Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri
                            1  Decreto esecutivo  concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni  effettuati con elicotteri  (del 17 giugno 1987)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamate le disposizioni della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (LNA)  e dell’Ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973  2  (ONA) come pure le autorizzazioni  dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo di applicazione
Art. 1
                            Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia  di  voli  a  bassa  quota  e  atterraggi  esterni  effettuati  con  elicotteri  sul  territorio  cantonale  nei  limiti  previsti dalla legislazione federale sulla navigazione aerea.  Capitolo II  Disposizioni federali vigenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
a) voli a bassa quota;
Art. 2
                            1  È considerato volo a bassa quota qualsiasi volo effettuato a meno di 300 m sopra zone  densamente popolate o di 150 m sopra le altre zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) atterraggi esterni;
                            2  È considerato atterraggio esterno la manovra di atterraggio e di partenza o di volo stazionario con  elicottero in prossimità del suolo al di fuori di un aerodromo.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                c) atterraggi esterni in montagna
                            3  Per atterraggi esterni in montagna s’intendono gli atterraggi effettuati in regioni situate a una quota  superiore ai 1100 m sul livello del mare.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) zona densamente popolata
                            4  Per   zona   densamente   popolata   si   intende   un   gruppo   (agglomerato)   di   almeno   dieci   case  d’abitazione contigue nonché il terreno circostante sino a 100 m da esse.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Modo di volare. Principio
Art. 3
                            Nel  limite  del  possibile  devono  essere  evitati  i  rumori  inutili,  scegliendo  gli  itinerari  e  le  quote di volo in modo da evitare disturbi eccessivi sui centri abitati, ospedali, scuole e simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                A) Voli a bassa quota
Art. 4
                            1  I voli a bassa quota sono sottoposti all’autorizzazione dell’UFAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per contro nessuna autorizzazione è necessaria per:  -  i voli di ricerca, salvataggio e polizia;  -  le manovre di partenza e atterraggio sugli aerodromi;  -  i voli d’istruzione effettuati fuori dalle zone densamente popolate.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                RS 748.0
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                RS 748.01
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
4
Cpv. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
2
Art. 5
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                B) ...
Art. 6
                            ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                I) Sui laghi o fiumi o aree doganali
Art. 7
                            1  Gli  atterraggi  esterni  su  distese  d’acqua  pubbliche  sono  autorizzati  soltanto  se  il  richiedente può fornire la prova che l’autorità cantonale competente non solleva alcuna obiezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  atterraggi  esterni  sulle  aree  esclusive  della  dogana  sono  autorizzati  soltanto  dopo  aver  consultato la Direzione generale delle dogane.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                II) In regioni densamente popolate
Art. 8
                            1  Gli  atterraggi  esterni  in  regioni  densamente  popolate  sono  ammessi  qualora  l’autorità  comunale  interessata  non  ha  inoltre  sollevato  obiezioni  dal  punto  di  vista  della  sicurezza  della  circolazione o di lotta contro il rumore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno eccezione gli atterraggi esterni sugli eliporti degli ospedali.  Art. 9  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                C) Atterraggi esterni in montagna
I) Principio
Art. 10
                            1  Gli  atterraggi  esterni  in  montagna  a  scopo  d’esercizio  e  di  sport,  nonché  il  trasporto  di  persone  a  scopo  turistico,  possono  aver  luogo  solo  sulle  aree  d’atterraggio  in  montagna  designate  come tali dall’autorità federale competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Atterraggi  a  scopo  d’istruzione  sono  autorizzati  anche  fuori  dalle  aree  di  atterraggio  in  montagna  fino a una quota di 2000 m sul livello del mare. A una quota superiore ai 2000 m possono aver luogo  solo nelle aree designate dall’autorità federale competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                II) Eccezioni
Art. 11
                            Per  motivi  importanti  il  DFTCE  può  concedere,  d’intesa  con  le  autorità  cantonale  e  comunale, eccezioni di breve durata alle prescrizioni di cui all’art. 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                I) ...
Art. 12
                            ...  10
                        
                        
                    
                    
                    
                II) Movimenti mensili
Art. 13
                            1  Sulla  medesima  area  d’atterraggio  esterna,  trattandosi  di  voli  a  scopi  di  allenamento  o  sportivi  o  di  trasporto  di  persone  per  ragioni  d’affari  o  scopi  turistici,  in  ogni  mese  civile  possono  essere effettuati al massimo 20 movimenti per impresa di trasporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni decollo e ogni atterraggio nonché ogni arrivo e ogni partenza in volo stazionario con elicottero  in prossimità del suolo è considerato come un movimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Diversi punti d’atterraggio all’interno di un perimetro di 500 m sono considerati come una sola area  d’atterraggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le limitazioni di cui al cpv. 1 non si applicano alle aree d’atterraggio autorizzate in montagna e alle  manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi.
                        
