Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto
                            Legge  sull’organizzazione e la procedura in materia  di protezione del minore e dell’adulto  (LPMA)  1  (dell’8 marzo 1999)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            2  La   presente   legge   disciplina   l’organizzazione   delle   autorità   di   protezione   e   la  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità
Art. 2
                            3  1  L’autorità  di  protezione  dei  minori  e  degli  adulti  è  esercitata  dall’autorità  regionale  di  protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  giudiziaria  di  reclamo  è  la  Camera  di  protezione  del  Tribunale  di  appello,  che  funge  pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 3
                            4  Le  competenze  delle  autorità  di  protezione  sono  quelle  stabilite  dal  Codice  civile  svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio delle curatele  5  Art. 4  6  Il Consiglio di Stato organizza l’Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione e segnalazioni
Art. 5
                            1  Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici  dipendenti,  anche  se  vincolati  dal  segreto  d’ufficio,  sono  tenuti  a  comunicare  all’autorità  di  protezione  i  casi  che  richiedono  un  suo  intervento  ed  a  trasmettere  le  informazioni  rilevanti  per  l’adozione di eventuali misure di protezione.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.  CAPITOLO II  Organizzazione delle Autorità regionali di protezione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.3.2016  -  BU  2016,  75;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 127.
                            2    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Titolo modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità regionali di protezione
                            a) Costituzione  9  Art. 6  1  Sono   costituite   autorità   regionali   di   protezione.   Il   regolamento   ne   definisce   i  comprensori  giurisdizionali  e  le  sedi.  I  comprensori  sono  sufficientemente  popolati  al  fine  di  garantire l’occupazione minima dei presidenti come previsto dalla presente legge. È data la facoltà  al Consiglio di Stato di prevedere un solo presidente per più comprensori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti  con  i  terzi  per  quanto  riguarda  l’applicazione  della  presente  legge  e  del  diritto  di  protezione  del  minore e dell’adulto in genere.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Composizione
Art. 7
                            12  1  L’autorità  regionale  di  protezione  è  composta  di  due  membri  permanenti  e  di  un  delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se  assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per ogni membro è designato un supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni  autorità  regionale  di  protezione  dispone  di  un  segretario.  Per  il  controllo  dei  rendiconti  finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Nomine
Art. 8
                            13  1  Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal  Municipio del comune sede (art. 15).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  nomina  dei  membri  può  essere  contestata  dai  comuni  del  circondario  entro  dieci  giorni  al  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Municipio  di  ogni  Comune  del  circondario  designa  un  delegato  quale  membro  dell’autorità  regionale di protezione ed un supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Solo  i  candidati  ritenuti  idonei  dal  Consiglio  di  Stato  possono  essere  nominati  nell’autorità  regionale di protezione.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  periodo  di  nomina  è  di  quattro  anni  e  scade  il  30  settembre  seguente  le  elezioni  comunali.  L’autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I membri e il segretario sono rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti dei membri dell’autorità regionale
                            di protezione  15  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presidente  dell’autorità  regionale  di  protezione  deve  essere  licenziato  in  diritto  e  il  suo  grado  di  occupazione  non  potrà  essere  inferiore  all’80%.  La  funzione  è  incompatibile  con  quella  di  patrocinatore  in  procedure  nell’ambito  del  diritto  di  protezione.  Il  membro  permanente  deve  avere  una  formazione,  definita  dal  regolamento,  quale  operatore  sociale,  sanitario  o  pedagogico.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  dell’autorità  regionale  di  protezione  devono  inoltre  soddisfare  i  requisiti  di  eleggibilità  validi per i curatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  dell’autorità  regionale  di  protezione  ed  i  segretari  sono  tenuti  a  partecipare  ai  corsi  di  formazione ed aggiornamento organizzati dall’autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento dell’autorità regionale di protezione
                            18  Art. 10  1  L’autorità  regionale  di  protezione  delibera  a  numero  completo,  riservate  le  misure  cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un  membro si completa con un supplente.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di ogni seduta è tenuto verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delegato comunale
Art. 11
