Regolamento di applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
Regolamento di applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt) (del 6 maggio 2015) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste: – – – d e c r e t a : Capitolo primo Generalità
Oggetto e campo di applicazione
Art. 1
Questo regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 16 dicembre 1985 (OIAt) nel settore della protezione contro l’inquinamento atmosferico, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone. Capitolo secondo Autorità competenti
Dipartimento
Art. 2
Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento): a) b) c)
SPAAS
Art. 3
La Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS): a) b) c) d) EL ) o gas ed organizza i corsi di aggiornamento.
Ufficio
Art. 4
L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito Ufficio): a) b) c)
d) e) EL o gas; f) g)
Comuni
Art. 5
1 I Comuni sono competenti, in generale: a) o a gas con una potenza termica pari o b)
2 In particolare, i Municipi: a) b) c) d)
Obblighi del proprietario
Art. 6
1 Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d’esercizio ed eseguire l’ordinaria manutenzione.
2
...
1
3 Il proprietario dell’impianto deve in particolare: a) b) Capitolo terzo Esecuzione dei controlli degli impianti a combustione
Norme generali
Art. 7
1 Le autorità incaricate del controllo degli impianti a combustione possono procedervi direttamente o affidarne l’esecuzione a terzi i quali esercitano allora le competenze di cui all’art. 4 lett. c, d, e, e di cui all’art. 5 cpv. 2 lett. a, b, d.
2 Il tipo di esecuzione adottato nel Canton Ticino per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio EL o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW è il modello 1 dei 3 modelli esecutivi d’applicazione del Feuko 2000 emanati dall’UFAM nell’ambito del controllo degli impianti a combustione.
3 I controlli degli impianti a legna / pellet con potenza termica superiore a 70 kW, gli impianti delle falegnamerie, i motori stazionari, in particolare i generatori d’emergenza e gli impianti di processo sono di competenza dell’Ufficio.
1 Cpv. abrogato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 437.
Controlli su impianti con potenza termica
pari od inferiore ad 1 MW
Art. 8
1 I controlli di impianti alimentati con olio EL o gas e una potenza termica pari o inferiore ad 1 MW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.
2 L’autorizzazione è personale e viene rilasciata a coloro che sono in possesso dell’attestato federale di controllore della combustione o secondo il profilo modulare di formazione riconosciuto «Modulzentral» del 13 giugno 2000.
3 I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla SPAAS e ad agire nel rispetto delle singole disposizioni e delle Direttive per i controlli della combustione emesse dalla SPAAS.
4 In caso di inadempienza grave o ripetuta alle disposizioni in materia, la SPAAS può sospendere la validità dell’autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla.
5 Gli apparecchi di misurazione devono soddisfare le Direttive dell’Istituto nazionale di metrologia (METAS).
6 Per quanto concerne la misurazione degli ossidi d’azoto si adotta la procedura semplificata secondo le raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione (RMis) emesse dall’UFAM.
Controlli su impianti con potenza
termica superiore ad 1 MW
Art. 9
1 I controlli di impianti alimentati con olio EL o gas ed una potenza termica superiore ad 1 MW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS, nell’ambito della relativa delega.
2 I controlli degli impianti a combustione alimentati con olio EL o gas devono essere svolti in ossequio alle raccomandazioni per la misurazione delle emissioni in impianti stazionari emesse dall’UFAM.
3 Essi possono essere effettuati da titolari in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 2. Eventuali situazioni particolari saranno valutate singolarmente dall’Ufficio.
4 I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a frequentare i corsi organizzati dalla SPAAS destinati ai titolari di tali autorizzazioni e ad agire nel rispetto delle Direttive per la delega dei controlli della combustione degli impianti alimentati con olio EL o gas e potenza termica superiore ad 1 MW emesse dalla SPAAS.
5 Gli apparecchi e l’ulteriore strumentazione per la misurazione degli impianti alimentati con olio EL o gas e potenza termica superiore ad 1 MW devono funzionare alla perfezione così come essere manutenuti e certificati regolarmente da tecnici qualificati.
6 L’Ufficio può richiedere informazioni e maggiori garanzie sullo stato degli apparecchi e la strumentazione di misurazione di cui al precedente cpv. 5.
Controlli degli impianti di recupero
dei vapori di benzina
Art. 10
1 Per i sistemi di recupero dei vapori di benzina, per i controlli e la manutenzione che devono essere eseguiti periodicamente su questi sistemi nonché per la loro sorveglianza automatica, fa stato il Manuale per il controllo dei distributori di carburante con sistemi di recupero dei vapori di benzina emesso dall’UFAM congiuntamente alla Raccomandazione n. 22 della Società svizzera dei responsabili della protezione dell’aria (Cercl’Air).
2 Su tutte le pompe di benzina devono essere installati i dispositivi di sorveglianza del sistema di recupero delle emissioni di vapori di benzina che sono in accordo con la Raccomandazione n. 22 emanata dalla Cercl’Air. La SPAAS indica i termini di esecuzione delle modifiche necessarie sulla base dei quantitativi annui di benzina erogata.
