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Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

1 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le disposizioni della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948
1 (LNA) e dell’Ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 2 (ONA) come pure le autorizzazioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di voli a bassa quota e atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale nei limiti previsti dalla legislazione federale sulla navigazione aerea. Capitolo II Disposizioni federali vigenti

Definizioni

a) voli a bassa quota;

Art. 2

1 È considerato volo a bassa quota qualsiasi volo effettuato a meno di 300 m sopra zone densamente popolate o di 150 m sopra le altre zone.

b) atterraggi esterni;

2 È considerato atterraggio esterno la manovra di atterraggio e di partenza o di volo stazionario con elicottero in prossimità del suolo al di fuori di un aerodromo. 3

c) atterraggi esterni in montagna

3 Per atterraggi esterni in montagna s’intendono gli atterraggi effettuati in regioni situate a una quota superiore ai 1100 m sul livello del mare.

d) zona densamente popolata

4 Per zona densamente popolata si intende un gruppo (agglomerato) di almeno dieci case d’abitazione contigue nonché il terreno circostante sino a 100 m da esse. 4

Modo di volare. Principio

Art. 3

Nel limite del possibile devono essere evitati i rumori inutili, scegliendo gli itinerari e le quote di volo in modo da evitare disturbi eccessivi sui centri abitati, ospedali, scuole e simili.

A) Voli a bassa quota

Art. 4

1 I voli a bassa quota sono sottoposti all’autorizzazione dell’UFAC.
2 Per contro nessuna autorizzazione è necessaria per: - i voli di ricerca, salvataggio e polizia; - le manovre di partenza e atterraggio sugli aerodromi; - i voli d’istruzione effettuati fuori dalle zone densamente popolate. 5
1

RS 748.0

2

RS 748.01

3

Cpv. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.

4

Cpv. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.

5

Cpv. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.

2

Art. 5

... 6

B) ...

Art. 6

... 7

I) Sui laghi o fiumi o aree doganali

Art. 7

1 Gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche sono autorizzati soltanto se il richiedente può fornire la prova che l’autorità cantonale competente non solleva alcuna obiezione.
2 Gli atterraggi esterni sulle aree esclusive della dogana sono autorizzati soltanto dopo aver consultato la Direzione generale delle dogane. 8

II) In regioni densamente popolate

Art. 8

1 Gli atterraggi esterni in regioni densamente popolate sono ammessi qualora l’autorità comunale interessata non ha inoltre sollevato obiezioni dal punto di vista della sicurezza della circolazione o di lotta contro il rumore.
2 Fanno eccezione gli atterraggi esterni sugli eliporti degli ospedali. Art. 9 ... 9

C) Atterraggi esterni in montagna

I) Principio

Art. 10

1 Gli atterraggi esterni in montagna a scopo d’esercizio e di sport, nonché il trasporto di persone a scopo turistico, possono aver luogo solo sulle aree d’atterraggio in montagna designate come tali dall’autorità federale competente.
2 Atterraggi a scopo d’istruzione sono autorizzati anche fuori dalle aree di atterraggio in montagna fino a una quota di 2000 m sul livello del mare. A una quota superiore ai 2000 m possono aver luogo solo nelle aree designate dall’autorità federale competente.

II) Eccezioni

Art. 11

Per motivi importanti il DFTCE può concedere, d’intesa con le autorità cantonale e comunale, eccezioni di breve durata alle prescrizioni di cui all’art. 10.

I) ...

Art. 12

... 10

II) Movimenti mensili

Art. 13

1 Sulla medesima area d’atterraggio esterna, trattandosi di voli a scopi di allenamento o sportivi o di trasporto di persone per ragioni d’affari o scopi turistici, in ogni mese civile possono essere effettuati al massimo 20 movimenti per impresa di trasporto.
2 Ogni decollo e ogni atterraggio nonché ogni arrivo e ogni partenza in volo stazionario con elicottero in prossimità del suolo è considerato come un movimento.
3 Diversi punti d’atterraggio all’interno di un perimetro di 500 m sono considerati come una sola area d’atterraggio.
4 Le limitazioni di cui al cpv. 1 non si applicano alle aree d’atterraggio autorizzate in montagna e alle manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi.

III) Voli di lavoro

6

Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU

1988, 171; 1995, 399.

7

Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.

8

Cpv. introdotto dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.

9

Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.

10 Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
3 Art. 14 Nel caso di una frequente o prolungata utilizzazione di un’area d’atterraggio esterna nell’ambito di voli di lavoro (ad esempio voli su cantieri, trasporto di legnami, ecc.) il programma dei voli deve essere discusso preventivamente con l’autorità comunale interessata.

Manifestazioni aeronautiche pubbliche al

di fuori di aerodromi

Art. 15

1 Quando per una manifestazione sotto i 1100 m/M segnatamente feste campestri, di associazioni, vengono utilizzati non più di due elicotteri, l’autorità comunale nella cui giurisdizione essa si svolge è competente per il rilascio dell’autorizzazione.
2 I Comuni vicini che dovessero essere sorvolati a quote inferiori alle minime regolamentari (300 m/M in zone densamente popolate, altrove 150 m/M) durante le operazioni di partenza e atterraggio, devono dare il loro accordo; gli altri Comuni devono essere avvisati.
3 L’autorizzazione dell’autorità comunale deve contenere le imposizioni concernenti gli orari, le rotte di volo, ecc.

