Regolamento della formazione di base dei docenti titolari di scuola dell’infanzia e di scuola elementare dell’Alta scuola pedagogica
5.3.1.6.1: R della formazione di base dei docenti titolari di scuola delll’infanzia e di scuola elementare dell’Alta scuola pedagogica - 9 luglio 2002
5.3.1.6.1 Regolamento dell’Alta scuola pedagogica [1] (del 9 luglio 2002) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sull’Alta scuola pedagogica del 19 febbraio 2002 e in particolare il capitolo II; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; Disposizioni generali
Campo d’applicazione
Art. 1 Il presente regolamento si applica alla formazione di base dei docenti titolari di scuola dell’infanzia (in seguito docenti SI) e di scuola elementare (in seguito docenti SE). TITOLO II Ammissione e formazione di base Capitolo I Iscrizione e ammissione
Iscrizione
Art. 2
L’avviso d’iscrizione è pubblicato sul Foglio ufficiale. L’iscrizione ha luogo entro il 30 giugno; eventuali deroghe possono essere concesse, in casi eccezionali, dalla direzione. La domanda di ammissione, redatta su apposito formulario, deve essere corredata dai seguenti documenti: - curriculum vitae; - titolo di studio; - questionario relativo al casellario giudiziale, o estratto del casellario giudiziale. [3] Il titolo di studio richiesto per l’ammissione dev’essere conseguito prima dell’inizio della formazione. La direzione può richiedere un certificato medico che attesti l’idoneità dello studente a seguire la formazione e all’esercizio della professione. L’ammissione durante l’anno scolastico è possibile soltanto per coloro che hanno seguito parzialmente una formazione riconosciuta in altre Alte scuole pedagogiche (in seguito ASP) o istituti equivalenti. L’ammissione è definitiva solo dopo il pagamento della tassa semestrale.
Ammissione diretta
[4] Art. 3 Sono ammessi gli studenti in possesso: a) di un certificato di maturità liceale conseguito ai sensi della legislazione federale; b) della maturità commerciale rilasciata dalla Scuola cantonale di commercio; c) del certificato conseguito dopo il superamento dell’esame complementare (esame «passerella») destinato agli studenti titolari di un attestato di maturità professionale di diritto federale; d) dell’attestato conseguito dopo il superamento degli esami destinati agli studenti con la maturità artistica di diritto cantonale, agli studenti con la maturità professionale di diritto federale o cantonale, e agli studenti in possesso di un certificato di capacità professionale, ottenuto dopo al minimo 3 anni di formazione, e che abbiano un’esperienza professionale di almeno 3 anni.
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Art. 4 [7] sostenere e superare degli esami d’ammissione. Candidati con un titolo di formazione liceale che hanno seguito un curricolo in un’altra lingua devono sostenere e superare un esame di italiano scritto e orale.
Ammissione con altri titoli di studio
Art. 5
a) di una patente di maestro rilasciata dalla Scuola magistrale cantonale secondo i precedenti ordinamenti o da un altro istituto di formazione equivalente; b) del titolo di operatore sociale rilasciato dal Dipartimento del lavoro sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito SUPSI). c) di altri titoli di studio diversi da quelli indicati dagli art. 3,4,5 lett. a) e b). Art. 6 [8] Art. 7 [9] Art. 8 [10]
Calendario delle verifiche e degli esami
Art. 9
formazione e stabilisce il calendario.
Condizioni valide per tutti gli studenti
a) colloqui con gli studenti
Art. 10
La direzione può richiedere agli studenti di presentarsi a un colloquio prima dell’inizio dei corsi per valutare: a) la motivazione per la professione; b) il curricolo di studio precedente al fine di quantificare gli eventuali debiti formativi o i crediti certificati da altri istituti che sono riconoscibili per la formazione di base; [11] c) Al termine del colloquio la direzione stabilisce il complemento di formazione e le verifiche o gli esami che lo studente deve sostenere.
b) competenza linguistica in francese
Art. 11
Gli studenti che intendono ottenere il diploma di docente SE devono possedere in francese, entro l’inizio del terzo semestre, la competenza linguistica necessaria per l’insegnamento; la direzione può richiedere una valutazione della stessa.
Complementi della formazione
Art. 12
La direzione può organizzare corsi e moduli di complemento della formazione.
Riconoscimento degli studi precedenti
Art. 12a [12] Studi, stages e pratiche professionali effettuati in altre scuole universitarie sono riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del ciclo scelto. Capitolo II Organizzazione della formazione e durata
Organizzazione
Art. 13
[13] La formazione di base nei curricoli SI e SE comporta l’insegnamento teorico e la pratica professionale . L’ASP, ai fini di assicurare l’equiparabilità degli studi a livello nazionale ed europeo, adotta il Sistema europeo di quantificazione e di valutazione dell’attività di formazione (in seguito ECTS). Il piano di studio allestito dalla direzione illustra obiettivi e modalità didattiche di ciascun curricolo per il conseguimento di un determinato titolo e dei relativi moduli. Il diploma di docente e il bachelor sono conferiti a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano e corrispondenti a 180 ECTS; il piano e la sua applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.
