Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Requisiti per l’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Scopo
Art. 1
1 La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.
2 Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.
Autorizzazione
Art. 2
L’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).
Principio
Art. 3
1 Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’OTIA.
2 In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.
3 Per l’ammissione all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.
4 Le persone in possesso dell’autorizzazione vengono iscritte nell’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.
Requisiti per l’autorizzazione
Art. 4
1 L’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente: a) b)
2 Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.
3 Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio, l’autorizzazione viene revocata.
Requisiti professionali
Art. 5
1 Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone: a) b) c) d)
2 Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.
Requisiti personali
Art. 6
Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali: a) b) c) d) e)
Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone
Art. 7
1 Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.
2 Per coloro che provengono da Stati esteri l’esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.
3 L’esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell’OTIA. Capitolo II Contenuto dell’autorizzazione e tenuta dell’albo
Autorizzazione e struttura dell’Albo
Art. 8
1 Le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.
2 Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell’Albo.
Tenuta dell’Albo
Art. 9
1 L’Albo è conservato dall’OTIA, che provvede: a) b) c)
2 Per ogni ingegnere e architetto l’Albo riporta i seguenti dati: a) b) c) d) Capitolo III Ordine degli ingegneri e degli architetti
Ordine
Art. 10
L’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.
Compiti
Art. 11
L’OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate.
Responsabilità
Art. 12
L’OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.
Organi
Art. 13
Gli organi dell’OTIA sono:
a) b)
Assemblea
Art. 14
1 L’Assemblea è l’organo superiore dell’OTIA.
2 Essa è competente per: a) b) c) d)
3 Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
Consiglio
Art. 15
1 Il Consiglio dell’Ordine è l’organo esecutivo dell’OTIA.
2 Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.
3 Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare: a) b) c) d) e) f)
Organizzazione
Art. 16
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l’OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze. Capitolo IV Obblighi professionali
Obblighi professionali
Art. 17
1 Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto: a) b) c) d) e) f) g) h)
2 Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori. Capitolo V Vigilanza e potere disciplinare
Commissione di vigilanza
Art. 18
1 La vigilanza sull’applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).
2 La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e rieleggibili.
3 Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione.
Procedimenti disciplinari
Art. 19
1 Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni: a) b) c)
2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.
3 La revoca dell’autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all’autorità competente del Cantone nel quale l’ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.
4 L’azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.
Punibilità
Art. 20
1 La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa.
2 La sanzione è inflitta al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
Procedura
Art. 21
1 Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. All’autore della segnalazione viene comunicato l’avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.
2 Il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l’allestimento di perizie e di sentire testimoni. 1
3 Prima della decisione, all’interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.
4 Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 2
Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti
Art. 22
1 Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni.
2 Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.
Sospensione provvisionale
Art. 23
Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisionali ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via provvisionale la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone. Capitolo VI Disposizioni penali e rimedi giuridici
Abuso di qualifica
Art. 24
1 Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all’Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l’impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.
2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.
1
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 33.
Rimedi giuridici
3
1 di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Commesse pubbliche
Art. 26
4
1 Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l’OTIA. Capitolo VII Disposizioni esecutive, finali e transitorie
Norma transitoria
Art. 27
1 La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.
2 Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all’autore.
3 l procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall’Autorità istituita dal diritto previgente.
Abrogazione di norme
Art. 28
La Legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 29
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 5 Pubblicata nel BU 2004 , 231.
3 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.
4
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
5 Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.
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