Orari di servizio per il trasporto di materiale

11 Art. 16
12
1 Per il trasporto di materiali con atterraggi esterni sul territorio cantonale, le imprese di trasporto con attività regolare nel Cantone (Air Grischa, Eliticino, Heli TV) sono vincolate all’osservanza dei seguenti orari: A) Periodo invernale (1° ottobre al 31 marzo): - lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-18.00 - sabato 08.00-12.00 B) Periodo estivo (1° aprile al 30 settembre): - lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.30-19.00 - sabato 08.00-12.00.
2 Il trasporto di materiale è pure escluso nei giorni festivi parificati alle domeniche secondo il Decreto legislativo 10 luglio 1934 e successive modificazioni: Capo d’anno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Primo maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo, il 1° agosto (anniversario della fondazione della Confederazione), Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, S. Stefano.
3 Il trasporto di materiale necessario ad una manifestazione aeronautica è permesso nei limiti degli orari previsti nell’autorizzazione.
4 Eccezioni agli orari potranno essere concesse dall’autorità cantonale competente in casi speciali e documentati. L’istanza in tal caso deve essere formulata per iscritto e presentata almeno 48 ore prima della postulata deroga.
5 Sorpassi d’orario effettuati per motivi di forza maggiore (situazioni meteorologiche particolari, motivi tecnici importanti) dovranno essere giustificati per iscritto all’autorità cantonale competente. Capitolo III Disposizioni cantonali

Autorità comunali

13 Art. 17 14 Nel presente decreto, per autorità comunale si intende il Municipio.

A) Competenze:

I) Municipali

Art. 17a
15
1 Il Municipio autorizza i voli di cui agli art. 5 e 15 e si esprime su quelli previsti agli art. 8 e
14.
2 Una copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa al Direttore dell’aeroporto cantonale.
11 Nota marginale modificata dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
12 Art. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
13 Nota marginale modificata dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.

14

Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
15 Art. introdotto dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.

4

II) Dipartimento del territorio 16 Art. 18 17 Il Dipartimento del territorio formula il preavviso all’autorità federale secondo l’art. 54 cpv.
1 OSIA per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna.
III) Ufficio dell’aeroporto cantonale 18 Art. 19 19 1 L’Ufficio dell’aeroporto cantonale, sentita la Sezione della circolazione, formula il preavviso all’autorità federale secondo l’art. 51 cpv. 1 OSIA, per gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.
2 L’Ufficio dell’aeroporto cantonale autorizza le eccezioni agli orari di cui all’art. 16 cpv. 1. Ad essa devono pure essere trasmesse le giustificazioni di cui all’art. 16 cpv. 5. Art. 20 ...
20

B) Atterraggi esterni in montagna

I) Presentazione dell’istanza

Art. 21

21
1 In relazione al parere che l’autorità cantonale deve formulare conformemente all’art. 11, l’istanza deve essere trasmessa al Dipartimento di polizia almeno 4 settimane prima della manifestazione munita nel contempo dei preavvisi del Municipio interessato e del Direttore dell’aeroporto cantonale.
2 L’istanza deve contenere le seguenti indicazioni: - scopo del trasporto; - data prevista e, se conosciuta, quella di riserva; - luogo del decollo; - quota esatta e relative coordinate del perimetro di atterraggio; - numero massimo di voli previsti; - numero di elicotteri usati e loro immatricolazione; - genere di persone che si intende trasportare.
3
... 22 Art. 22 ... 23 Capitolo IV Disposizioni diverse

Vigilanza

Art. 23

24 I Municipi, l’Ufficio dell’aeroporto cantonale e le polizie cantonale e comunali, vigilano sull’ossequio delle prescrizioni federali.

Segnalazioni di infrazioni

Art. 24

25 Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC per il tramite dell’Ufficio dell’aeroporto cantonale.

Ricorsi

Art. 25

26 Contro le decisioni dei Municipi è data facoltà di ricorso all’UFAC entro 30 giorni dall’intimazione.
16 Nota marginale modificata dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
17 Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
18 Nota marginale modificata dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
19 Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.

20

Art. abrogato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
21 Art. modificato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
22 Cpv. abrogato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
23 Art. abrogato dal DE 31.5.1988, in vigore dal 7.6.1988 - BU 1988, 171.
24 Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.

25

Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
26 Art. modificato dal DE 17.7.1995, in vigore dal 21.7.1995 - BU 1995, 399.
5

Provvedimenti amministrativi e penalità

Art. 26

1 Chiunque contravviene alle disposizioni della legislazione federale sulla navigazione aerea può essere punito o dall’UFAC con una multa fino a fr. 20’000.- o con l’arresto da parte dell’autorità giudiziaria penale.
2 Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

Entrata in vigore

Art. 27

Il presente decreto entra in vigore
27 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1987 , 153.
27 Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.
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