Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto
                            Legge  di applicazione delle norme federali in materia di locazione  di locali d’abitazione e commerciali e di affitto  (del 24 giugno 2010)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Campo di applicazione
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  le  norme  di  applicazione  del  diritto  federale  in  materia  di  locazione e di affitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Uffici di conciliazione
Art. 2
                            1  Il   Consiglio   di   Stato   designa   il   Dipartimento   competente   all’esecuzione   delle  disposizioni concernenti l’attività e il funzionamento degli Uffici di conciliazione in materia di locali  d’abitazione e commerciali e di affitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento,  in  collaborazione  con  le  associazioni  di  categoria,  organizza  l’istruzione  e  la  formazione permanente delle persone che compongono l’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Contratto-quadro di locazione
Art. 3
                            1  Il Consiglio di Stato conferisce l’obbligatorietà generale ai contratti-quadro di locazione  qualora il loro campo d’applicazione sia limitato al territorio del Cantone o a una parte dello stesso  conformemente alle disposizioni federali vigenti in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Moduli ufficiali
Art. 4
                            1  Il  modulo  ufficiale  per  la  notificazione  di  aumenti  di  pigione  e  di  altre  modifiche  unilaterali,  così  come  il  modulo  per  la  notificazione  della  disdetta,  sono  obbligatori;  essi  sono  allestiti dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I moduli ufficiali, oltre a quanto previsto dalle norme federali sulla locazione (CO e OLAL), devono  inoltre contenere:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di penuria di abitazioni, il Consiglio di Stato può dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del  territorio cantonale, l’uso del modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso di pigione scalare (art. 269c CO) è sufficiente per la notificazione dell’aumento di pigione  la presentazione della copia della pattuizione di pigione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I moduli sono a disposizione nelle Cancellerie comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Possono   essere   tuttavia   autorizzati   dal   Dipartimento   moduli   da   utilizzare   con   elaboratori  elettronici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza e rendiconto
Art. 5
                            1  Gli uffici sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  uffici  trasmettono  al  Dipartimento  un  rapporto  semestrale  di  gestione  che  indica  il  numero  delle  cause  sottoposte  all’autorità,  i  motivi  di  contestazione  e  l’esito  delle  medesime,  affinché  possa  adempiere  all’obbligo  di  relazione  di  cui  all’articolo  23  capoverso  2  dell’ordinanza  del  9  maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL).
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Deposito di garanzia:
a. Deposito obbligatorio
                            1    Cpv. modificato dalla L 24.11.2014; in vigore dal 16.1.2015 - BU 2015, 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di  conduttore presso una banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Sono ammesse garanzie  sostitutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  libretto  di  risparmio  o  di  deposito  rimane  presso  una  di  queste  banche,  quale  deposito  di  garanzia  intestato  al  conduttore.  La  banca  può  devolvere  la  garanzia  soltanto  con  il  consenso  di  entrambe le parti o a seguito di decisione giudiziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  locatore  che  nelle  medesime  condizioni  riceve  un  libretto  di  risparmio  o  di  deposito  o  altro  valore,  deve  collocarlo  entro  10  giorni  presso  la  banca  quale  deposito  di  garanzia  intestato  al  conduttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  locatore  che  aliena  l’ente  locato  per  il  quale  è  stata  prestata  garanzia  è  tenuto  a  trasferire  all’acquirente (nuovo locatore) la disponibilità del deposito di garanzia presso la banca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                b. Ricevuta
Art. 7
                            1  Il  depositario  allestisce  una  ricevuta  in  due  copie  sulla  quale  menziona  il  motivo  del  deposito, consegnandone un esemplare al locatore e uno al conduttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  alienazione  (art.  6  cpv.  4),  il  depositario,  su  richiesta  del  nuovo  locatore,  modifica  la  ricevuta comunicandolo alle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                c. Ritiro e interessi
Art. 8
                            1  Il  ritiro  totale  o  parziale  delle  somme  dei  valori  depositati  in  garanzia  può  essere  effettuato soltanto nei modi previsti all’articolo 257e capoverso 3 CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  ritiro  degli  interessi  maturati  sul  libretto  di  risparmio  o  di  deposito  o  sugli  altri  valori  depositati basta la sola firma del conduttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  contestazione  tra  il  conduttore  e  il  locatore  o  la  banca  depositaria,  è  applicabile  la  procedura degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile del 9 dicembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                d. Sublocazione
Art. 9
                            Le  disposizioni  del  presente  titolo  sono  applicabili  anche  alle  garanzie  fornite  dai  sublocatori e dai subaffittuari.
                        
