Regolamento sull’avvocatura (951.110)
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Regolamento sull’avvocatura

Regolamento sull’avvocatura (RAvv) (del 18 dicembre 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 35 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv), d e c r e t a : Capitolo primo Pratica legale e alunnato giudiziario e amministrativo

Ammissione

Art. 1

La Commissione per l’avvocatura ammette alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati o all’alunnato ai sensi dell’articolo 13 lettera b) LAvv l’istante che adempie i requisiti seguenti: a) b) c) d) e)

Termini

Art. 2

1 Il decreto di ammissione stabilisce la data in cui comincia a decorrere il periodo di pratica o di alunnato.
2 I periodi di pratica e di alunnato devono essere ultimati entro la fine di marzo per essere ammessi alla sessione di esami di primavera ed entro la fine di settembre per la sessione di esami di autunno.

Sospensione

Art. 3

1 Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere data comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
2 La sospensione, l’interruzione e la ripresa della pratica o dell’alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi.
3 La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell’articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso l’ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall’elenco.

Conclusione della pratica e dell’alunnato

Art. 4

L’adempimento del periodo della pratica e dell’alunnato viene attestato mediante un certificato finale rilasciato dall’avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell’autorità amministrativa.

Doveri

Art. 5

1 I praticanti legali soggiacciono alle norme che regolano l’esercizio dell’avvocatura e sono passibili delle sanzioni previste dalla LLCA.
2 Gli alunni soggiacciono ai doveri di servizio e alle sanzioni disciplinari previste dalla legislazione sul personale dello Stato.

Svolgimento e sorveglianza

a) della pratica legale

Art. 6

1 La pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’avvocato.
2 L’avvocato deve istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione.
3 Il praticante deve diligentemente coadiuvare l’avvocato nell’esercizio della professione, lavorando
4 Il praticante può patrocinare davanti alle autorità civili e penali in conformità alle disposizioni della procedura civile e della procedura penale.
5 La sorveglianza sui praticanti compete all’autorità designata dalla LAvv.

b) dell’alunnato

Art. 7

1 La sorveglianza dell’alunno compete all’autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale si svolge l’alunnato.
2 L’alunnato consiste nel coadiuvare un’autorità giudiziaria o un’amministrazione pubblica nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale.
3 In particolare l’alunno elabora progetti di sentenze, decisioni o altri atti processuali.

Misure disciplinari

Art. 8

Le misure disciplinari nei confronti dei praticanti sono pronunciate dalla Commissione di disciplina, quelle nei confronti degli alunni, dalle autorità designate dalla legislazione cantonale sul personale dello Stato o dalle corrispondenti norme applicabili all’ente presso il quale è svolto l’alunnato. Capitolo secondo Esame di capacità

Sessioni

Art. 9

1 La Commissione esaminatrice organizza le sessioni di esame.
2 La prova attitudinale e il colloquio di verifica si svolgono durante le stesse sessioni.

Prove

Art. 10

L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale che vanno sostenute nella medesima sessione.

Ripetizione dell’esame

Art. 11

1 L’esame può essere ripetuto due volte.
2 Il candidato che non supera la terza prova non è più ammesso all’esame cantonale.

Certificato di capacità

Art. 12

Il certificato di capacità, ovvero la patente di avvocato (art. 3 LLCA), è rilasciato dal presidente del Tribunale di appello al candidato che ha superato l’esame. Capitolo terzo Prova attitudinale, colloquio di verifica

Prova attitudinale

Art. 13

L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), che adempie le condizioni previste dall’articolo 31 capoverso 1 lettere a) e b) LLCA, può presentare alla Commissione per l’avvocatura istanza di ammissione alla prova attitudinale, con la documentazione attestante l’adempimento delle condizioni previste dalle stesse norme.