3 La verifica dell’applicazione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione dell’aria per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio dei distributori di benzina, è svolta dall’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA). Capitolo quarto Altre disposizioni
Limitazione dei fuochi all’aperto
1 da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m s. l. m. (art. 26b cpv. 3 OIAt).
2 Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m s. l. m. gli scarti vegetali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.
3 Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per comprovate esigenze di natura fitosanitaria (art. 26b cpv. 2 OIAt) o dovuta all’effettiva impossibilità d’accesso veicolare al sedime.
4 Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.
5 Restano riservate le disposizioni di cui all’art. 4 del regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998.
Esigenze energetiche per gli impianti
a legna ai sensi dell’allegato 4 OIAt
Art. 12
I nuovi impianti alimentati a legna (esigenze per la messa in commercio) utilizzati come riscaldamento, oltre ai disposti dell’art. 20 OIAt, devono avere almeno il seguente rendimento di combustione espresso come efficienza energetica η: – Inserti vetrati in vecchi camini, η ≥ 73% – Termoinserti vetrati (idro) in vecchi camini, η ≥ 78% – Monoblocchi a legna (camini), η ≥ 78% – Monoblocchi a legna idro (camini), η ≥ 83% – Stufe ad accumulazione (maiolica), η ≥ 80% – Caldaie a legna in pezzi, η ≥
85% – Stufe da camera a legna, η ≥ 78% – Termostufe (idro) a legna, η ≥
83% – Cucine economiche a legna, η ≥ 70% – Termocucine economiche a legna (idro), η ≥ 75% – Monoblocchi a pellet (camini), η ≥ 82% – Monoblocchi a pellet idro (camini), η ≥ 86% – Stufe a pellet, η ≥ 85% – Termostufe a pellet (idro), η ≥
90% – Cucine economiche a pellet, η ≥ 83% – Termocucine economiche a pellet (idro), η ≥ 88% – Caldaie a pellet, η ≥ 90% – Impianti a cippato di legna, η ≥
85%
Impianti ed apparecchi per la cottura di alimenti
Art. 13
1 I forni alimentati a legna utilizzati per la cottura di alimenti ad uso commerciale devono essere equipaggiati con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni, segnatamente per le particelle solide (polveri).
2 I forni elettrici per la cottura di alimenti ad uso commerciale devono essere dotati di filtri ignifughi per i grassi e le esalazioni; queste devono essere evacuate attraverso un camino al di sopra del
3 Le griglie per l’arrostimento di carni, pesci o di altri alimenti ad uso commerciale devono essere chiuse su tre lati per poter consentire un buon funzionamento e devono essere munite di una cappa che raccolga gli odori di cottura ed i fumi della combustione (art. 6 cpv. 1 OIAt).
4 La cappa deve essere dotata di un filtro ignifugo per i grassi, e i gas di scarico del grill devono essere evacuati attraverso un camino (art. 6 cpv. 2 OIAt), se del caso al di sopra del tetto edificio, in modo tale da non provocare molestie al vicinato.
5 Nel caso in cui l’impianto dovesse provocare molestie al vicinato, il proprietario o il detentore dell’impianto dovrà adottare ulteriori misure tecniche per evitarle.
Caminetti decorativi e piccoli impianti
a combustione costruiti sul posto
Art. 14
1 I nuovi caminetti aperti ed i piccoli impianti a combustione costruiti artigianalmente sul posto soggiacciono ai disposti dell’art. 20 cpv. 1 lett. h OIAt e devono essere realizzati secondo un metodo di calcolo riconosciuto (VHP) oppure dotati di adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni dei gas di scarico.
2 I caminetti decorativi alimentati a bioetanolo o simili combustibili liquidi, fino ad una potenza massima di 2-2,5 kW (a seconda del combustibile), non sono soggetti ai dispositivi di cui al cpv. 1 nonché a quelli di cui all’art. 6 cpv. 1 e 2 OIAt. Questi impianti a bioetanolo rispettivamente le stufe a scopo decorativo, devono soddisfare le esigenze della legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 12 giugno 2009 (LSPro), vale a dire devono corrispondere allo stato delle conoscenze e della tecnica.
Alambicchi
Art. 15
Gli alambicchi alimentati a legna soggiacciono ai disposti dell’art. 20 cpv. 1 lett. h punto
2 OIAt e quindi devono essere equipaggiati con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni.
Cantieri
Art. 16
1 Per ciò che concerne la gestione delle emissioni provocate dai cantieri valgono le disposizioni di cui alla direttiva aria cantieri, emanata dall’UFAM.
2 Per il computo della distanza minima dai punti sensibili rispetto a singoli impianti presenti sull’area di cantiere con attività molesta, fa stato la tabella 7 cifra 6 del RAltCam.
Contravvenzioni
Art. 17
In deroga all’art. 2a RLaLPAmb, le contravvenzioni di cui all’art. 5 sono punite dal Municipio con una multa fino ad un massimo di fr. 20 000.–. La procedura è regolata dagli art. 147 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987. Capitolo quinto Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 18
Il regolamento di applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 19
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente. 2 Pubblicato nel BU 2015 , 215.
2 Entrata in vigore: 8 maggio 2015 - BU 2015, 215.
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