                            20  Il  delegato  del  Comune  deve  avere  le  competenze  necessarie  per  svolgere  i  compiti  attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente  residente  nel  suo  Comune,  ha  diritto  di  voto,  può  esigere  la  convocazione  dell’autorità,  cura  i  contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto d’ufficio
Art. 12
                            1  I membri dell’autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al  segreto d’ufficio.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono essere svincolati dal segreto d’ufficio con il consenso dell’autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Compiti del presidente
Art. 13
                            22  Le competenze del presidente sono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                e) Segreteria
Art. 14
                            1  La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ruolo del comune sede
Art. 15
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   Comune   sede   mette   a   disposizione   gratuitamente   gli   spazi,   il   mobilio   e   le  attrezzature  necessarie  al  funzionamento  dell’autorità  regionale  di  protezione  esclusi  i  costi  di  gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   provvede   alle   nomine   di   sua   competenza   e   assicura   quanto   necessario   al  funzionamento   dell’autorità.   In   particolare   garantisce,   unitamente   agli   altri   comuni   del  comprensorio,  l’offerta  di  un  numero  adeguato  di  curatori  professionisti  e  di  curatori  privati  incaricati dell’esecuzione delle misure di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese di funzionamento
a) Cantone
Art. 16
                            24  Il  Cantone  partecipa  alle  spese  di  funzionamento  delle  autorità  regionali  di  protezione  con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Ripartizione tra comuni
Art. 17
                            1  I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni  partecipano  alla  copertura  delle  rimanenti  spese,  dopo  deduzione  delle  entrate  dell’autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  modalità  di  ripartizione  delle  spese  di  gestione  tra  i  comuni  del  comprensorio  giurisdizionale  sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eventuali  contestazioni  sulla  stipulazione  dell’accordo  convenzionale  e  la  sua  modifica  sono  decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità per i membri
Art. 18
                            1  Le  indennità  minime  del  presidente  e  del  membro  permanente  sono  stabilite  con  il  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Art.  modificato  dalla  L  26.9.2012;  in  vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2013,  127;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 130.
                            25    Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi della misura di protezione
                            26  Art. 19  27  1  I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico  della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi  sono anticipati dall’autorità regionale di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  anticipi  effettuati  dall’autorità  regionale  di  protezione  nel  corso  degli  ultimi  10  anni  possono  essere recuperati:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Anticipi
Art. 20
                            28  L’autorità regionale di protezione può chiedere l’anticipo delle spese al terzo istante, se  la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.  CAPITOLO III  Procedura davanti all’Autorità amministrativa  Norme comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 21
                            29  Per  quanto  non  disciplinato  dagli  art.  443  e  seguenti  CC,  ai  procedimenti  definibili  mediante una decisione dell’autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura  amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le norme che seguono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attivazione dell’autorità
Art. 22
                            1  L’autorità adotta d’ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  30
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di essere sentito
Art. 23
                            1  Il diritto di essere sentito è garantito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità può prescindere dall’audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Delle dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti  interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena  sia cessato il motivo dell’impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione delle ferie giudiziarie
Art. 24
                            32  Nelle procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono ferie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comparsa delle parti
Art. 25
                            1  Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.  Art. 26  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                Assunzione delle prove
                            26    Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29     Art.  modificato  dalla  L  24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,  481;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 127.
                            30    Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Art.  reintrodotto  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.3.2016  -  BU  2016,  75;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 127.
