Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (5.3.2.3.1)
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Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT)

5.3.2.3.1 Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti la Legge della scuola del 1° febbraio 1990; la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; ritenuto che nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolamento, s’intendono al maschile e al femminile; d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali Capitolo I Formazione e vigilanz a

Genere della formazione

Art. 1

La formazione comprende: a) un insegnamento teorico; b) un periodo di pratica.

Durata della formazione

sezione operatori specializzati del turismo

Art. 2

1 La durata della formazione per la sezione operatori specializzati del turismo è di almeno 5 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 1800 ore lezione compreso il lavoro di diploma, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.

sezione gestori del settore alberghiero

2 La durata della formazione per la sezione gestori del settore alberghiero è di almeno 5 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 2100 ore lezione compreso il lavoro di diploma, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.
sezione segretari d’ albergo
3 La durata della formazione per la sezione segretari d’albergo è di almeno 4 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 1400 ore lezione, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.

Commissione di vigilanza

Art. 3

1 La commissione di vigilanza della SSAT si compone di un presidente designato dal Consiglio di Stato, e di un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:

a) composizione

a) Dipartimento dell’istruzione e della cultura (DIC);
1 b) Dipartimento dell’economia e delle finanze (DEF); c) Ticino Turismo; d) Società cantonale ticinese degli albergatori (SCTA); e) Gastroticino; f) Associazione ticinese agenzie di viaggio (ATAV); g) Associazione funivie ticinesi (AFT); h) Associazione campeggi ticinesi (ACT); i) FFS, s ervizio alla clientela; l) La Posta Svizzera, Autopostale; m) SWISSAIR; n) CROSSAIR.

1

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002
in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
2 Un rappresentante della direzione della scuola partecipa alle sedute della commissione senza diritto di voto.

b) compiti

Art. 4

La commissione: a) vigila sul buon funzio namento dei corsi; b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento; c) esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla direzione della scuola. Capitolo II Funzionamento della Scuola

Piano di formazione e

programma d’insegnamento Art. 5
1 Il piano di formazione fissa la dotazione oraria delle materie di insegnamento e precisa quali materie sono oggetto di una prova d’esame finale.
2 Il programma d’insegnamento definisce gli obiettivi generali delle materie che figurano nel piano di formazione.
3 Il piano di formazione e il programma di insegnamento sono definiti dalla direzione della scuola, sottoposti all’esame della commissione di vigilanza e approvati dalla Divisione della formazione professionale.

Periodo di pratica

Art. 6

1 Le modalità e i contenuti del periodo di pratica sono stabiliti da uno speciale modello di guida emanato dalla Direzione della scuola e approvato dalla commissione di vigilanza.
2 Se nel corso del periodo di pratica il datore di lavoro dovesse espr imere un giudizio negativo sull’idoneità del praticante, all’allievo può essere preclusa la prosecuzione della scuola; ogni decisione in merito spetta alla Commissione di vigilanza, sentiti gli interessati.

Numero minimo di allievi

Art. 7

I corsi hanno lu ogo, di regola, con un minimo di 10 allievi.

Obbligo della frequenza ed esclusione

Art. 8

1 La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
2 La Direzione della scuola può escludere dalla partecipazione agli esami finali l’allievo che non ha seguito almeno l’80% delle lezioni.

Tenuta

Art. 9

Gli allievi sono tenuti a un abbigliamento e a un’acconciatura conformi alle direttive emanate dalla direzione della scuola.

Sanzioni disciplinari

Art. 10

1 Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di u n colloquio chiarificatore con i docenti.
2 In casi gravi di indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni: a) ammonimento inflitto dal direttore; b) sospensione dalla scuola fi no a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta al Dipartimento.
3 In casi ripetuti di grave indisciplina, ed esaurite le sanzioni precedenti, la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l’esclusione definitiva dall’istituto che è di competenza del Dipartimento.
4 Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.
6 Contro la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato. TITOLO II Ammissione alla Scuola Capitolo I Condizioni d’ammissione

Ammissione alla sezione

operatori specializzati del turismo

Art. 11

1 Sono ammessi alla sezione operatori specializzati nel turismo i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a) attestato di maturità professionale; b) diploma di segretario o segretaria d’albergo riconosciuto dalla Società Svizzera degli Albergatori; c) attestato di maturità federale o cantonale.
2 Devono superare un esame d’ammissione come stabilito dal regolamento interno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall’UFFT; b) attestato federale di capacità di impiegato di commercio.
3 La direzione della scuola può decidere di accettare agli esami d’ammissione altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.

