Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende comunali
1 Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende comunali 1 (del 13 novembre 1957) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO in applicazione della Legge tributaria; visto il messaggio 29 luglio 1955, n. 568 del Consiglio di Stato, 2 decreta:
Riparto
Art. 1 3 L’imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende comunali è ripartita e attribuita ai Comuni interessati, per l’applicazione del moltiplicatore, in base alle norme della presente legge. Capitolo I Aziende idroelettriche
Elementi di riparto Art. 2 4 Dall’importo complessivo d’imposta cantonale che forma oggetto di riparto fra i Comuni, si deducono preliminarmente
1 Precipuo
il 20% dell’imposta sull’utile e sul capitale, a favore del Comune sede;
2 Riparto in base alla popolazione una somma di fr. 2.- per testa di popolazione residente con un minimo di fr. 3’500.- e un massimo di fr.
10’000.- per Comune, a favore - dei Comuni confinanti con i corsi d’acqua utilizzati, - dei Comuni il cui agglomerato urbano si trova nel bacino imbrifero che alimenta le prese o risulti comunque a monte dei corsi d’acqua utilizzati, sempre che le loro acque possano teoricamente immettersi nei corsi stessi in un punto che non sia più basso della quota altimetrica dell’ultima centrale. Nel caso d’impianti sovrastanti l’uno all’altro, appartenenti a diverse aziende, l’imposta per testa di popolazione sarà dovuta dall’azienda con l’impianto o il gruppo d’impianti di maggiore potenza.
3 In base alla stima L’imposta residuante è assegnata: per un terzo in ragione della stima ufficiale; per un ulteriore terzo:
4 In base ai salti e alle sponde a) per il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d’acqua utilizzati, in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d’acqua nelle giurisdizioni comunali moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione; b) per il 40% ai medesimi Comuni in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma delle singole lunghezze di sponda dei corsi d’acqua entro le giurisdizioni comunali moltiplicate per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.
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Titolo modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
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Ingresso modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
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Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
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Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
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5 In base alla capacità finanziaria dei Comuni Per l’ultimo terzo a tutti i Comuni partecipanti al riparto in funzione degli indici finanziari inversi. Quando l’azienda sfrutta acque provenienti da più comprensori idrografici l’imposta ripartibile a questo titolo è assegnata ad ogni comprensorio, per la ripartizione tra i Comuni in esso compresi o che partecipano alla produzione mediante impianti che sfruttino le sue acque, in proporzione alla produzione mediante impianti che sfruttino le sue acque, in proporzione alla produzione media di energia conseguibile con l’acqua captata in ogni bacino imbrifero. Gli indici più recenti della capacità finanziaria comunale servono quale base di calcolo.
Limite massimo Art. 3 5 6 1 La quotaparte d’imposta toccante a ogni Comune partecipante per qualsiasi titolo al riparto, ivi compresa la quotaparte dell’imposta immobiliare cantonale e l’imposta immobiliare comunale non può superare i franchi 1’500.- per abitante. 7
2 Ogni Comune avrà tuttavia il diritto a prelevare per intero l’imposta immobiliare dell’articolo 291 LT. 8
3 La quota d’imposta eccedente il limite massimo del cpv. 1 è ripartita tra gli altri Comuni partecipanti al riparto in funzione reciproca degli indici di capacità finanziaria comunale fissati dal Consiglio di Stato. Eventuali ulteriori eccedenze saranno successivamente ripartite con gli stessi criteri.
4 La popolazione e gli indici della capacità finanziaria determinanti ai fini dei calcoli saranno accertati dalla competente autorità cantonale in base alle disposizioni stabilite dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e dal relativo regolamento d’applicazione. 9
Concorrenza di impianti o di bacini imbriferi Art. 4 10 Qualora un’azienda possieda impianti tra di loro indipendenti, a ognuno di essi è assegnata una quotaparte d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde, calcolata in proporzione alla loro potenza lorda, paragonata alla potenza lorda complessiva. Qualora alla produzione di energia di un impianto concorressero corsi d’acqua di bacini imbriferi diversi, la quota d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde è assegnata ai Comuni di ogni comprensorio idrografico in proporzione alla produzione media di energia conseguibile con l’acqua captata in ogni bacino imbrifero, paragonata alla produzione media dell’impianto. Art. 5 ... 11 Art. 6 ... 12
Aziende di distribuzione e aziende miste
a) aziende di distribuzione Art. 7
13 Le aziende idroelettriche concessionarie per la fornitura di energia ai Comuni, la cui produzione attraverso impianti propri non superi il 20% dell’energia totale venduta, sono considerate aziende di distribuzione. L’imposta delle stesse è attribuita, previa deduzione di un precipuo del 20% dell’imposta sull’utile e sul capitale a favore della sede, per il 30% ai Comuni della sostanza immobiliare. La rimanenza è data ai Comuni acquisitori di energia in proporzione al quantitativo da essi acquistato per rapporto all’energia totale venduta e al Comune sede per il resto. Non è fatto luogo a riparto in base alla popolazione.