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Art. 14
[14] La durata della formazione è, di regola, di tre anni . La durata può essere ridotta a dipendenza di crediti conseguiti prima dell’iscrizione al ciclo, o prolungata per giustificati motivi, con decisione della direzione. Il piano di studio prescrive l’esclusione dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali. Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato . Contenuti e formazione modulare Art. 15-17 [15]
Valutazione dei moduli
Art. 18 [16] conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti. Le modalità di valutazione e i crediti ECTS di ogni modulo sono definiti nel piano degli studi .
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... La valutazione, a seconda delle modalità di verifica, è espressa con la qualifica acquisito o non acquisito oppure in modo scalare; in quest’ultimo caso la nota va da 1 a 6 (sono ammessi i mezzi punti) e sono considerate insufficienti le note inferiori al 4. La valutazione degli esami scritti e orali è espressa con le note. I crediti ECTS assegnati ai moduli sono attribuiti in blocco quando lo studente ha ottenuto almeno la nota 4 o la qualifica acquisito. La valutazione dei moduli insufficienti o non acquisiti può essere ripetuta soltanto una volta; un secondo insuccesso comporta la ripetizione dei moduli. La ripetizione della valutazione dei moduli si svolge, di regola, in una sessione unica programmata prima dell’inizio del semestre invernale. insufficiente (nota 3). la prova avviene in una sessione successiva.
Piano degli studi
Art. 19
La direzione pubblica all’inizio di ogni anno il piano degli studi e il calendario della formazione. In caso di forza maggiore la direzione può modificare l’organizzazione del piano degli studi o l’offerta dei moduli; i cambiamenti devono intervenire prima dell’inizio dei moduli. CAPITOLO IV Pratica professionale
Scopi
Art. 20
Nella pratica professionale vengono applicate e valutate le competenze acquisite durante la formazione organizzata in moduli. La pratica professionale persegue i seguenti scopi: a) verificare le motivazioni, le attitudini e le competenze professionali degli studenti; b) fornire allo studente la possibilità di capire il funzionamento dell’istituto scolastico comunale e di partecipare attivamente alle sue attività; c) osservare, svolgere e sperimentare i programmi e le metodologie pedagogiche - didattiche così da stabilire una connessione tra formazione teorica e pratica professionale in contesti propri alla realtà scolastica ticinese.
Periodi di pratica e stage
Art. 21
svolge cinque periodi di pratica professionale. Gli studenti iscritti al curricolo cumulato di docente SI e di docente SE sono tenuti a svolgere un ulteriore
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Lo studente deve svolgere uno stage oltre alla pratica professionale. La presenza durante la pratica professionale e lo stage è obbligatoria; le assenze non possono superare il
10% del tempo previsto.
Assistenza e vigilanza
Art. 22
docenti interessati dell’ASP; l’ispettore scolastico e il direttore dell’istituto comunale intervengono nell’ambito delle loro funzioni. La direzione, sentiti i pareri dei docenti interessati dell’ASP, del docente di pratica professionale, dell’ispettore o del direttore dell’istituto comunale può, per motivi ritenuti gravi, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
Valutazione della pratica professionale
Art. 23
[18] Alla fine di ogni periodo di pratica professionale viene espressa una valutazione sul lavoro svolto dallo studente; alla stessa concorrono il docente di pratica professionale e i docenti interessati dell’ASP.
... La valutazione insufficiente della pratica professionale implica la ripetizione dell’anno. L’interruzione della pratica professionale va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la pratica professionale è completata in un periodo successivo. Capitolo V
Ammissione al secondo e al terzo anno
Art. 24 Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve ottenere i 60 crediti ECTS corrispondenti ai moduli prescritti entro l’inizio del semestre invernale. Viene ammesso al terzo anno lo studente che ha acquisito almeno 114 ECTS entro l’inizio del semestre invernale; in ogni caso tutti i moduli obbligatori devono essere acquisiti. Per gli studenti che seguono il curricolo cumulato viene ammesso al terzo anno lo studente che ha acquisito almeno 135 ECTS entro l’inizio del semestre invernale; in ogni caso tutti i moduli obbligatori devono essere acquisiti. Lo studente che ripete l’anno deve rifare i moduli valutati insufficienti, i moduli non acquisiti, tutti i moduli interdisciplinari d’applicazione e le pratiche professionali. [19] Art. 25-26 [20]
Moduli svolti in altri istituti
Art. 27
1 Lo studente può seguire alcuni moduli liberi in altri istituti di livello universitario. [21] La direzione fissa l’elenco dei moduli liberi riconosciuti per i curricoli di formazione dell’ASP. La direzione dell’ASP riconosce la valutazione espressa dagli istituti di livello universitario e la considera nella certificazione del curricolo.
