Legge sull’approvvigionamento idrico (722.100)
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Legge sull’approvvigionamento idrico

1 Legge sull’approvvigionamento idrico (del 22 giugno 1994) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visti: - il messaggio 22 gennaio 1991 n. 3735 e il rapporto di complemento 20 aprile 1993 del Consiglio di Stato; - il rapporto 6 maggio 1994 n. 3735 R della Commissione della legislazione, d e c r e t a : TITOLO I Generalità

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina le competenze e i compiti dei Comuni e del Cantone atti a garantire un normale approvvigionamento e un uso parsimonioso dell’acqua, segnatamente di quella potabile, come pure il sussidiamento dei provvedimenti necessari al conseguimento di questo fine.
2 Essa è sussidiaria nei confronti delle leggi sulla potabilità, sulla tutela delle acque, sulla captazione delle fonti d’alimentazione e sull’approvvigionamento in stato di necessità. TITOLO II Competenze e compiti dei Comuni Capitolo I In generale

Principio

Art. 2

I comuni, per il loro comprensorio: a) assicurano un adeguato servizio di approvvigionamento d’acqua, segnatamente d’acqua potabile; b) allestiscono un inventario degli impianti d’approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione tecnica sullo stato e le necessità d’approvvigionamento; c) adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell’acqua. Capitolo II Servizio d’approvvigionamento idrico

Competenze

Art. 3

1 L’esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell’acqua, devono essere garantite dai comuni.
2 Essi possono assolvere tale compito singolarmente o in consorzio, come pure mediante concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni.
3 Le convenzioni di cui al cpv. 2 sono trasmesse per ratifica costitutiva al Consiglio di Stato.

Obbligo di approvvigionare

Art. 4

I comuni sono obbligati a fornire acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa e a quelle da urbanizzare conformemente ai disposti pianificatori in vigore. Capitolo III Inventario degli impianti d’approvvigionamento idrico e relazione tecnica

2

Inventario degli impianti

Art. 5

1 Ogni comune allestisce e tiene a giorno, nell’ambito del piano regolatore, un inventario degli impianti esistenti per l’approvvigionamento d’acqua del proprio comprensorio giurisdizionale.
2 L’inventario è costituito da piani indicanti le parti dell’impianto d’approvvigionamento d’acqua con i dati che lo caratterizzano.
3 Esso è allestito conformemente alle direttive del Dipartimento che fissa i termini di presentazione nei casi ritenuti urgenti o se non è prevista a breve termine una revisione del piano regolatore.

Relazione tecnica

Art. 6

1 Ogni comune elabora una relazione tecnica indicante lo stato aggiornato dell’approvvigionamento idrico e le necessità future.
2 La relazione è integrata nel piano regolatore, allestita conformemente alle direttive e nei termini di tempo fissati dal Consiglio di Stato e trasmessa a quest’ultimo per le necessarie verifiche. Capitolo IV Misure per l’uso parsimonioso dell’acqua

Regolamento

Art. 7

1 La distribuzione dell’acqua da parte degli enti competenti avviene a norma di regolamento tenuto a disposizione degli abbonati.
2 Il regolamento deve essere sottoposto al Consiglio di Stato per l’approvazione.
3 Le direttive fissano in particolare i criteri minimi, segnatamente d’ordine tariffario, atti a favorire l’uso parsimonioso e razionale dell’acqua.

Verifica degli impianti

Art. 8

1 Secondo le direttive del Dipartimento, gli enti, di cui all’art. 3 cpv. 2, procedono a verifiche periodiche dei loro impianti idrici, al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.
2 Essi comunicano i riscontri ottenuti al Dipartimento. TITOLO III Competenze e compiti del Cantone Capitolo I In generale

Principio

Art. 9

Il Cantone, per l’intero territorio cantonale: a) accerta lo stato e le necessità dell’approvvigionamento, come pure la disponibilità in acqua; b) pianifica l’uso delle fonti e prevede gli interventi d’interesse generale atti ad assicurare un normale approvvigionamento; c) persegue una politica per l’uso parsimonioso dell’acqua. Capitolo II Accertamento dell’approvvigionamento idrico

Risanamenti

Art. 10

1 Il Dipartimento esamina i riscontri che attestano lo stato degli impianti di approvvigionamento.
2 In caso di necessità, esso può ordinare agli enti competenti i necessari risanamenti.
3 ...
1

Inventario cantonale

a) scopo, contenuto e competenza

1

Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

3 Art. 11
1 L’accertamento dello stato e delle necessità dell’approvvigionamento idrico, come pure della disponibilità in acqua, è operato per il tramite di un Inventario cantonale (detto in seguito Inventario).
2 L’Inventario è allestito dal Dipartimento.

b) aggiornamento

Art. 12

1 Il Dipartimento tiene costantemente a giorno l’Inventario.
2 I comuni e gli enti competenti titolari di impianti d’approvvigionamento e di distribuzione sono tenuti a fornire al Dipartimento i dati necessari per la compilazione ed il tempestivo aggiornamento dell’Inventario. Capitolo III Pianificazione dell’approvvigionamento idrico

Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI)

a) scopo e competenze

Art. 13

1 L’uso delle fonti d’alimentazione, nonché le opere d’interesse generale atte ad assicurare un normale approvvigionamento, sono definite dal piano cantonale d’approvvigionamento idrico (detto in seguito PCAI).
2 Il Consiglio di Stato: a) allestisce il progetto di PCAI; b) notifica il progetto di PCAI ai Comuni, ai Consorzi e agli enti pubblici interessati, per eventuali osservazioni e proposte, da presentare entro due mesi; c) esamina le osservazioni e le proposte presentate e adotta il PCAI.

b) contenuto

Art. 14

1 Il PCAI indica segnatamente: a) i comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche; b) le opere d’interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento e il loro grado di priorità; c) i tempi di attuazione di tali opere; d) gli enti pubblici incaricati della loro esecuzione, come pure i Consorzi istituiti o da istituire; e) le previsioni di spesa.
2 Il PCAI è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche ed è coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario.

c) adozione per comprensori

Art. 15

La procedura d’adozione del PCAI può essere avviata e portata a termine anche per singoli comprensori definiti dal Consiglio di Stato.

d) entrata in vigore

Art. 16

Con la sua adozione globale o per comprensorio, il PCAI entra immediatamente in vigore ed esplica gli effetti previsti dalla legge.

e) modifiche

Art. 17

1 Le modifiche del PCAI sottostanno alle norme per la sua adozione.
2 Modifiche o correzioni di marginale importanza o dovute ad interventi urgenti sono disposte dal Consiglio di Stato senza la consultazione di cui all’art. 12 cpv. 2.
3 Gli interessati sono tempestivamente informati. TITOLO IV Attuazione e sussidiamento degli interventi previsti dal PCAI Capitolo I Attuazione del PCAI

Enti competenti

4

Art. 18

1 Gli enti designati provvedono all’attuazione degli interventi previsti, secondo tempi indicati dal PCAI.
2 Gli enti competenti possono delegare la realizzazione e la gestione delle opere prescritte dal PCAI ad altri enti di diritto pubblico o privato.

Provvedimenti coattivi

Art. 19

1 Il Consiglio di Stato può procedere all’istituzione coattiva dei consorzi indicati dal PCAI in caso di mancata istituzione volontaria conformemente all’apposita legislazione.
2 In caso di inadempienza e di fronte ad un pericolo incombente il Consiglio di Stato, previa diffida, può intervenire d’ufficio a spese degli obbligati. Capitolo II Sussidiamento

Sussidio per gli interventi

a) competenza

Art. 20

1 Il Cantone, per le opere di interesse regionale o sovraccomunale definite dal piano cantonale di approvvigionamento, accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell’art. 18. 2
2
... 3
3 Per il computo e la procedura di concessione è applicabile la legge sui sussidi.

b) importi

Art. 21

4
1 Il sussidio cantonale è al minimo del 10% e al massimo del 60%.
2 Tenuto conto delle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria, i contributi sono commisurati alla forza finanziaria dei Comuni e al gruppo e alla zona di loro appartenenza.
3 Il Consiglio di Stato può ridurre il sussidio se il beneficiario non ha esaurito le altre possibilità di finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste.
4 In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può accordare sussidi anche per opere di interesse generale di singoli comuni, per i quali l’onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato, applicando i criteri dei capoversi precedenti. TITOLO IVA
5 Rimedi di diritto

Autorità di ricorso

Art. 21a 6 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO V Norme transitorie e finali

Diritto intertemporale

Art. 22

1 Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge vengono evase secondo quanto previsto dal decreto legislativo concernente il sussidiamento degli acquedotti non agricoli del
3 novembre 1986.
2 Le disposizioni del TITOLO II, Capitoli III e IV della presente legge sono applicabili ai casi previsti dal cpv. 1.

Modifica di leggi esistenti

Art. 23

I.
2

Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 174.

3

Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.

4

Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 174.

5

Titolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

6

Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

5 La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile
1989 è così modificata:

Acqua potabile.

Art. 39

cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)
2 abrogato
3 abrogato
4 Il Dipartimento assicura la vigilanza sugli acquedotti nonché sulle modalità di distribuzione per il tramite dei competenti servizi tecnico-sanitari, che, segnatamente, provvedono ai controlli batteriologici e chimici dell’acqua potabile nonché alla tenuta del casellario tecnico-sanitario delle acque potabili del Cantone. II. La legge di applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 è così modificata:

Contenuto.

Art. 40

1 Il piano indica, di regola alla scala 1:1000, le zone I, II e III relative alle aree che presentano interesse per la futura utilizzazione e la rialimentazione artificiale delle falde freatiche.
2 L’uso delle riserve idriche di cui al cpv. 1 è regolato dal piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) ai sensi dell’art. 12 della Legge sull’approvvigionamento idrico.

Entrata in vigore

Art. 24

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 7 Pubblicata nel BU 1994 , 289.
7

Entrata in vigore: 5 agosto 1994 - BU 1994, 289.

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