Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (5.1.7.3.1)
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Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

5.1.7.3.1 Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE); visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970; visti gli articoli 3, 4 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993; fatto riferimento all’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 19 95 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, d e c r e t a : Sezione 1 Disposizioni generali Scopo Art. 1 Il presente regolamento disciplina sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai Cantoni. Effetto del riconoscimento Art. 2 1 Il riconoscimento certifica l’equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime.
2 Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.
3 In particolare danno diritto all’ammissione: a) ai politecnici federali giusta la legge federale sui PFI
1 ; b) agli esami federali per le profession i mediche giusta l’ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari
2 ; c) alle università cantonali giusta le leggi cantonali e gli accordi intercantonali corrispon denti
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. Sezione 2 Condizioni per il riconoscimento Principio Art. 3 In virtù del presente regolamento gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un Cantone lo sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione. Scuole di maturità Art. 4 Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del secondo ciclo secondario oppure da scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tem po parziale. Obiettivi degli studi Art. 5
1 Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello se condario, e favorire la formazione di uno spirito d’apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia la matu rità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa
1 Legge del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali, art. 16.
2 Ordinanza generale del 19 novembre 1980 sugli esami federali per le professioni mediche, art. 15; legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, art. 41.
3 Regolamentazioni intercantonali: Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, art. 8 cpv. 3; Accordo intercantonale del 26 ottobre e del 7 dicembre
richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l’intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisich e dei loro allievi.
2 I maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l’immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l’astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica.
3 I maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi d evono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore.
4 I maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e cultur ale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura. Durata degli studi Art. 6 1 La durata degli studi fino all a maturità deve essere di almeno dodici anni.
2 Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un inseg namento a carattere preliceale.
3 Nelle scuole di maturità per adulti l’insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto.
4 Le scuole di maturità possono ammettere allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso gli allievi dovranno seguire, di regola, l’insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità. Corpo insegnante Art. 7
1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l’art. 6 cpv. 2 e 3) l’insegna mento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l’insegnamento secondario superiore o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita nelle università, è richies to un titolo accademico equivalente.
2 Nel settore secondario I a carattere preliceale, l’insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore, purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente. Piani di studio Art. 8 L’insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la S vizzera. Materie di maturità Art. 9
1 Le sette discipline fondamentali, l’opzione specifica e l’opzione complementare costituiscono l’insieme delle materie di maturità.
2 Le discipline fondamentali sono: a) la lingua prima; b) una seconda lingua nazionale; c) una terza lingua, che può essere sia una terza lingua nazionale, sia l’inglese, sia una lingua antica; d) la matematica; e) il settore delle scienze sperimentali, con l’obbligo di seguire un insegnamento in biologia, chimica e fisica; f) il settore dell e scienze umane, con l’obbligo di seguire un insegnamento in storia e geografia e un’introduzione all’economia e al diritto; g) le arti visive e/o la musica.
3 L’opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti: a) lingue anti che (latino e/o greco); b) una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l’inglese, lo spagnolo o il russo); c) fisica e applicazioni della matematica; d) biologia e chimica; e) economia e diritto; f) filosofia/pedagogia/psicologia; g) arti visive; h) mu sica.
4 L’opzione complementare va scelta tra le discipline seguenti:
a) fisica; b) chimica; c) biologia; d) applicazioni della matematica; e) storia; f) geografia; g) filosofia; h) insegnamento religioso; i) economia e diritto; k) pedagogia/psicologia; l) arti visive; m) musica; n) sport.
5 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.
6 Il Cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari).
7 Nella disciplina fondamentale «seconda lingua nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei Cantoni plurilingui una seconda lingua del Cantone può essere definita come «seconda lin gua nazionale». Lavoro di maturità Art. 10 Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente. Proporzione dei rispettivi settori di studio Art. 11 Le pr oporzioni sono: a) per le discipline fondamentali:
1. settore delle lingue 30 - 40%
2. settore della matematica e delle scienze sperimentali 20 - 30%
3. settore delle scienze umane 10 - 20%
4. settore delle arti 5 - 10% b) opzioni: opzione specifica, opzione co mplementare e lavoro di maturità 15 - 25% Terza lingua nazionale Art. 12 Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell’ambito delle discipline fondamentali e dell’opzione specifica, il Cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del Paese. Romancio Art. 13 Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l’insegnamento quale lingua prima (art. 9 cpv. 2 lett. a). Materie d’esame Art. 14
1 Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale.
2 Si tratta delle materie seguenti: a) la lingua prima; b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del Cantone, conformemente all’articolo 9 capoverso 7; c) la matematica; d) l’opzione specifica; e) un’altra materia secondo le disposizioni cantonali. Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità Art. 15
1 Le note di maturità sono assegnate: a) nelle materie d’esame, sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento e di quelli ottenuti all’esame. I due risultati hanno il medesimo peso;
b) nelle altre materie, sulla base dei risul tati dell’ultimo anno d’insegnamento.
2 Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali. Criteri di riuscita Art. 16 1 Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migli ore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.
2 Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle nove materie di maturità: a) il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; b) non figurino più di tre note inferiori al 4.