Semestri svolti in altri istituti di formazione
Art. 28
Lo studente può seguire una parte della sua formazione in un’altra ASP o in un altro istituto di formazione dei docenti, di livello equivalente, in Svizzera o all’estero. Il progetto dello studente dev’essere approvato dalla direzione. La direzione dell’ASP riconosce la valutazione espressa dagli istituti di cui al cpv. 1 e la considera nella certificazione del curricolo.
Durata massima degli studi
Art. 29
Lo studente che svolge la formazione a tempo pieno di tre anni deve concludere gli studi entro quattro anni dall’inizio della formazione. Lo studente può interrompere temporaneamente la formazione per una durata massima di due semestri. Per i casi particolari che svolgono la formazione organizzata in quattro anni la direzione definisce la durata massima degli studi.
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Art. 30
raccolte nell’incarto dello studente; l’incarto può essere consultato dallo studente.
Spese a carico degli studenti
Art. 31
È prelevata una tassa semestrale massima di fr. 1000.--. [22] L’interruzione della formazione durante un semestre non dispensa, tranne in casi particolari, dal pagamento della tassa. Art. 32 Le spese per il materiale e i libri, come pure per le trasferte, il vitto e l’alloggio durante i periodi di pratica professionale, gli stages o durante le attività previste dai moduli sono a carico degli studenti.
Sanzioni disciplinari
Art. 33
È passibile di sanzioni lo studente che: a) infrange le regole dell’ASP; b) non rispetta le consegne pedagogiche e didattiche della pratica professionale e contravviene alle regole dell’istituto scolastico che lo accoglie; c) Le sanzioni applicate dalla direzione sono: a) l’ammonimento; b) l’esclusione dalla formazione. Le sanzioni sono comunicate in forma scritta dopo aver sentito lo studente. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni previste dalla Legge della scuola e dal suo Regolamento di applicazione.
Lavoro di diploma
Art. 34
Lo studente discute di fronte a un’apposita Commissione il lavoro di diploma svolto nel corso del terzo anno .
... La Commissione di cui al cpv. 1 è designata dalla direzione e si compone di almeno due esperti. Il lavoro di diploma e l’esito della discussione sono valutati con una nota. Il lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta il non ottenimento definitivo del titolo di studio.
Condizioni per il conseguimento
Art. 35 Consegue il diploma di docente SI oppure di docente SE lo studente che alla fine della formazione ottiene almeno 180 degli ECTS prescritti. Art. 36 Consegue il diploma di docente SI e di docente SE lo studente che alla fine della formazione ottiene almeno 210 degli ECTS prescritti.
Diploma
Art. 37
Nel diploma, rilasciato dal Dipartimento dell’istruzione e della cultura [25] , vengono iscritti: - i dati personali dello studente; - la denominazione del diploma; - l’elenco dei moduli seguiti con le qualifiche o le note e gli ECTS; - il titolo del lavoro di diploma con la nota e gli ECTS; - il nome dell’istituto, la funzione svolta durante lo stage e gli ECTS. Allo studente che ha ottenuto l’esonero da uno o più moduli di educazione fisica a seguito di una menomazione fisica che gli preclude unicamente l’insegnamento dell’educazione fisica, il Dipartimento può rilasciare il diploma senza i moduli specifici di educazione fisica. È iscritta la menzione relativa al riconoscimento intercantonale del diploma. Capitolo VII
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Art. 38
dei contenuti scientifici e metodologici del piano degli studi e dell’organizzazione dei moduli. Gli studenti esprimono il loro apprezzamento sulla formazione ricevuta. Le modalità di valutazione della formazione sono predisposte dalla direzione. TITOLO III Disposizioni finali
Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 39
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2002. Pubblicato nel BU 2002 , 196.
[1]
Abrogato dal BU 2009, 201; resta transitoriamente in vigore fino a sostituzione con l’analogo regolamento, che
sarà emanato dalla SUPSI - BU 2009, 319.
[2]
Cpv. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[3]
Cpv. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[4]
Nota marginale modificata dal R 7.9.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 326.
[5]
Art. modificato dal R 7.9.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 326.
[6]
Lett. modificata dal R 15.3.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 117.
[7]
Art. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155; precedenti modifiche: BU 2004, 326; BU
2005, 117.
[8]
Art. abrogato dal R 7.9.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 326.
[9]
Art. abrogato dal R 7.9.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 326; precedenti modifiche: BU 2002, 457; BU
2003, 213.
[10]
Art. abrogato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155; precedente modifica: BU 2004, 326.
[11]
Lett. modificata dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[12]
Art. introdotto dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[13]
Art. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[14]
Art. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[15]
Art. abrogati dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[16]
Art. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155; precedente modifica: BU 2003, 213.
[17]
Art. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[18]
Art. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[19]
Cpv. introdotto dal R 18.6.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 213.
[20]
Art. abrogati dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[21]
Cpv. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[22]
Cpv. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155; precedente modifica: BU 2004, 30.
[23]
Lett. modificata dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[24]
Art. modificato dal R 3.5.2006; in vigore dal 1.5.2006 - BU 2006, 155.
[25]
Denominazione modificata in “Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in
vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
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