Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamen... (5.4.3.1.1)
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Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza

Regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza
1 (del 22 maggio 1974) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO - vista la legge sull’introduzione dei nuovi sistemi di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome nei settori di competenza del Dipartimento delle opere sociali
2 del 5 giugno 2001; - vista la relativa modificazione del 5 giugno 2001 degli art. 6 e 7 della l egge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973; - visto l’art. 22 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 (qui abbreviata: legge cantonale),
3 d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse Dipartimento competente Art. 1
4 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della legge cantonale e dei relativi decreti e regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione so ciale e delle famiglie (di seguito Divisione) e dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (di seguito Ufficio). Sussidi a) per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento Art. 2
1 I sussidi per la costru zione, la ricostruzione, l’ampliamento l’ammodernamento di colonie di vacanza (qui denominate colonie), l’acquisto di terreni idonei, di attrezzature ed arredamento, sono concessi solo se le attività cui sono riferite rientrano nel quadro della pianificazi one cantonale e le opere proposte soddisfano le direttive tecniche emanate.
2 In particolare per l’acquisto di terreni e per la costruzione di nuove colonie devono essere osservate le norme seguenti: a) l’ubicazione deve essere di regola discosta dai centri abitati e tenere conto delle condizioni climatiche; b) il terreno deve possibilmente avere una superficie di mq 35 per posto letto, una buona insolazione estiva e invernale, ed essere di facile accessibilità veicolare e pedonale. Possono essere concesse d eroghe, purché la superficie delle aree libere circostanti e del terreno acquistato equivalga a quella del terreno indicata in 35 mq per posto letto; c) la costruzione deve essere architettonicamente sobria, aderente al contesto ambientale e ai criteri di economicità e razionalità; d) la capienza delle colonie non deve superare di regola i 200 posti letto.
3 Il sussidio è limitato alle opere votate dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato e non può estendersi ad opere aggiuntive realizzate nel corso della costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di colonie. Può essere fatta eccezione per lavori suppletori di provata utilità riservato il consenso preliminare del Consiglio di Stato. b) per spese di esercizio
5 Art. 3
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1 Il contributo fisso ver sato dallo Stato è stabilito, dopo accertamento da parte dell’Ufficio dei dati di preventivo e tenuto conto del risultato d’esercizio precedente, in base a un punteggio commisurato al luogo e alle strutture logistiche, alla durata e al numero dei turni di colonia
1 Titolo modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243.
2 Denominazione modificata in «Dipartimento della sanità e della socialità» DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
3 Ingresso modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
4 Art. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU 2002,
424.
5 Nota marginale modificata dal R 24 .8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
6 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
di riconoscimento della colonia.
2 Il contributo è versato solo per le giornate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone. aa) soggiorno per normodotati (art. 6 Legge cantonale)
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3 Per i bambini bisognosi di cure accolti in colonie per bambini normodotati, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all’importo corrispondente al puntegg io massimo possibile.
4 Il Dipartimento emana tramite direttiva la ponderazione dei criteri di cui al cpv 1. bb) soggiorno di vacanza per minorenni bisognosi di cure (art. 7 Legge cantonale) Art. 3a
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1 Il contributo fisso versato dallo Stato per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura è stabilito a preventivo tenuto conto del costo per giornata di presenza/ospite avuto dall’ente nell’anno precedente, calcolato sulla base dei dati di consuntivo.
2 Il costo per giornata di presenza/os pite per i nuovi enti e per enti esistenti che hanno subito modifiche rilevanti, viene calcolato sulla base del preventivo d’esercizio consegnato e concordemente a quanto stabilito per le colonie analoghe esistenti.
3 Il contributo è versato solo per le gio rnate di effettiva occupazione dei posti letto da parte dei minorenni domiciliati nel Cantone.
4 Per i bambini normodotati accolti in colonie per bambini bisognosi di cure, il contributo fisso per giornata di presenza/ospite equivale all’importo corrisponde nte al punteggio massimo possibile ai sensi dell’art. 3 di questo Regolamento. cc) versamento del contributo Art. 3b
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1 Il contributo fisso per giornata di presenza/ospite cos ì come il numero massimo di giornate/ospiti sussidiato, sono decisi dall’Ufficio sui dati di preventivo.
