Regolamento della legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti (822.110)
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Regolamento della legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti

Regolamento della legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti (del 3 settembre 2002) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Competenze

A. Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 1

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) è competente dell’esecuzione e dell’applicazione della Legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti (di seguito: Lcstup) e dei provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla Legge federale sugli stupefacenti (di seguito: LStup).
2 Rimangono riservate al Consiglio di Stato le competenze di cui agli art. 3 cpv. 2 lett. b) e c), 21 cpv. 2, 23, 31, 32 e 35 cpv. 2 Lcstup. 1

B. Delegato

Art. 2

Oltre alle competenze di cui all’art. 6 Lcstup il Delegato è competente a: a) b)

C. Divisione della

salute pubblica 2 Art. 3 3 La Divisione della salute pubblica è competente a concedere i sussidi per le spese di cui agli art. 30 e 33 Lcstup superiori a 10'000.-- e fino a fr. 30’000.--.

D. Ufficio di sanità

Art. 3a 4 L’Ufficio di sanità è competente a: a) b) c)

E. ...

Art. 3b 5 ...
F. Medico cantonale 6 Art. 4 Il medico cantonale è competente a: a) b)

1

Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.

2

Nota marginale modificata dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.

3

Art. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.

4

Art. introdotto dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.

5

Art. abrogato dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461; precedente modifica: BU 2011,

126-167.

6

Nota marginale modificata dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
c) 7

G. Farmacista cantonale

8 Art. 5 Il Farmacista cantonale è l’autorità competente a procedere ai controlli secondo gli artt. da 16 a 18 LStup. Capitolo II Autorizzazione per l’istituzione e la gestione di servizi e centri (art. 22 e 23 Lcstup)

A. Servizi ambulatoriali

I. Definizione

Art. 6

1 È considerato servizio ambulatoriale l’ente strutturato che, allo scopo di offrire prestazioni di cui all’art. 8 lett. b) Lcstup, accoglie una cerchia indeterminata di persone con problemi di tossicomania senza prevedere il loro pernottamento presso il servizio.
2 Sono considerati servizi ambulatoriali in particolare: a) b)

II. Requisiti logistici

Art. 7

Per poter svolgere la propria attività il servizio ambulatoriale deve: a) b)

III. Requisiti relativi al personale

Art. 8

1 In un servizio ambulatoriale deve essere costantemente garantita la presenza di un operatore del servizio in possesso di un titolo accademico o di scuola universitaria professionale o di una formazione equivalente nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente sanitario.
2 Il responsabile garantisce l’adeguatezza degli interventi.

IV. Procedura

Art. 9

1 L’istanza di autorizzazione deve essere presentata al Dipartimento per il tramite del Delegato ed essere corredata dai seguenti documenti: a) b) c) d) e)
2 Ogni cambiamento rilevante per l’autorizzazione deve essere tempestivamente notificato all’autorità competente.
3 Per i servizi ambulatori socio-sanitari già autorizzati in base alla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) fa stato tale autorizzazione.

B. Centri residenziali

I. Definizione

Art. 10

1 È considerato centro residenziale la struttura che, allo scopo di offrire prestazioni di cui all’art. 8 lett. b) Lcstup, accoglie una cerchia indeterminata di persone con problemi di tossicomania e ne prevede il loro pernottamento presso il centro.
2 Sono considerati centri residenziali in particolare: a) b) c) d) e)

7

Lett. introdotta dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461.

8

Nota marginale modificata dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.
f)
3 Lo stesso centro residenziale può condividere più di un orientamento terapeutico.
4 Ogni centro residenziale può avere più sedi operative residenziali.

