Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la ta... (760.100)
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Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

1 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
2 e relative ordinanze del Consiglio federale; visto il messaggio 24 luglio 1984 n. 2840 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale sulla circolazione stradale (LCS), della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD) e della Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) nonché delle relative ordinanze e decreti. 3
2 Essa si applica all’uso dei veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, velocipedi, veicoli a trazione animale e ad altri mezzi di trasporto o altri utenti delle strade aperte al traffico. TITOLO II Autorità e competenze Autorità amministrative

Consiglio di Stato

Art. 2

1 Il Consiglio di Stato è competente: a) ad emanare mediante decreti o regolamenti le disposizioni d’esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge, nonchè quelle complementari alla legge federale sulla circolazione stradale; b) a dare il proprio preavviso al Consiglio federale ogni qualvolta ne è richiesto a norma di legge o a titolo consultivo; c) a designare i medici di fiducia ed eventuali specialisti del traffico incaricati delle visite di controllo sull’idoneità dei conducenti e gli istituti specializzati in esami particolari; d) a scegliere i laboratori preposti alle analisi previste dalla LCS e dalle relative ordinanze; e) ad istituire una scuola professionale per maestri conducenti ed a vigilare sui previsti corsi di perfezionamento; esso può delegare il compito di istituire una scuola professionale per maestri conducenti ad enti o associazioni private e ne fissa le condizioni; f) a concludere gli accordi con le competenti autorità di altri Cantoni sulla regolamentazione dell’attività di polizia autostradale di un Cantone sul territorio dell’altro; g) a fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie; h) a fissare tasse di giudizio per le decisioni amministrative. i) a regolamentare la circolazione dei veicoli a motore al di fuori degli spazi a cui si applica la Legge sulla circolazione stradale. 4 l) a promuovere campagne di sicurezza stradale. 5
1

Titolo modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.

2

RS 741.01.

3

Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.

4

Lett. introdotta dalla L 24.3.2004; in vigore dal 28.1.2005 - BU 2005, 17.

5

Lett. introdotta dalla L 17.12.2012; in vigore dal 8.2.2013 - BU 2013, 80.

2

2 Il Consiglio di Stato può istituire commissioni speciali in materia di circolazione stradale.

Competenza generale

Art. 3

1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti la circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. 6
2 Il Dipartimento, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura.

Competenze particolari

Art. 4

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente:
1. a concedere sulle strade cantonali: a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiali od usare la strada per scopi analoghi e ciò in virtù delle norme della legge cantonale sulle strade; b) i permessi di deviazione temporanea del traffico nei casi di lavori stradali;
2. a collocare sulle strade cantonali, i segnali stradali ed a tracciare la segnaletica orizzontale, riservato l’art. 5 cpv. 4;
3. a limitare, sulle strade cantonali, il peso e le dimensioni dei veicoli qualora ragioni di sicurezza lo esigessero;
4. ad installare sulle strade cantonali gli impianti luminosi;
5. ad adottare sulle strade cantonali altre misure richieste dalla sicurezza stradale conformemente alle competenze conferitegli da altre leggi;
6. ad eseguire i controlli stabiliti dall’ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli;
7. ad indicare alle competenti autorità i casi di conducenti inidonei alla guida eventualmente segnalati da altri medici;
8. a preavvisare le richieste di rilascio o di proroga delle licenze per allievo conducente, qualora esistano ragioni di natura medica, come pure ad autorizzare, in circostanze speciali, medici non iscritti nell’elenco stabilito dal Consiglio di Stato ad effettuare esami di controllo;
9. ad introdurre nell’insegnamento scolastico corsi di istruzione in materia di circolazione stradale, riservata la competenza del Consiglio di Stato a stabilire i relativi programmi.

Autorità comunali

Art. 5

1 I Municipi sono competenti:
1. a vietare, limitare o disciplinare la circolazione sulle strade comunali, consortili o private aperte al traffico, secondo quanto previsto dalla legge organica comunale, e da altre leggi cantonali;
2. a concedere: a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiale od altre operazioni analoghe, su strade comunali, consortili o private aperte al traffico; b) in casi speciali, l’autorizzazione a lasciare in sosta autoveicoli sprovvisti di targhe di controllo od a parcheggiare regolarmente durante la notte su aree pubbliche; c) le autorizzazioni previste dall’art. 18 della presente legge.
3. a disciplinare il servizio tassì;
4. ad adottare e pubblicare, conformemente alla relativa ordinanza federale, la segnaletica stradale ed a disporre per la posa se espressamente delegati dal Dipartimento competente;
5. ad autorizzare la posa di segnaletica di cantiere dopo averne approvato i piani, ed a vigilarne l’esecuzione, se espressamente autorizzati dal Dipartimento competente;
6. a rilasciare i contrassegni per velocipedi e le targhe per ciclomotori, se espressamente autorizzati dal Dipartimento competente;
7. a formulare i preavvisi richiesti in virtù della presente legge.
2 Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti. Autorità penali
6

Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.

3

Autorità giudiziarie

Art. 6

1 Le Autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCS e della LTTP. 7
2 Esse informano le competenti autorità di qualsiasi infrazione che possa giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi previsti dalla LCS e relative ordinanze.
3 Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti.

Autorità amministrativa con competenze penali

Art. 7

8 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. Autorità in materia di multe disciplinari

Organi di polizia

Art. 8

1 Sono autorizzati a riscuotere le multe disciplinari stabilite dall’elenco del Consiglio federale: a) la polizia cantonale; b) le polizie comunali espressamente autorizzate dal Dipartimento competente.
2 Il Dipartimento competente può rinunciare all’esigenza dell’uniforme di servizio per i preposti alla riscossione delle multe disciplinari nel caso di veicoli in stazionamento e di traffico nelle regioni rurali.

