Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
                            Legge  cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere  e di architetto  (del 24 marzo 2004)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Requisiti per l’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La  presente  legge  ha  per  scopo  di  promuovere  la  dignità  e  il  corretto  esercizio  delle  professioni di ingegnere e di architetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  stabilisce  in  particolare  le  condizioni  per  essere  ammessi  ad  esercitare  tali  professioni  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
Art. 2
                            L’esercizio  delle  professioni  di  ingegnere  ed  architetto  è  soggetta  ad  autorizzazione  rilasciata dall’Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 3
                            1  Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei  campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone  che  adempiono  i  requisiti  stabiliti  dalla  presente  legge  e  sono  in  possesso  della  relativa  autorizzazione rilasciata dall’OTIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o  ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti  dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per   l’ammissione   all’esercizio   delle   professioni   di   ingegnere   e   di   architetto   nel   Cantone  rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le persone in possesso dell’autorizzazione vengono iscritte nell’Albo cantonale degli ingegneri e  degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti per l’autorizzazione
Art. 4
                            1  L’autorizzazione  ad  esercitare  le  professioni  di  ingegnere  e  di  architetto  nel  Cantone  viene rilasciata se il richiedente:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se,   successivamente,   il   titolare   non   adempie   più   alle   condizioni   stabilite   per   il   rilascio,  l’autorizzazione viene revocata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti professionali
Art. 5
                            1  Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio le persone abilitate in  base ad un diritto acquisito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti personali
Art. 6
                            Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel  Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone
Art. 7
                            1  Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare  la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  coloro  che  provengono  da  Stati  esteri  l’esercizio  delle  professioni,  riservati  gli  accordi  internazionali  stipulati  dalla  Confederazione,  è  subordinato  alla  garanzia  della  reciprocità  e  alla  dimostrazione  del  possesso  di  requisiti  professionali  e  personali  equivalenti  a  quelli  stabiliti  dalla  presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame  di  tali  requisiti  e  il  rilascio  della  relativa  autorizzazione  ad  esercitare  le  professioni  nel  Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell’OTIA.  Capitolo II  Contenuto dell’autorizzazione e tenuta dell’albo
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione e struttura dell’Albo
Art. 8
                            1  Le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone  sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell’Albo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta dell’Albo
Art. 9
                            1  L’Albo è conservato dall’OTIA, che provvede:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per ogni ingegnere e architetto l’Albo riporta i seguenti dati:  a)  b)  c)  d)  Capitolo III  Ordine degli ingegneri e degli architetti
                        
                        
                    
                    
                    
                Ordine
Art. 10
                            L’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione  esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 11
                            L’OTIA  promuove  la  dignità  e  il  corretto  esercizio  della  professione  da  parte  dei  suoi  membri,  ne  tutela  gli  interessi,  collabora  con  le  Autorità  pubbliche  e  veglia  affinché  le  leggi,  i  regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 12
                            L’OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei  suoi membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
Art. 13
                            Gli organi dell’OTIA sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Assemblea
Art. 14
                            1  L’Assemblea è l’organo superiore dell’OTIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è competente per:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio
Art. 15
                            1  Il Consiglio dell’Ordine è l’organo esecutivo dell’OTIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 16
                            Per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  e  dal  regolamento,  l’OTIA  si  organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.  Capitolo IV  Obblighi professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi professionali
Art. 17
                            1  Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche  dai suoi collaboratori.  Capitolo V  Vigilanza e potere disciplinare
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 18
                            1  La vigilanza sull’applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che  esercitano  le  professioni  di  ingegnere  e  di  architetto  nel  Cantone  sono  esercitati  da  una  Commissione di vigilanza (Commissione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente,  e rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l’organizzazione della  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedimenti disciplinari
Art. 19
                            1  Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo  regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  revoca  dell’autorizzazione  viene  pubblicata  sul  Foglio  ufficiale  cantonale  e,  se  del  caso,  comunicata  all’autorità  competente  del  Cantone  nel  quale  l’ingegnere  o  architetto  ha  il  proprio  domicilio professionale principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Punibilità
Art. 20
                            1  La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sanzione è inflitta al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 21
                            1  Il  procedimento  disciplinare  è  avviato  d’ufficio  o  su  segnalazione.  All’autore  della  segnalazione viene comunicato l’avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  procedimento  è  retto  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  Alla  Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l’allestimento  di perizie e di sentire testimoni.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  della  decisione,  all’interessato  deve  essere  concessa  la  facoltà  di  esprimersi  e  di  consultare gli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti
Art. 22
                            1  Le  Autorità  giudiziarie,  i  Municipi  e  gli  altri  enti  pubblici  sono  tenuti  a  segnalare  alla  Commissione  tutte  le  infrazioni  alla  presente  legge  e  al  relativo  regolamento  di  cui  vengono  a  conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione provvisionale
Art. 23
                            Prima  della  decisione,  la  Commissione  può  adottare  tutte  le  misure  provvisionali  ritenute  necessarie;  in  caso  di  infrazioni  di  particolare  gravità  e  qualora  sia  dato  un  rischio  di  pregiudizi  particolarmente  gravi  oppure  siano  esposti  a  pericolo  interessi  pubblici  importanti,  la  Commissione  può  decretare  in  via  provvisionale  la  sospensione  dell’autorizzazione  ad  esercitare  le professioni nel Cantone.  Capitolo VI  Disposizioni penali e rimedi giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Abuso di qualifica
Art. 24
                            1  Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei  titoli   di   studio   o   iscrizioni   al   REG,   oppure,   senza   esserlo,   si   qualifica   come   titolare  dell’autorizzazione  ad  esercitare  le  professioni  di  ingegnere  e  di  architetto  nel  Cantone  o  come  iscritto  all’Albo,  oppure  ancora  suscita  altrimenti  nei  confronti  di  terzi  l’impressione  di  possedere  tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 33.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commesse pubbliche
Art. 26
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni  delle  pubbliche  amministrazioni  in  materia  di  assegnazione  di  mandati,  prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l’OTIA.  Capitolo VII  Disposizioni esecutive, finali e transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 27
                            1  La  presente  legge  è  applicabile  a  tutti  i  procedimenti  disciplinari  avviati  dopo  la  sua  entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge,  sono giudicati in base al diritto più favorevole all’autore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  l  procedimenti  disciplinari  pendenti  sono  decisi  secondo  la  procedura  e  dall’Autorità  istituita  dal  diritto previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione di norme
Art. 28
                            La  Legge  sulla  protezione  e  sull’esercizio  delle  professioni  di  ingegnere  e  architetto  e  dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 29
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  5  Pubblicata nel BU  2004  , 231.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.