Regolamento della formazione pedagogica dei docenti di scuola media dell’Alta scuo... (5.3.1.6.3)
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Regolamento della formazione pedagogica dei docenti di scuola media dell’Alta scuola pedagogica

5.3.1.6.3: R della formazione pedagogica dei docenti di scuola media dell'Alta scuola pedagogica - 3 maggio 2006
5.3.1.6.3 Regolamento della formazione pedagogica dei docenti di scuola media dell’Alta scuola pedagogica [1] (del 3 maggio 2006) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sull’Alta scuola pedagogica del 19 febbraio 2002 e in particolare il capitolo III; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; d e c r e t a : Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

media (in seguito docenti SM). TITOLO II Capitolo I Iscrizione

Iscrizione

Art. 2

L’avviso d’iscrizione è pubblicato sul Foglio ufficiale. L’iscrizione ha luogo entro il 30 giugno; eventuali deroghe possono essere concesse, in casi eccezionali, dalla direzione dell'ASP (in seguito direzione). La domanda di ammissione, redatta su apposito formulario, deve essere corredata dai seguenti documenti: - curriculum vitae; - titolo di studio come segue: a) fotocopia dei titoli accademici e del titolo di accesso all’Università (maturità liceale, patente magistrale, ecc.); b) elenco degli esami sostenuti con le note; c) documento contenente il titolo e l’indice relativi alla tesi di laurea, al lavoro di diploma, di licenza, di Bachelor, di Master o di dottorato; - questionario relativo al casellario giudiziale o estratto del casellario giudiziale in originale. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione dev’essere conseguito prima dell’inizio della formazione. La direzione può richiedere un certificato medico che attesti l’idoneità dello studente a seguire la formazione e all’esercizio della professione. L’ammissione è definitiva solo dopo il pagamento della tassa semestrale. Capitolo II Formazione dei docenti di scuola media

Ammissione

Art. 3

- laurea o licenza universitaria; - Master di una scuola universitaria.

Colloqui con gli studenti

Art. 4

discutere: a) la documentazione riguardante il curricolo di studi e le esperienze professionali precedenti; b) il curricolo di studio precedente per quantificare gli eventuali debiti formativi o i crediti precedentemente
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Riconoscimento degli studi precedenti

Art. 5

certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del ciclo scelto.

Complementi della formazione

Art. 6 La direzione può organizzare, in collaborazione con altre istituzioni di livello terziario, corsi e moduli di complemento nell’ambito delle conoscenze disciplinari e scientifiche, oppure organizzare prove di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti. Organizzazione della formazione

Organizzazione

Art. 7 La formazione pedagogica della scuola media comporta l’insegnamento teorico e la pratica professionale. L’ASP, ai fini di assicurare l’equiparabilità degli studi a livello nazionale ed europeo, adotta il Sistema europeo di quantificazione e di valutazione dell’attività di formazione (in seguito ECTS). Il piano di studio allestito dalla direzione illustra obiettivi e modalità didattiche di ciascun curricolo per il conseguimento di un determinato titolo e dei relativi moduli. Il diploma di docente è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano e corrispondenti a
60 ECTS; il piano e la sua applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente. La formazione, di regola, permette di ottenere il diploma d’insegnamento in due discipline.

Durata della formazione

Art. 8

La durata della formazione è, di regola, di un anno. La durata può essere ridotta a dipendenza di crediti conseguiti prima dell’iscrizione al ciclo, o dilazionata per giustificati motivi, con decisione della Direzione. Il piano di studio prescrive l’esclusione dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali. Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

Valutazione dei moduli

Art. 9

Al termine di ogni modulo o gruppo di moduli è prevista una prova individuale in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti. Le modalità di valutazione e i crediti ECTS di ogni modulo sono definiti nel piano degli studi. La valutazione, a seconda delle modalità di verifica, è espressa con la qualifica acquisito o non acquisito oppure in modo scalare; in quest’ultimo caso la nota va da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti) e sono considerate insufficienti le note inferiori al 4. La valutazione degli esami scritti e orali è espressa con le note. I crediti ECTS assegnati ai moduli sono attribuiti in blocco quando lo studente ha ottenuto almeno la nota 4 o la qualifica acquisito. La valutazione dei moduli insufficienti o non acquisiti può essere ripetuta soltanto una volta; un secondo insuccesso comporta la ripetizione dei moduli. È ammesso alla sessione di ripetizione delle valutazioni lo studente che ha accumulato un numero di insufficienze e di non acquisiti corrispondenti a un massimo di 10 ECTS nei moduli obbligatori; se il totale è superiore, lo studente non è ammesso e deve ripetere l’anno di formazione. Ogni valutazione è comunicata per iscritto allo studente interessato; il giudizio di insufficienza o di non acquisito è corredato da indicazioni di carattere formativo. Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione . insufficiente (nota 3). la prova avviene in una sessione successiva.

Piano degli studi

Art. 10

La direzione pubblica all’inizio di ogni anno il programma e il calendario dei corsi. In caso di forza maggiore la direzione può modificare l’organizzazione dei corsi o l’offerta dei moduli; i cambiamenti devono intervenire prima dell’inizio dei moduli.
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C IV Pratica professionale

Scopi

Art. 11 Nella pratica professionale vengono applicate e valutate le competenze acquisite durante la formazione organizzata in moduli. La pratica professionale persegue i seguenti scopi: a) verificare le motivazioni, le attitudini e le competenze professionali degli studenti; b) fornire allo studente la possibilità di capire il funzionamento dell’istituto scolastico e di partecipare attivamente alle sue attività; c) osservare, svolgere e sperimentare i programmi e le metodologie pedagogiche - didattiche così da stabilire una connessione tra formazione teorica e pratica professionale in contesti propri alla realtà scolastica.

