Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT)
5.3.2.3.1 Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti la Legge della scuola del 1° febbraio 1990; la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; ritenuto che nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolamento, s’intendono al maschile e al femminile; d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali Capitolo I Formazione e vigilanz a
Genere della formazione
Art. 1
La formazione comprende: a) un insegnamento teorico; b) un periodo di pratica.
Durata della formazione
sezione operatori specializzati del turismo
Art. 2
1 La durata della formazione per la sezione operatori specializzati del turismo è di almeno 5 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 1800 ore lezione compreso il lavoro di diploma, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.
sezione gestori del settore alberghiero
2 La durata della formazione per la sezione gestori del settore alberghiero è di almeno 5 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 2100 ore lezione compreso il lavoro di diploma, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.
sezione segretari d’ albergo
3 La durata della formazione per la sezione segretari d’albergo è di almeno 4 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 1400 ore lezione, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.
Commissione di vigilanza
Art. 3
1 La commissione di vigilanza della SSAT si compone di un presidente designato dal Consiglio di Stato, e di un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:
a) composizione
a) Dipartimento dell’istruzione e della cultura (DIC);
1 b) Dipartimento dell’economia e delle finanze (DEF); c) Ticino Turismo; d) Società cantonale ticinese degli albergatori (SCTA); e) Gastroticino; f) Associazione ticinese agenzie di viaggio (ATAV); g) Associazione funivie ticinesi (AFT); h) Associazione campeggi ticinesi (ACT); i) FFS, s ervizio alla clientela; l) La Posta Svizzera, Autopostale; m) SWISSAIR; n) CROSSAIR.
1
Denominazione modificata in “Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002
in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
2 Un rappresentante della direzione della scuola partecipa alle sedute della commissione senza diritto di voto.
b) compiti
Art. 4
La commissione: a) vigila sul buon funzio namento dei corsi; b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento; c) esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla direzione della scuola. Capitolo II Funzionamento della Scuola
Piano di formazione e
programma d’insegnamento Art. 5
1 Il piano di formazione fissa la dotazione oraria delle materie di insegnamento e precisa quali materie sono oggetto di una prova d’esame finale.
2 Il programma d’insegnamento definisce gli obiettivi generali delle materie che figurano nel piano di formazione.
3 Il piano di formazione e il programma di insegnamento sono definiti dalla direzione della scuola, sottoposti all’esame della commissione di vigilanza e approvati dalla Divisione della formazione professionale.
Periodo di pratica
Art. 6
1 Le modalità e i contenuti del periodo di pratica sono stabiliti da uno speciale modello di guida emanato dalla Direzione della scuola e approvato dalla commissione di vigilanza.
2 Se nel corso del periodo di pratica il datore di lavoro dovesse espr imere un giudizio negativo sull’idoneità del praticante, all’allievo può essere preclusa la prosecuzione della scuola; ogni decisione in merito spetta alla Commissione di vigilanza, sentiti gli interessati.
Numero minimo di allievi
Art. 7
I corsi hanno lu ogo, di regola, con un minimo di 10 allievi.
Obbligo della frequenza ed esclusione
Art. 8
1 La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
2 La Direzione della scuola può escludere dalla partecipazione agli esami finali l’allievo che non ha seguito almeno l’80% delle lezioni.
Tenuta
Art. 9
Gli allievi sono tenuti a un abbigliamento e a un’acconciatura conformi alle direttive emanate dalla direzione della scuola.
Sanzioni disciplinari
Art. 10
1 Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di u n colloquio chiarificatore con i docenti.
2 In casi gravi di indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni: a) ammonimento inflitto dal direttore; b) sospensione dalla scuola fi no a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta al Dipartimento.
3 In casi ripetuti di grave indisciplina, ed esaurite le sanzioni precedenti, la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l’esclusione definitiva dall’istituto che è di competenza del Dipartimento.
4 Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5 Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.
6 Contro la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato. TITOLO II Ammissione alla Scuola Capitolo I Condizioni d’ammissione
Ammissione alla sezione
operatori specializzati del turismo
Art. 11
1 Sono ammessi alla sezione operatori specializzati nel turismo i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a) attestato di maturità professionale; b) diploma di segretario o segretaria d’albergo riconosciuto dalla Società Svizzera degli Albergatori; c) attestato di maturità federale o cantonale.