5 Art. modificato dalla L 21.12.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1994, 20; precedente modifica: BU 1975,
27.
6 Norma transitoria:
La presente modifica di legge 21.12.1993 si applica per la prima volta al riparto dell’imposta delle aziende
idroelettriche dovuta per l’anno 1993.
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Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
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Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
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Cpv. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 444.
10 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
11 Art. abrogato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
12 Art. abrogato dalla L 3.7.1961; in vigore dal 1.1.1962 - BU 1961, 157.
13 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
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b) aziende miste Art. 8
14 Se la produzione degli impianti supera il 20% dell’energia totale venduta, l’azienda è considerata azienda mista. In tal caso il riparto dell’imposta, nella percentuale pari al rapporto fra energia prodotta ed energia totale, avviene come all’art. 2; la rimanenza è attribuita ai Comuni secondo le norme di cui all’articolo precedente. La quota da ripartire in base alla popolazione è ridotta alla medesima percentuale di energia prodotta in confronto all’energia totale venduta.
Aziende commerciali con produzione idroelettrica Art. 9 Le imprese commerciali che, nel contempo, siano concessionarie di forze idriche per la produzione di energia elettrica per uso proprio o per rivendita sono sottoposte, ai fini del riparto intercomunale, alle norme della presente legge, per la porzione di fattori di sostanze e di reddito attinenti a tale produzione.
Periodo di costruzione Art. 10 1 Durante il periodo di costruzione di impianti idroelettrici e prima che essi siano ufficialmente stimati, il 30% del valore di costruzione annualmente contabilizzato è parificato, unicamente agli effetti del riparto intercomunale e a far tempo del terzo anno, al valore di stima, con diritto di partecipazione, secondo la situazione, per i Comuni interessati.
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2 I diritti d’acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutarsi ai sensi della LT, partecipano al riparto per il loro valore di stima. A misura che determinate forze d’acqua saranno sfruttate, per cui potrà essere assegnata ai comuni interessati la percentuale di sostanza mobiliare, cadrà il diritto di partecipazione al riparto di sostanza immobiliare a questo titolo. 16
3 Il riparto in base alla popolazione avviene già con il primo anno di imposizione.
4 Il Comune sede beneficerà della quota d’imposta riservata ai salti e alle sponde quando non si giustificherà un riparto a tale titolo, per mancata totale o parziale produzione di energia.
Aziende idroelettriche con produzione
ed esercizio fuori Cantone: Art. 11 17 L’imposta a carico di aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone, imponibili nel Ticino unicamente a dipendenza di elettrodotti e connessi impianti ivi situati, è ripartita in proporzione dei valori di stima nei singoli Comuni. Art. 12 ...
18 Capitolo II Altre imprese
1 Aziende gas e acqua potabile Art. 13 19 La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate per le aziende del gas e dell’acqua potabile come per le aziende idroelettriche, sono assegnate nel riparto intercomunale la prima in proporzione ai valori di stima e la seconda interamente al Comune sede. L’imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza. L’imposta sul reddito, riservato alla sede un precipuo del 20%, è assegnata: a) ai Comuni della sostanza immobiliare proporzionalmente ai valori di stima siti in ognuno di essi e ritenuto un reddito imponibile della stessa, calcolato nella medesima ragione percentuale esistente fra capitale e utile tassabile della società; b) ai Comuni acquisitori di acqua e di gas, compresa la sede, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile in ragione del quantitativo ritirato da ognuno di essi.
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Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
15 Cpv. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
16 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345; precedente modifica: BU 1971,
22.
17 Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
18 Art. abrogato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
19 Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
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2 Ferrovie, ecc Art. 14
20 La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette calcolate per le ferrovie, le tramvie e le funicolari come per le aziende idroelettriche, sono aggiudicate nel riparto intercomunale la prima in proporzione dei valori di stima e la seconda al Comune sede per la metà e ancora ai valori di stima per l’altra metà. L’imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza. L’imposta sul reddito è ripartita proporzionalmente alla sostanza netta, previa assegnazione di un precipuo del 20% al Comune sede.