                        
                    
                    
                    
                III) Voli di lavoro
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU
1988, 171; 1995, 399.
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. introdotto dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
9
Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
                            10    Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art. 14  Nel  caso  di  una  frequente  o  prolungata  utilizzazione  di  un’area  d’atterraggio  esterna  nell’ambito di voli di lavoro (ad esempio voli su cantieri, trasporto di legnami, ecc.) il programma dei  voli deve essere discusso preventivamente con l’autorità comunale interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Manifestazioni aeronautiche pubbliche al
di fuori di aerodromi
Art. 15
                            1  Quando  per  una  manifestazione  sotto  i  1100  m/M  segnatamente  feste  campestri,  di  associazioni,  vengono  utilizzati  non  più  di  due  elicotteri,  l’autorità  comunale  nella  cui  giurisdizione  essa si svolge è competente per il rilascio dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Comuni vicini che dovessero essere sorvolati a quote inferiori alle minime regolamentari (300 m/M  in  zone  densamente  popolate,  altrove  150  m/M)  durante  le  operazioni  di  partenza  e  atterraggio,  devono dare il loro accordo; gli altri Comuni devono essere avvisati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  dell’autorità  comunale  deve  contenere  le  imposizioni  concernenti  gli  orari,  le  rotte  di volo, ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Orari di servizio per il trasporto di materiale
                            11  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  il  trasporto  di  materiali  con  atterraggi  esterni  sul  territorio  cantonale,  le  imprese  di  trasporto   con   attività   regolare   nel   Cantone   (Air   Grischa,   Eliticino,   Heli   TV)   sono   vincolate  all’osservanza dei seguenti orari:  A)    Periodo invernale (1° ottobre al 31 marzo):  - lunedì-venerdì  08.00-12.00 / 13.30-18.00  - sabato  08.00-12.00  B)    Periodo estivo (1° aprile al 30 settembre):  - lunedì-venerdì  08.00-12.00 / 13.30-19.00  - sabato  08.00-12.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il trasporto di materiale è pure escluso nei giorni festivi parificati alle domeniche secondo il Decreto  legislativo 10 luglio 1934 e successive modificazioni: Capo d’anno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di  Pasqua,  Primo  maggio,  Ascensione,  Lunedì  di  Pentecoste,  Corpus  Domini,  S.  Pietro  e  Paolo,  il  1°  agosto  (anniversario  della  fondazione  della  Confederazione),  Assunzione,  Ognissanti,  Immacolata,  Natale, S. Stefano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  trasporto  di  materiale  necessario  ad  una  manifestazione  aeronautica  è  permesso  nei  limiti  degli  orari previsti nell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eccezioni agli orari potranno essere concesse dall’autorità cantonale competente in casi speciali e  documentati.  L’istanza  in  tal  caso  deve  essere  formulata  per  iscritto  e  presentata  almeno  48  ore  prima della postulata deroga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sorpassi d’orario effettuati per motivi di forza maggiore (situazioni meteorologiche particolari, motivi  tecnici importanti) dovranno essere giustificati per iscritto all’autorità cantonale competente.  Capitolo III  Disposizioni cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità comunali
                            13  Art. 17  14  Nel presente decreto, per autorità comunale si intende il Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                A) Competenze:
I) Municipali
                            Art. 17a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Municipio autorizza i voli di cui agli art. 5 e 15 e si esprime su quelli previsti agli art. 8 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa al Direttore dell’aeroporto cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Nota marginale modificata dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Nota marginale modificata dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            II) Dipartimento del territorio  16  Art. 18  17  Il Dipartimento del territorio formula il preavviso all’autorità federale secondo l’art. 54 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 OSIA per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III) Ufficio dell’aeroporto cantonale  18  Art. 19  19  1  L’Ufficio  dell’aeroporto  cantonale,  sentita  la  Sezione  della  circolazione,  formula  il  preavviso  all’autorità  federale  secondo  l’art.  51  cpv.  1  OSIA,  per  gli  atterraggi  esterni  su  distese  d’acqua pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio  dell’aeroporto  cantonale  autorizza  le  eccezioni  agli  orari  di  cui  all’art.  16  cpv.  1.  Ad  essa  devono pure essere trasmesse le giustificazioni di cui all’art. 16 cpv. 5.  Art. 20  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                B) Atterraggi esterni in montagna
I) Presentazione dell’istanza
Art. 21
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In relazione al parere che l’autorità cantonale deve formulare conformemente all’art. 11,  l’istanza  deve  essere  trasmessa  al  Dipartimento  di  polizia  almeno  4  settimane  prima  della  manifestazione   munita   nel   contempo   dei   preavvisi   del   Municipio   interessato   e   del   Direttore  dell’aeroporto cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza deve contenere le seguenti indicazioni:  -  scopo del trasporto;  -  data prevista e, se conosciuta, quella di riserva;  -  luogo del decollo;  -  quota esatta e relative coordinate del perimetro di atterraggio;  -  numero massimo di voli previsti;  -  numero di elicotteri usati e loro immatricolazione;  -  genere di persone che si intende trasportare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  22  Art. 22  ...  23  Capitolo IV  Disposizioni diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 23
                            24  I  Municipi,  l’Ufficio  dell’aeroporto  cantonale  e  le  polizie  cantonale  e  comunali,  vigilano  sull’ossequio delle prescrizioni federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segnalazioni di infrazioni
Art. 24
                            25  Le   segnalazioni   di   infrazioni   sono   trasmesse   all’UFAC   per   il   tramite   dell’Ufficio  dell’aeroporto cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 25
                            26  Contro  le  decisioni  dei  Municipi  è  data  facoltà  di  ricorso  all’UFAC  entro  30  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Nota marginale modificata dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Nota marginale modificata dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art. abrogato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Art. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Cpv. abrogato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. abrogato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti amministrativi e penalità
Art. 26
                            1  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni  della  legislazione  federale  sulla  navigazione  aerea  può  essere  punito  o  dall’UFAC  con  una  multa  fino  a  fr.  20’000.-  o  con  l’arresto  da  parte  dell’autorità giudiziaria penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 27
                            Il presente decreto entra in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi  e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1987  , 153.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.