Organi amministrativi

Art. 9

1 Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare il Dipartimento competente dà avvio alla procedura ordinaria prevista dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 9
2 Esso tiene inoltre il registro per l’iscrizione delle multe secondo le disposizioni fissate dall’autorità federale. Autorità di ricorso

Consiglio di Stato e

Tribunale cantonale amministrativo

10 Art. 10 11
1 Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Art. 11 ... 12

Altre autorità

Art. 12

Le decisioni prese da autorità giudiziarie penali sono impugnabili conformemente alle norme di procedura previste dalla legislazione cantonale in materia.
7

Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.

8

Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedenti modifiche: BU 2004,

144-389.

9

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedenti modifiche: BU 2004,

389; BU 2005, 17.

10 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 215.
11 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481; precedenti modifiche: BU

1997, 215; BU 2009, 36.

12

Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144; precedente modifica: BU 2002,

129.

4

Art. 12a ... 13 TITOLO III Compiti della Polizia

Polizia cantonale

Art. 13

14 Gli organi di polizia cantonale esercitano sul territorio del Cantone i compiti loro attribuiti dalla legislazione cantonale e federale in materia di circolazione e di tassa sul traffico pesante.

Polizie comunali

Art. 14

1 Le polizie comunali esercitano nella giurisdizione comunale i compiti di polizia locale previsti dalla legge organica comunale.
2 Nel caso di Comuni consorziati o legati da convenzione particolare i compiti attribuiti alle polizie comunali si estendono a tutto il territorio consortile o dei Comuni che hanno concluso la convenzione.
3 Riservate le competenze loro attribuite da altre leggi e decreti o disposizioni della presente legge, esse esercitano nell’ambito della circolazione stradale le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento competente.
4 Le polizie comunali collaborano con le autorità scolastiche e con gli organi di polizia cantonale in materia di educazione stradale e cooperano con la polizia cantonale nella misura richiesta dalle circostanze o stabilita da speciali accordi.
5 Il Dipartimento competente fissa le condizioni per il rilascio delle deleghe di cui al cpv. 3, con particolare riguardo all’importanza ed all’organizzazione della polizia comunale interessata, come pure alla formazione dei suoi agenti. TITOLO IV Disposizioni diverse

Rimozione forzata di veicoli

Art. 15

1 Gli organi di polizia cantonale e quelli comunali espressamente autorizzati dal Dipartimento competente possono ordinare la rimozione di veicoli fermi illecitamente, posteggiati od ostacolanti il traffico, se il conducente non può essere raggiunto oppure rifiuta di ottemperare all’ingiunzione di spostarlo.
2 Le spese di rimozione sono a carico del conducente responsabile o del detentore.

Obbligo di informare

Art. 16

1 Se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo.
2 Sono applicabili per analogia le norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sui testimoni. 15

Contravventori non domiciliati in Svizzera

Art. 17

Al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di una infrazione alle norme del traffico, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

Autorizzazioni speciali

Art. 18

1 I Municipi possono autorizzare, in casi speciali, nelle loro giurisdizioni, il transito dei veicoli a motore (compresi i cingolati) o velocipedi, su tratti che non sono destinati o manifestamente non si adattano alla loro circolazione, in particolare sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, ecc.
13 Art. abrogato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 215; precedente modifica: BU 1996,

93.

14

Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 144.
15 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258.
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2 Il Dipartimento competente emana le necessarie direttive per il rilascio delle autorizzazioni ad opera dei Municipi e vigilerà sulla corretta applicazione delle stesse.

Rapporti di infortunio

Art. 19

1 A seconda di chi abbia pronunciato il giudizio, le autorità giudiziarie e amministrative sono competenti a concedere il rilascio a terzi di rapporti riguardanti gli infortuni della circolazione.
2 Il rilascio avviene per il tramite del Comando della polizia. Le spese sono a carico del richiedente.

Rapporti informativi

Art. 19a 16 1 Gli organi di polizia, segnatamente la polizia cantonale, sono tenuti d’ufficio o su richiesta, a comunicare agli organi amministrativi preposti all’applicazione della presente legge e delle normative concernenti la circolazione stradale unicamente le informazioni utili di cui necessitano nell’adempimento del proprio compito legale.
2 Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

Notifica al casellario giudiziale

Art. 20

Le competenti autorità giudiziarie e amministrative devono comunicare al dipartimento competente le decisioni soggette all’obbligo dell’iscrizione nel casellario giudiziale, secondo la legislazione federale e cantonale.

Comunicazione ad altri Cantoni

Art. 21

Le autorità cantonali competenti sono tenute a comunicare alle autorità di altri Cantoni i fatti che possono giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone domiciliate nella loro giurisdizione. TITOLO V Disposizioni penali

Penalità e sanzioni

Art. 22

1 Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite con la multa fino a fr.
100’000.--.
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2 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale. TITOLO VI Disposizioni abrogative e finali

Disposizioni abrogative

Art. 23

È abrogata la legge cantonale sulla circolazione con i veicoli a motore e velocipedi del 26 giugno 1934, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. Art. 24
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 18 Pubblicata nel BU 1985 , 413.
16 Art. introdotto dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 385.

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Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
18 Entrata in vigore: 1° gennaio 1986 - BU 1985, 413.
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