Aziende comunali 21 Art. 15
22 L’imposta comunale sulla sostanza immobiliare delle aziende comunali, stabilita dalla competente autorità cantonale di tassazione indipendentemente dalla non imponibilità in quella sede, è calcolata sul 50% del valore di stima all’aliquota delle persone fisiche ed è proporzionalmente ripartita fra i singoli Comuni di situazione. L’imposta sul reddito, riservato un precipuo del 20% al Comune sede, è assegnata proporzionalmente fra: a) i Comuni della sostanza immobiliare, ritenuto un reddito della stessa in ragione del 6%; b) i Comuni acquisitori delle prestazioni, compresa la sede, in ragione dell’incasso lordo annuo conseguito in ognuno di essi, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile. Per le aziende idroelettriche, dall’imposta complessiva che forma oggetto di riparto ai fini dell’imposta comunale, si deduce preliminarmente un importo tale da assicurare una somma di fr. 2.- d’imposta per testa di popolazione residente, con un minimo di fr. 3’500.- sulla base dei disposti di cui all’art. 2 della presente legge. Per le stesse aziende sono pure applicabili i disposti di cui all’art. 10. Capitolo III Deroghe
Convenzioni
Art. 16 Con l’accordo di tutti i Comuni o dei Comuni di un ben definito comprensorio geografico partecipanti al riparto della imposta di un’azienda idroelettrica, di un’azienda del gas o dell’acqua potabile, di un’impresa ferroviaria e simile, e di una azienda municipalizzata, potrà essere stipulata una convenzione con la contribuente per la determinazione di un moltiplicatore unico da applicarsi all’ammontare di imposta base complessiva spettante per legge a tali Comuni. La convenzione dovrà definire chiaramente le norme di riparto interno fra i Comuni interessati, ove le stesse dovessero scostarsi da quelle previste dalla presente legge. Tale convenzione necessita dell’approvazione del Gran Consiglio. Capitolo IV Procedura
a) Esecuzione del riparto Art. 17 23 Il riparto è eseguito su rivendicazione dei Comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se perviene all’Autorità fiscale prima che la relativa tassazione cantonale sia cresciuta in forza di cosa giudicata. Il riparto può essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’Autorità fiscale. Il riparto è eseguito dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni ed è notificato direttamente agli interessati.
b) reclamo
20 Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
21 Nota marginale modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
22 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
23 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
5 Contro le decisioni dell’Autorità fiscale il contribuente e i Comuni interessati possono reclamare entro
30 giorni dalla pubblicazione. Il reclamo va presentato all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati, più una. L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato con un termine di 30 giorni per le osservazioni.
c) ricorso Contro le decisioni su reclamo gli interessati possono ricorrere alla camera di diritto tributario del Tribunale appello entro il termine di 30 giorni dall’intimazione, con atto in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati, più una.
Validità del reclamo e del ricorso Art. 18 I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati utili anche se osservati da un solo interessato; le decisioni sul reclamo e sul ricorso valgono in ogni caso in confronto di tutti.
Reclamo e ricorso del contribuente Art. 19 Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta al riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale sarà modificato in conformità della tassazione definitiva.
Rinvio alla LPT Art. 20 Valgono per il resto le norme generali e particolari della Legge di procedura tributaria, in quanto qui non diversamente disposto.
Regolamenti
Art. 21 Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare i regolamenti per l’applicazione della presente legge.
Disposizioni abrogative e transitorie Art. 22 Sono abrogati gli art. 41 e 44 della Legge tributaria 11 dicembre 1907 rimasti in vigore in virtù dell’art. 77 Legge tributaria 11 aprile 1950, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
Disposizione transitoria per le aggregazioni Art. 22a 24 A partire dal periodo fiscale 2017 e sino alla revisione degli elementi di riparto della presente Legge, il calcolo del riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate viene effettuato senza tenere conto delle aggregazioni ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, avvenute dopo il 1° gennaio 2016.
Entrata in servizio Scaduti i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entrerà in vigore 25 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e sarà applicata la prima volta al riparto dell’imposta comunale per l’anno 1957. Le pratiche in corso per il riparto d’imposta degli anni precedenti saranno portate a termine in base al diritto e alla procedura anteriori. Pubblicata nel BU 1957 , 181.
24 Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 488.
25 Entrata in vigore: 31 dicembre 1957 - BU 1957, 181.
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