                        
                    
                    
                    
                e. Divieto di deroghe
Art. 10
                            Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  possono  essere  escluse  o  modificate  in  via  contrattuale a sfavore del conduttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                f. Disposizioni penali
Art. 11
                            1  Chiunque contravviene alle disposizioni del presente titolo è punito con la multa fino a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2’000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il contravventore ha agito nell’ambito della sua professione di fiduciario o di amministratore, o  ha agito per fine di lucro l’Autorità giudiziaria non è vincolata da questo massimo di pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’applicazione delle sanzioni penali compete alle Autorità giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando un’infrazione viene commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società di  persone  senza  personalità  giuridica,  oppure  di  una  ditta  individuale,  le  sanzioni  sono  applicabili  alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in suo nome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  persona  giuridica,  la  società  o  il  proprietario  della  ditta  individuale  sono  solidalmente  responsabili del pagamento della multa e delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI. Perito comunale degli immobili:
a. Designazione
Art. 12
                            1  Ogni Comune designa un perito degli immobili e un supplente per prestare consulenza  e  effettuare  constatazioni  nell’ambito  dei  rapporti  locativi;  il  Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  i  Comuni  a  designare  più  periti  e  più  supplenti;  il  supplente  sostituisce  il  perito  nei  casi  di  esclusione,  ricusazione,  assenza  o  altro  impedimento;  in  caso  di  necessità  o  urgenza  essi  possono intervenire anche fuori del comprensorio di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il  perito  non  può  essere  sostituito  dal  supplente,  il  Municipio  può  incaricare  un  perito  straordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Più Comuni possono designare il medesimo perito degli immobili e il medesimo supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. abrogato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Prima  di  assumere  la  carica,  il  perito  e  il  supplente  rilasciano  la  dichiarazione  di  fedeltà  alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’incarico  scade  sei  mesi  dopo  le  elezioni  comunali;  la  riconferma  è  presunta  se  entro  quattro  mesi dalle elezioni il Municipio non comunica la mancata conferma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Fatto salvo un diverso termine stabilito nel regolamento comunale, il perito e il supplente possono  recedere dall’incarico con un preavviso scritto di almeno tre mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il perito e il supplente devono essere indipendenti dal municipio e dall’amministrazione comunale  del comprensorio di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il  perito  e  il  supplente  devono  possedere  sufficienti  conoscenze  tecniche  e  pratiche  nel  settore  edile ed immobiliare; non è necessaria una formazione specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il Dipartimento cura l’aggiornamento periodico dei periti e pubblica ogni anno nel Foglio ufficiale  la lista dei periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                b. Procedura
Art. 13
                            1  Il perito interviene su richiesta di locatori, di conduttori e degli Uffici di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d’ufficio.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I costi del perito sono assunti dalla parte che ne richiede l’intervento; lo Stato assume i costi degli  interventi ordinati dagli Uffici di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento il campo di attività e le modalità di intervento  e fissa la remunerazione e la tariffa applicabili ai periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                VII. Entrata in vigore
Art. 14
                            La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e  entra  in  vigore  contemporaneamente  alla  legge  di  applicazione  del  codice  di  diritto  processuale  civile svizzero.  4  Pubblicata nel BU  2010  , 328.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 328.