Regolamento dell’assicurazione scolastica (404.150)
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Regolamento dell’assicurazione scolastica

Regolamento dell’assicurazione scolastica (del 12 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli art. 18 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990; decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Persone assicurate Art. 1 1 Sono assicurati obbligatoriamente dall’assicurazione scolastica (di seguito assicurazione) gli allievi regolari, uditori e ospiti che frequentano: a) comunali, medie, speciali, medie superiori e professionali pubbliche; b) dell’obbligo e speciali private.
2 Beneficiano pure delle prestazioni di cui al cpv. 1 gli allievi seguiti dal servizio dell’educazione precoce speciale.
3 Per la responsabilità civile sono pure obbligatoriamente assicurati i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati delle scuole comunali pubbliche, delle scuole dell’obbligo e speciali private e le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche.
4 L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (di seguito ufficio), su domanda della direzione di istituto, può ammettere al beneficio dell’assicurazione gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dai cpv. precedenti nei seguenti limiti: a) gli allievi, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile; 1 b) i docenti, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.
5 La domanda di cui al cpv. 4 va inoltrata all’ufficio prima dell’inizio dell’anno scolastico ed è sottoposta per preavviso dalla competente sezione dell’insegnamento del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 2
6 L’assicurazione entra in vigore per ogni allievo a partire dal giorno in cui comincia a frequentare la scuola e cessa al termine della scuola o quando egli è prosciolto dall’obbligo di frequenza; per i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati fa stato il periodo in cui essi sono in attività. Capitolo secondo Copertura per gli infortuni
Definizione di infortunio Art. 2
1 Per infortunio ai sensi dell’assicurazione s’intende qualsiasi danno, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica o psichica.
2 Si considerano infortuni anche: a) o i danni alla salute prodotti dall’aspirazione involontaria di gas o vapori e inavvertito di sostanze velenose o corrosive; b) e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio; c) l’insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi salvo la scottatura prodotta dai raggi solari; d)
Limiti della copertura Art. 3 L’assicurazione risponde per gli infortuni che l’assicurato subisce: a) le ore d’insegnamento impartite entro e fuori dell’area della scuola; b) i momenti di non insegnamento pianificati e occasionali considerato il piano delle della classe, purché svolti all’interno dell’area della scuola. Gli allievi al cui vitto
1 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
2 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
la scuola sono assicurati anche durante il trasferimento per raggiungere il ristorante e durante l’intervallo di mezzogiorno entro l’area della scuola o negli spazi loro dalla scuola; 3 c) di uscite o commissioni per ordine del docente o dell’operatore scolastico durante le ore d’insegnamento e gli intervalli; d) pattugliatore della circolazione per ordine della scuola immediatamente prima e dopo le d’insegnamento; e) le gite scolastiche ed escursioni effettuate sotto la guida del docente; f) lo stage di orientamento professionale e gli incontri informativi se essi sono previsti programma di studio e non hanno luogo durante le vacanze scolastiche; g) la partecipazione a corsi d’istruzione sportiva ed esami di capacità organizzati dalla nell’ambito di «Gioventù e Sport»; h) la partecipazione a cortei e rappresentazioni nell’ambito delle manifestazioni a cui la prende ufficialmente parte; i) le attività e i corsi diretti e organizzati dalla scuola; j) gli spostamenti, sul tragitto ordinario, per raggiungere il luogo dello svolgimento delle e manifestazioni di cui alla lettera precedente; k) il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, seguendo percorso ordinario.
Casi non assicurati Art. 4 1 Sono esclusi dalla copertura gli infortuni derivanti da: a) inondazioni, scoscendimenti e altri cataclismi; b) di guerra, torbidi; c) di motoveicoli con una cilindrata superiore a 50 cm
3 , sia come conducente che come e uso di automobili come conducente; d) a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, salvo che l’allievo frequenti scuole dell’infanzia, elementari o speciali; e) o partecipazione intenzionali a crimini e delitti; f) di qualsiasi mezzo di trasporto aereo, del paracadute e simili, sia come conducente che passeggero, ad eccezione dei voli civili autorizzati dalle direzioni di istituto;
4 g) negligenza da parte dell’assicurato, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia, o speciali; h) di ubriachezza dell’assicurato.
2 Sono pure esclusi dalla copertura il suicidio, l’automutilazione o il tentativo a tali atti, i danni alla salute in seguito a interventi, provvedimenti di cura e visite mediche che non sono cagionati da un infortunio assicurato, nonché gli effetti di radiazioni ionizzanti ad eccezione dei danni alla salute consecutivi a radiazioni dovute a trattamenti medici in seguito a un infortunio assicurato.
Infortunio mortale Art. 5 In caso di decesso l’indennità viene versata agli eredi legittimi secondo il diritto successorio.
Menomazione dell’integrità fisica 5 Art. 6 1 Il grado percentuale della menomazione dell’integrità fisica viene applicato nel modo seguente: 6 delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei piedi, perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una o di un piede, paralisi completa, alienazione mentale e che esclude ogni attività lucrativa, cecità totale
100% della facoltà visiva di un occhio 30% dell’udito di ambedue le orecchie 60% dell’udito di un orecchio 15% del braccio all’altezza o al disopra del gomito 70% di un braccio al disotto del gomito o di una mano 60%
3 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
4 Lett. modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432.
5 Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
6 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
di un pollice 22% di un indice 14% di un altro dito della mano 8% di una gamba all’altezza o al disopra del ginocchio 60% di una gamba al disotto del ginocchio 50% di un piede 40%
2 L’incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.
3 In caso di perdita parziale o d’incapacità funzionale parziale, il grado di menomazione dell’integrità fisica e la relativa indennità sono ridotti proporzionalmente. 7
4 In caso di pregiudizio alla salute non elencato qui sopra, il grado di menomazione dell’integrità fisica si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti.
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5 Se in seguito all’infortunio sono state colpite più parti del corpo o organi, le percentuali vengono addizionate. Il grado di menomazione dell’integrità fisica non può comunque eccedere il 100%. 9
6 La determinazione del grado di menomazione dell’integrità fisica ha luogo quando lo stato dell’assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però entro 5 anni dall’infortunio. 10
7 L’indennità viene pagata senza interessi entro 6 mesi dal giorno in cui è stato fissato definitivamente il relativo importo.
Concorso di malattie e
circostanze estranee all’infortunio Art. 7 Se malattie preesistenti all’infortunio, o manifestatesi dopo di esso ma indipendentemente dallo stesso, oppure se altre circostanze estranee abbiano aggravato le conseguenze dell’infortunio, l’indennità è proporzionata alla parte di esse che risale all’infortunio, secondo il giudizio del medico.
Notifica dell’infortunio Art. 8 11 Ogni infortunio deve essere notificato al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, amministrativa (in seguito Dipartimento), entro 30 giorni da quello in cui è accaduto per il tramite della direzione di istituto.
Accertamenti sull’infortunio Art. 9
1 L’infortunio deve essere certificato da un medico.
2 Il Dipartimento può in ogni momento avvalersi della collaborazione di un medico di fiducia per accertamenti e controllo sull’infortunio, le sue cause, le cure prescritte e le conseguenze transitorie o permanenti.
12 Capitolo terzo Responsabilità civile
Copertura assicurativa Art. 10
1 L’assicurazione copre l’assicurato contro le pretese di risarcimento danni formulate contro di lui in virtù della legislazione svizzera in materia di responsabilità civile, per: a) corporali che comportano qualsiasi danno alla salute di persone o il loro decesso; b) materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose.
2 L’assicurazione protegge l’assicurato tanto contro le pretese fondate quanto contro quelle infondate o esagerate.