2 Devono superare un esame d’ammissione come stabilito dal regolamento interno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall’UFFT; b) attestato federale di capacità di impiegato di commercio.
3 La direzione della scuola può decidere di accettare agli esami d’ammissione altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.
Ammissione alla sezione gestori
del settore alberghiero Art. 12 1 Sono ammessi alla sezione gestori del settore alberghiero i candidati che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: a) attestato di maturità professionale; b) diploma di segretario o segretaria d’albergo riconosciuto dalla Società S vizzera degli Albergatori; c) attestato di maturità federale o cantonale; d) attestato federale di capacità professionale rilasciato al termine di una formazione professionale nel settore alberghiero.
2 Devono superare un esame d’ammissione come stabilito dal regolamento interno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall’UFFT; b) attestato federale di capacità di impiegato di commercio.
3 La direzione della scuola può decidere di accettar e agli esami d’ammissione altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.
4 I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. d) devono dimostrare di avere acquisito, con soggiorni fu ori cantone o all’estero, buone conoscenze nella lingua inglese e tedesca o francese.
5 I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. a) e c) e al capoverso 2 devono dimostrare di avere effettuato una pratica di almeno tre mesi presso un’azienda alberghiera.
Ammissione alla sezione segretari d’albergo
Art. 13
1 Sono ammessi alla sezione segretari d’albergo i candidati che superano l’esame d’ammissione come stabilito dal regolamento interno.
2 Possono iscriversi all’esame d’ammissione i c andidati in possesso di uno dei seguenti requisiti: attestato federale di capacità professionale rilasciato al termine di una formazione professionale nei settori alberghiero o commerciale; diploma finale di una scuola pubblica o privata di indirizzo comme rciale con ciclo triennale riconosciuta dall’UFFT.
3 Possono pure iscriversi all’esame d’ammissione i candidati di almeno 18 anni con un curricolo formativo alternativo e con buone conoscenze linguistiche. TITOLO III Valutazione degli allievi Capitolo I In generale
Valutazione del lavoro dell’allievo
Art. 14
1 La valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente comprende: a) la verifica da effettuarsi mediante prove scritte o orali per ogni materia prevista dal piano di formazione; b) gli esami finali di diploma; c) il lavoro pratico di diploma, compresa la sua presentazione orale.
2 Al termine di ogni semestre, lo studente riceve una pagella.
Sistema di valutazione
Art. 15
1 La scala delle note è la seguente:
6 molto buono;
5 buono;
4 sufficiente;
3 insufficiente;
2 molto debole;
1 inutilizzabile o non eseguito.
2 Sono ammessi i mezzi punti. Capitolo II Promozione, esami finali, lavoro di diploma e diploma Promozione
Voti intermedi
Art. 16
Al termine dei primi due semestri viene assegnato una nota in termedia per ciascuna materia. La nota intermedia delle materie è la media delle note dei primi due semestri.
Promozione
Art. 17
1 La promozione all’anno successivo si ottiene se la media delle note intermedie è uguale o superiore a 4 e con al massimo due insufficienze non inferiori al 3.
2 Nel caso di 3 insufficienze non inferiori al 3.5, il consiglio di classe può accordare eccezionalmente la promozione, purché la media sia uguale o superiore a 4.
3 La mancata assegnazione di una nota comporta la non promoz ione.
4 Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per iscritto. Esami finali
Organizzazione
Art. 18
1 L’esame di finale ha luogo alla fine dell’ultimo semestre.
2 Nelle materie il cui insegnamento termina prima della fine degli studi l’es ame finale può essere anticipato.
3 La direzione fissa le date degli esami.
4 Sia le materie oggetto dell’esame sia la forma e la durata dello stesso sono indicate nel piano di formazione.
Assegnazione dei voti finali
Art. 19
1 Le note finali sono calcolate secondo le modalità previste nei regolamenti interni.
2 Se un docente non assegna una nota finale deve motivarlo per iscritto.
Esami scritti
a) Preparazione
Art. 20
1 Ogni docente presenta, entro i termini fissati, un progetto d’esame scritto. La direzione lo trasmette al perito della materia per l’approvazione.
b) Correzione
2 Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti al perito prima dell’esame orale.
