stampa.
2 La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete; di principio, essi possono essere abrogati in tutto o in parte al momento di un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, oppure quando: a) b)
3 In ogni caso la durata delle restrizioni al traffico motorizzato non può essere superiore a 8 giorni consecutivi.
4 Il DT coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle Regioni confinanti sull’entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione.

Eccezioni per il traffico motorizzato

Art. 8

Le restrizioni di cui all’art. 2 lett. c) cifra 1 e 2 non si applicano ai veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta).

Delimitazione delle aree soggette ai provvedimenti

Art. 9

I provvedimenti possono interessare tutto il territorio cantonale, come solo una parte, a dipendenza della situazione dell’inquinamento atmosferico. Il DT delimita le aree interessate dai provvedimenti.

Trasporto pubblico

Art. 10

Per tutta la durata delle restrizioni alla circolazione di cui all’art. 2 lett. c) cifra 3 l’uso del trasporto pubblico è gratuito per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), escluso sui treni di lunga percorrenza (Eurocity ed Intercity), secondo le indicazioni delle imprese di trasporto.

Collaborazione e vigilanza

Art. 11

1 Nell’adempimento dei compiti stabiliti da questo decreto, la polizia cantonale opera con il supporto delle polizie comunali.
2 La vigilanza sulla corretta applicazione delle restrizioni al traffico motorizzato è esercitata dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali, coadiuvate dal Corpo delle guardie di confine.
3 Il DT, con la collaborazione dei Municipi, vigila sulla corretta applicazione di tutti gli altri provvedimenti.

Disposizioni penali

Art. 12

1 Le contravvenzioni a questo decreto sono punite conformemente ai disposti previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente e dai relativi regolamenti.
2 Le contravvenzioni alle restrizioni al traffico motorizzato sono punite sulla base della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante.

Abrogazione

Art. 13

Il decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto del 30 gennaio 2007 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 14

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2016 , 475.
1 Entrata in vigore: 25 novembre 2016 - BU 2016, 475.
Markierungen
Leseansicht