Assicurati

Art. 11 Sono assicurati: a) i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati di cui all’art. 1 cpv. 3 delle loro funzioni;

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Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
8 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
9 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
10 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
11 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
12 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.
b) di cui all’art. 1 cpv. 1 e 2 nei contesti specificati all’art. 3 del presente regolamento, eccezione di quanto stabilito alla lettera k); c) in formazione nelle scuole professionali pubbliche, limitatamente all’orario di scolastica.
Rischi non coperti Art. 12 L’assicurazione non copre le pretese: a) danni provocati intenzionalmente o scientemente, oppure causati nell’esecuzione di crimini o delitti; b) valere reciprocamente da direttori, vicedirettori, docenti e operatori scolastici nei confronti di figure analoghe; c) danno corporale fatto valere da allievi nei confronti di altri allievi; d) valere nei confronti dell’assicurato dai membri della sua famiglia conviventi in comunione e) casi in cui la responsabilità civile sia già regolata dal diritto federale.

Franchigia

Art. 13 La a carico dell’assicurato in caso di danno materiale è di fr. 100.-- per sinistro.
Notifica di sinistro Art. 14 1 La direzione di istituto o gli interessati devono notificare al più tardi entro 30 giorni all’ufficio ogni sinistro che potrebbe coinvolgere la responsabilità civile dell’assicurato.
2 L’assicurato che in seguito ad un sinistro riconosciuto è oggetto di una pretesa giudiziaria od extra giudiziaria o al quale è stata sporta denuncia penale è tenuto ad informare immediatamente l’assicurazione tramite l’ufficio.
3 Gli atti giudiziari, le citazioni, la corrispondenza e ogni altro documento e informazione relativi al sinistro devono essere immediatamente inviati all’assicurazione tramite l’ufficio.
4 L’assicurato ha l’obbligo di fare tutto il possibile per assecondare l’assicurazione nell’esame della pretesa o nella difesa dei suoi diritti. Gli è vietato, salvo esplicita autorizzazione dell’assicurazione, di riconoscere la fondatezza di una pretesa o di liquidarne l’ammontare in tutto o in parte.
5 Gli atti e le comunicazioni destinati all’assicurazione vanno trasmessi all’ufficio.
Trattazione del caso Art. 15 1 L’assicurazione ha il diritto di trattare con i terzi che hanno fatto valere le pretese di risarcimento danni. Essa sostiene l’eventuale azione giudiziaria al posto dell’assicurato, che, a questo scopo, deve delegare ogni potere al rappresentante legale da essa designato.
2 Le spese processuali sono sopportate dall’assicurazione, sempre che, aggiunte all’indennità accordata al danneggiato, non oltrepassino le somme massime previste dalla legge e dal presente regolamento.
3 Quando in seguito ad un sinistro viene sporta denuncia penale contro l’assicurato, l’assicurazione risponde delle spese legali soltanto nel caso in cui ne assume la difesa.
Conseguenze delle infrazioni Art. 16 Ogni infrazione dell’assicurato agli obblighi che gli incombono in caso di sinistro libera l’assicurazione dal suo obbligo di intervenire. Capitolo quarto Disposizioni finali
Abrogazione e entrata in vigore Art. 17 1 Il regolamento di applicazione della legge concernente l’assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 7 ottobre 1998 è abrogato.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016. Pubblicato nel BU 2016 , 341.
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