3 Per l’ottenimento dell’attestato di maturità sono autorizzati due tentativi. Insegnamento di base in inglese Art. 17 Il Cantone organizza per gli allievi che non hanno scelto l’inglese come terza lingua o come opzione specifica un insegnamento di base in questa disciplina. Sezione 3 Disposizioni particolari Menzione bilingue Art. 18 La menzione bilingue, attribuita da un Cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta. Esperienze pilota Art. 19 Per permettere di procedere ad esperienze pilota, si può derogare alle disposizioni del presente regolamento. Aspetti formali dell’attestato di maturità Art. 20 1 L’attestato di maturità reca: a) la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone; b) la menzione «Attestato di maturità rilasciato conformemente all’Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995»; c) il nome della scuola che lo rilascia; d) il cognome, il nome, il luogo d’origine (per gli stranieri: la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita del titolare; e) il pe riodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l’attestato; f) le nove note ottenute nelle materie menzionate nell’articolo 9; g) il titolo e la valutazione del lavoro di maturità; h) se è il caso, la menzione «maturità bilingue» con l’indicazione della seconda lingua; i) le firme delle autorità cantonali e della direzione della scuola.
2 Nell’attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle materie prescritte nell’ambito cantonale o in altre materie seguit e dall’allievo. Sezione 4 Commissione svizzera di maturità Art. 21 I compiti e la composizione della Commissione svizzera di maturità sono disciplinati dall’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Sezione 5 Procedura Competenze Art. 22
1 Il Cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.
2 In merito alle richieste decide il Dipart imento federale dell’interno e il Comitato della CDPE, su proposta della Commissione svizzera di maturità. Ricorsi
Art. 23 1 Se il Comitato rifiuta il riconoscimento, il Cantone e i responsabili della scuola interessata, che sono toccati dalla decisione, possono ricorrere entro il termine di 60 giorni all’assemblea plenaria della CDPE.
2 La decisione dell’assemblea plenaria può essere impugnata dal Cantone con azione di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83, lett. b dell a legge federale sull’organ izza zione giudiziaria; OG). I responsabili della scuola interessata possono interporre ricorso di diritto pubblico davanti allo stesso tribunale (art. 84, lett. a e b OG). Sezione 6 Disposizioni finali Diritto previgente: abrogazione Art. 24 Si rileva ch e il Consiglio federale svizzero ha sostituito l’ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità del 22 maggio 1968 con una nuova ordinanza. Disposizione transitoria Art. 25 Il Cantone deve poter dimostrare, entro otto anni al più tard i dall’entrata in vigore, che gli attestati liceali di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento. Entrata in vigore Art. 26 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995. Pubblicato nel BU 1995 , 437. Sulla base dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (FF 1995 II 242), il Consiglio federale svizzero e la CDPE hanno emanato ciascuno un proprio atto legislativo, ma di contenuto coordinato, per i rispettivi ambiti di competenza. L’ordinanza federale è pubblicata nella RU 1995 1001. Per l’uso corrente si è provveduto alla realizzazione di una versione comune. Berna, 16 gennaio 1995 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica ed ucazione Il presidente: Schmid Il Segretario: Arnet Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità
4 (del 16 gennaio / 15 febbraio 1995) Nell’intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera; consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza ; si co nviene quanto segue: I. Disciplinamento del riconoscimento della maturità Principio Art. 1 1 Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne:
a. gli attestati cantonali di maturità liceale,
b. gli attestati ottenuti agli esami liberi di maturità liceale, e
c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari.
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2 Essi instaurano un’istanza comune di rico noscimento.
3 Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al riconoscimento. II. Istanza comune di riconoscimento Commissione svizzera di maturità Art. 2 Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una «Commissione svizzera di maturità» (Commissione). Compiti Art. 3 1 La Commissione sottopone al DFI e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.
2 Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.
3 La Commissione organizza gli esami liberi di maturità li ceale e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolar i.
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4 Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.
5 Essa esamina le richieste di constatazione dell’equivalenza di att estati esteri con quelli svizzeri.
6 Essa esamina, all’attenzione del DFI e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità. Composizione, organizzazione Art. 4
1 La Commissione conta al massimo 25 membri.
2 La metà dei membri è nominata dal DFI, l’altra metà dal Comitato della CDPE. Quest’ultimo nomina il presidente o la presidente d’intesa con il DFI. La durata dei mandati è disciplinata dai regolamenti della Confederazione; non può superare 12 anni.
3 La Commissione dispone di un segretariat o che dipende amministrativamente dall’Ufficio federale dell’educazione e della scienza.
4 La Commissione adotta un regolamento che necessita dell’approvazione del DFI e del Comitato della CDPE. Finanze Art. 5
1 La presidente o il presidente riceve un’inden nità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati conformemente ai regolamenti della Confederazione.
2 La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ra gione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all’onere finanziario del segretariato nella misura di un importo che va convenuto tra il DFI e la CDPE stessa. III. Esami liberi di maturità
7 Principio Art. 6 1 La Commissione organizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.
2 Questi esami di maturità danno diritto ad un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute. Regolamento Art. 7 Lo svolgimento degli esami liberi di maturità è disciplinato dall’ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità. Le modificazioni di detta ordinanza devono essere decise d’intesa con la CDPE.
8 IIIa. Esami complemen tari
9 Principio
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5 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.
6 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.
7 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.
8 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.
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Art. 7a La Commissione organizza esami complementari per i titolari di un attestato di maturità professionale. Regolamento
11 Art. 7b Gli esami complementari alla maturità professionale sono retti dall’ordinanza del Consiglio federale del 19 dicembre 2003
12 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie e dal Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie. IV. Disposizioni finali Revoca Art. 8 Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni. Approvazione ed entrata in vigore Art. 9
1 Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.
2 Entra in vigore il 1° agosto 1995. Berna, 16 gennaio/15 febbraio 1995 In nome del Consiglio federale svizzero In n ome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubbli ca educazione Il presidente della Confederazione: Villiger Il presidente: Schmid Il cancelliere della Confederazione: Couchepin Il segretario: Arnet
10 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.
11 Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.
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