Colloquio di verifica

Art. 14

L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che intende sostenere il colloquio di verifica previsto dall’articolo 30 capoverso 1 lettera b) n. 2 e dall’articolo 32 LLCA, deve presentare istanza alla Commissione per l’avvocatura, corredata della documentazione prevista dall’articolo 32 capoversi 2 e 3 LLCA. Capitolo quarto Iscrizione e radiazione dal registro e dall’albo pubblico

Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati

Art. 15

Il titolare di una patente di avvocato cantonale o di un altro Cantone o l’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che intende iscriversi nel registro cantonale degli avvocati, deve presentare istanza scritta alla Commissione per l’avvocatura, allegando i documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 8 LAvv.

Iscrizione nell’albo pubblico

Art. 16

L’istanza scritta di iscrizione nell’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS va presentata alla Commissione per l’avvocatura, allegando i documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 9 LAvv.

Pubblicazione

Art. 17

Le iscrizioni nel registro cantonale e nell’albo pubblico sono pubblicate sul Foglio ufficiale.

Rinuncia all’iscrizione e radiazione

Art. 18

1 L’avvocato che intende rinunciare all’iscrizione nel registro cantonale o nell’albo deve darne comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
2 La rinuncia e le radiazioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale.

Revoca del certificato di capacità

Art. 19

La revoca del certificato di capacità o della patente cantonale di avvocato, rispettivamente il divieto d’uso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito all’estero o in altri Cantoni, sono pubblicate sul Foglio ufficiale e notificate, se del caso, alla competente autorità estera o degli altri Cantoni. Capitolo quinto Patrocinio civile e penale dei praticanti

Patrocinio civile

Art. 20

Il praticante può assumere difese d’ufficio nelle procedure civili sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’avvocato, giusta l’articolo 10 LAvv.

Patrocinio penale

Art. 21

1 Il praticante può compiere singoli atti di patrocinio nell’ambito penale e partecipare al dibattimento su delega, responsabilità e sorveglianza dell’avvocato difensore d’ufficio o di fiducia. 1
2 Nella procedura penale in materia di contravvenzioni, è ammissibile il patrocinio diretto da parte di praticanti designati dalle autorità giudiziarie o amministrative cantonali, sotto la sorveglianza dell’avvocato.
3 Il praticante ha l’obbligo di partecipare al picchetto penale, sotto sorveglianza e in rappresentanza dell’avvocato. Capitolo sesto Dichiarazione di fedeltà Art. 22 La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al presidente del Tribunale di appello, secondo la formula seguente: Capitolo settimo Assicurazione per la responsabilità civile

Forme della copertura

Art. 23

1 La copertura per la responsabilità civile professionale può essere prestata nelle forme seguenti, che possono essere anche cumulate fra di loro: a)
1 Cpv. modificato dal R 9.9.2014; in vigore dal 12.9.2014 - BU 2014, 448.
b) c) d) e)
2 La copertura assicurativa deve estendersi anche all’attività di eventuali praticanti, compresa l’attività svolta quale patrocinatore o difensore d’ufficio.

Prova della copertura

Art. 24

1 Chi chiede l’iscrizione nel registro cantonale, nell’albo pubblico, o si notifica quale prestatore di servizi alla Commissione per l’avvocatura, deve produrre una dichiarazione dell’assicurazione attestante l’esistenza della copertura assicurativa, l’entità e l’estensione della stessa.
2 L’istituto che fornisce la garanzia è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione per l’avvocatura la cessazione del contratto o la sospensione della copertura. Capitolo ottavo Indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina Art. 25 Ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina esterni all’amministrazione cantonale sono corrisposte le indennità in conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973. Capitolo nono Tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge Art. 26 Per gli atti e le prestazioni previsti dalla legge sono dovute le seguenti tasse: a) b) c) d) e) f) Capitolo decimo Disposizioni transitorie

Praticanti e alunni

Art. 27

1 Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore ai candidati che chiedono l’iscrizione alla pratica o all’alunnato.
2 Per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano le norme vigenti al momento dell’ammissione, per ulteriori due anni dall’entrata in vigore della legge e del regolamento. Capitolo undicesimo Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 28

Sono abrogati: – –

Entrata in vigore

Art. 29

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Pubblicato nel BU 2012 , 599.
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