Ammissione alla sezione gestori

del settore alberghiero Art. 12 1 Sono ammessi alla sezione gestori del settore alberghiero i candidati che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: a) attestato di maturità professionale; b) diploma di segretario o segretaria d’albergo riconosciuto dalla Società S vizzera degli Albergatori; c) attestato di maturità federale o cantonale; d) attestato federale di capacità professionale rilasciato al termine di una formazione professionale nel settore alberghiero.
2 Devono superare un esame d’ammissione come stabilito dal regolamento interno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall’UFFT; b) attestato federale di capacità di impiegato di commercio.
3 La direzione della scuola può decidere di accettar e agli esami d’ammissione altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.
4 I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. d) devono dimostrare di avere acquisito, con soggiorni fu ori cantone o all’estero, buone conoscenze nella lingua inglese e tedesca o francese.
5 I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. a) e c) e al capoverso 2 devono dimostrare di avere effettuato una pratica di almeno tre mesi presso un’azienda alberghiera.

Ammissione alla sezione segretari d’albergo

Art. 13

1 Sono ammessi alla sezione segretari d’albergo i candidati che superano l’esame d’ammissione come stabilito dal regolamento interno.
2 Possono iscriversi all’esame d’ammissione i c andidati in possesso di uno dei seguenti requisiti: attestato federale di capacità professionale rilasciato al termine di una formazione professionale nei settori alberghiero o commerciale; diploma finale di una scuola pubblica o privata di indirizzo comme rciale con ciclo triennale riconosciuta dall’UFFT.
3 Possono pure iscriversi all’esame d’ammissione i candidati di almeno 18 anni con un curricolo formativo alternativo e con buone conoscenze linguistiche. TITOLO III Valutazione degli allievi Capitolo I In generale

Valutazione del lavoro dell’allievo

Art. 14

1 La valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente comprende: a) la verifica da effettuarsi mediante prove scritte o orali per ogni materia prevista dal piano di formazione; b) gli esami finali di diploma; c) il lavoro pratico di diploma, compresa la sua presentazione orale.
2 Al termine di ogni semestre, lo studente riceve una pagella.

Sistema di valutazione

Art. 15

1 La scala delle note è la seguente:
6 molto buono;
5 buono;
4 sufficiente;
3 insufficiente;
2 molto debole;
1 inutilizzabile o non eseguito.
2 Sono ammessi i mezzi punti. Capitolo II Promozione, esami finali, lavoro di diploma e diploma Promozione

Voti intermedi

Art. 16

Al termine dei primi due semestri viene assegnato una nota in termedia per ciascuna materia. La nota intermedia delle materie è la media delle note dei primi due semestri.

Promozione

Art. 17

1 La promozione all’anno successivo si ottiene se la media delle note intermedie è uguale o superiore a 4 e con al massimo due insufficienze non inferiori al 3.
2 Nel caso di 3 insufficienze non inferiori al 3.5, il consiglio di classe può accordare eccezionalmente la promozione, purché la media sia uguale o superiore a 4.
3 La mancata assegnazione di una nota comporta la non promoz ione.
4 Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per iscritto. Esami finali

Organizzazione

Art. 18

1 L’esame di finale ha luogo alla fine dell’ultimo semestre.
2 Nelle materie il cui insegnamento termina prima della fine degli studi l’es ame finale può essere anticipato.
3 La direzione fissa le date degli esami.
4 Sia le materie oggetto dell’esame sia la forma e la durata dello stesso sono indicate nel piano di formazione.

Assegnazione dei voti finali

Art. 19

1 Le note finali sono calcolate secondo le modalità previste nei regolamenti interni.
2 Se un docente non assegna una nota finale deve motivarlo per iscritto.