Periodi di pratica

Art. 12 Nel corso della formazione lo studente che insegna due materie svolge una pratica professionale equivalente nelle due discipline. La presenza durante la pratica professionale è obbligatoria; le assenze non possono superare il 10% del tempo previsto.

Assistenza e vigilanza

Art. 13 Durante i periodi di pratica lo studente è assistito dai docenti di pratica professionale e dai docenti dell’ASP coinvolti nella formazione; il direttore dell’istituto e l'esperto intervengono nell’ambito delle loro funzioni. La direzione, sentiti i pareri dei docenti interessati dell’ASP, del docente di pratica professionale, del direttore dell’istituto può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.

Valutazione della pratica professionale

Art. 14

con una nota scalare. Alla valutazione finale contribuisce il giudizio dei docenti di pratica professionale, dei formatori dell’ASP e degli eventuali esperti esterni che hanno osservato le attività didattiche svolte dal candidato. Per ottenere i crediti assegnati lo studente che insegna due materie deve ottenere la sufficienza in entrambe le pratiche professionali. Nel caso di una insufficienza nella pratica professionale di una materia la direzione stabilisce il periodo di pratica professionale complementare. In caso di insufficienza in entrambe le pratiche professionali delle due materie l’anno di formazione deve essere ripetuto. La valutazione, corredata da una comunicazione di carattere formativo, è comunicata per iscritto allo studente al termine dell’ultimo periodo di pratica professionale. L’interruzione della pratica professionale va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la pratica professionale è completata in un periodo successivo. C apitolo Disposizioni varie

Moduli svolti in altri istituti

Art. 15 Lo studente può seguire alcuni moduli liberi in altri istituti di livello universitario fino a un massimo stabilito dalla direzione in proporzione al numero totale di ECTS previsti dal curricolo. La direzione fissa l’elenco dei moduli liberi riconosciuti per i curricoli di formazione dell’ASP. La direzione riconosce la valutazione espressa dagli istituti di livello universitario e la considera nella certificazione del curricolo.

Semestri svolti in altri istituti di formazione

Art. 16

Lo studente può seguire una parte della sua formazione in un’altra ASP o in un altro istituto di formazione dei docenti, di livello equivalente, in Svizzera o all’estero. Il progetto dello studente dev’essere approvato dalla direzione. La direzione riconosce la valutazione espressa dagli istituti di cui al cpv. 1 e la considera nella certificazione del curricolo.
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Incarto dello studente

Art. 17 Le valutazioni concernenti l’ammissione, i moduli e la pratica professionale sono raccolte nell’incarto dello studente; l’incarto può essere consultato dallo studente.

Spese a carico degli studenti

Art. 18

È prelevata una tassa semestrale massima di fr. 1000.--. L’interruzione della formazione durante un semestre non dispensa, tranne in casi particolari, dal pagamento della tassa. Art. 19 Le spese per il materiale e i libri, come pure per le trasferte, il vitto e l’alloggio durante i periodi di pratica professionale, o durante le attività previste dai moduli sono a carico degli studenti.

Sanzioni disciplinari

Art. 20

È passibile di sanzioni lo studente che: a) infrange i regolamenti e il piano degli studi dell’ASP; b) non rispetta le consegne pedagogiche e didattiche della pratica professionale e contravviene alle regole dell’istituto scolastico che lo accoglie; c) Le sanzioni applicate dalla direzione sono: a) l’ammonimento; b) l’esclusione dalla formazione. Le sanzioni sono comunicate in forma scritta dopo aver sentito lo studente. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni previste dalla Legge della scuola e dal suo Regolamento di applicazione.

Lavoro di diploma

Art. 21 Il progetto del lavoro di diploma è personale e deve essere inoltrato per approvazione alla direzione. La Commissione di valutazione del lavoro di diploma è designata dalla direzione e si compone di regola di un docente dell’ASP e di un esperto esterno. Il lavoro di diploma e l’esito della discussione sono valutati con una nota. La Commissione può chiedere allo studente un complemento del lavoro di diploma o/e di ripetere la discussione prima di attribuire la nota. Il lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta il non ottenimento definitivo del titolo di studio.

Condizioni per il conseguimento

Art. 22

Consegue il diploma per l’insegnamento di due materie nella scuola media lo studente che al termine della formazione ottiene il numero di ECTS richiesti all’art. 7 cpv. 4.

Diploma

Art. 23 Nel diploma, rilasciato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport vengono iscritti: - i dati personali dello studente; - la denominazione del diploma con le materie d’insegnamento; - l’elenco dei moduli seguiti con le qualifiche o le note e gli ECTS; - il titolo del lavoro di diploma con la nota e gli ECTS. È iscritta la menzione relativa al riconoscimento intercantonale del diploma. Art. 24 ... [2] Capitolo VII

Valutazione della formazione

Art. 25

dei contenuti scientifici e metodologici dei corsi.
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Le modalità di valutazione della formazione sono predisposte dalla direzione. TITOLO III Disposizioni finali

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 26

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2006. Pubblicato nel BU 2006 , 155.

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Abrogato dal BU 2009, 201; resta transitoriamente in vigore fino a sostituzione con l’analogo regolamento, che

sarà emanato dalla SUPSI - BU 2009, 319.

[2]

Art. abrogato dal R 28.1.2009; in vigore dal 1.2.2009 - BU 2009, 55.

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