II. Requisiti logistici

Art. 11

Richiamato l’art. 22 Lcstup, per poter svolgere la propria attività il centro residenziale deve: a) b)

III. Requisiti relativi al personale

Art. 12

1 Gli operatori devono possedere un titolo accademico o di scuola universitaria professionale o una formazione equivalente nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente sanitario.
2 Qualora l’operatore proviene da un percorso riabilitativo, questo deve essere completato con esito positivo da almeno due anni. La formazione professionale deve essere stata seguita per almeno due anni al di fuori della struttura in cui ha svolto il suo percorso riabilitativo.
3 In casi particolari il requisito di cui al cpv. 1 può essere soddisfatto mediante la stipulazione di contratti di mandato con operatori esterni in possesso della formazione richiesta.
4 L’organico del personale deve essere adeguato al numero e alla casistica degli utenti. Il rapporto tra operatori e utenti deve essere di almeno 1 a 3 per le strutture terapeutico-riabilitative e di 1 a 4 per quelle educativo-riabilitative. Possono essere accordate deroghe se giustificate e se la qualità dell’intervento non viene in alcun modo pregiudicata.

IV. Procedura

Art. 13

1 L’istanza di autorizzazione deve essere presentata al Dipartimento per il tramite del Delegato ed essere corredata dai seguenti documenti: a) b) c) d) e) f) g)
2 Ogni cambiamento rilevante per l’autorizzazione deve essere tempestivamente notificato all’autorità competente.
3 Per i centri residenziali socio-sanitari già autorizzati in base alla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) fa stato tale autorizzazione.

C. Rapporto di attività

Art. 14

1 I servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati a esercitare ai sensi dell’art. 22 Lcstup devono inoltrare al Dipartimento entro il 31 marzo dell’anno successivo: a) b) c)
2 Il tipo di informazione e i dati che devono figurare nel rapporto sono stabiliti tramite direttive dipartimentali.

D. Autorizzazione sperimentale

Art. 15

L’ente che intende sperimentare nuove metodologie deve documentare la non nocività e l’affidabilità nella conduzione dell’intervento e presentare un protocollo di studio che specifichi le modalità di svolgimento, gli obiettivi e la durata e il tipo di valutazione prevista. Capitolo III Sussidiamento

A. Prevenzione

Art. 16

1 I sussidi per la realizzazione di progetti di prevenzione o altri provvedimenti secondo l’art. 8 lett. a) Lcstup sono concessi unicamente se le prestazioni previste rientrano negli orientamenti generali fissati dal Piano cantonale degli interventi.
2 Le richieste di sussidio devono essere presentate preventivamente all’Ufficio del Medico cantonale per mezzo degli appositi formulari e corredate dai seguenti documenti: 9 a) b) c) d)
3 A progetto ultimato devono essere presentati i seguenti documenti: a) b)

B. Spese d’investimento di servizi e

centri ambulatoriali e residenziali

Art. 17

1 Le domande tese a ottenere sussidi per le spese d’investimento vanno presentate in conformità alle direttive emanate dal Dipartimento.
2 La spesa inferiore ai fr. 20'000.-- non è considerata agli effetti del sussidiamento delle spese d’investimento.

C. Spese d’esercizio di servizi ambulatoriali

I. Calcolo

Art. 18

1 Il disavanzo d’esercizio è costituito dalle spese di gestione riconosciute dal Dipartimento dedotti i ricavi relativi all’attività di esercizio.
2 In particolare sono assunte le seguenti spese: a) b) c) d) e)
3 I contributi versati da altri enti sono considerati come partecipazione alla copertura del disavanzo.

II. Istanza

Art. 19

1 Gli enti che intendono ottenere i sussidi devono presentare: a) b) redatto da un Ufficio di revisione professionale;
2 Questi atti devono essere allestiti conformemente ai piani contabili ufficiali.
3 Contro la decisione può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della L concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928.

