Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull’assicurazione per la v... (851.100)
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Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e superstiti

1 Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e superstiti (del 28 gennaio 1948) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, indicata in seguito legge federale AVS, 1 decreta: I. Cassa cantonale di compensazione
Cassa cantonale di compensazione per l’AVS Art. 1 È istituita, con sede a Bellinzona e con carattere di persona giuridica di diritto pubblico, la cassa cantonale di compensazione (chiamata in seguito cassa) per l’assicurazione vecchiaia e superstiti, alla quale incombono i compiti assegnati alle casse cantonali di compensazione dalla legge federale AVS e dalle relative prescrizioni federali. II. Organizzazione interna e compiti della cassa
Organizzazione e compiti della cassa Art. 2 La cassa comprende:
1. La direzione, affidata ad un gerente, con i compiti seguenti: a) rappresentare la cassa di fronte ai terzi; b) intrattenere rapporti diretti con l’ufficio federale delle assicurazioni sociali, con i datori di lavoro e con gli assicurati affiliati alla cassa; c) procedere o rinunciare alla esecuzione contro le persone tenute a pagare le quote e gli assicurati; d) vigilare sull’assoggettamento delle persone tenute a pagare le quote e sull’osservanza delle prescrizioni legali da parte degli assicurati e delle persone tenute a pagare le quote; e) vigilare sul regolare funzionamento della cassa e su quello delle agenzie comunali ed emanare le istruzioni circa l’organizzazione ed i compiti delle agenzie; f) assicurare che le rendite che la cassa deve pagare vengano regolarmente versate agli aventi diritto e prendere le misure per garantire che le rendite corrisposte servano allo scopo cui le stesse sono destinate, conformemente alle norme contenute nelle disposizioni esecutive; g) provvedere a che la contabilità sia tenuta secondo le prescrizioni e le istruzioni federali; h) deferire - in caso di infrazione alle disposizioni penali generali - la pratica all’autorità penale competente, sempre che non sia competente essa stessa a decretare la multa d’ordine; i) presentare ogni anno il rapporto di gestione ed il conto d’esercizio.
2. L’ufficio del contenzioso, che provvede alle tassazioni d’ufficio, all’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione.
3. L’ufficio dei controlli dei datori di lavoro e delle agenzie, che eseguisce i controlli e le revisioni periodiche presso i datori di lavoro e le agenzie comunali, conformemente all’art. 68, cpv. 2, della legge federale AVS e all’art. 164, cpv. 2, della relativa ordinanza di esecuzione del 31 ottobre
1947. 2
4. L’ufficio della contabilità, che allestisce il conto delle quote riscosse e delle rendite versate con gli affiliati da una parte e con l’ufficio centrale di compensazione dall’altra; cura la tenuta dei conti individuali delle quote e di quello speciale per le spese di amministrazione previsto dall’art. 69, cpv. 3, della legge federale AVS e relative disposizioni esecutive.
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CS8, 437.
2
CS8, 493.

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5. La sezione del servizio delle rendite, che provvede alla determinazione delle rendite e al loro pagamento agli aventi diritto, salvo i casi in cui le rendite sono versate dal datore di lavoro.
6. Il riparto dei conteggi, che cura la riscossione delle quote legali e quella delle quote per le spese di amministrazione, nonché la loro compensazione con le rendite versate dai datori di lavoro.
7. Il riparto del registro delle persone tenute a pagare le quote e degli assicurati, che provvede al loro assoggettamento.
8. Il riparto delle tassazioni, che fissa le tassazioni, decide le domande di riduzione e di condono.
9. La sezione dei compiti ausiliari, che provvede alla esecuzione dei compiti ausiliari che sono affidati alla cassa, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia, conformemente ai disposti dell’art. 63, cpv. 4, della legge federale sull’AVS.
10. Tutti gli altri compiti derivanti dall’applicazione della legge federale AVS, che non siano espressamente indicati nei capoversi da 1 a 9 del presente articolo e che non furono già assegnati ad un altro organo, sono affidati al gerente della cassa. III. Agenzie comunali
Agenzia comunale Art. 3 In ogni comune del Cantone è istituita un’agenzia comunale della cassa. La gestione dell’agenzia è affidata ad un gerente nominato dal municipio a norma della legge organica comunale, e sotto la sua sorveglianza e responsabilità. La nomina può essere condizionata all’esito di un esame di idoneità davanti ad una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato. Se l’agenzia comunale non funziona regolarmente, la direzione della cassa ne informa il municipio invitandolo a rimediare alle insufficienze constatate. Se il municipio non prende le necessarie misure, la direzione della cassa deferisce il caso al dipartimento competente, il quale potrà affidare la gestione dell’agenzia ad altre persone a spese del comune.
Sostituzione del gerente;