                            33    Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            L’assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Discussione finale
Art. 28
                            Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data  facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse di giustizia e spese
a) Tasse
Art. 29
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti  tasse:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Spese
                            2  Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi  sulle  stesse.  È  applicabile  per  analogia  il  Codice  di  diritto  processuale  civile  svizzero  del  19  dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripetibili
Art. 30
                            L’autorità  può  condannare  la  parte  soccombente  al  pagamento  di  un’indennità  per  ripetibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione e ricusazione
Art. 31
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  i  membri  delle  autorità  regionali  di  protezione  si  applicano  i  motivi  di  ricusazione  previsti dal CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l’autorità medesima in  assenza  del  membro  interessato.  L’autorità  regionale  di  protezione  si  completa  poi  con  il  supplente del membro ricusato o astenuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  sia  ricusata  l’intera  autorità  regionale  di  protezione  o  la  maggioranza  di  essa,  decide  l’autorità  regionale  di  protezione  viciniore;  contro  tale  decisione  è  dato  ricorso  alla  Camera  di  protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione  o  dell’intero  Tribunale  di  appello  si  applicano  gli  articoli  45  e  46  della  legge  sull’organizzazione  giudiziaria del 10 maggio 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza per l’adozione di misure d’urgenza
Art. 32
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  urgenza,  quando  l’autorità  regionale  di  protezione  competente  non  può  decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un servizio  designato dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità regionale di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura il più presto  possibile.  Misure di protezione per minorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
Art. 33
                            Sono  legittimati  a  chiedere  l’adozione  di  misure  di  protezione  il  minorenne  capace  di  discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le  persone che ne hanno la custodia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 34
                            39  L’istanza,  motivata,  va  presentata  per  iscritto  all’autorità  di  protezione  con  allegati  i  documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37    Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.  reintrodotto  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.3.2016  -  BU  2016,  75;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 127.
                            39    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                Privazione della libertà a scopo di assistenza
Art. 36
                            41  1  In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per  analogia gli art. 426 e seguenti CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il giudice ai sensi dell’art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge  sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.  Misure per maggiorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
Art. 37
                            42  Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore di una persona  maggiorenne, l’interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i  nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 38
                            43  L’istanza,  motivata,  va  presentata  per  iscritto  all’autorità  regionale  di  protezione  con  allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intimazione
Art. 39
                            1  L’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato  il diritto di essere sentito personalmente.  Art. 40  ...  45
                        
                        
                    
                    
                    
                Privazione della libertà a scopo di assistenza
Art. 41
                            In  caso  di  privazione  della  libertà  a  scopo  di  assistenza,  l’interessato  può  adire  la  commissione giuridica giusta le norme della legge sull’assistenza sociopsichiatrica.  Art. 42-48   ...  46  Norme diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compenso dei curatori  47  Art. 49  48  I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione  patrimoniale  del  pupillo.  Al  Consiglio  di  Stato  è  demandato  il  compito  di  concretizzare  quanto  previsto all’art. 404 CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  49  Art. 50  50  Le  disposizioni  della  legge  sulla  responsabilità  civile  degli  enti  pubblici  e  degli  agenti  pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all’art. 454 cpv. 4 CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti disciplinari
                            40    Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42     Art.  modificato  dalla  L  26.9.2012;  in  vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2013,  127;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2007, 580.
43
                            Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44    Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45    Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46    Art. abrogati dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                324.
                            47    Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49    Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di  vigilanza  ha  la  competenza  disciplinare  nei  confronti  degli  organi  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per   le   sanzioni   e   il   procedimento   si   applicano   per   analogia   le   disposizioni   della   legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e  dei  docenti  del  15  marzo  1995  e  della  legge  sulla  procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  A complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l’autorità di  vigilanza può destituire il presidente o il membro dell’autorità regionale di protezione.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il denunciante non è parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.  Norme transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedure pendenti
Art. 52
                            54  Le  procedure  pendenti  al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  nuova  legge  vengono  evase dall’autorità in base alle nuove disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica periodica della legge
                            Art. 52a  55  Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure della legge  e  delle  disposizioni  di  esecuzione  ai  sensi  del  diritto  federale,  indirizzando  al  Gran  Consiglio  un  rapporto  in  merito  e  proponendo  i  necessari  adeguamenti  legislativi  per  la  riorganizzazione  delle  autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 53
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio  federale,  56  la  presente  legge  unitamente  al  suo  allegato  di  modifica  di  leggi,  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Pubblicata nel BU  2000  , 361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53    Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54    Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Art. introdotto dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56    Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57    Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.