2 Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso, tenuto conto del numero massimo di giornate/ospite stabilite a preventivo. L’Ufficio può versare entro il 30 giu gno di ogni anno un adeguato acconto del sussidio.
3 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del
25 giugno 1928 e del relativo regolamento. c) per soggiorni di vacanza Art. 4
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1 L’Ufficio riconosce, quale canone locatizio massimo, i costi del capitale investito dedotti i sussidi ed altre spese pertinenti dell’edificio messo a disposizione, calcolati in rapporto al periodo di occupazione.
2 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del
25 giugno 1928 e del relativo reg olamento. Formazione e perfezionamento del personale
11 Art. 5
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1 L’ente da cui dipende una colonia riconosciuta deve provvedere alla formazione del personale dirigente e dei monitori in collaborazione con l’Ufficio o con associazioni da essa riconosciute.
2 Il sussidio è deciso dall’Ufficio.
3 Contro la decisione dell’Ufficio può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del
25 giugno 1928 e del relat ivo regolamento. Capitolo II Riconoscimento ed organizzazione interna delle colonie Riconoscimento Art. 6
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1 L’erogazione dei sussidi è subordinata al riconoscimento della conformità delle colonie alle disposizioni della legge cantonale e di questo regola mento.
7 Nota marginale introdotta dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424 .
8 Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
9 Art. introdotto dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424.
10 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
11 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
12 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore d al 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
della legge cantonale e dal presente regolamento.
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3 Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta entro il 31 marzo corredata dei seguenti documenti: a) statuto e l’elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) bilanci patrimoniali e conti d’esercizio dell’anno precedente; c) relazione sull’organizzazione della colonia indicando il genere, il num ero e l’età degli ospiti, il luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà della colonia; d) elenco del personale per l’anno in corso e della relativa qualificazione; e) proposta per la determinazione della retta. Requisiti generali Art. 6a
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1 Ai fini del sussidiamento possono essere riconosciute le colonie di vacanza che, oltre a quelli posti dalla legge cantonale, adempiono i seguenti requisiti: a) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 20 unità; b) una durata residenziale di almeno 14 giorni e un numero di partecipanti per turno di almeno 10 unità per adolescenti a partire dai 12 anni; c) una durata residenziale di almeno 8 giorni con un minimo di 3 pern ottamenti in località diverse e un numero di partecipanti di almeno 10 unità, indipendentemente dall’età.
2 La Divisione, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente riconoscere anche colonie che non soddisfano i requisiti pr escritti al capoverso precedente, e segnatamente colonie speciali. Requisiti per il personale Art. 7
16 Le colonie devono disporre, secondo le disposizioni dipartimentali, di personale dirigente, educativo e assistenziale in numero sufficiente e con requisi ti professionali richiesti dall’attività svolta dalla colonia. Requisiti per le strutture logistiche e le attrezzature Art. 8 Le colonie devono adeguare i locali e le attrezzature in base alle direttive tecniche del Dipartimento. Capitolo III Procedura per la richiesta di sussidi Istanza di sussidio:
1) di acquisto del terreno Art. 9 Prima di avviare la procedura di acquisto di terreno dev’essere trasmessa al Dipartimento una proposta preliminare con la relazione sulla necessità e sul tipo di colonia ch e si intende realizzare, corredata dai seguenti documenti: a) estratto del Registro fondiario; b) costo presumibile del sedime; c) piano presumibile di finanziamento dell’acquisto; d) copia dello statuto oppure indicazioni sulla forma giuridica che si inte nde dare all’ente promotore.
2) costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento Art. 10
1 Prima della elaborazione dei progetti definitivi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare con una relazione indicante il tipo di colonia che si intende realizzare, il numero dei posti letto previsti, il genere e l’età degli ospiti, i turni e il programma annuo di occupazione.
2 Ottenuta dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare l’amministrazione dell’ente che intende ottenere i sussidi previsti agli art. 4 e 5 della legge cantonale deve presentare una domanda corredata dai seguenti atti, in triplice copia: a) piano di situazione in scala 1:1000; b) progetto di massima in scala 1:100; c) preventivi dettagliati di spesa; d) programma di re alizzazione dell’opera; e) relazione sulla situazione finanziaria dell’ente promotore.
14 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243.