Esami orali
Art. 21
1 Il candidato è interrogato dal docente in presenza del perito.
a) Interrogazione
2 Il perito può completare, ponendo delle domande, l’interrogazione orale del candidato.
b) Valutazione
3 La valutazione della prova orale viene concordata tra il docente e il perito; in caso di disaccordo decide il doc ente.
4 Il docente e il perito tengono un verbale dell’esame.
Assenza per motivi di forza maggiore
Art. 22
1 Se per motivi di forza maggiore un allievo non può partecipare all’esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione della scuola.
2 In caso di malattia l’allievo deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l’esame.
3 L’intero esame o una parte dello stesso deve essere ricuperato al più presto.
Esclusione dall’esame
Art. 23
L’escl usione dall’esame avviene se l’allievo, durante lo svolgimento dello stesso: a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l’ordinamento dell’esame; b) si assenta senza un motivo di forza maggiore.
Presenza di terze persone
Art. 24
Agli esami possono assistere il docente, il perito, un membro della direzione, un delegato del Dipartimento, i rappresentanti dell’UFFT ed eventuali altre persone autorizzate dalla direzione.
Mezzi ausiliari
Art. 25
Prima dell’esame finale agli al lievi vengono comunicati per tempo e in forma scritta gli eventuali mezzi ausiliari ammessi durante gli esami. Lavoro di diploma
Lavoro di diploma
Art. 26
1 Durante l’ultimo semestre gli allievi delle sezioni operatori specializzati del turismo e gestori del settore alberghiero devono redigere e presentare un lavoro di diploma.
2 Le modalità e i contenuti sono stabiliti da uno speciale regolamento. Diploma, ripetizione degli esami e titoli
Diploma
Art. 27
2
1 L’allievo ottiene il diploma di segretario d’alb ergo Hotelleriesuisse se: a) ha conseguito una media delle note finali uguale o superiore a 4, con al massimo tre insufficienze non inferiori al 3; b) ha concluso lo stage.
2 L’allievo ottiene il diploma di albergatore - ristoratore SSS o di specialista turis tico SSS se: a) ha conseguito una media delle note finali uguale o superiore a 4, con al massimo tre insufficienze non inferiori al 3; b) ha concluso lo stage (almeno 40 settimane); c) ha ottenuto una valutazione almeno sufficiente (minimo 4) nel lavoro di diploma; d) ha seguito con profitto i seminari pratici professionali stabiliti dal rispettivo piano di formazione e ottenuto il corrispondente attestato.
3 La mancata assegnazione di una nota finale comporta il non ottenimento del diploma.
4 Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all’ottenimento del diploma, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall’art. 27, può decidere di concedere il diploma con il provvedimento eccezionale al candidato, con la media delle note finali di almeno 4 , che ha ottenuto una nota 2 o una nota 2.5, purché sia l’unica insufficienza. L’applicazione del provvedimento eccezionale non modifica il totale dei punti e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dello studente.
Ripetizione
Art. 28
1 L’allievo che non ha conseguito il diploma può ripresentarsi alla sessione d’esami successiva. Se nuovamente non supera gli esami, può ripresentarsi per una terza e ultima volta.
2 L’allievo deve ripetere tutte le prove nelle quali non ha ottenuto la suffic ienza all’esame precedente.
Titoli
Art. 29
1 I titoli rilasciati sono: - per la sezione gestori del settore alberghiero: “albergatore - ristoratore SS - albergatrice - ristoratrice SS" - per la sezione operatori specializzati del turismo: “specialista turistic o IS”
2
Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 29.9.2006 - BU 2006, 402.
- per la sezione segretari d’albergo: “segretario d’albergo SSA - segretaria d’albergo SSA”
2 Il nome dei diplomati è pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. Disposizioni finali
Entrata in vigore
Art. 30
1 E’abrogato il Regolamento della sezione turismo della Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (SSAT) del 16 giugno 1993.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore, con effetto retroattivo, a partire dall’anno scolastico 1999 - 2000. Pubblicato nel BU 1999 , 339.
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