ricorso

Art. 4 3 Il municipio non può procedere alla sostituzione di un gerente nominato se motivi fondati non giustificano il cambiamento. La mancata riconferma di un gerente in funzione e la sua destituzione sono soggette all’approvazione del dipartimento competente. Contro le decisioni del dipartimento è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.
Onorari dei gerenti; indennità ai comuni Art. 5 Gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali, nonché le indennità che la cassa cantonale di compensazione dovrà corrispondere ai comuni per la gestione delle agenzie comunali saranno stabiliti da speciale decreto legislativo.
Compiti dell’agenzia comunale Art. 6 Le agenzie: a) provvedono a rimettere i moduli e le comunicazioni che li concernono alle persone tenute a pagare le quote ed agli assicurati nel territorio del comune; b) ricevono i conteggi e riscuotono le quote da parte di determinate categorie di persone ed assicurati, come alle particolari istruzioni emanate dalla direzione della cassa; c) si assicurano che tutte le persone tenute a pagare le quote e tutti gli assicurati nel comune affiliati alla cassa siano in regola con i versamenti, diffidano i ritardatari ed informano la direzione della cassa. A questo scopo esse tengono un elenco di tutte le persone astrette le quote e di tutti gli assicurati, compresi quelli che sono affiliati ad un’altra cassa; d) tengono la registrazione delle loro entrate conformemente alle istruzioni della direzione della cassa e ogni mese, all’atto della presentazione delle distinte, versano alla cassa gli importi percepiti; e) forniscono agli interessati le necessarie informazioni; f) collaborano alla riunione dei documenti necessari per la determinazione delle rendite transitorie; g) collaborano alla determinazione del reddito delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e di quelle che non esercitano un’attività lucrativa;
3
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
3 h) collaborano all’assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare le quote. IV. Commissione di vigilanza
Commissione di vigilanza Art. 7 Il Consiglio di Stato nomina una commissione di vigilanza composta di cinque membri, di cui un Consigliere di Stato che funziona da presidente, e di due supplenti. Questa commissione esercita, a norma delle istruzioni del Consiglio di Stato, la vigilanza sulla gestione della cassa. L’organizzazione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un’ordinanza del Consiglio di Stato. V. Riscossione dei contributi per le spese di amministrazione
Spese di amministrazione:

1. Riscossione

Art. 8 A copertura delle spese di amministrazione, la cassa preleverà un contributo speciale dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa, ad essa affiliati. L’ammontare del contributo speciale verrà fissato dalla cassa conformemente alle disposizioni particolari emanate in merito dal dipartimento federale dell’economia pubblica. I contributi verranno riscossi contemporaneamente a quelli dovuti dalle persone obbligate, mediante conteggi periodici.

2. Autorizzazione

Art. 9 Le spese di amministrazione della cassa sono autorizzate e anticipate dallo Stato. VI. Revisione della cassa
Ufficio di revisione Art. 10 Il Consiglio di Stato designerà l’ufficio di revisione per la revisione della contabilità e della gestione della cassa, conformemente all’art. 68, cpv. 1, della legge federale AVS e agli art. 164 e seguenti delle disposizioni esecutive. VII. Assistenza amministrativa in materia fiscale 4
Trasmissione dei dati fiscali 5 Art. 11
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1 I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla cassa singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2 I dati fiscali necessari al calcolo dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa e delle persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono per via elettronica.
3 Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. VIII. Responsabilità
Diritto di regresso Art. 12 Il Cantone ha diritto di regresso sui funzionari o impiegati della cassa per i danni derivanti da atti illeciti da essi commessi nell’esercizio delle loro funzioni e per i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave violando le prescrizioni legali, dei quali il Cantone deve rispondere a sensi dell’art. 70 della legge federale sull’AVS. I comuni sono responsabili verso il Cantone, nei limiti del capoverso precedente, dei danni causati dalle agenzie comunali, con diritto di regresso sui funzionari di queste ultime.
4
Sezione modificata dal DL 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 158.
5
Nota marginale modificata dal DL 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 158.
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Art. modificato dal DL 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 158.

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IX. Commissione cantonale di ricorso Art. 13 ... 7 Art. 14 ... 8 Art. 15 ... 9 X. Disposizioni penali
Autorità giudiziaria Art. 16 I reati e le contravvenzioni previsti dagli art . 87 e 88 della legge federale 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono devoluti al giudizio dell’autorità giudiziaria a’ sensi della legge 28 maggio 1941 di applicazione del Codice penale svizzero. XI. Disposizioni finali
Condono delle quote Art. 17 Il Dipartimento dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza 10 , è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di fr. 1.- è a carico dell’assistenza pubblica.
Organico del personale della cassa Art. 18 Il Gran Consiglio stabilirà con decreto speciale la pianta organica e la classifica del personale della cassa. Art. 18a ... 11
Entrata in vigore Art. 19 Il presente decreto entra in vigore
12 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, previa approvazione del Consiglio federale 13 . Pubblicato nel BU 1948 , 33.

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Art. abrogato dalla L del 6.4.1961 - BU 1961, 109.
8
Art. abrogato dalla L del 6.4.1961 - BU 1961, 109.

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Art. abrogato dalla L del 6.4.1961 - BU 1961, 109.
10 Denominazione modificata in «Dipartimento della sanità e della socialità» DE del 12.3.2002 in vigore dal
15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 1971, 454.
11 Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 709; precedenti modifiche: BU 1980,
30; BU 2002, 420.
12 Entrata in vigore: 30 marzo 1948 - BU 1948, 33.
13 Approvazione federale: 20 marzo 1948 - BU 1948, 37.
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