Esami scritti

a) Preparazione

Art. 20

1 Ogni docente presenta, entro i termini fissati, un progetto d’esame scritto. La direzione lo trasmette al perito della materia per l’approvazione.

b) Correzione

2 Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti al perito prima dell’esame orale.

Esami orali

Art. 21

1 Il candidato è interrogato dal docente in presenza del perito.

a) Interrogazione

2 Il perito può completare, ponendo delle domande, l’interrogazione orale del candidato.

b) Valutazione

3 La valutazione della prova orale viene concordata tra il docente e il perito; in caso di disaccordo decide il doc ente.
4 Il docente e il perito tengono un verbale dell’esame.

Assenza per motivi di forza maggiore

Art. 22

1 Se per motivi di forza maggiore un allievo non può partecipare all’esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione della scuola.
2 In caso di malattia l’allievo deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l’esame.
3 L’intero esame o una parte dello stesso deve essere ricuperato al più presto.

Esclusione dall’esame

Art. 23

L’escl usione dall’esame avviene se l’allievo, durante lo svolgimento dello stesso: a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l’ordinamento dell’esame; b) si assenta senza un motivo di forza maggiore.

Presenza di terze persone

Art. 24

Agli esami possono assistere il docente, il perito, un membro della direzione, un delegato del Dipartimento, i rappresentanti dell’UFFT ed eventuali altre persone autorizzate dalla direzione.

Mezzi ausiliari

Art. 25

Prima dell’esame finale agli al lievi vengono comunicati per tempo e in forma scritta gli eventuali mezzi ausiliari ammessi durante gli esami. Lavoro di diploma

Lavoro di diploma

Art. 26

1 Durante l’ultimo semestre gli allievi delle sezioni operatori specializzati del turismo e gestori del settore alberghiero devono redigere e presentare un lavoro di diploma.
2 Le modalità e i contenuti sono stabiliti da uno speciale regolamento. Diploma, ripetizione degli esami e titoli

Diploma

Art. 27

2
1 L’allievo ottiene il diploma di segretario d’alb ergo Hotelleriesuisse se: a) ha conseguito una media delle note finali uguale o superiore a 4, con al massimo tre insufficienze non inferiori al 3; b) ha concluso lo stage.
2 L’allievo ottiene il diploma di albergatore - ristoratore SSS o di specialista turis tico SSS se: a) ha conseguito una media delle note finali uguale o superiore a 4, con al massimo tre insufficienze non inferiori al 3; b) ha concluso lo stage (almeno 40 settimane); c) ha ottenuto una valutazione almeno sufficiente (minimo 4) nel lavoro di diploma; d) ha seguito con profitto i seminari pratici professionali stabiliti dal rispettivo piano di formazione e ottenuto il corrispondente attestato.
3 La mancata assegnazione di una nota finale comporta il non ottenimento del diploma.
4 Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all’ottenimento del diploma, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall’art. 27, può decidere di concedere il diploma con il provvedimento eccezionale al candidato, con la media delle note finali di almeno 4 , che ha ottenuto una nota 2 o una nota 2.5, purché sia l’unica insufficienza. L’applicazione del provvedimento eccezionale non modifica il totale dei punti e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dello studente.

Ripetizione

Art. 28

1 L’allievo che non ha conseguito il diploma può ripresentarsi alla sessione d’esami successiva. Se nuovamente non supera gli esami, può ripresentarsi per una terza e ultima volta.
2 L’allievo deve ripetere tutte le prove nelle quali non ha ottenuto la suffic ienza all’esame precedente.

Titoli

Art. 29

1 I titoli rilasciati sono: - per la sezione gestori del settore alberghiero: “albergatore - ristoratore SS - albergatrice - ristoratrice SS" - per la sezione operatori specializzati del turismo: “specialista turistic o IS”

2

Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 29.9.2006 - BU 2006, 402.
- per la sezione segretari d’albergo: “segretario d’albergo SSA - segretaria d’albergo SSA”
2 Il nome dei diplomati è pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 30

1 E’abrogato il Regolamento della sezione turismo della Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (SSAT) del 16 giugno 1993.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore, con effetto retroattivo, a partire dall’anno scolastico 1999 - 2000. Pubblicato nel BU 1999 , 339.
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