D. Documentazione, ricerca, formazione

del personale

Art. 20

L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata preventivamente al Dipartimento e deve contenere: a) b) c) Capitolo IV Garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese

A. Riconoscimento dei centri residenziali

I. Centri situati nel Cantone

1. Requisiti relativi alla struttura

Art. 21

Richiamato l’art. 35 Lcstup, per ottenere il riconoscimento il Centro residenziale situato nel Cantone deve soddisfare i seguenti requisiti:

9

Cpv. modificato dal R 17.8.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 461; precedente modifica: BU 2011,

126-167.

a) b) c) d) e) 10

2. Requisiti relativi al personale

Art. 22

1 Il personale deve essere almeno quello previsto all’articolo 12 cpv. 4. In casi particolari può essere definito in funzione delle prestazioni un rapporto numerico diverso.
2 Il direttore della struttura e i responsabili delle équipe devono possedere un’adeguata esperienza rispetto al profilo della struttura e alle sue dimensioni.

II. Centri residenziali situati in altri Cantoni

e all’estero

Art. 23

1 Per principio possono essere riconosciuti i centri residenziali fuori Cantone e all’estero che adempiono i requisiti previsti per i centri residenziali situati nel Cantone.
2 Se la legislazione del Cantone o Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali, fa stato il riconoscimento di quell’autorità.
3 Per ragioni particolari e in via eccezionale il Delegato può decidere la garanzia di pagamento e/o l’assunzione delle spese di collocamento anche in un centro residenziale non riconosciuto.

III. Disposizioni comuni

1. Procedura

Art. 24

L’istanza di riconoscimento deve essere presentata al Dipartimento per il tramite del Delegato ed essere corredata, a complemento di quanto previsto all’art. 13, dai seguenti documenti: a) b) c)

2. Revoca

Art. 25

1 Il Dipartimento può revocare il riconoscimento di un centro residenziale qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge o dal regolamento, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.
2 Prima di emanare la decisione di revoca l’autorità impartisce di regola un termine entro il quale il centro deve adeguarsi alle disposizioni.

B. Ente collocante

I. Definizione

Art. 26

1 È considerato ente collocante l’antenna autorizzata ai sensi dell’art. 22 Lcstup.
2 Possono fungere da ente collocante altri enti, purché dimostrino di soddisfare i requisiti previsti agli articoli 27 - 29 del presente regolamento.

II. Obblighi

Art. 27

L’ente collocante deve: a) b) c) d)

III. Compiti del responsabile del piano terapeutico

10

Lett. introdotta dal R 22.9.2004; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 333.

Art. 28

L’operatore responsabile del piano terapeutico deve in particolare: a) b) c) d) e) f)

IV. Domanda di garanzia e/o assunzione delle spese

Art. 29

1 La domanda di garanzia e/o assunzione delle spese deve essere inoltrata dall’ente collocante al Delegato prima dell’inizio del collocamento e deve contenere: a) b) c) d)
2 Per il collocamento in centri residenziali situati fuori Cantone la domanda deve inoltre contenere: a) b)
3 Per il collocamento in centri residenziali situati all’estero la domanda, oltre ai documenti di cui al cpv. 1 deve contenere: a) b) c)

V. Garanzia di pagamento e assunzione delle spese

Art. 30

La garanzia di pagamento e l’assunzione delle spese sono concesse a tempo determinato. Capitolo IVa 11 Disposizioni penali Art. 30a 12 Il perseguimento penale di cui all’art. 38 della Legge è di competenza dell’Ufficio di sanità. Capitolo V Norme finali

A. Norma transitoria

I. Autorizzazione

Art. 31

I servizi ambulatoriali e i centri residenziali che hanno inoltrato l’istanza di autorizzazione entro il 1° maggio 2000 conformemente alla risoluzione governativa del 27 settembre 1999 e che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento non soddisfano i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione hanno un periodo di 1 anno per conformarvisi.

II. Riconoscimento

Art. 32

1 I centri residenziali riconosciuti in base al diritto previgente e che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 35 Lcstup devono inoltrare domanda entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
2 Essi hanno un periodo di 2 anni per conformarsi alle nuove disposizioni.

B. Entrata in vigore

Art. 33

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 13

11

Capitolo introdotto dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.

12

Art. introdotto dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 126-167.

13

Entrata in vigore: 6 settembre 2002 - BU 2002, 312.
Pubblicato nel BU 2002 , 312.
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