15 Art. modificato dal R 28 .5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243; precedente modifica: BU
2002, 424.
3) attrezzature ed arredamento Art. 11
1 L’istanza per ottenere i sussidi previsti agli art . 4 e 5 della legge cantonale dev’essere presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere: a) una relazione sulla necessità degli acquisti previsti; b) il preventivo di spesa; c) il piano di finanziamento.
2 L’acquisto è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
4) esercizio Art. 12
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1 L’istanza per ottenere i sussidi previsti dagli art. 6 e 7 della legge cantonale, deve essere presentata ogni anno entro la fine del mese di marzo all’Ufficio e deve essere cor redata dai seguenti atti: a) statuto e elenco degli anni in cui la colonia è stata riconosciuta; b) bilanci patrimoniali e conti di esercizio dell’anno precedente; c) relazione sull’organizzazione della colonia indicando il genere, il numero e l’età degli ospiti, il luogo, il numero dei turni e la loro durata, il programma di occupazione annuale e la proprietà della colonia; d) elenco del personale per l’anno in corso e della relativa qualificazione; e) preventivo d’esercizio e proposta per la determinazion e della retta.
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2 Entro la metà del mese di ottobre all’Ufficio vanno presentati i seguenti documenti: a) bilancio patrimoniale dell’anno in corso; b) elenco del numero, del periodo e del luogo dei turni di colonia riconosciuti; c) l’elenco nominativo, il d omicilio, l’anno di nascita ed i rispettivi giorni di presenza effettiva dei minorenni ospitati; d) le generalità del proprietario della casa in cui si é svolto il turno di colonia; e) conto di esercizio economico di consuntivo;
3 L’Ufficio stabilisce le mo dalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
5) soggiorni di vacanza Art. 13
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1 Prima dell’organizzazione del soggiorno di vacanza l’ente che promuove per la prima volta una colonia sottopone all’Ufficio una relazione dalla quale si possa desumere: a) il genere e l’età degli ospiti; b) l’indicazione del luogo e dello stabile nel quale si svolge il soggiorno di vacanza; c) il numero e la qualificazione del personale; d) il preventivo di spesa e il canone di locazione; e) le modalità d i organizzazione del soggiorno di vacanza.
2 La concessione del sussidio è subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio.
6) formazione del personale Art. 14
20 Prima dell’inizio del corso di formazione deve essere chiesta l’autorizzazione all’Ufficio, indicando il periodo e il programma di formazione che si intende seguire e il relativo preventivo di spesa. Capitolo IV Commissione consultiva Composizione Art. 15
21 La Commissione consultiva (qui abbreviata commissione) è composta dai rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità, dell’educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano di colonie di vacanza. Competenze Art. 16 La commissione esprime il proprio parere: a) sulle istanze di costruzione; b) sulle modal ità di concessione del sussidio ricorrente annuale;
17 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
18 Cpv. modificato dal R 28.5.2013; in vigore dal 31.5.2013 - BU 2013, 243.
19 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
20 Art. modificato dal R 3. 12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedenti modifiche: BU 1994,
459; BU 1995, 114.
21 Art. modificato dal R 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 424; precedente modifica: BU 1993,
applicazione. Convocazione Art. 17 La commissione è convocata dal presidente o ad istanza di almeno tre membri. Il presidente in via eccezionale ha la facoltà di consultare la commissione mediante la circolazione degli atti. Votazione Art. 18 1 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2 Il presidente vota per ultimo.
3 In caso di parità di voti, il p residente decide. Indennità Art. 19 I membri della commissione ricevono le indennità riconosciute dalle commissioni nominate dal Consiglio di Stato. Norma transitoria Art. 20 1 Per il 2003, il contributo fisso accordato agli enti sulla base degli art. 3 e 3a del presente Regolamento, verrà calcolato tenuto conto della necessità di evitare un eventuale consistente calo delle risorse rispetto all’anno 2002.
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2 Le colonie che intendono ottenere il riconoscimento devono formulare istanza scritta corredata dai d ocumenti indicati dall’art. 6, cpv. 2, entro il 30 settembre 1974. Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore
23 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1974 , 175.
22 Cpv. modificato dal R 3.12.2002; in vigore da l 1.1.2003 - BU 2002, 424.
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